INDICE PER TITOLI
Libro Primo - Delle persone
Titolo I Delle
Persone fisiche (artt. 1/10)
Titolo II Delle
persone giuridiche
–
Disposizioni
generali (artt. 11/13)
–
Delle
associazioni e delle fondazioni, delle associazioni non riconosciute e dei
comitati (artt. 14/42)
Titolo III Del
domicilio e della residenza (artt. 43/47)
Titolo IV Dell’assenza
e della dichiarazione di morte presunta (artt. 48/73)
Titolo V Della
parentela e dell’affinità (artt. 74/78)
Titolo VI Del matrimonio
-
Capo
I (artt. 79/81)
-
Capo
II (artt. 82/83)
-
Capo
III (artt. 84/142)
-
Capo
IV (artt. 143/148)
-
Capo
V (artt. 149/158)
-
Capo
VI (artt. 159/230-bis)
Titolo VII Della
filiazione (artt. 231/290)
Titolo VIII Dell’adozione
di persone maggiori di età (artt. 291/314)
Titolo IX Della
podestà dei genitori (artt. 315/342)
Titolo X Della tutela
e dell’emancipazione (artt. 343/399)
Titolo XI Dell’affiliazione
e dell’affidamento (artt. 400/413)
Titolo XII Dell’infermità
di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione (artt.
414/432)
Titolo XIII Degli
alimenti (artt. 433/448)
Titolo XIV Degli atti
dello stato civile (artt. 449/455)
Libro secondo – Delle successioni
Titolo I Delle
successioni (artt. 456/564)
Titolo II Delle
successioni legittime (artt. 565/586)
Titolo III Delle
successioni testamentarie (artt. 587/712)
Titolo IV Della
divisione (artt. 713/768)
Titolo V Delle
donazioni (artt. 769/809)
Libro Terzo – Della proprietà
Titolo I Dei beni (artt. 810/831)
Titolo II Della
proprietà (artt. 832/951)
Titolo III Della
superficie (artt. 952/956)
Titolo IV Dell’enfiteusi
(artt. 957/977)
Titolo V Dell’usofrutto,
dell’uso e dell’abitazione (artt.978/1026)
Titolo VI Delle
servitù prediali (artt. 1027/1099)
Titolo VII Della
comunione (artt. 1100/1139)
Titolo VIII Del possesso
(artt. 1140/1170)
Titolo IX Della
denunzia di nuova opera e di danno temuto (artt. 1171/1172)
Libro quarto -
delle obbligazioni
Titolo I Delle
obbligazioni in generale (artt. 1173/1320)
Titolo II Dei contratti
in generale (artt. 1321/1469 sexies)
Titolo III Dei singoli
contratti (artt. 1470-1986)
Titolo IV Delle
promesse unilaterali (artt. 1987/1991)
Titolo V Dei titoli
di credito (artt. 1992/2027)
Titolo VI Della
gestione di affari (artt. 2028/2032)
Titolo VII Del
pagamento dell’indebito (artt. 2033/2040)
Titolo VIII Dell’arricchimento
senza causa (artt. 2041/2042)
Titolo IX Dei fatti
illeciti (artt. 2043/2059)
Libro quinto – del lavoro
Titolo I Della
disciplina delle attività professionali (artt. 2060/2081)
Titolo II Del lavoro
nell’impresa (artt. 2082/2221)
Titolo III Del lavoro
Autonomo (artt. 2222/2238)
Titolo IV Del lavoro
subordinato in particolari rapporti (artt. 2239/2246)
Titolo V Delle
società (artt. 2247/2510)
Titolo VI Delle
imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (artt.
2511/2548)
Titolo VII Dell’associazione
in partecipazione (artt. 2549/2554)
Titolo VIII Dell’azienda
(artt.2555/2574)
Titolo IX Dei diritti
sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali (artt.
2575/2594)
Titolo X Della
disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595/2620)
Titolo XI Disposizioni
penali in materia di società e consorzi (artt. 2621/2642)
Libro sesto – Della tutela dei diritti
Titolo I Della
trascrizione (artt. 2643/2696)
Titolo II Delle prove
(artt. 2697/2739)
Titolo III Della
responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione
della garanzia patrimoniale (artt.2740/2906)
Titolo IV Della tutela
giurisdizionale dei diritti (artt. 2907/2933)
Titolo V Della
prescrizione e della decadenza (artt. 2934/2969)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA
FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
La capacità giuridica si
acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge
riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della
nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età.
Capacità di agire
La maggiore età è fissata
al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la
capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età
diversa.
Sono salve le leggi
speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il
proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e
delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto
giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta
quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
Art. 5 Atti di
disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione
del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente
della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge,
all'ordine pubblico o al buon costume (1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto
al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono
il prenome e il cognome.
Non sono ammessi
cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità
dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del
diritto al nome
La persona, alla quale si
contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio
dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la
cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563).
L'autorità giudiziaria
può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Art. 8 Tutela del nome
per ragioni familiari
Nel caso previsto
dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non
portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome
un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
Art. 9 Tutela dello
pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da
una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere
tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10 Abuso
dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata
fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.
TITOLO II
DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I
Disposizioni generali
Art.
11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni,
nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei
diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e
seguenti).
Art. 12 Persone
giuridiche private
Le associazioni, le
fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del
Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie
di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della Provincia, il Governo
può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto (att. 1,
2).
Art. 13 Società
Le società sono regolate
dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).
CAPO II
Delle associazioni e
delle fondazioni
Le associazioni e le
fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere
disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca
dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto di fondazione può
essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività
dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non
si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto
costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo
statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo,
del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla
amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i
diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;
e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle
rendite.
L'atto costitutivo e lo
statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e
alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative
alla loro trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa
nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).
Art. 17 Acquisto di
immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
La persona giuridica non
può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire
legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa
autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18 Responsabilità
degli amministratori
Gli amministratori sono
responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E'
però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a
cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del
proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni
del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere
di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non
possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a
conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione
dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea delle
associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere
inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso,
se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata
dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori
non hanno voto.
Per modificare l'atto
costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art. 22 Azioni di
responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di
responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro
compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi
amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e
sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni
dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto
possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque
associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della
deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Il Presidente del
tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato
agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle
deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere
sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed
esclusione degli associati
La qualità di associato
non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre
recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un
tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per
iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,
purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un
associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi;
l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in
cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che
abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 Controllo
sull'amministrazione delle fondazioni
L'autorità governativa
esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di
fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della
deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli
amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere
autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario
straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 Coordinamento
di attività e unificazione di amministrazione
L'autorità governativa
può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero
l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile,
la volontà del fondatore.
Art. 27 Estinzione
della persona giuridica
Oltre che per le cause
previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si
estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si
estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata
dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione
delle fondazioni
Quando lo scopo è
esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto
insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la
fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno
possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e
ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di
fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione
dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo
comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni
destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di
nuove operazioni
Gli amministratori non
possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il
provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il
provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento
dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di
scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo
divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione
della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si
procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del
codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione
dei beni
I beni della persona
giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in
conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non
dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa,
attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di
associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo
scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo
l'autorità governativa.
I creditori che durante
la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il
pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della
chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno
ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione
dei beni con destinazione particolare
Nel caso di
trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o
lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente,
l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone
giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione
delle persone giuridiche
In ogni provincia e
istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono
indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento,
la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata
determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli
amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
La registrazione può essere
disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di
un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta,
rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica,
delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34 Registrazione
di atti
Nel registro devono
iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo
che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede
e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con
indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di
scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano
l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha
avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che
si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 Disposizione
penale
Gli amministratori e i
liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34,
nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del
codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L.
1.000.000.
CAPO III
Delle associazioni non
riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e
amministrazione delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche
sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni
possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi
accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli
associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di
recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono
anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o
di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni
seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40 Responsabilità
degli organizzatori
Gli organizzatori e
coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro
destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 Responsabilità
dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non
abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono
personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono
tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in
giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).
Art. 42 Diversa
destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti
siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo
scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la
devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della
costituzione.
TITOLO III
DEL DOMICILIO E DELLA
RESIDENZA
Art. 43 Domicilio e residenza
Il domicilio di una
persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari
e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo
in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44 Trasferimento
della residenza e del domicilio
Il trasferimento della
residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato
nei modi prescritti dalla legge (att. 31).
Quando una persona ha nel
medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di
fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non
si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il
trasferimento della residenza.
Art. 45 Domicilio dei
coniugi del minore e dell'interdetto
Ciascuno dei coniugi ha
il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei
propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio
nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono
separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli
effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il
domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il
domicilio del tutore (343).
Art. 46 Sede delle
persone giuridiche
Quando la legge fa
dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone
giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc.
Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede
stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è
diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona
giuridica anche questa ultima (33).
Art. 47 Elezione di
domicilio
Si può eleggere domicilio
speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve
farsi espressamente per iscritto (1350).
TITOLO IV
DELL'ASSENZA E DELLA
DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell'assenza
Art.
48 Curatore dello scomparso
Quando una persona non è
più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza
(43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o
dell'ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori
legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti,
la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle
liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri
provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod.
Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale
rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un
procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non
può fare.
Art. 49 Dichiarazione
di assenza
Trascorsi due anni dal
giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e
chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti
dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo
l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e
seguenti).
Art. 50 Immissione nel
possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la
sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia
interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima
volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero
eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui
risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono
domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e
tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente
possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto
della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere
temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle
obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione
nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea
delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale,
se taluno non sia in grado di darla il tribunale può stabilire altre cautele,
avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
Art. 51 Assegno
alimentare a favore del coniuge dell'assente
Il coniuge dell'assente,
oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per
titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un
assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e
l'entità del patrimonio dell'assente.
Art. 52 Effetti della
immissione nel possesso temporaneo
L'immissione nel possesso
temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell'inventario dei
beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro
che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente,
la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei
limiti stabiliti nell'articolo seguente.
Art. 53 Godimento dei
beni
Gli ascendenti, i
discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a
loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente
il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla
disponibilità dei beni
Coloro che hanno ottenuto
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli
o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal
tribunale.
Il tribunale
nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme
ricavate.
Art. 55 Immissione di
altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso
temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, può
escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti
(820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.
Art. 56 Ritorno
dell'assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso
temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli
effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di
provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.
I possessori temporanei
dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora
(1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e
gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.
Se l'assenza e stata
volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire
le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Art. 57 Prova della
morte dell'assente
Se durante il possesso
temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio
di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari.
Si applica anche in
questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
CAPO II
Della dichiarazione di
morte presunta
Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Quando sono trascorsi
dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale
competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di
taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con
sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale
l'ultima notizia.
In nessun caso la
sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal
raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la
morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Art. 59 Termine per la
rinnovazione dell'istanza
L'istanza, quando è stata
rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Art. 60 Altri casi di
dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso
indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi
seguenti:
l) quando alcuno è
scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi
armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente,
senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata
in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine
dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato
fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in
paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato
di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono
cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in
vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno e
scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni
dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni
dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in
cui l'infortunio e avvenuto.
Art. 61 Data della
morte presunta
Nei casi previsti dai nn.
1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente
l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e
nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa
determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno
indicato.
Art. 62 Condizioni e
forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte
presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non
si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la
compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è
pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di
alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non
ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può
dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della
dichiarazione di morte presunta dell'assente
Divenuta eseguibile la
sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel
possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre
liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu
concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle
obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei
diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le
obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le
cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64 Immissione nel
possesso e inventario
Se non v'e stata
immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei
capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio
dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza
menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono
possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ.
769 e seguenti).
Parimenti devono far
precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della
dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
Art. 65 Nuovo
matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza
che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (68,
117).
Art. 66 Prova
dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata
dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i
beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di
quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato
investito (73).
Essa ha altresì diritto
di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del
secondo comma dell'art. 63.
Se è provata la data
della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete
a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono
inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai
sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data
della morte.
Sono salvi in ogni caso
gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e
seguenti).
Art. 67 Dichiarazione
di esistenza o accertamento della morte
La dichiarazione di
esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e
l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del
pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti
coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68 Nullità del
nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a
norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata
la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti
civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere
pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data
posteriore a quella del matrimonio (117).
CAPO III
Delle ragioni eventuali
che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata
dichiarata la morte presunta
Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a
reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non
prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.
Art. 70 Successione
alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza
Quando s'apre una
successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui
s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe
spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione
(467 e seguenti).
Coloro ai quali e
devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni
(Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ.
50, 725).
Art. 71 Estinzione dei
diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Le disposizioni degli
articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (533 e seguenti)
né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai
suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (2934 e
seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).
La restituzione dei
frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a
cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta
Quando s'apre una
successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui
è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua
mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario
dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art. 73 Estinzione dei
diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è
stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al
momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa
possono esercitare la petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere ogni
altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si
trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è
ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti
della prescrizione o dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
Si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 71.
TITOLO V
DELLA PARENTELA E
DELL'AFFINITA'
La parentela è il vincolo
tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 Linee della
parentela
Sono parenti in linea
retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle
che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei
gradi
Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i
gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo
stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando
escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della
parentela
La legge non riconosce il
vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo
tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado
in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro
coniuge.
L'affinità non cessa per
la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni
effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato
nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di
matrimonio
La promessa di matrimonio
non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso
di non adempimento.
Art. 80 Restituzione
dei doni
Il promittente può
domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio,
se questo non è stato contratto (785, 2694).
La domanda non è
proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il
matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Art. 81 Risarcimento
dei danni
La promessa di matrimonio
fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona
maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art.
84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il
promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno
cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a
causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese
e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è
dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al
rifiuto dell'altro.
La domanda non è
proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
(2964 e seguenti).
CAPO II
Del matrimonio celebrato
davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a
ministri dei culti ammessi nello stato
Art.
82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato
davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità del
Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio
celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni
del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente
tale matrimonio.
CAPO III
Del matrimonio celebrato
davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni
necessarie per contrarre matrimonio
I minori di età non
possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza
dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle
ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con
decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio
chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato
al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può
essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide
con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista
efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia
stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione
per infermità di mente
Non può contrarre
matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).
Se l'istanza di
interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si
sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può
aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di
stato
Non può contrarre
matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p.
556).
Art. 87 Parentela,
affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre
matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i
discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le
sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la
zia e il nipote;
4) gli affini in linea
retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal
matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la
cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea
collaterale in secondo grado;
6) l'adottante,
l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della
stessa persona;
8) l'adottato e i figli
dell'adottante;
9) l'adottato e il
coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei
nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn.
2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso
degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e
5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato
agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre
matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).
Se ebbe luogo soltanto
rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione
del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto
temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre
matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con
decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di
gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha
convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma
quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal
giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del
minore
Con il decreto di cui
all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le
circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91 Diversità di
razza o di nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del
Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE II
Delle formalità
preliminari del matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del
matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale
dello stato civile.
La pubblicazione consiste
nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il
nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli
sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono
celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome
e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa
menzione (115, 138).
Art. 94 Luogo della
pubblicazione
La pubblicazione deve
essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli
sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura
da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente
residenza.
L'ufficiale dello stato
civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali
degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono
trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato
dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della
pubblicazione
L'atto di pubblicazione
resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni,
comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).
Art. 96 Richiesta
della pubblicazione
La richiesta della
pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi
ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97 Documenti per
la pubblicazione
Chi richiede la
pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per
riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro
documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o
hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al
quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che
impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere
conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di
stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni
mendaci.
La dichiarazione prevista
al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile
ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e
26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della
dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta
d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita,
l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti
di cui all'art. 87.
Qualora i richiedenti non
presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro
domanda a richiederli.
(l) Articolo cosi
modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente dalla L. 19 maggio
1975, n. 151.
Art. 98 Rifiuto della
pubblicazione
L'ufficiale dello stato
civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un
certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato
ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la
celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere
celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è
celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come
non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del
termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza
degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della
pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare,
con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione,
quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone,
ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome
e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e
assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli
artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far
precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i
dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle
possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata
la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla
celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato
civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art.
97.
Art. 101 Matrimonio in
imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente
pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo
può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza
l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino
che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato
civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
SEZIONE III
Delle opposizioni al
matrimonio
Art. 102 Persone che
possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza
loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono
fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti
alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è
soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di
fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione
compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di
matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione
spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del
precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a
colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero
deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o
se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale,
a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di
opposizione
L'atto di opposizione
deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla,
le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove
siede il tribunale
L'atto deve essere
notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere
celebrato.
Art. 104 Effetti
dell'opposizione
L'opposizione fatta da
chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del
matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa
l'opposizione.
Se l'opposizione è
respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può
essere condannato al risarcimento dei danni.
Art. 105 Matrimonio
del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE IV
Della celebrazione del
matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere
celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti all'ufficiale dello
stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della
celebrazione
Nel giorno indicato dalle
parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se
parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna
delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara
che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve
essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108
Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli
sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere
sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).
Se le parti aggiungono un
termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla
celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il
termine e la condizione si hanno per non apposti (138).
Art. 109 Celebrazione
in un comune diverso
Quando vi è necessità o
convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato
nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine
stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto
l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è
menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo
alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu
celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale
da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione
fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per
infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile,
è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce
col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla
presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
l'art. 107.
Art. 111 Celebrazione
per procura
I militari e le persone
che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono,
in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del
matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e
concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione
risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere
l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere
fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle forze
armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi
consentite.
Il matrimonio non può
essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la
procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche
temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della
revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della
celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della
celebrazione
L'ufficiale dello stato
civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa
ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve
rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).
Contro il rifiuto è dato
ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero
(Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio
celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato
davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato
dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato
civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi,
al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva
tale qualità.
Art. 114 Matrimonio
del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE V
Del matrimonio dei
cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato
Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il cittadino è soggetto
alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando
contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e
seguenti).
La pubblicazione deve
anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non
risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio
(43).
Art. 116 Matrimonio
dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole
contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale
risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è
tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e
4, 88 e 89.
Lo straniero che ha
domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione
secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
SEZIONE VI
Della nullità del
matrimonio
Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto
con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per
impugnarlo un interesse legittimo e attuale (125,127).
Il matrimonio contratto
con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da
ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di
annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal
raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico
ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore
abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione
e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il
vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto
dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si
sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art.
87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo
comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio
previsto dall'art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è
stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al
tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato,
ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità
esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata
l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere
proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacità di
intendere o di volere
Il matrimonio può essere
impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere
stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere
proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha
recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed
errore
Il matrimonio può essere
impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o
determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo
sposo.
Il matrimonio può altresì
essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto
di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità
personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità
personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro
coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se
l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
l) l'esistenza di una
malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da
impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una
sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a
cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della
celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta
prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di
delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che
l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a
pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta
prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza
causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato
disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata
a termine.
L'azione non può essere
proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la
violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto
l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere
impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non
adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere
proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in
cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla
celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di
precedente matrimonio
Il coniuge può in
qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la
nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente
giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del
pubblico ministero
L'azione di nullità non
può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Art. 126 Separazione
dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda
di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno dei coniugi,
ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla
anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Art. 127
Intrasmissibilità dell'azione
L'azione per impugnare il
matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente
alla morte dell'attore.
Art. 128 Matrimonio
putativo
Se il matrimonio è
dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi
lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato
estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante
da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del
matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante
il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del
matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate
nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono
soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato
nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del
matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo
che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al
comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del
matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in
cui il riconoscimento è consentito.
Art. 129 Diritti dei
coniugi in buona fede
Quando le condizioni del
matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può
disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni
l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e
non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il
giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.
Art. 129 bis
Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia
imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro
coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua
indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve
comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E'
tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non
vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia
imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in
buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma
precedente.
In ogni caso il terzo che
abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è
solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
SEZIONE VII
Delle prove della
celebrazione del matrimonio
Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il
titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di
celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato,
quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di
celebrazione.
Art. 131 Possesso di
stato
Il possesso di stato,
conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Art. 132 Mancanza
dell'atto di celebrazione
Nel caso di distruzione o
di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può
essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che
per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore
l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la
prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non
dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133 Prova della
celebrazione risultante da sentenza penale
Se la prova della
celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della
sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno
della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai
figli.
SEZIONE VIII
Disposizioni penali
Art. 134 Omissione di pubblicazione
Sono puniti con l'ammenda
da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno
celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla
prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art. 135 Pubblicazione
senza richiesta o senza documenti
E' punito con l'ammenda
da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o
quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti
conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato
civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche
impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da L.
100.000 a L. 600.000.
Art. 137 Incompetenza
dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E' punito con l'ammenda
da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un
matrimonio per cui non era competente (106).
La stessa pena si applica
all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un
matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138 Altre
infrazioni
E' punito con l'ammenda
stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque
modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107,
108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia
stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art. 139 Cause di
nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale,
conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio,
l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato,
con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Art. 140 Inosservanza
del divieto temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae
matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e
l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei
precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
NOTA Le contravvenzioni
indicate negli articoli precedenti sono diventati illeciti amministrativi.
Vedere Leggi Speciali.
Art. 142 Limiti
d'applicazione delle precedenti disposizioni
Le disposizioni della
presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono
reato più grave.
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri
che nascono dal matrimonio
Art.
143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva
l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen.
570).
Entrambi i coniugi sono
tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di
lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome
della moglie
La moglie aggiunge al
proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino
a che passi a nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144 Indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra
loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia
secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi
spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento
del giudice
In caso di disaccordo
ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il
quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai
figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere
una soluzione concordata.
Ove questa non sia
possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari
essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente
dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che
ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
Art. 146
Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all'assistenza
morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del
coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza
familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della
domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento
dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo
le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella
misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143,
terzo comma, e 147.
Art. 147 Doveri verso
i figli
Il matrimonio impone ad
ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso
negli oneri
I coniugi devono
adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o
casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
In caso di inadempimento
il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota
dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata
direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato
agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc.
Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata
dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili.
Le parti ed il terzo
debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la
modificazione e la revoca del provvedimento.
CAPO V
Dello scioglimento del
matrimonio e della separazione dei coniugi
Art.
149 Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie
con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del
matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art.
83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e
negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150 Separazione
personale
E' ammessa la separazione
personale dei coniugi.
La separazione può essere
giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la
separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione
giudiziale
La separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Art. 152-153
(abrogati)
Art. 154
Riconciliazione
La riconciliazione tra i
coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già
proposta.
Art. 155 Provvedimenti
riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia
la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice
stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al
mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di
esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono
affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge
cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa
familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli.
Il giudice dà inoltre
disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che
l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso
degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice
può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza
persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ.
710).
Nell'emanare i
provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro
mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o
disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto
di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi
e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.
NOTA Il quarto comma
dell’art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costituzionale
(Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art. 156 Effetti della
separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando
la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di
prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia
la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o
personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli
obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza,
su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte
dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere
anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga
versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano
giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o
la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 156 bis Cognome
della moglie
Il giudice può vietare
alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente
pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Art. 157 Cessazione
degli effetti della separazione
I coniugi possono di
comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che
sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un
comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere
pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti
intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158 Separazione
consensuale
La separazione per il
solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice (Cod.
Proc. Civ. 710-711)
Quando l'accordo dei
coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in
contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad
essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di
inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.
CAPO VI
Del regime patrimoniale
della famiglia
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art.
159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale
legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma
dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla
sezione III del presente capo.
Art. 160 Diritti
inderogabili
Gli sposi non possono
derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti dalla legge per effetto del
matrimonio.
Art. 161 Riferimento
generico a leggi o agli usi
Gli sposi non possono
pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in
parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono
enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono
regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle
convenzioni matrimoniali
Le convenzioni
matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di
separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del
matrimonio.
Le convenzioni possono
essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194.
Le convenzioni
matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di
matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le
generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Art. 163 Modifica
delle convenzioni
Le modifiche delle
convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno
effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che
sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore
dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa
produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il
loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere
chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e
la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta
annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve
inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti.
Art. 164 Simulazione
delle convenzioni matrimoniali
E' consentita ai terzi la
prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali (1417).
Le controdichiarazioni
scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono
intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte
le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Art. 165 Capacità del
minore
Il minore ammesso a
contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le
relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai
genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale
nominato a norma dell'art. 90.
Art. 166 Capacità
dell'inabilitato
Per la validità delle
stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio
dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di
inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi
non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Art. 166-bis Divieto
di costituzione di dote
E' nulla ogni convenzione
che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
SEZIONE II
Del fondo patrimoniale
Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i
coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o
mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo
patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con
l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico
posteriore.
La costituzione può
essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito
devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in
altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed
amministrazione del fondo
La proprietà dei beni
costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia
diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti (820) dei beni
costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei
beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative
all'amministrazione della comunione legale.
Art. 169 Alienazione
dei beni del fondo
Se non è stato
espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare,
ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se
non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con
l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di
consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.
Art. 170 Esecuzione
sui beni e sui frutti
L'esecuzione sui beni del
fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione
del fondo
La destinazione del fondo
termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori
il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale
caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per
l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni
economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può
altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni
del fondo.
Se non vi sono figli, si
applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Art. 172-176
(abrogati)
SEZIONE III
Della comunione legale
Art. 177 Oggetto della
comunione
Costituiscono oggetto
della comunione:
a) gli acquisti compiuti
dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di
quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni
propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento
della comunione;
c) i proventi
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da
entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di
aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite
da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178 Beni
destinati all'esercizio di impresa
I beni destinati
all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e
gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano
oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di
questa.
Art. 179 Beni
personali
Non costituiscono oggetto
della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima
del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di
un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti
successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando
nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono
attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso
strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono
all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a
titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita
parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con
il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro
scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (2647).
L'acquisto di beni
immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del
precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di
esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Art. 180
Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione dei
beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa
relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i
quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la
rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad
entrambi i coniugi.
Art. 181 Rifiuto di
consenso
Se uno dei coniugi
rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro
coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui
la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o
dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della
comunione.
Art. 182
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
In caso di lontananza o
di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del
primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata
(2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele
eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto,
a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune
di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di
tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
Art. 183 Esclusione
dall'amministrazione
Se uno dei coniugi è
minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge
può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato
dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono
venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto
riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato
di interdizione.
Art. 184 Atti compiuti
senza il necessario consenso
Gli atti compiuti da un
coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati
sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art.
2683.
L'azione può essere
proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno (2964) dalla
data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla
data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge
non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione
non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano
beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha
compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a
ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto
o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i
valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.
Art. 185
Amministrazione dei beni personali del coniuge
All'amministrazione dei
beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le
disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217.
Art. 186 Obblighi
gravanti sui beni della comunione
I beni della comunione
rispondono:
a) di tutti i pesi ed
oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi
dell'amministrazione;
c) delle spese per il
mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di
ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse
della famiglia;
d) di ogni obbligazione
contratta congiuntamente dai coniugi.
Art. 187 Obbligazioni
contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione,
salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Art. 188 Obbligazioni
derivanti da donazioni o successioni
I beni della comunione,
salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni
da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi
durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Art. 189 Obbligazioni
contratte separatamente dai coniugi
I beni della comunione
fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono,
quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni
contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari
di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio,
possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono
preferiti i creditori della comunione.
Art. 190
Responsabilità sussidiaria dei beni personali
I creditori possono agire
in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura
della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a
soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art. 191 Scioglimento
della comunione
La comunione si scioglie
per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per
l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei
beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di
uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di
cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può
essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art.
162.
Art. 192 Rimborsi e
restituzioni
Ciascuno dei coniugi è
tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per
fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186.
E' tenuto altresì a
rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che,
trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri
che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto
una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può
richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed
impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le
restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia
il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della
famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta
creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio
credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si
effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Art. 193 Separazione
giudiziale dei beni
La separazione giudiziale
dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di
inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della
comunione.
Può altresì essere
pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta
da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi
dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi
non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie
sostanze o capacità di lavoro.
La separazione può essere
chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia
la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha
l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella
sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a
margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali
(2653).
Art. 194 Divisione dei
beni della comunione
La divisione dei beni
della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il
passivo.
Il giudice, in relazione
alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore
di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro
coniuge.
Art. 195 Prelevamento
dei beni mobili
Nella divisione i coniugi
o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai
coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la
medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume
che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art. 196 Ripetizione
del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni
mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma
dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone
l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta
a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro
coniuge.
Art. 197 Limiti al
prelevamento nei riguardi dei terzi
Il prelevamento
autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi,
qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa
(2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso
sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di
lui.
Art. 198-209
(abrogati)
SEZIONE IV
Della comunione
convenzionale
Art. 210 Modifiche
convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi possono,
mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il
regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto
con le disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati alle
lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella
comunione convenzionale.
Non sono derogabili le
norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della
comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero
oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni
dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni della comunione
rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio
limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del
matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono
entrati a far parte della comunione dei beni.
Art. 212-214
(abrogati)
SEZIONE V
Del regime di separazione
dei beni
I coniugi possono
convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217
Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il
godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è
stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di
rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole
del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha
amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei
frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti
a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi,
nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque
compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione
dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni
del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
Il coniuge che gode dei
beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario
(1001).
Art. 219 Prova della
proprietà dei beni
Il coniuge può provare
con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei
coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per
pari quota di entrambi i coniugi.
Art. 220-230
(abrogati)
SEZIONE VI
Dell'impresa familiare
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che configurabile
un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività
di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità alla
qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e
degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli
indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono
rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato
equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della
disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa
familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo.
Il diritto di
partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il
trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col
consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in
caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità,
determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione
ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma
hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è
compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite
familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che
non contrastino con le precedenti norme.
TITOLO VII
DELLA FILIAZIONE
CAPO I
Dello Stato di figlio
legittimo
SEZIONE I
Dello stato di figlio
legittimo
Il marito è padre del
figlio concepito durante il matrimonio.
Art. 232 Presunzione
di concepimento durante il matrimonio
Si presume concepito
durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni
dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni
dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera
decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla
omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione
dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente.
Art. 233 Nascita del
figlio prima dei centottanta giorni
Il figlio nato prima che
siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato
legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la
paternità.
Art. 234 Nascita del
figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i
loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni
dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente
provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i
trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione
di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi
avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente.
In ogni caso il figlio
può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.
Art. 235 Disconoscimento
di paternità
L'azione per il
disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è
consentita solo nei casi seguenti:
l) se i coniugi non hanno
coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno
prima della nascita;
2) se durante il tempo
predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo
la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria
gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare
che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno
incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad
escludere la paternità.
La sola dichiarazione
della madre non esclude la paternità.
L'azione di
disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha
raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal
padre.
SEZIONE II
Delle prove della
filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione legittima
si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di
questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Art. 237 Fatti
costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato
risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le
relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa
pretende di appartenere.
In ogni caso devono
concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia
sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;
che il padre l'abbia
trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla
educazione e al collocamento di essa;
che sia stata costantemente
considerata come tale nei rapporti sociali;
che sia stata
riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
Art. 238 Atto di
nascita conforme al possesso di stato
Salvo quanto disposto
dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario
a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il
possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non si può
contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme
all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione
di parto o sostituzione di neonato
Qualora si tratti di
supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e seguenti),
ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può
reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di
testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.
Parimenti si può
contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei
limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della
sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza
dell'atto di matrimonio
La legittimità del figlio
di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono
morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova
della celebrazione del matrimonio (130), qualora la stessa legittimità sia
provata da un possesso di stato (237) che non sia in opposizione con l'atto di
nascita.
Art. 241 Prova con
testimoni
Quando mancano l'atto di
nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi
(Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può
darsi col mezzo di testimoni.
Questa prova non può
essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto (242), ovvero
quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare
l'ammissione della prova.
Art. 242 Principio di
prova per iscritto
Il principio di prova per
iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private
del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle
parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse
in vita, avrebbe interesse nella controversia.
Art. 243 Prova
contraria
La prova contraria può
darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della
donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito
della madre, quando risulta provata la maternità.
SEZIONE III
Dell'azione di disconoscimento
e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione di
disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel
termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può
disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della
nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il
figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è
la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli
prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine
decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di
disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno
dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a
conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
L'azione può essere
altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del
pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.
NOTA Il secondo comma è
stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134 del 2
maggio 1985).
Art. 245 Sospensione
del termine
Se la parte interessata a
promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di
interdizione per infermità di mente (414), la decorrenza del termine indicato
nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo
stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.
Art. 246
Trasmissibilità dell'azione
Se il titolare
dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma
prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
l) nel caso di morte del
presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del
figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del
figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del
figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei
discendenti.
Art. 247
Legittimazione passiva
Il presunto padre, la
madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel
giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è
minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore
nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un
minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la
stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la
madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone
indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un
curatore parimenti nominato dal giudice.
Art. 248
Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità
L'azione per contestare
la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo
genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è
imprescrittibile.
Quando l'azione è
proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si
osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono
essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).
Art. 249 Reclamo della
legittimità
L'azione per reclamare lo
stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in
età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere
promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i
genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi (att. 121).
L'azione è
imprescrittibile riguardo al figlio.
CAPO II
Della filiazione naturale
e della legittimazione
SEZIONE I
Della filiazione naturale
Titolo 1
Del riconoscimento dei
figli naturali
Art. 250
Riconoscimento
Il figlio naturale può
essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla
madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto
separatamente.
Il riconoscimento del
figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del
figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso
dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può
essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi
è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento,
sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con
l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in
caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può
essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 251 Riconoscimento
di figli incestuosi
I figli nati da persone,
tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in
linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un
vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono essere riconosciuti (128,
278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero
il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio
da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede,
il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è
autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla
necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento
del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio
naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice,
valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta
ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento
del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere
autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore
e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché
dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo
caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è
affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio
naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella
famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il
figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro
coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E' altresì richiesto il
consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Art. 253
Inammissibilità del riconoscimento
In nessun caso è ammesso
un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato
in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del
riconoscimento
Il riconoscimento del
figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un
ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto
pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione
di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di
legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico (2699) o in un
testamento (587) importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia
luogo.
Art. 255 Riconoscimento
di un figlio premorto
Può anche aver luogo il
riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e
dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256
Irrevocabilità del riconoscimento
Il riconoscimento è
irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della
morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.
Art. 257 Clausole
limitatrici
E' nulla ogni clausola
diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non
produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti
dalla legge.
L'atto di riconoscimento
di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro
genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che
le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello
stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le
indicazioni stesse devono essere cancellate.
Art. 259-260
(abrogati)
Art. 261 Diritti e
doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
Il riconoscimento
comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i
diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del
figlio
Il figlio naturale assume
il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento
è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale
assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei
confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome
del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età
del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione
del riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento può
essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da
colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione è ammessa
anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
L'azione è
imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione
da parte del riconosciuto
Colui che è stato
riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per
infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con
provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del
tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del
figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare
l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore
speciale (715).
Art. 265 Impugnazione
per violenza
Il riconoscimento può
essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno
(2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del
riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal
conseguimento dell'età maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione
del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può
essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale (414 e
seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca
dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data
della revoca (267).
Art. 267
Trasmissibilità dell'azione
Nei casi indicati dagli
artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso
l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può essere promossa dai
discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Art. 268 Provvedimenti
in pendenza del giudizio
Quando è impugnato il
riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti
che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Titolo 2
Della dichiarazione
giudiziale della paternità e della maternità naturale
Art. 269 Dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità
La paternità e la
maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il
riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità
e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata
provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu
partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione
della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre
all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
Art. 270
Legittimazione attiva e termine
L'azione per ottenere che
sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è
imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima
di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla
morte.
L'azione promossa dal
figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi,
legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272
(abrogati)
Art. 273 Azione
nell'interesse del minore o dell'interdetto
L'azione per ottenere che
sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere
promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà
prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere
l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del
figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di
sedici anni.
Per l'interdetto l'azione
può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilità
dell'azione
L'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo
quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilità il
tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod.
Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico
ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si
può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa
in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria
compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta
segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono
depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le
quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà
di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima
di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace,
nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276
Legittimazione passiva
La domanda per la
dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi
eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla domanda può
contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della
sentenza
La sentenza che dichiara
la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e seguenti).
Il giudice può anche dare
i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini
sulla paternità o maternità
Le indagini sulla
paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art.
251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse
dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che
corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).
Art. 279
Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
In ogni caso in cui non
può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento,
I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se maggiorenne e in
stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione è ammessa previa
autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.
L'azione può essere
promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal
giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la
potestà.
SEZIONE II
Della legittimazione dei
figli naturali
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione
attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio
legittimo.
Essa avviene per
susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del
giudice.
Art. 281 Divieto di
legittimazione
Non possono essere
legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).
Art. 282
Legittimazione dei figli premorti
La legittimazione dei
figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e
dei loro figli naturali riconosciuti.
Art. 283 Effetti e
decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
I figli legittimati per
susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del
matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di
matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è
avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284
Legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione può
essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli
interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:
l) che sia domandata dai
genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età
indicata nel quinto comma dell'art. 250;
2) che per il genitore vi
sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per
susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso
dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente
separato;
4) che vi sia il consenso
del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o
del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il
figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può
essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso
il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se
di eta superiore ai sedici anni.
Art. 285 Condizione
per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Se uno dei genitori ha
espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i
figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la
legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo
precedente.
In questo caso la domanda
deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro
mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.
Art. 286
Legittimazione domandata dall'ascendente
La domanda di
legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in caso di morte
del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il
genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di
legittimare (att. 124).
Art. 287
Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Nei casi in cui è
consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le
condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione
dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base
alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per
la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli sono stati
riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura
risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di
legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la
residenza.
Il tribunale, sentito il
pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli
articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737)
sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e
la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla
Corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza
che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni
esperibili dopo la legittimazione
La legittimazione per
provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione
dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel
n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la
disposizione dell'art. 263.
Se manca la condizione
indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto
dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e
decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione per
provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei
confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.
Se il provvedimento
interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della
morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un
anno da tale data.
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone
maggiori di età
CAPO I
Dell'adozione di persone
maggiori di età e dei suoi effetti
L'adozione è permessa
alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno
compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di
coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali
circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se
l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la
differenza di età di cui al comma precedente.
Art. 292 Divieto di
adozione per diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto
d'adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del
matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Art. 294 Pluralità di
adottati o di adottanti
E' ammessa l'adozione di
più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere
adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e
moglie.
Art. 295 Adozione da
parte del tutore
Il tutore non può
adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia
stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna
dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data
idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).
Art. 296 Consenso per
l'adozione
Per l'adozione si
richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e seguenti).
Se l'adottando non ha
compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
Art. 297 Assenso del
coniuge o dei genitori
Per l'adozione è
necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge
dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso
previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si
tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente,
dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare
l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza
degli effetti dell'adozione
L'adozione produce i suoi
effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è
emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro
consenso.
Se l'adottante muore dopo
la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può
procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante
possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa,
essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art. 299 Cognome
dell'adottato
L'adottato assume il
cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio
naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere
all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il
cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta
da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta
da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito, assume il
cognome della famiglia di lei.
Art. 300 Diritti e
doveri dell'adottato
L'adottato conserva tutti
i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve
le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce
alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra
l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge
(87).
Art. 301-303
(abrogati)
Art. 304 Diritti di
successione
L'adozione non
attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).
I diritti dell'adottato nella
successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II
(468, 536, 567).
Art. 305 Revoca
dell'adozione
L'adozione si può
revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per
indegnità dell'adottato
La revoca dell'adozione
può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando
l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi
discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto
punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo
a tre anni.
Se l'adottante muore in
conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da
coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti.
Art. 307 Revoca per
indegnità dell'adottante
Quando i fatti previsti
dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunziata su domanda dell'adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza
degli effetti della revoca
Gli effetti dell'adozione
(298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è
pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato,
l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante
(463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
CAPO II
Delle forme dell'adozione
di persone di maggiore età
Art. 311
Manifestazione del consenso
Il consenso
dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo, deve
essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui
circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso delle persone
indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura
speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti
del tribunale
Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
l) se tutte le condizioni
della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene
all'adottando.
Art. 313 Provvedimento
del tribunale
Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di
procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo
all'adozione.
L'adottante, il pubblico
ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono
impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia
l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del
tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte
del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e
comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui
al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di
revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria
può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione o
della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
TITOLO IX
DELLA POTESTA' DEI
GENITORI
Art.
315 Doveri del figlio verso i genitori
Il figlio (231 e
seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle
proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa.
Art. 316 Esercizio
della potestà dei genitori
Il figlio è soggetto alla
potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata
di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su
questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza
formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente
pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i
provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il giudice, sentiti i
genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità
familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di
decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a
curare l'interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento
di uno dei genitori
Nel caso di lontananza,
di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori
l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei
genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli
vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali
casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.
Art. 317-bis Esercizio
della potestà
Al genitore che ha
riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è
fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della potestà spetta congiuntamente
ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art.
316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al
genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi,
al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse
del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della
potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non
esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e
sulle condizioni di vita del figlio minore.
Art. 318 Abbandono
della casa del genitore
Il figlio non può
abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la
potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il
permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice
tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320
Rappresentanza e amministrazione
I genitori
congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà,
rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti
con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento,
possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di
disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni
dell'art. 316.
I genitori non possono
alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi
titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati,
accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui
o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria
amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi
relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo
autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono
essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne
determina l'impiego.
L'esercizio di una
impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può
consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi
patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori
o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare
nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno
solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta
esclusivamente all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un
curatore speciale
In tutti i casi in cui i
genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse
del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del
figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia
interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale
autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza
delle disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza
osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere
annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati
ai genitori
I genitori esercenti la
potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti
direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in
violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati
(1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la
potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il
minore (1261).
Art. 324 Usufrutto
legale
I genitori esercenti la
potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono
destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei
figli.
Non sono soggetti ad
usufrutto legale:
l) i beni acquistati dal
figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o
donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una
professione;
3) i beni lasciati o
donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non
ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti
al figlio a titolo di legittima (537);
4) i beni pervenuti al
figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio
contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era
favorevole all'accettazione, I'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi
inerenti all'usufrutto legale
Gravano sull'usufrutto
legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001).
Art. 326
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non
può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da
parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti
dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che
ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 327 Usufrutto
legale di uno solo dei genitori
Il genitore che esercita
in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a
nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare
in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il
mantenimento, I'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Art. 329 Godimento dei
beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
Cessato l'usufrutto
legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con
esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo
di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a
consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art. 330 Decadenza
dalla potestà sui figli
Il giudice può
pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i
doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi
motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332
Reintegrazione nella potestà
Il giudice può
reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le
ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e escluso ogni pericolo
di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del
genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno
o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza
prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il
giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti
e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono
revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione
dall'amministrazione
Quando il patrimonio del
minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i
genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno
solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte,
dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è
affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione
nell'esercizio dell'amministrazione
Il genitore rimosso
dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere
riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro,
quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336; att.
382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei
parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare
deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in
camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito il
pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il
genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità
il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio.
Art. 337 Vigilanza del
giudice tutelare
Il giudice tutelare deve
vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per
l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.
Art. 338-341
(abrogati)
Art. 342 Nuove nozze
del genitore non ariano (abrogato)
TITOLO X
DELLA TUTELA E
DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei minori
Art.
343 Apertura della tutela
Se entrambi i genitori
sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si
apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli
affari e interessi del minore (att. 129).
Se il tutore è
domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può
essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
SEZIONE I
Del giudice tutelare
Art. 344 Funzioni del
giudice tutelare
Presso ogni pretura il
giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può
chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti
gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).
SEZIONE II
Del tutore e del
protutore
Art. 345 Denunzie al
giudice tutelare
L'ufficiale dello stato
civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha
lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di
genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un
testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono
darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro
quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare
notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di
una tutela.
I parenti entro il terzo
grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva
l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto
notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale
tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della
designazione.
Art. 346 Nomina del
tutore e del protutore
Il giudice tutelare,
appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede
alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).
Art. 347 Tutela di più
fratelli
E' nominato un solo
tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino
la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti
alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.
Art. 348 Scelta del
tutore
Il giudice tutelare
nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la
potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento (587-2),
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).
Se manca la designazione
ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la
scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri
prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia
opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere
alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età
di anni sedici.
In ogni caso la scelta
deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale
dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è
prescritto nell'art. 147.
(5° comma abrogato).
Art. 349 Giuramento
del tutore
Il tutore, prima di
assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di
esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350 Incapacità
all'ufficio tutelare
Non possono essere
nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att.
129):
1) coloro che non hanno
la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati
esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo
ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o
sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o
sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere
pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono
incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono
stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è
stato cancellato dal registro dei falliti.
Art. 351 Dispensa
dall'ufficio tutelare
Sono dispensati
dall'ufficio di tutore:
1) abrogato;
2) il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro
Collegio;
4) i Presidenti delle
Assemblee legislative:
5) i Ministri Segretari
di Stato.
Le persone indicate nei
nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi
della dispensa.
Art. 352 Dispensa su
domanda
Hanno diritto di essere
dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della
tutela (353):
1) i grandi ufficiali
dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i
vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) abrogato;
4) i militari in attività
di servizio;
5) chi ha compiuto gli
anni sessantacinque
6) chi ha più di tre
figli minori;
7) chi esercita altra
tutela;
8) chi è impedito di
esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal
Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori
della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Art. 353 Domanda di
dispensa
La domanda di dispensa
per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al
giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di
dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad
assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata
conferita ad altra persona.
Art. 354 Tutela
affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che
non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di
esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un
ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui
questi e ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega
uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (355-2)
E' tuttavia in facoltà
del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o
I'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355 Protutore
Sono applicabili al
protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il
protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Art. 356 Donazione o
disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione o dispone
con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria
potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni
donati o lasciati.
Se il donante o il
testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le
forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso
al curatore speciale l'art. 384.
SEZIONE III
Dell'esercizio della
tutela
Art. 357 Funzioni del
tutore
Il tutore ha la cura
della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne
amministra i beni (362 e seguenti).
Art. 358 Doveri del
minore
Il minore deve rispetto e
obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o I'istituto al quale è
stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani
senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è
necessario, al giudice tutelare.
Art. 359 (abrogato)
Art. 360 Funzioni del
protutore
Il protutore rappresenta
il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con
l'interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si
trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un
curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere
la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha
abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo
rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di
amministrazione.
Art. 361 Provvedimenti
urgenti
Prima che il tutore o il
protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di
dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di
un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura
del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può
procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e
seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.
Art. 362 Inventario
Il tutore, nei dieci
giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina,
deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi
dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).
L'inventario deve essere
compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di
prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).
Art. 363 Formazione
dell'inventario
L'inventario si fa col
ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal
giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del
minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni
scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire
che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il
valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.
L'inventario è depositato
presso la pretura.
Nel verbale di deposito
il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.
Art. 364 Contenuto
dell'inventario
Nell'inventario si
indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte,
note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio,
osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Art. 365 Inventario di
aziende
Se nel patrimonio del
minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate
nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda,
con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi
particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro
riepilogo e riportato nell'inventario generale.
Art. 366 Beni
amministrati da curatore speciale
Il tutore deve
comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la
cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale (356). Se questi ha
formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore,
il quale lo unirà all'inventario generale.
Il curatore deve anche
comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo
che il disponente lo abbia esonerato.
Art. 367 Dichiarazione
di debiti o crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti,
crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima
della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo
d'interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario
senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice
tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa
menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario
o nel verbale di deposito (368).
Art. 368 Omissione
della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo
il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha
dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di
essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere
rimosso dalla tutela (384).
Art. 369 Deposito di
titoli e valori
Il tutore deve depositare
il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti
nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. 251 e seguenti)
designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la
loro custodia.
Non è tenuto a depositare
le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del
minore e per le spese di amministrazione (357).
Art. 370
Amministrazione prima dell'inventario
Prima che sia compiuto
l'inventario, I'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non
ammettono dilazione (361).
Art. 371 Provvedimenti
circa l'educazione e l'amministrazione
Compiuto l'inventario, il
giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
l) sul luogo dove il
minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di
un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli
anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, I'avviso dei parenti prossimi e
del comitato di patronato dei minorenni;
2) sulla spesa annua
occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per
l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito
eccedente;
3) sulla convenienza di
continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano
nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il
giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In
pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire
l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).
Art. 372 Investimento
di capitali
I capitali del minore
devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore
investiti:
1) in titoli dello Stato
o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni
immobili posti nello Stato;
3) in mutui garantiti da
idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da
pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi
presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su
pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il
deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi
particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)
Art. 373 Titoli al
portatore
Se nel patrimonio del
minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in
nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati
in cauta custodia (att. 45-1).
Art. 374
Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non può senza
l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):
l) acquistare beni,
eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e
per l'amministrazione del patrimonio (357);
2) riscuotere capitali,
consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il
mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o
rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di
locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino
oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi,
salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di
azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per
ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375
Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può senza
l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
l) alienare beni, eccettuati
i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
2) costituire pegni o
ipoteche;
3) procedere a divisione
o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e
transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data
su parere del giudice tutelare.
Art. 376 Vendita di
beni
Nell'autorizzare la
vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a
trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ.
734).
Quando nel dare
l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di
reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)
Art. 377 Atti compiuti
senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza
osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza
del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Art. 378 Atti vietati
al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore
non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per
interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).
Non possono prendere in
locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal
giudice tutelare.
Gli atti compiuti in
violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone
indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che
li hanno compiuti (1425 e seguenti).
Il tutore e il protutore
non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito (1261)
verso il minore.
Art. 379 Gratuità
della tutela
L'ufficio tutelare è
gratuito.
Il giudice tutelare
tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficolta
dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì,
se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il
tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art. 380 Contabilità
dell'amministrazione
Il tutore deve tenere
regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al
giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice può sottoporre
il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine
del minore.
Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare,
tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al
tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità (att.
131).
Egli può anche liberare
il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Art. 382
Responsabilità del tutore e del protutore
Il tutore deve
amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di
famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando
i propri doveri.
Nella stessa
responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio
ufficio.
SEZIONE IV
Della cessazione del
tutore dall'ufficio
Art. 383 Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare può
sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al
tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att.
129-2).
Art. 384 Rimozione e
sospensione del tutore
Il giudice tutelare può
rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o
abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla
tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può
rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia
sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione
(att. 129-2).
SEZIONE V
Del rendimento del conto
finale
Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle
funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di
due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può
concedere una proroga (att. 46-1).
Art. 386 Approvazione
del conto
Il giudice tutelare
invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo
le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a
presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono
osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo
approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).
Qualora il conto non sia
stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede
l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).
Art. 387 Prescrizione
delle azioni relative alla tutela
Le azioni del minore
contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si
prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del
minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima
della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del
provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni di
quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che
risulta dal conto definitivo (2941-3).
Art. 388 Divieto di
convenzioni prima dell'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra
il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione
del conto della tutela (596, 779).
La convenzione può essere
annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 389 Registro
delle tutele
Nel registro delle
tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del
cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I'esonero e la
rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei
rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato
personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).
Dell'apertura e della
chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di
nascita del minore.
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 390 Emancipazione
di diritto
Il minore è di diritto
emancipato col matrimonio.
Art. 391 (abrogato)
Art. 392 Curatore
dell'emancipato
Curatore del minore
sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi
sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto
preferibilmente fra i genitori.
Se interviene
l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il
giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in
mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente
matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art.
165.
Art. 393 Incapacità o
rimozione del curatore
Sono applicabili al
curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).
Art. 394 Capacità
dell'emancipato
L'emancipazione
conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono
l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il minore emancipato può
con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un
idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), è
necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti
indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se curatore non è il genitore,
deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto
di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a
norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).
Art. 395 Rifiuto del
consenso da parte del curatore
Nel caso in cui il
curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare,
il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per
assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre,
I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art. 396 Inosservanza
delle precedenti norme
Gli atti compiuti senza
osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza
del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al
curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art. 397 Emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato può
esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è
autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il
curatore (2198; att. 100).
L'autorizzazione può
essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in
entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che
è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo
gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei
all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).
Art. 398-399
(abrogati)
TITOLO XI
DELL'AFFILIAZIONE E
DELL'AFFIDAMENTO
Art.
400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è
regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo
(vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 401 Limiti di
applicazione delle norme
Le disposizioni del
presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non
conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi
nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.
Le stesse disposizioni si
applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o
assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero
in istato di abbandono materiale o morale.
Art. 402 Poteri
tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica
assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406,
412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti),
fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei
quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva
la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o
all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.
Nel caso in cui il
genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve chiedere al
giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 403 Intervento
della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è
moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri
motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a
mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro,
sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Art. 404-413
(abrogati)
TITOLO XII
DELL'INFERMITA' DI MENTE,
DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE
Art.
414 Persone che devono essere interdette
Il maggiore di età e il
minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di
mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere
interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che
possono essere inabilitate
Il maggiore di età
infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo
all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429).
Possono anche essere
inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di bevande
alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici.
Possono infine essere
inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se
non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art.
414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri
interessi.
Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato
può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età.
L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore
raggiunge l'età maggiore (421).
Art. 417 Istanza
d'interdizione o di inabilitazione
L'interdizione o
l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto
grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal
pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se l'interdicendo o
l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei
genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su
istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Art. 418 Poteri
dell'autorità giudiziaria
Promosso il giudizio
d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per
infermità di mente.
Se nel corso del giudizio
d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per
l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare
l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa
l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi
istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare
l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice può in questo
esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i
mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi
dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia
ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo
o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento
definitivo in manicomio (abrogato)
Art. 421 Decorrenza
degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione e
l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della
sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).
Art. 422 Cessazione
del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che
rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore
o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del
tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o
d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere
nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello
stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela
dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
Le disposizioni sulla
tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano
rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati
(343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si
applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio
dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art.
419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore
dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve
preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150 e
seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona
eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto
pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).
Art. 425 Esercizio
dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
L'inabilitato può
continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal
tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).
L'autorizzazione può
essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).
Art. 426 Durata dell'ufficio
Nessuno è tenuto a
continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre
i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427 Atti compiuti
dall'interdetto e dall'inabilitato
Gli atti compiuti
dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su
istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e
seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la
nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza
d'interdizione.
Possono essere annullati
su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle
prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del
curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti
dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del
tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti
da persona incapace d'intendere o di volere
Gli atti compiuti da
persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti
sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore
(1425 e seguenti).
L'annullamento dei contratti
non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o
possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità
del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente (1425).
L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto
(2953).
Resta salva ogni diversa
disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).
Art. 429 Revoca
dell'interdizione e dell'inabilitazione
Quando cessa la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su
istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il
secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su
istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve
vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione
continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico
ministero.
Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.
Art. 431 Decorrenza
degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca
l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti
compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere
impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 432
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
L'autorità giudiziaria
che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede
che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione
e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in
questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti
l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione
della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando
la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
All'obbligo di prestare
gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali;
3) i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la
suocera;
6) i fratelli e le
sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Art. 434 Cessazione
dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare
del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
l) quando la persona che
ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da
cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i
loro discendenti sono morti.
Art. 435 (abrogato)
Art. 436 Obbligo tra
adottante e adottato
L'adottante deve (301)
gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o
naturali di lui.
Art. 437 Obbligo del
donatario
Il donatario (769 e
seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli
alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio
o di una donazione rimuneratoria (770. 785).
Art. 438 Misura degli
alimenti
Gli alimenti possono
essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere
assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni
economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia
necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto però riguardo alla
sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto
oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Art. 439 Misura degli
alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle
gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche
le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.
Art. 440 Cessazione,
riduzione e aumento
Se dopo l'assegnazione
degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi
li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o
l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per
la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli
alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di
poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di
grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore
di somministrare gli alimenti.
Art. 441 Concorso di
obbligati
Se più persone sono
obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono
concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie
condizioni economiche.
Se le persone chiamate in
grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere
in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico
delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono
concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli
alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.
Art. 442 Concorso di
aventi diritto
Quando o più persone
hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi
non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità
giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della
parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli
aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado
ulteriore.
Art. 443 Modo di
somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare
gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un
assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948), o accogliendo e
mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria
può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente
necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente
l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono
obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 444 Adempimento
della prestazione alimentare
L'assegno alimentare
prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto,
qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art. 445 Decorrenza
degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti
dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora
dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita
dalla domanda giudiziale (2948).
Art. 446 Assegno
provvisorio
Finché non sono
determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o
presi dente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in
via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico
anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 447
Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non
può essere ceduto (1260, 2751).
L'obbligo agli alimenti
non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di
prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione
per morte dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti
cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in
esecuzione di sentenza (50, 63).
TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO STATO
CIVILE
Art.
449 Registri dello stato civile
I registri dello stato
civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella
legge sull'ordinamento dello stato civile.
Art. 450 Pubblicità
dei registri dello stato civile
I registri dello stato
civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato
civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro
domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì
compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai
privati.
Art. 451 Forza
probatoria degli atti
Gli atti dello stato
civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ciò
che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui
compiuto.
Le dichiarazioni dei
comparenti fanno fede a prova contraria (2697).
Le indicazioni estranee
all'atto non hanno alcun valore.
Art. 452 Mancanza,
distruzione o smarrimento di registri
Se non si sono tenuti i
registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa,
manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o
della morte può essere data con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di
distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per
dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma
precedente.
Art. 453 Annotazioni
Nessuna annotazione può
essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per
legge ovvero non e ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 454
Rettificazioni
La rettificazione degli
atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la quale si ordina all'ufficiale dello
stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un
atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.
Le sentenze devono essere
trascritte nei registri.
Art. 455 Efficacia
della sentenza di rettificazione
La sentenza di
rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare
la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono
regolarmente chiamati.
LIBRO SECONDO
DELLE
SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della
successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art.
456 Apertura della successione
La successione si apre al
momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e seguenti), nel luogo dell'ultimo
domicilio del defunto (Cod. Civ. 43, 45).
Art. 457 Delazione
dell'eredità
L'eredità si devolve per
legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti;
Cost. 42 4° comma).
Non si fa luogo alla
successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria.
Le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai
legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di
patti successori
E' nulla (Cod. Civ. 1418)
ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (Cod. Civ.
679, 1412, 1920, 2122 4° comma). E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno
dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta,
o rinunzia ai medesimi (Cod. Civ. 557 2° comma, 2823).
Art. 459 Acquisto
dell'eredità
L'eredità si acquista con
l'accettazione (Cod. Civ. 470 e seguenti, 586). L'effetto dell'accettazione
risale al momento nel quale si è aperta la successione (Cod. Civ. 456, 1146).
Art. 460 Poteri del
chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità
può esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei
beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (Cod. Civ.1146).
Egli inoltre può compiere
atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione
temporanea (Cod. Civ. 486), e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a
vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa
grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato
compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla
nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso
delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia
all'eredità (Cod. Civ.519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati
dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
CAPO II
Della capacità di
succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti
coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (Cod.
Civ. 1, 594 e seguenti, 600, 784).
Salvo prova contraria, si
presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i
trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (Cod.
Civ. 232).
Possono inoltre ricevere
per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte
del testatore, benché non ancora concepiti (Cod. Civ. 643, 715, 784).
CAPO III
Dell'indegnità
Art. 463 Casi
d'indegnità
E' escluso dalla
successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente
ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il
coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801),
purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della
legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in
danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara
applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una
di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per
un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata
calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le
persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);
4) chi ha indotto con
dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui
successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha
impedita;
5) chi ha soppresso,
celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata
regolata;
6) chi ha formato un
testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).
(*) Si omette il
riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti previsti dal codice
penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia per i delitti
previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt.
I, d. lgs. 22 gennaio 1948, n.21)
(**) L'art. 609 del
codice penale dispone che la condanna per determinati reati a sfondo sessuale
comporta "l'esclusione della successione della persona offesa".
Art. 464 Restituzione
dei frutti
L'indegno è obbligato a
restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura
della successione (Cod. Civ.535, 1148).
Art. 465 Indegnità del
genitore
Colui che è escluso per
indegnità dalla successione (Cod. Civ.463) non ha sui beni della medesima, che
siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di
amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda ai genitori .
Art. 466
Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso
nell'indegnità (Cod. Civ. 463) è ammesso a succedere quando la persona, della
cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o
con testamento (Cod. Civ. 587, 2699).
Tuttavia l'indegno non
espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il
testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti
della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).
CAPO IV
Della rappresentazione
Art. 467 Nozione (*)
La rappresentazione fa subentrare
i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente
(Cod. Civ. 564 3° comma, 740), in tutti i casi in cui questi non può (Cod. Civ.
4, 463) o non vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare l'eredità o il legato (Cod.
Civ. 522, 523, 649).
Si ha rappresentazione
nella successione testamentaria (Cod. Civ. 674 e seguenti) quando il testatore
non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia
accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di
usufrutto o di altro diritto di natura personale.
(*) Articolo così
modificato dalla riforma del diritto di famiglia l. 19 maggio 1975,
n.151,
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha
luogo, nella linea retta (Cod. Civ. 75) a favore dei discendenti (Cod. Civ.
580) dei figli legittimi (Cod. Civ. 231 e seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280
e seguenti) e adottivi (Cod. Civ. 291 e seguenti), nonché dei discendenti dei
figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) del defunto, e, nella linea
collaterale (Cod. Civ. 75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle
sorelle del defunto.
I discendenti (Cod.
Civ.467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (Cod.
Civ. 519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale subentrano,
o sono incapaci (Cod. Civ. 596 e seguenti) o indegni di succedere (Cod. Civ.
463) rispetto a questa (Cod. Civ. 740).
Art. 469 Estensione
del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha
luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro
numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha
luogo anche nel caso di unicità di stirpe (Cod. Civ. 564 3° comma).
Quando vi é
rappresentazione la divisione si fa per stirpi (Cod. Civ 726 2° comma).
Se uno stipite ha prodotto
più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi
tra i membri del medesimo ramo.
CAPO V
Dell'accettazione
dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione
pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
L'eredità può essere
accettata (Cod. Civ. 2648, 2685) puramente e semplicemente (Cod. Civ. 475, 476)
o col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484 e seguenti).
L'accettazione col
beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore
(Cod. Civ. 634).
Art. 471 Eredità
devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare
le eredità devolute ai minori (Cod. Civ. 2, 320) e agli interdetti (Cod. Civ.
414), se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le
disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472 Eredità
devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati
(Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod. Civ. 415 e seguenti) non
possono accettare l'eredità, se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489),
osservate le disposizioni dell'art. 394.
Art. 473 Eredità
devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle
eredità devolute alle persone giuridiche (Cod. Civ. 11 e seguenti, 600) non può
farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge
circa l'autorizzazione governativa (*).
Questo articolo non si
applica alle società (Cod. Civ. 2247).
(*) L'art. 13.1, L. 15
maggio 1997, n.127, ha abrogato le disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Art. 474 Modi di
accettazione
L'accettazione può essere
espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione
espressa
L'accettazione e espressa
quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o in una scrittura privata (Cod.
Civ. 2702), il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha
assunto il titolo di erede (Cod. Civ. 2685).
E nulla la dichiarazione
di accettare sotto condizione (Cod. Civ. 1353 e seguenti) o a termine (Cod.
Civ. 1184, 1362 2° comma).
Parimenti è nulla la
dichiarazione di accettazione parziale di eredità (Cod. Civ. 1326 5° comma).
Art. 476 Accettazione
tacita
L'accettazione è tacita
quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la
sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede (Cod. Civ. 477, 478, 527, 2648 3° comma).
Art. 477 Donazione,
vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita
(Cod. Civ. 1542) o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi
diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno
di questi, importa accettazione dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che
importa accettazione
La rinunzia ai diritti di
successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni
soltanto dei chiamati, importa accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2° comma).
Art. 479 Trasmissione
del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità
muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono
d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista
tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo
chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).
La rinunzia all'eredità
propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è
devoluta (Cod. Civ. 468 2° comma).
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare
l'eredità si prescrive in dieci anni (Cod. Civ. 487, 525, 2946) (*).
Il termine decorre dal
giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) e, in caso d'istituzione
condizionale (Cod. Civ. 633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la
condizione (Cod. Civ. 1353, 1359).
Il termine non corre per
i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti
chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.
(*) Cfr. L. 19
maggio 1975, n.151, art.230 3° comma in cui si indica in tre anni il termine
entro il quale il figlio naturale riconosciuto prima dell'entrata in vigore
della legge deve far valere le proprie ragioni ereditarie sui beni della
succesione.
Art. 481 Fissazione di
un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse
può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749)
entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato
perde il diritto (Cod. Civ. 2964) di accettare (Cod. Civ.488).
Art. 482 Impugnazione
per violenza o dolo
L'accettazione
dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (Cod. Civ.
526, 1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
(Cod. Civ. 1442).
Art. 483 Impugnazione
per errore
L'accettazione
dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore (Cod. Civ. 526, 1434 e
seguenti).
Tuttavia, se si scopre un
testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede
(Cod. Civ. 662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e
seguenti) scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della
porzione legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni
ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente
anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già
soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore
dell'eredità incombe all'erede (Cod. Civ. 2697).
SEZIONE II
Del beneficio
d'inventario
Art. 484 Accettazione
col beneficio d'inventario
L'accettazione col
beneficio d'inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti, 510, 2830) si fa mediante
dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da un notaio o dal cancelliere del
Tribunale del circondario (*) in cui si è aperta la successione (Cod. Civ.
456), e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso
tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52, 53).
Entro un mese
dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del
cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è
aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2° comma, 509 2° comma, 2648).
La dichiarazione deve essere
preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Se l'inventario è fatto
prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui
esso e stato compiuto.
Se l'inventario è fatto
dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine
di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è
stato compiuto.
(*) Parole così
sostituite dall'art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 485 Chiamato
all'eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità,
quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (Cod.
Civ. 456) o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha
cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale
(*) del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 749).
Trascorso tale termine
senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è
considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il
chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484
ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta (Cod. Civ. 470 e seguenti) o rinunzia (Cod.
Civ. 519 e seguenti) all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia
deliberato, è considerato erede puro e semplice (Cod. Civ. 476) .
(*) Parola così
sostituita dall'art. 144, d. lgs 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 486 Poteri
Durante i termini
stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il
chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può
stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare,
l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinche la rappresenti
in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato
all'eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità,
che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di
accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è
prescritto (Cod. Civ. 480).
Quando ha fatto la
dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla
dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma
dell'art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto
l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere
fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in
mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
Art. 488 Dichiarazione
in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria
Il chiamato all'eredità
che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un
termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche
l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede
puro e semplice.
L'autorità giudiziaria
può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749 4° comma).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti
e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e seguente) non s'intendono decaduti dal
beneficio d'inventario (Cod. Civ. 471, 472), se non al compimento di un anno
dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione
(Cod. Civ. 431), qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme
della presente sezione.
Art. 490 Effetti del
beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio
d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello
dell'erede (Cod. Civ. 2830, 2941, n. 5, L. fall. 12 1° comma).
Conseguentemente:
l) l'erede conserva verso
l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto,
tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (Cod. Civ. 448);
2) l'erede non è tenuto
al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui
pervenuti (Cod. Civ.564, 1203);
3) i creditori
dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte
ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la
separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono
conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio
d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi rinunzi.
Art. 491
Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede con beneficio
d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per
colpa grave (Cod. Civ. 496, 531).
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri
aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (Cod. Civ.
1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili (Cod. Civ. 812)
compresi nell'inventario, per i frutti (Cod. Civ. 820) degli immobili e per il
prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione
dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede decade dal
beneficio d'inventario (Cod. Civ. 494, 505, 509, 564), se aliena o sottopone a
pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti) o ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni
ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione
scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili
l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di
accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o
infedeltà nell'inventario
Dal beneficio
d'inventario decade (Cod. Civ. 493, 505, 509, 564) l'erede che ha omesso in
mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità (Cod.
Civ. 762), o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività
non esistenti (Cod. Civ. 527).
Art. 495 Pagamento dei
creditori e legatari
Trascorso un mese dalla
trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello
stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione,
l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed
egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga
i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di
poziorità (Cod. Civ. 2741, 2830).
Esaurito l'asse
ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di
regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al
testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive
in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia
anteriormente prescritto (Cod. Civ. 2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento
del conto
L'erede ha l'obbligo di
rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali
possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti,
747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel
rendimento del conto
L'erede non può essere
costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in
mora (Cod. Civ. 1219) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a
quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del
conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla
concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione
dell'eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine
indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di
creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti (Cod. Civ. 502), ma
deve provvedere alla liquidazione (Cod. Civ. 503) dell'eredità nell'interesse di
tutti i creditori e legatari (Cod. Civ. 499 e seguenti).
A tal fine egli, non
oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio
del luogo dell'aperta successione (Cod. Civ. 456), invitare i creditori e i
legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non
inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per
raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la
residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (att.
civ. 52 3° comma).
Art. 499 Procedura di
liquidazione
Scaduto il termine entro
il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con
l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi
autorizzare alle alienazioni necessarie (Cod. proc. civ. 747- 748). Se
l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio (Cod. Civ. 2745 e
seguenti) o a ipoteca (Cod. Civ. 2808), i privilegi non si estinguono, e le
ipoteche non possono essere cancellate (Cod. Civ. 2882) sino a che l'acquirente
non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al
pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma
seguente.
L'erede forma, sempre con
l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati
secondo i rispettivi diritti di prelazione (Cod. Civ. 2741 e seguenti). Essi
sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione
l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i
creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un
legato di specie (Cod. Civ. 649), sulla somma che residua dopo il pagamento dei
creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per
la liquidazione
L'autorità giudiziaria,
su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine
all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di
graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di
graduazione (Cod. Civ. 499 2° comma), il notaio ne dà avviso con raccomandata
ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede
alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali
della provincia. Trascorsi senza reclami (Cod. Proc. Civ. 778) i trenta giorni
dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei
creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo
stato di graduazione (Cod. Civ. 501) o passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324) la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori
e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo
esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei
crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori,
sempre che questi diano cauzione (Cod. Civ. 1179).
I creditori e i legatari
che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della
somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati
nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno
in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che
ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto
(Cod. Civ. 495).
Art. 503 Liquidazione
promossa dall'erede
Anche quando non vi e
opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di
liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att. Cod. Civ. 132).
Il pagamento fatto a
creditori privilegiati ipotecari non impedisce all'erede di valersi .di questa
procedura.
Art. 504 Liquidazione
nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con
beneficio d'inventario (Cod. Civ. 510), ciascuno può promuovere la
liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che
questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si
presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal
beneficio
L'erede che, in caso di
opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie
la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art.
500, decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493,494, 509, 564).
Parimenti decade dal
beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503 dopo
l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue
pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il
termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza non si
verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o
ipotecari (Cod. Civ. 503 2° comma) .
In ogni caso la decadenza
dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del
defunto e dai legatari (Cod. civ. 509).
Art. 506 Procedure
individuali
Eseguita la pubblicazione
prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse
procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate
quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei
creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato
di graduazione previsto dall'art. 499.
I crediti a termine diventano
esigibili (Cod. Civ. 1186). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il
credito e munito di garanzia reale (Cod. Civ. 2747, 2796, 2808) su beni la cui
alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia
stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di
pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art.
498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari
(Cod. Civ. 1282). I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione,
al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei
beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un
mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di
credito (Cod. Civ. 498), se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione,
può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari
(Cod. Civ. 1977 e seguenti).
A tal fine l'erede deve,
nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai
legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza (Cod. Civ. 43); deve
iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (att. 52,
53), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art.
484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi
in cui si trovano gli immobili ereditari (Cod. Civ. 2643) e presso gli uffici
dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).
Dal momento in cui è
trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni
ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai
legatari (Cod. Civ. 2649).
L'erede deve consegnare i
beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la
consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari
(Cod. Civ. 1177, 2930).
Art. 508 Nomina del
curatore
Trascritta la
dichiarazione di rilascio, il tribunale (*) del luogo dell'aperta successione,
su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio,
nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli
artt. 498 e seguenti (Cod. Civ. 1387).
Il decreto di nomina del
curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Le attività che
residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i
legatari collocati nello stato di graduazione (Cod. Civ.499 2° comma), spettano
all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati,
nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.
(*) Parola così
sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 509 Liquidazione
proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del
termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre
nella decadenza dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma
nessuno dei creditori o legatari la fa valere (Cod. Civ. 505 4° comma), il
tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori
o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di
credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla
liquidazione dell'eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti.
Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere
fatta valere.
Il decreto di nomina del
curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotato a
margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e
trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli
immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ.
2663).
L'erede perde
l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di
disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del
curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ.
2644).
(*) Parola così
sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.
Art. 510 Accettazione
o inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione con
beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche
se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la
dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell'apposizione
dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente), dell'inventario e di ogni altro
atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico
dell'eredità.
CAPO VI
Della separazione dei
beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della
separazione
La separazione dei beni
del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del
defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a
preferenza dei creditori dell'erede (490).
Il diritto alla
separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie
(2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non
impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi
anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione
contro i legatari di specie
I creditori del defunto
possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di
legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra
creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari
che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni
separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata,
quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato
sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i
creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno
esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il
valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto
spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito
integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti (att. 54).
Quando la separazione è
esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La
preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai
creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano salve in ogni
caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione
della separazione
L'erede può impedire o
far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione
(1179) per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o
sottoposto a termine, oppure è contestato.
Art. 516 Termine per
l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla
separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura
della successione.
Art. 517 Separazione
riguardo ai mobili
Il diritto alla
separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con
ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina
l'inventario, se non e ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la
conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già
alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo
non ancora pagato.
Art. 518 Separazione
riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e
agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita
mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi.
L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e
seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto,
e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei
beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di
separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della
prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il
legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo
di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e seguenti).
CAPO VII
Della rinunzia
all'eredità
Art. 519 Dichiarazione
di rinunzia
La rinunzia all'eredità deve
farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura
del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia fatta
gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota
del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano
osservate le forme indicate nel comma precedente.
Art. 520 Rinunzia
condizionata, a termine o parziale
E' nulla la rinunzia
fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).
Art. 521 Retroattività
della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità
è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può
tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla
concorrenza della porzione disponibile (556), salve le disposizioni degli artt.
551 e 552.
Art. 522 Devoluzione
nelle successioni legittime
Nelle successioni
legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero
concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti)
e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e
solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli
mancasse.
Art. 523 Devoluzione
nelle successioni testamentarie
Nelle successioni
testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (688) e se non
ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si
accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi
legittimi a norma dell'art. 677.
Art. 524 Impugnazione
della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia,
benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono
farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro
crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori
si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della
rinunzia
Fino a che il diritto di
accettare l'eredità non e prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno
rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da
altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i
beni dell'eredità.
Art. 526 Impugnazione
per violenza o dolo
La rinunzia all'eredità
si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato scoperto il dolo
(1442).
Art. 527 Sottrazione
di beni ereditari
I chiamati all'eredità,
che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono
dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante
la loro rinunzia.
CAPO VIII
Dell'eredità giacente
Art. 528 Nomina del
curatore
Quando il chiamato non ha
accettato l'eredità e non e nel possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il
pretore del mandamento in cui si e aperta la successione, su istanza delle
persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del
curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli
annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni (att.
52, 53).
Art. 529 Obblighi del
curatore
Il curatore e tenuto a
procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni,
a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a
depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato
dal pretore il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei
mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria
amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei
debiti ereditari
Il curatore può
provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa
autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però alcuno dei
creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun
pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme
degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario,
amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della
sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario,
l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio
d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la
limitazione della responsabilità per colpa (491).
Art. 532 Cessazione
della curatela per accettazione dell'eredità
Il curatore cessa dalle
sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede può (2652, 2690)
chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possiede
tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo
scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è
imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni
(1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei
terzi
L'erede può agire anche
contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti
acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente,
dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma
precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei
pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede (2648) e l'acquisto
dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione
dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della
domanda giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di
beni ereditari
Le disposizioni in
materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per
quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le
addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona
fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo
obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il
prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di
conseguirlo (2038).
E possessore in buona
fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per
errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa
grave (1147).
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati ai
legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle
quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità o altri diritti nella
successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli
ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono
equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti
(77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo
di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai
figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a
favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto
dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o
naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è
loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i
figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono
soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai
figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il
giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a
favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia
figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è
riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.
In caso di pluralità di
ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore
del coniuge
A favore del coniuge
(459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le
disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando
concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa
adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se
di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione
disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota
di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di
coniuge e figli
Se chi muore lascia,
oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459, 231, 258) a
quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al
coniuge.
Quando i figli, legittimi
o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del
patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La
divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti
uguali.
Si applica il terzo comma
dell'art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di
ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non
lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il
coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli
ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di
ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente
comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 545-547
(abrogati)
Art. 548 Riserva a
favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è
stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc.
Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi
diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata
addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto
ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva
degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle
sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è
comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La
medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata
addebitata ad entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di
pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può
imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva
l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (733 e
seguenti).
Art. 550 Lascito
eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore
dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872) il cui reddito eccede
quello della porzione disponibile (556), i legittimari (536), ai quali è stata
assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la
scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda
proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo
la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta
ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una
parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono
più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia
esecuzione.
Le stesse norme si
applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato
disposto con donazione.
Art. 551 Legato in
sostituzione di legittima
Se a un legittimario è
lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al
legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce di
conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che
il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la
qualità di erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore
ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il
supplemento.
Il legato in sostituzione
della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del
legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza
il legato grava sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e
legati in conto di legittima
Il legittimario che
rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non si ha rappresentazione (467),
può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti
(521-2); ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2),
se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le
disposizioni testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le
assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette
a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni
e i legati fatti a quest'ultimo.
SEZIONE II
Della reintegrazione
della quota riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione
delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati
dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457), nel
concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a
questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per
integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però
devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quantohanno ricevuto
dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni
testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono
soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione
delle donazioni
Le donazioni (809, 1923),
il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono
soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135).
Le donazioni non si
riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per
testamento.
Art. 556
Determinazione della porzione disponibile
Per determinare
l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di
tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i
debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a
titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole
dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si calcola la quota ii
cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che
possono chiedere la riduzione
La riduzione delle
donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può
essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e
seguenti).
Essi non possono
rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione
espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458).
I donatari e i legatari
non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né
approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente
diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e
seguenti).
Art. 558 Modo di
ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle
disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra
eredi e legatari.
Se il testatore ha
dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle
altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle
altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di
ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si
riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del
legato o della donazione d'immobili
Quando oggetto del legato
o della donazione da ridurre è un immobile (812), la riduzione si fa separando
dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se
ciò può avvenire comodamente (720).
Se la separazione non può
farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza
maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per
intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione
disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario
può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il
donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di
esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli
spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione
degli immobili
Gli immobili restituiti
in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il
legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art.
2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici
registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono
dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza
del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è
perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la
restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e
il donatario è in tutto o in parte insolvente (2652), il valore della donazione
che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma
restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari
antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro
gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i
quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili
donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può
chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione per ottenere la
restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni,
cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta
la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del
possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può
liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando
l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni
per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il legittimario che non
ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario (484 e seguenti) non può
chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i
legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano
rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha
accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il
legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni
testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le
donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente
dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che
succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni
e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha
effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo
le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da
collazione, è pure esente da imputazione.
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI
LEGITTIME
Art.
565 Categorie dei successibili
Nella successione
legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali,
agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato,
nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
CAPO I
Della successione dei
parenti
Art. 566 Successione
dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre
succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma
dell'art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono
equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309,
314-326).
I figli adottivi sono
estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).
Art. 568 Successione
dei genitori
A colui che muore senza
lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti),
succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che
sopravvive.
Art. 569 Successione
degli ascendenti
A colui che muore senza
lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e
seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per
l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti
non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione
di linea.
Art. 570 Successione
dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza
lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e
le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle
unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di
genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno
soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono
ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota,
in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e
sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue
ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in
favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori
non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori
ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569,
laquota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione
di altri parenti
Se alcuno muore senza
lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro
discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi
(76), senza distinzione di linea.
La successione non ha
luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art. 573 Successione
dei figli naturali
Le disposizioni relative
alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata
riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è
disposto dall'art. 580.
Art. 574-576
(abrogati)
Art. 577 Successione
del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale
succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non
vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne
discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri
parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla
Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578 Successione
dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale
muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei
genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio (250 e
seguenti).
Se è stato riconosciuto o
dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno
di essi.
Se uno solo dei genitori
ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del
coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale
morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si
devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori,
l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori
(538).
Art. 580 Diritti dei
figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi
diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art.
279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della
quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno
diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro
spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi
legittimi, in beni ereditari.
CAPO II
Della successione del
coniuge
Art. 581 Concorso del
coniuge con i figli
Quando con il coniuge
concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali
(257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del
coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
Al coniuge sono devoluti
i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con
fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri.
In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli
e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni
caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art. 583 Successione
del solo coniuge
In mancanza di figli
legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si
devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione
del coniuge putativo
Quando il matrimonio è
stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite
di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che
precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art.
540.
Egli è però escluso dalla
successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido
matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione
del coniuge separato
Il coniuge cui non è
stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi
diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge
sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si
applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.
CAPO III
Della successione dello
stato
Art. 586 Acquisto dei
beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili
(459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di
diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei
debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI
TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali
Il testamento è un atto
revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui
avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978,
1920, 2821).
Le disposizioni di
carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un
testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute
in un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino
disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni
a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni
testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal
testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualità
di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalità o una quota dei beni del
testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la
qualità di legatario.
L'indicazione di beni
determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a
titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei
beni come quota del patrimonio.
Art. 589 Testamento
congiuntivo o reciproco
Non si può fare
testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo
ne con disposizione reciproca (458).
Art. 590 Conferma ed
esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
La nullità della
disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non può
essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la
morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria
esecuzione (1444).
CAPO II
Della capacità di
disporre per testamento
Art. 591 Casi
d'incapacità
Possono disporre per
testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
l) coloro che non hanno
compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per
infermità di mente (414);
3) quelli che, sebbene
non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità
preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque
vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621,
623).
CAPO III
Della capacità di
ricevere per testamento
Art. 592 Figli
naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti
legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o
dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento più di quanto
avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573
e seguenti).
I figli naturali
riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279,
non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma
precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o
dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai
figli naturali non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i
donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere
ai figli naturali di cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti
stabilitidall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o
testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro
favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacità
del tutore e del protutore
Sono nulle le
disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del
tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o
sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti),
quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica
anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva
il tutore (360).
Sono però valide le
disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente,
discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 597 Incapacità
del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Sono nulle le
disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento
pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti
al testamento medesimo.
Art. 598 Incapacità di
chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
Sono nulle le
disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo
che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna.
Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto
è stato consegnato in plico non sigillato.
Art. 599 Persone
interposte
Le disposizioni
testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592,
593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta
persona.
Sono reputate persone
interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona
incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780,
2728).
NOTA Il primo comma è
stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).
Art. 600 Enti non
riconosciuti
Le disposizioni a favore
di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in
cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta l'istanza per
ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non
è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi
(att. 3).
CAPO IV
Della forma dei
testamenti
SEZIONE I
Dei testamenti ordinari
Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di
testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di
notaio è pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento
olografo
Il testamento olografo
deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore
(684).
La sottoscrizione deve
essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome
e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del
testatore.
La data deve contenere
l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è
ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore
(591), della priorità di data tra più testamenti (682) o di altra questione da
decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).
Art. 603 Testamento
pubblico
Il testamento pubblico è
ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza
dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in
iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al
testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta
menzione nel testamento.
Il testamento deve
indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed
essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore
non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne
la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura
dell'atto.
Per il testamento del
muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile
per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace
anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto può
essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve
essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto
o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la
sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa
leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione
quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al
notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che
gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di
ricevimento.
Chi non sa o non può
leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605 Formalità del
testamento segreto
La carta su cui sono
stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con
impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza
rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza
di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta così
sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e
dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il
testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza
dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento,
se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal
testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto
predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di
ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione
del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni
a tutte le formalità.
L'atto deve essere
sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può,
per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel
che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere
fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del
testamento per difetto di forma
Il testamento è nullo
(1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di
testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del
notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o
dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di
forma il testamento può essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di
chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie.
Art. 607 Validità del
testamento segreto come olografo
Il testamento segreto,
che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento
olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art. 608 Ritiro di
testamento segreto od olografo
Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in