CODICE PENALE
SOMMARIO
INDICE PER TITOLI
Libro
primo – Dei reati in generale
Titolo
I della
legge penale (artt. 1/16)
Titolo II delle pene
Capo I delle
specie di pene, in generale (artt. 17/20)
Capo II delle
pene principali, in particolare (artt. 21/27)
Capo III delle pene accessorie, in particolare (artt. 28/38)
Titolo III del reato
Capo I del
reato consumato e tentato (artt. 39/58)
Capo II delle
circostanze del reato (artt. 59/70)
Capo III del concorso di reati (artt. 71/84)
Titolo IV del reo e della persona offesa dal reato
Capo I della imputabilità (artt.
85/98)
Capo II della recidiva, dell’abitualità e professionalità
nel reato e della tendenza
a
delinquere (artt. 99/109)
Capo III del concorso di persone nel reato (artt. 110/119)
Capo IV della
persona offesa dal reato (artt. 120/131)
Titolo V della modificazione, applicazione ed esecuzione della
pena
Capo I
della modificazione e applicazione della pena (artt.
132/140)
Capo II della
esecuzione della pena (artt. 141/149)
Titolo VI della estinzione del reato e della pena
Capo I della
estinzione del reato (artt. 150/170)
Capo
II della estinzione della pena (artt. 171/181)
Capo III
disposizioni comuni (artt. 182/184)
Titolo VII delle
sanzioni civili (artt. 185/198)
Titolo VIII delle
misure amministrative di sicurezza
Capo I
delle misure di sicurezza personali (artt. 199/235)
Capo II delle misure si sicurezza patrimoniale
(artt. 236/240)
Libro secondo – dei delitti in particolare
Titolo I dei delitti contro la personalità dello stato
Capo I dei
delitti contro la personalità internazionale dello stato (artt.
241/275)
Capo II dei delitti contro la
personalità interna dello stato (artt. 276/293)
Capo III dei delitti contro i
diritti politici del cittadino (artt. 294)
Capo IV dei delitti contro gli stati esteri, i
loro capi, i loro rappresentanti (artt.295/300)
Capo V disposizioni
generali e comuni ai capi precedenti (artt. 301/313)
Titolo II dei delitti
contro la pubblica amministrazione
Capo
I dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione (artt.314/335)
Capo II
dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt.336/356)
Capo III dele disposizioni comuni ai capi precedenti (artt.357/360)
Titolo
III dei delitti contro
l’amministrazione della giustizia
Capo I dei delitti contro l’attività giudiziaria (artt.361/384)
Capo
II dei delitti contro l’autorità
delle decisioni giudiziarie (artt.385/391)
Capo
III della tutela arbitraria delle
private ragioni (artt.392/401)
Titolo IV dei delitti
contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Capo
I dei delitti contro la religione
dello stato e i culti ammessi (artt.402/406)
Capo II dei delitti contro la pietà dei defunti (artt.407/413)
Titolo V dei delitti
contro l’ordine pubblico (artt.414/421)
Titolo VI dei delitti
contro l’incolumità pubblica
Capo I
dei delitti di comune pericolo mediante violenza (artt.422/437)
Capo II dei delitti di comune pericolo mediante frode (artt.438/448)
Capo III
dedi delitti colposi di comune pericolo (artt. 449/452)
Titolo VII dei delitti
contro la fede pubblica
Capo I della falsità in monete, in carte du
pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453/466)
Capo
II della falsità in sigilli o
strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (artt. 467/475)
Capo
III della falsità in atti (artt. 476/493 bis)
Capo
IV della falsità personale (artt. 494/498)
Titolo VIII dei
delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
Capo I
dei delitti contro l’economia pubblica (artt.499/512)
Capo II dei delitti contro l’industria e il commercio (artt.513/517)
Capo III disposizioni comuni ai capi precedenti (artt.518)
Titolo IX dei delitti
contro la moralità pubblica e il buon costume
Capo I
dei delitti contro la libertà sessuale (artt.519/526)
Capo II delle offese al pudore e all’onore sessuale (artt.527/538)
Capo III disposizioni comuni ai capi precedenti (artt.539/544)
Titolo X dei delitti
contro l’integrità e la sanità della stirpe (artt. 545/555)
(abrogato)
Titolo XI dei delitti
contro la famiglia
Capo I
dei delitti contro il matrimonio (artt. 556/563)
Capo II dei delitti contro la morale famigliare (artt.564/565)
Capo III dei delitti contro lo stato di famiglia (artt.566/569)
Capo IV dei delitti contro
l’assistenza famigliare (artt.570/574)
Titolo XII dei delitti
contro la persona
Capo I
dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt.575/593)
Capo II dei delitti contro l’onore (artt.594/599)
Capo
III dei delitti contro la libertà
individuale (artt.600/623 bis)
Titolo XIII dei delitti contro il patrimonio
Capo I dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle
cose o alle persone (artt.624/639 bis)
Capo
II dei delitti contro il
patrimonio mediante frode (artt.640/648 ter)
Capo
III disposizioni comuni ai capi
precedenti (artt.649)
Libro
terzo - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
Titolo I delle
contravvenzioni di polizia (artt. 650/730)
Titolo II delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale
della pubblica amministrazione (artt. 731/734)
Titolo II bis delle contravvenzioni concernenti la
tutela della riservatezza (artt. 734 bis)
Titolo I: DELLA LEGGE PENALE
Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2 Successione di leggi
penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui
fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non
costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli
effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse,
si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni
dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e
di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge
convertito in legge con emendamenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel
secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.
Art. 3 Obbligatorietà della legge
penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto
pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o
stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla
legge medesima o dal diritto internazionale.
Art. 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini
italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti
per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli
apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, e' "territorio dello Stato" il
territorio "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro
luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani
sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che
siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale
straniera.
Art. 5 Ignoranza della legge penale
Nessuno può invocare a propria scusa
l'ignoranza della legge penale.
La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio
dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o
l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si
e' verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
Art. 7 Reati commessi all'estero
E' punito secondo la legge italiana il
cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti
reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo
contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato,
o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei
poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni
internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Art. 8 Delitto politico commesso all'estero
Il cittadino o lo straniero, che commette in
territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1
dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del
Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre
tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende
un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E'
altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o
in parte, da motivi politici.
Art. 9 Delitto comune del cittadino all'estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei
due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale
la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge
medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della libertà
personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro
della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto
commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito
a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non
sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in
cui egli ha commesso il delitto.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 10 Delitto comune dello straniero all'estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati
negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di
un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di
morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e'
punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello
Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela
della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della
giustizia, sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte (1) o
dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore a un minimo di tre anni;
3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da
quello dello Stato a cui egli appartiene.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 11 Rinnovamento del giudizio
Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o
lo straniero e' giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che
sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il
Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Art. 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere
Alla sentenza penale straniera pronunciata per
un delitto può essere dato riconoscimento:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero
per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a
delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena
accessoria;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona
condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di
sicurezza personali;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al
risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio
nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento
del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata
dall'Autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di
estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente
ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne
faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il
riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
Art. 13 Estradizione
L'estradizione e' regolata dalla legge penale
italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di
estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge
straniera.
L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti
nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso
divieto.
Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente
consentita nelle convenzioni internazionali.
Art. 14 Computo e decorrenza dei termini
Quando la legge penale fa dipendere un effetto
giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il
calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un
effetto giuridico, il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Art. 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della
medesima legge penale
Quando più leggi penali o più disposizioni
della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la
disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge
generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Art. 16 Leggi penali speciali
Le disposizioni di questo codice si applicano
anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste
stabilito altrimenti.
Titolo II: DELLE PENE
Capo I: DELLE SPECIE DI PENE, IN
GENERALE
Art. 17 Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la morte (1) ;
2) l'ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto;
2) l'ammenda.
La Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude
l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 18 Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà
personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge
comprende: la multa e l'ammenda.
Art. 19 Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione
della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite
per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
Articolo così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20 Pene principali e accessorie
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle
accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Capo II: DELLE PENE PRINCIPALI, IN
PARTICOLARE
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 22 Ergastolo
La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a ciò
destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (1).
La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.
(1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
Art. 23 Reclusione
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed
e' scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro
e con l'isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può
essere ammesso al lavoro all'aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due
capoversi dell'articolo precedente.
Art. 24 Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto
la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila
a quattro milioni.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 25 Arresto
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in
uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti
di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli
organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue
precedenti occupazioni.
Art. 26 Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire quattromila ne' superiore a lire due milioni.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in
cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite
massimo.
Capo III: DELLE PENE ACCESSORIE, IN
PARTICOLARE
Art. 28 Interdizione dai pubblici uffici
L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia
altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio
elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico
servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o
d'incaricato di pubblico servizio;
3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro
ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di
altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello
Stato o di un altro ente pubblico (1) ;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi,
gradi, o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicate nei numeri
precedenti;
7) della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio,
servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica,
indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato
della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante
l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e
onorificenze (2) .
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e'
limitata ad alcuni di questi.
(1) La Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato
l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del presente comma,
limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da
un rapporto di lavoro.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, ha
dichiarato l'illegittimità del comma per quanto attiene alle pensioni di
guerra.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in
cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
Art. 29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai
pubblici uffici
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai
pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre
anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di
tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 30 Interdizione da una professione o da un'arte
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte,
industria, o un commercio o mestiere per cui e' richiesto uno speciale permesso
o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita' e importa
la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza
anzidetta.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata
inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente
stabiliti dalla legge.
Art. 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o
di una professione o di un'arte. Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a
taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di
una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la
violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o
mestiere.
Art. 32 Interdizione legale
Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.
La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori
(1) .
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e',
durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì,
durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori,
salvo che il giudice disponga altrimenti (1) .
Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilita' e
l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse
relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.
(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione,
l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche'
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per
delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
all'ufficio.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32 ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto
di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere
le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319
bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1
del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di
un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente sostituito
dall'art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine così modificato
dell'art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 33 Condanna per delitto colposo
Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non
si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1) .
Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per
delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a tre anni di reclusione, o
se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria.
(1) Comma così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 34 Decadenza della potestà dei genitori e sospensione
dell'esercizio di essa
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà
dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa
la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio
della pena inflitta.
La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni
diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di
cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità
di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti
sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice
civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione
condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale
dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei
minori (1) .
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
La sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare,
durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o
mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una
durata inferiore a quindici giorni, ne' superiore a due anni .
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso
della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con
violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e'
inferiore a un anno d'arresto.
Art. 35 bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due
anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con
abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna alla pena di morte (1)
o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata
pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il
condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più
giornali designati dal giudice.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la
pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere
pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due
capoversi precedenti.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 37 Pene accessorie temporanee: durata
Quando la legge stabilisce che la condanna
importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e'
espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella
della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di
conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può
oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di
pena accessoria.
Art. 38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
Il condannato alla pena di morte e' equiparato
al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
Titolo III: DEL REATO
Capo I: DEL REATO CONSUMATO E TENTATO
Art. 39 Reato: distinzione fra delitti e
contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie
delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Art. 40 Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e'
conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
Art. 41 Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di
causalita' fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da
sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione
precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per
questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o
simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Art. 42 Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge
come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se
non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o
colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico
dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Art. 43 Elemento psicologico del reato
Il delitto: e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o
pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa
dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione;
e' preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e'
voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo
per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per
queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi
effetto giuridico.
Art. 44 Condizione obiettiva di punibilita'
Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una
condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende
il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.
Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza
maggiore.
Art. 46 Costringimento fisico
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto,
mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della
violenza.
Art. 47 Errore di fatto
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente.
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e'
esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la
punibilita' per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando
ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
Art. 48 Errore determinato dall'altrui inganno
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul
fatto che costituisce il reato e' determinato dall'altrui inganno; ma, in tal
caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata
a commetterlo.
Art. 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione
erronea che esso costituisca reato.
La punibilita' e' altresì esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per
l'inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o
pericoloso.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli
elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il
reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato
prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 50 Consenso dell'avente diritto
Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della
persona che può validamente disporne.
Art. 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la
punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di
fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.
Art. 52 Difesa legittima
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale
di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Art. 53 Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il
pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa
uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica,
quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere
una resistenza all'Autorita' e comunque di impedire la consumazione dei delitti
di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario,
omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1) .
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali e' autorizzato l'uso delle armi o
di un altro mezzo di coazione fisica.
(1)Comma così modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.
Art. 54 Stato di necessita'
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di
esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
stato di necessita' e' determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo.
Art. 55 Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti dalla
necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 56 Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non
equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non
si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da ventiquattro a
trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte (1);
con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e'
l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto,
diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla
pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato
diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il
delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di
concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di
esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario
ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, e' punito,
a titolo di colpa, se un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale
reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo così modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art. 57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le
disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se
l'autore della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo
stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile.
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art. 58 Stampa clandestina
Le disposizioni dell'articolo precedente si
applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla
pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
L'articolo comprendeva un secondo comma abrogato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Art. 58 bis Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa
Se il reato commesso col mezzo della stampa e'
punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita' dei reati
preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela, istanza o
richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o
vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei
confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se e'
necessaria un'autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore
della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Questa
disposizione non si applica se l'autorizzazione e' stabilita per le qualita' o
condizioni personali dell'autore della pubblicazione.
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.
Capo II: DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO
Art. 59 Circostanze non conosciute o erroneamente
supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore
dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute
inesistenti (1) .
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente
soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti
per errore determinato da colpa (2).
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o
attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della
pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di
errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e'
preveduto dalla legge come delitto colposo.
(1) Comma così modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
(2) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 60 Errore sulla persona dell'offeso
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico
dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualita'
della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente
supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di
circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni o qualita', fisiche o
psichiche, della persona offesa.
Art. 61 Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero la impunita' di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e'
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7)
l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio,
ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto
commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita'
di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del
culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di
coabitazione, o di ospitalita'.
Art. 62 Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta
di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il
colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o
delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di
speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale
tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'
(1);
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione
del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante
risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o
l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
(1) Numero così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 62 bis Attenuanti generiche
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può
prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali
da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni
caso, ai fini della applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la
quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel
predetto articolo 62.
Articolo aggiunto dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
Art. 63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati,
l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantita' di essa, che il giudice
applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la circostanza che la fa
aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti,
l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di essa risultante
dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale,
l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena
ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono
circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione
della pena superiore ad un terzo (1).
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo
capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la
circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo
capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita
per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla.
(1) Comma così modificato dalla L. 31 luglio 1984, n. 400.
Art. 64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e'
determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe
essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può
superare gli anni trenta. (1)
Art. 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la
diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte (1) e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni;
2) alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più
circostanze aggravanti
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto
degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per
il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della
multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici
milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso
dell'articolo 133 bis.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più
circostanze attenuanti
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto
delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) a quindici anni di reclusione, se per il
delitto la legge stabilisce la pena di morte (1);
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle
circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può
essere applicata in misura inferiore a un quarto.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 68 Limiti al concorso di circostanze
Salvo quanto e' disposto nell'articolo 15,
quando una circostanza aggravante comprende in se' un'altra circostanza
aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in se' un'altra
circostanza attenuante, e' valutata a carico o a favore del colpevole soltanto
la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa,
rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la
stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione
di pena.
Art. 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti
e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non
si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze
attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le
circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze
aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste
ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le
circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi
sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse
alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla
persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge
stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato (1).
In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma
dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva (2).
(1)Comma così modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99. Successivamente la
Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato, in
applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui
prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione
del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza
attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze
aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui
prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni
del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la
circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più
circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la
pena base dell'ergastolo.
(2)Comma abrogato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art. 70 Circostanze oggettive e soggettive
Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i
mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalita' dell'azione, la
gravita' del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali
dell'offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita' del dolo o
il grado della colpa, o le condizioni e le qualita' personali del colpevole, o
i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona
del colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilita'
e la recidiva.
Capo III: DEL CONCORSO
DI REATI
Art. 71 Condanna per più reati con unica sentenza o
decreto
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare
condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni
degli articoli seguenti.
Art. 72 Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che
importano pene detentive temporanee
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo,
si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno
o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo
superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento
diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attivita'
lavorativa.
Articolo così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
Art. 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene
pecuniarie della stessa specie
Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si
applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene
che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena
della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo (1)
.
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
(1 )La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha
dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di concorso di più
delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi
la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena
dell'ergastolo.
Art. 74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si
applicano tutte distintamente e per intero.
La pena dell'arresto e' eseguita per ultima.
Art. 75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie
diversa
Se
più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano
tutte distintamente e per intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata
pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene
detratta dall'ammontare della multa.
Art. 76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene
distinte
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le
pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano
come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si
considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie
più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro
esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso
stabilito dalla legge.
Se una legge pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene
si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.
Art. 77 Determinazione delle pene accessorie
Per determinare le pene accessorie e ogni
altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i
quali e' pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse
concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte
per intero.
Art. 78 Limiti degli aumenti delle pene principali
Nel caso di concorso di reati preveduto
dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può
essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, ne'
comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire
centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se
il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo
133 bis.
Nel caso di concorso di reato preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene
da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La
parte della pena eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie
La durata massima delle pene accessorie
temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o
dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte.
Art. 80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si
deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o
posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona
si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.
Art. 81 Concorso formale. Reato continuato
E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi
per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni
della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella
che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art. 82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era
diretta
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di
esecuzione del reato, o per un'altra causa, e' cagionata offesa a persona
diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come
se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve,
per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni
dell'articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale
l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più
grave, aumentata fino alla meta'.
Art. 83 Evento diverso da quello voluto dall'agente
Fuori dei casi preveduti dall'articolo
precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per
un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole
risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e'
preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole
sul concorso dei reati.
Art. 84 Reato complesso
Le disposizioni degli articoli precedenti non
si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come
circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se
stessi, reato.
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si
riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non
possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.
Titolo IV: DEL REO E DELLA PERSONA
OFFESA DAL REATO
Capo I: DELLA IMPUTABILITA'
Art. 85 Capacita' d'intendere e di volere
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al
momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
E' imputabile chi ha la capacita' di intendere e di volere.
Art. 86 Determinazione in altri
dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità
d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato
commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
Art. 87 Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere
La disposizione della prima parte
dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacità
d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una
scusa.
Art. 88 Vizio totale di mente
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la
capacita' di intendere o di volere.
Art. 89 Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso;
ma la pena e' diminuita.
Art. 90 Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono
ne' diminuiscono l'imputabilita'.
Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di
piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente,
senza escluderla, la capacita' di intendere o di volere, la pena e' diminuita.
Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o
da forza maggiore non esclude ne' diminuisce l'imputabilita'.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di
prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.
Art. 93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si
applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze
stupefacenti.
Art. 94 Ubriachezza abituale
Quando il reato e' commesso in stato di
ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata.
Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito
all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si
applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze
stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.
Art. 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica
intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
Art. 96 Sordomutismo
Non e' imputabile il sordomuto che, nel
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita'
la capacita' d'intendere o di volere.
Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa,
la pena e' diminuita.
Art. 97 Minore degli anni quattordici
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Art. 98 Minore degli anni diciotto
E' imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto,
se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di
pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di
pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici
per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge,
la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'autorita'
maritale.
Capo II: DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ
E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può
essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il
nuovo reato.
La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
1) se il nuovo reato e' della stessa indole;
2) se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna
precedente;
3) se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena,
ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente
all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti,
l'aumento di pena può essere fino alla meta'.
Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla meta' e,
nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a
due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere
da un terzo ai due terzi.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il
cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo reato.
Articolo così sostituito dalla L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art. 100 Articolo abrogato dalla
L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art. 101 Reati della stessa indole
Agli effetti della legge penale, sono
considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una
stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da
disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per
la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano,
nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
Art. 102 Abitualità presunta dalla legge
E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo
essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a
cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro
dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi
all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo
in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure
di sicurezza detentive.
Art. 103 Abitualità ritenuta dal giudice
Fuori del caso indicato nell'articolo
precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto e' pronunciata anche
contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta
un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della
specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi,
della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze
indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito
al delitto.
Art. 104 Abitualità nelle contravvenzioni
Chi, dopo essere stato condannato alla pena
dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per
un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, e' dichiarato
contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita'
dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del
genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso
dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.
Art. 105 Professionalità nel reato
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per
la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, e'
dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo
alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle
altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che
egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Art. 106 Effetti dell'estinzione del reato o della pena
Agli effetti della recidiva e della
dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì
delle condanne per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o
della pena.
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti
penali.
Art. 107 Condanna per vari reati con una sola sentenza
Le disposizioni relative alla dichiarazione di
abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari
reati, e' pronunciata condanna con una sola sentenza.
Art. 108 Tendenza a delinquere
E' dichiarato delinquente per tendenza chi,
sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un
delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non
preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale,
per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133,
riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole
particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto
e' originata dall'infermita' preveduta dagli artt. 88 e 89.
Art. 109 Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o
tendenza a delinquere
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la
recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la
dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a
delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere
pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se e'
pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva
condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la
sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza
a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.
Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL
REATO
Art. 110 Pena per coloro che concorrono nel
reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace
alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non
punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non
punibile a cagione di una conduzione o qualita' personale, risponde del reato
da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali
e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'
(1) .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente
la potestà, la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per
i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).
(1) L'originario unico comma e' stato così modificato dall'art. 11, D.L. 13
maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Art. 112 Circostanze aggravanti
La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o più,
salvo che la legge disponga altrimenti;
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso
od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle
persone che sono concorse nel reato medesimo;
3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha
determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a
commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermita' o
di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella
commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza (1).
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non
imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale,
nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza
(2).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri
nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potestà, nel caso
previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in
quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi (3).
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si
applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e'
punibile.
(1) Numero così sostituito dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(3) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Art. 113 Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di più
persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto,
quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4
dell'articolo 112.
Art. 114 Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che
sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la
pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere
il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei
numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1) .
(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Art. 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino
allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse
e' punibile per il solo fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può
applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un
reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il reato non e' stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a
un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.
Art. 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua
azione od omissione.
Se il reato commesso e' più grave di quello voluto, la pena e' diminuita
riguardo a chi volle il reato meno grave.
Art. 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per i rapporti
tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che
vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se
questo e' più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non
sussistono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena.
Art. 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a
delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze
inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla
persona cui si riferiscono.
Articolo così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che
sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si
riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro
che sono concorsi nel reato.
Capo IV: DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Ogni persona offesa da un reato per cui non
debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermita'
di mente, il diritto di querela e' esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono
esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo
il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria
dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.
Art. 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Se la persona offesa e' minore degli anni
quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza,
ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di
interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale.
Art. 122 Querela di uno fra più offesi
Il reato commesso in danno di più persone e'
punibile anche se la querela e' proposta da una soltanto di esse.
Art. 123 Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti
coloro che hanno commesso il reato.
Art. 124 Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il
diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della
notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi e' stata rinuncia
espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto
fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del
rappresentante
La rinuncia alla facolta' di esercitare il
diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva
il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto
di proporre querela.
Art. 126 Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte
della persona offesa.
Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non
estingue il reato.
Art. 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente
della Repubblica
Salvo quanto e' disposto nel titolo I del
libro II di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona
offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela e'
sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 128 Termine per la richiesta di procedimento
Quando la punibilita' di un reato dipende
dalla richiesta dell'Autorita', la richiesta non può essere più proposta,
decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che
costituisce il reato.
Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza
del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più
proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel
territorio dello Stato.
Art. 129 Irrevocabilita' ed estensione della richiesta
La richiesta dell'Autorita' e' irrevocabile.
Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
Art. 130 Istanza della persona offesa
Quando la punibilita' del reato dipende
dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni
relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la
rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla
querela.
Art. 131 Reato complesso. Procedibilita' di ufficio
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il
reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne
sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di
ufficio.
Titolo V: DELLA MODIFICAZIONE,
APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA
Capo I: DELLA MODIFICAZIONE E
APPLICAZIONE DELLA PENA
Art. 132 Potere discrezionale
del giudice nell'applicazione della pena: limiti Nei limiti fissati dalla legge.
il giudice applica la pena discrezionalmente;
esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere
discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i
limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente
determinati dalla legge.
Art. 133 Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell'esercizio del potere discrezionale
indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravita'
del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e
da ogni altra modalita' dell'azione;
2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal
reato;
3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacita' a delinquere del
colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita
del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Art. 133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti
della pena pecuniaria
Nella determinazione dell'ammontare della
multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri
indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al
triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del
reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima
sia eccessivamente gravosa.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Il giudice, con la sentenza di condanna o con
il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del
condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a
trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico
pagamento.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 134 Computo delle pene
Le pene temporanee si applicano a giorni, a
mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e,
in quelle a pena pecuniaria, delle frazioni di lira.
Art. 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve
eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha
luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 136 Modalita' di conversione di pene pecuniarie
Le pene della multa e dell'ammenda, non
eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente
la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1979, n. 131, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 137 Custodia cautelare
La carcerazione sofferta prima che la sentenza
sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena
temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
La custodia cautelare e' considerata, agli effetti della detrazione, come
reclusione od arresto.
Art. 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero
Quando il giudizio seguito all'estero e'
rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo
conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero custodia cautelare, si
applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 139 Computo delle pene
accessorie
Nel computo delle pene accessorie temporanee
non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e'
sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza.
Art. 140 Articolo abrogato dall'art. 217 delle disposizioni di
coordinamento del codice di procedura penale.
Capo II: DELLA ESECUZIONE DELLA PENA
Art. 141 Articolo abrogato
dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 142 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 143 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 144 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati
e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti
eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di
risarcimento del danno;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un
terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a
pignoramento o a sequestro.
Art. 146 Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena
L'esecuzione di una pena, che non sia
pecuniaria, e' differita:
1) se deve aver luogo contro donna incinta;
2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei
casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286 bis,
comma 1, del codice di procedura penale (1) .
Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento e' revocato, qualora il figlio
muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da
oltre due mesi.
(1) Numero aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in
cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa
avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri
detenuti.
Art. 147 Rinvio facoltativo della esecuzione della pena
L'esecuzione di una pena può essere differita:
1) se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve
essere differita a norma dell'articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro
chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro
donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e'
modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.
Nel caso indicato nel n. 1, la esecuzione della pena non può essere differita
per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in
cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e'
successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel n. 3, il provvedimento e' revocato, qualora il figlio
muoia o sia affidato ad altri che alla madre.
Art. 148 Infermita' psichica sopravvenuta al condannato
Se, prima dell'esecuzione di una pena
restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al
condannato una infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che
l'infermita' sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa
sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio
giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre
che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un
manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione
o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o
professionale, o di delinquente per tendenza.
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermita'
psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere
ricoverato in un manicomio giudiziario.
Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e' sottoposto alla
esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato
tale provvedimento.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede
che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del
condannato caduto in stato di infermita' psichica durante l'esecuzione di pena
restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa;
ha dichiarato altresì l'illegittimità nella parte in cui prevede che il giudice
ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia
ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 149 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Titolo VI: DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA
Capo I: DELLA ESTINZIONE DEL REATO
Art. 150 Morte del reo prima della condanna
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
Art. 151 Amnistia
L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare
l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (1) .
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali
e' conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi
a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca
una data diversa.
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza,
salvo che il decreto disponga diversamente.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
esclude la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all'applicazione dell'amnistia.
Art. 152 Remissione della querela
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il
reato.
La remissione e' processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale
e' espressa o tacita. Vi e' remissione tacita, quando il querelante ha compiuto
fatti incompatibili con la volonta' di persistere nella querela.
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i
quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di
remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
Art. 153 Esercizio del diritto di remissione. Incapace
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di
infermita' di mente, il diritto di remissione e' esercitato dal loro legale
rappresentante.
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono
esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela e' stata proposta
dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza
l'approvazione di questo.
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato,
ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volonta' contraria.
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il
minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e' stata proposta la querela.
Art. 154 Più querelanti: remissione di uno solo
Se la querela e' stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non
interviene la remissione di tutti i querelanti.
Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la
remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle
altre.
Art. 155 Accettazione della remissione
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o
tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto
fatti incompatibili con la volonta' di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno
commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia
ricusata.
Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si osservano le
disposizioni dell'articolo 153.
Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la
rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di
interessi, la facolta' di accettare la remissione e' esercitata da un curatore
speciale.
Art. 156 Estinzione del diritto di remissione
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal
reato.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi
della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.
Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena
della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la
pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la
pena dell'ammenda (1) .
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo
della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto
conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e
della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si
applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
N.B.: La Corte costituzioanle, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui
non prevede che l'imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.
(1) Numero così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della
consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del
colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata
la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilita' del reato dal verificarsi di una
condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la
condizione si e' verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o
richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a
procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la
sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e'
imposta da una particolare disposizione di legge (1).
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a
procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero effettua la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa
della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la
richiesta.
Articolo modificato dall'art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320.
(1)Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 160 Interruzione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal
decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari
personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso
davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico
ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione
della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il
decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di
applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio
direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (1).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157
possono essere prolungati oltre la meta'.
(1) Comma così sostituito dall'art. 239 delle disposizioni di coordinamento
del codice di procedura penale.
Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione
La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti
coloro che hanno commesso il reato.
Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la
interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli
altri.
Art. 162 Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena
dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente
alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la
contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679.
Art. 162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare,
prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una
somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge
per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso
dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono
conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del
contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di
oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo
estingue il reato.
Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 163 Sospensione condizionale della pena
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo
non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una
pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena
rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e
di due anni se la condanna e' per contravvenzione.
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale
non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una
pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli anni diciotto
ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 164 Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale
della pena
La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo
alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si
asterra' dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,
anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore
abituale o professionale;
2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza
personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente
pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di
sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una
volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la
sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella
irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti
stabiliti dall'articolo 163 (1).
Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma di questo articolo
nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale
della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per
delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata
con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del
codice penale.
Art. 165 Obblighi del condannato
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di
risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e
alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì
essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita' indicate
dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha
gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi
previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il
termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Articolo così sostituto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 166 Effetti della sospensione
La sospensione condizionale della pena si
estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso,
di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne'
d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi
specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di
licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa.
Articolo così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 167 Estinzione del reato
Se, nei termini stabiliti, il condannato non
commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie
gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).
(1)Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 168 Revoca della sospensione
Salva la disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto
qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui
venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che,
cumulata a quella pecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art.
163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente
commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i
limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della
gravita' del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della
pena.
Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.
Art. 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
Se, per il reato commesso dal minore degli
anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale
non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore
nel massimo a lire tre milioni (1) , anche se congiunta a detta pena, il
giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto
riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole
si asterra' dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi
motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del
primo capoverso dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta (2) .
La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si
legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e' stato concesso
il beneficio.
(1) Importo ora stabilito dall'art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nel
testo modificato dall'art. 112, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che possa
concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente
alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente,
non superi i limiti di applicabilità del beneficio.
Art. 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento
costitutivo o
circostanza aggravante di un altro reato
Quando un reato e' il presupposto di un altro
reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
La causa estintiva di un reato, che e' elemento costitutivo o circostanza
aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri,
l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
Capo II: DELLA ESTINZIONE DELLA PENA
Art. 171 Morte del reo dopo la condanna
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Art. 172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per
decorso del tempo
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio
della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a
dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e' inflitta la pena della
multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al
decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta irrevocabile,
ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione gia' iniziata della pena.
Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla scadenza di un termine o al
verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena
decorre dal giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione si e'
verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a
ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima
sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi
preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali,
professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo
necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione
per un delitto della stessa indole.
Art. 173 Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso
del tempo
Le
pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale
termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai
capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per
tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, e' inflitta la pena dell'ammenda,
per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso
del termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e
quinto capoverso dell'articolo precedente.
Art. 174 Indulto e grazia
L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la
commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene
accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri
effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate
le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi
dell'articolo 151.
Art. 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale
Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due
anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto
riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che
non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto
elettorale (1).
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando e' inflitta
congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena
pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena
detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale
per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far
menzione della condanna precedente e' revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna
conseguono pene accessorie (2).
Articolo sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma ( nel testo sostituito dalla
L. n. 689/1981) , nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori
non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a
richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a
pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilità
del beneficio. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 17 marzo 1988, n.
304, ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui prevede che la
non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria
possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione,
anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva
di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.
(2) Comma e' stato abrogato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 176 Liberazione condizionale
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena,
abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può
essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi
e comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena
non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il
condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere
scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena
inflittagli.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale
quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento
delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri
di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.
Art. 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta
sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato
stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento
successivo. La liberazione condizionale e' revocata, se la persona liberata
commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero
trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini
dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà
condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato non può
essere riammesso alla liberazione condizionale (1) .
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del
provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato
all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane
estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice
con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
Articolo così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, nel caso
di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di
sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto
del tempo trascorso in libertà condizionale nonche' delle restrizioni di libertà
subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.
Successivamente la stessa Corte, con sentenza 4 giugno 1997, n. 161, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, ultimo periodo,
nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui
sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso
a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.
Art. 178 Riabilitazione
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 179 Condizioni per la riabilitazione
La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in
cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il
condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine
e' di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99.
Il termine e', parimenti, di dieci anni se si
tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal
giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia
agricola o ad una casa di lavoro.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di
espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento
non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che
dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.
Art. 180 Revoca della sentenza di riabilitazione
La sentenza di riabilitazione e' revocata di
diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non
colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore
a tre anni, od un'altra pena più grave.
Art. 181 Riabilitazione nel caso di condanna all'estero
Le disposizioni relative alla riabilitazione
si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a
norma dell'articolo 12.
Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 182 Effetti delle cause di
estinzione del reato o della pena
Salvo che la legge disponga altrimenti,
l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la
causa di estinzione si riferisce.
Art. 183 Concorso di cause estintive
Le cause di estinzione del reato o della pena
operano nel momento in cui esse intervengono.
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la
pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e' intervenuta
successivamente.
Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della
pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive
fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della
causa antecedente.
Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera
l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che
non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il
capoverso precedente.
Art. 184 Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene
temporanee nel caso di concorso di reati
Quando, per effetto di amnistia, indulto o
grazia, la pena di morte o dell'ergastolo e' estinta, la pena detentiva temporanea,
inflitta per il reato concorrente, e' eseguita per intero. Nondimeno, se il
condannato ha gia' interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma
del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente e' ridotta
alla meta'; ed e' estinta, se il condannato e' stato detenuto per oltre trenta
anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata
la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato
all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso
dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il
periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può
essere ridotto fino a tre mesi.
Titolo VII: DELLE SANZIONI CIVILI
Art. 185 Restituzioni e
risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma
delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi
civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Art. 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di
condanna
Oltre quanto prescritto nell'articolo
precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole
alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la
pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale
cagionato dal reato.
Art. 187 Indivisibilita' e solidarieta' nelle obbligazioni "ex
delicto"
L'obbligo alle restituzioni e alla
pubblicazione della sentenza penale di condanna e' indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del
danno patrimoniale o non patrimoniale.
Art. 188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso
Il condannato e' obbligato a rimborsare
all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di
pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili,
presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si
trasmette agli eredi del condannato.
Art. 189 Ipoteca legale; sequestro
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni
dell'imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di
pena;
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e
di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese
processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di
onorario.
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere
ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta
irrevocabile.
Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale, può essere
ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile
di proscioglimento.
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca
legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano
privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore
e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a
garanzia del pagamento di tributi.
Art. 190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
Le garanzie stabilite nell'articolo precedente
si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente
ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la
ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni
dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona
civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'articolo precedente.
Art. 191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei
mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a
titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate
nell'ordine seguente:
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di
alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al
danneggiato, purche' il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in
cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a
titolo di onorario;
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena.
Se l'esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, e'
depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle
spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Art. 192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal
colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati
nell'articolo 189.
Art. 193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la
semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali
siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode
rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell'atto, e' necessaria la prova della mala fede
dell'altro contraente.
Art. 194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima
del reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal
colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati
nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la
semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio;
nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, e' necessaria la prova
anche della mala fede dell'altro contraente.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di
un anno al commesso reato.
Art. 195 Diritti dei terzi
Nei casi preveduti dai tre articoli
precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Art. 196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a
persona dipendente
Nei reati commessi da chi e' soggetto
all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza, e' obbligata, in caso
di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare
della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di
disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba
rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le
disposizioni dell'art. 136.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento
delle multe e delle ammende
Gli enti forniti di personalità giuridica,
eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia
pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o
l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di
reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualita'
rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona
giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del
condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda
inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le
disposizioni dell'articolo 136.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 198 Effetti della estinzione del reato o della pena sulle
obbligazioni civili
L'estinzione del reato o della pena non
importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che
si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
Titolo VIII: DELLE MISURE AMMINISTRATIVE
DI SICUREZZA
Capo I: DELLE MISURE DI SICUREZZA
PERSONALI
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 199 Sottoposizione a
misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi
dalla legge stessa preveduti.
Art. 200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al
territorio e alle persone
Le misure di sicurezza sono regolate dalla
legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e' diversa,
si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel
territorio dello Stato.
Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce
l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
Art. 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Quando, per un fatto commesso all'estero, si
procede o si rinnova il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana
anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di
sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre subordinata all'accertamento
che la persona sia socialmente pericolosa.
Art. 202 Applicabilità delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza possono essere
applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un
fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose
possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla
legge come reato.
Art. 203 Pericolosita' sociale
Agli effetti della legge penale, e'
socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la
quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e'
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze
indicate nell'articolo 133.
Art. 204 Articolo abrogato dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663.
Art. 205 Provvedimento del giudice
Le misure di sicurezza sono ordinate dal
giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in
cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente
pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata
minima della relativa misura di sicurezza (1);
3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte
cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente cpv. n. 2,
nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al
previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione
della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al
tempo dell'applicazione della misura.
Art. 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Durante la istruzione o il giudizio, può
disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o
la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica
intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano
provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o
in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più
socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato
nella durata minima di essa.
Art. 207 Revoca delle misure di sicurezza personali
Le misure di sicurezza non possono essere
revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere
socialmente pericolose.
La revoca non può essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente
alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza (1).
L'articolo comprendeva un terzo comma abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n.
354, che precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974,
n. 110, aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui attribuiva al Ministro
di grazia e giustizia anziche' al giudice di sorveglianza il potere
di revocare le misure di sicurezza.
(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non consente
la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo
corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
Art. 208 Riesame della pericolosita'
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito
dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le
condizioni della persona che vi e' sottoposta, per stabilire se essa e' ancora
socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine
per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il
pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi
accertamenti.
Art. 209 Persona giudicata per più fatti
Quando una persona ha commesso, anche in tempi
diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della
medesima specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta
complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso,
applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.
Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba
essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza
in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.
Art. 210 Effetti della estinzione del reato o della pena
La estinzione del reato impedisce
l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.
L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza,
eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in
ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono
state gia' ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla
pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola
e alla casa di lavoro e' sostituita la libertà vigilata.
Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di
morte (1) , ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato
e' sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 211 Esecuzione delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena
detentiva sono eseguite dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti
estinta.
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che
la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile.
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a
misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Art. 212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata
a persona imputabile e' sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e
riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e' colpita da
un'infermita' psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio
giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
Quando sia cessata la infermita', il giudice, accertato che la persona e'
socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o
ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di
sottoporla a libertà vigilata.
Se l'infermita' psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non
detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un
manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta
di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il
giudice, cessata l'infermita', procede a nuovo accertamento ed applica una
misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora
pericolosa.
Art. 213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di
sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
Le misure di sicurezza detentive sono eseguite
negli stabilimenti a ciò destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli
uomini.
In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime educativo o
curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose
della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota per il
rimborso delle spese di mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si
osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalita'.
Art. 214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura
di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa,
ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza
dal giorno in cui a questa e' data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio
giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 215 Specie
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricorso in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertà vigilata:
2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie,
il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi
di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una
colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Art. 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Sono assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un
nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità,
della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente
nella legge.
Art. 217 Durata minima
La
assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima
di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima e' di due anni, per i
delinquenti professionali di tre anni, ed e' di quattro anni per i delinquenti per
tendenza.
Art. 218 Esecuzione
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o
professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il
giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una
colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e
attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può
essere modificato nel corso della esecuzione.
Art. 219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia
Il condannato, per un delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di
infermita' psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di
cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena
stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione
(1) .
Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la pena di morte (2) o la
pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci
anni, la misura di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre anni
(1).
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena
detentiva, e risulta che il condannato e' persona socialmente pericolosa, il
ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non
inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del
ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora
si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o
da sostanze stupefacenti (3).
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non
si applica altra misura di sicurezza detentiva.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983, n. 249, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui
non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia
dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per
cagione di infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice
della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima, al
tempo dell'applicazione della misura di sicurezza, e ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, del secondo comma nella parte in cui non
subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia
dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermita'
psichica per un delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al
previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita'
sociale derivante dalla infermita' medesima, al tempo della applicazione della misura
di sicurezza.
(2) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una
casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosita' sociale
derivante dalla seminfermita' di mente, soltanto nel momento in cui la misura
di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.
Art. 220 Esecuzione dell'ordine di ricovero
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia e'
eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata
scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni di infermita'
psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che
sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà
personale.
Il provvedimento e' revocato quando siano venute meno le ragioni che lo
determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito
nell'articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e' sottoposto
all'esecuzione della pena.
Art. 221 Ubriachi abituali
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i
condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza,
qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze
stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di
cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione
per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di
custodia può essere sostituita la libertà vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Art. 222 Ricovero in un manicomio giudiziario
Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica, ovvero per intossicazione
cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e'
sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un
tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di
delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena
pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni,
nei quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'autorita' di
pubblica sicurezza (1).
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se
per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo,
ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della
reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba
scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa
e' differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni
quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per
ragione di eta', quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come
reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte
dell'articolo stesso.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte
cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al
previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione
della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al
tempo dell'applicazione della misura.
(2) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' misura di sicurezza speciale per
i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o
eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa e'
sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare
l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
Art. 224 Minore non imputabile
Qualora il fatto commesso da un minore degli
anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia
pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e
delle condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina che
questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.
Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o
la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto
colposo, e' sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un
tempo non inferiore a tre anni (2).
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui
ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli
anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non
imputabile, a norma dell'articolo 98.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende
obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero, per almeno
tre anni, in riformatorio giudiziario.
Art. 225 Minore imputabile
Quando il minore che ha compiuto gli anni
quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può
ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un
riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle
circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.
E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia
condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui
precedentemente applicata per difetto d'imputabilita'.
Art. 226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
Il ricovero in un riformatorio giudiziario e'
sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale
o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata
inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne
ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero
del minore in un riformatorio giudiziario.
Art. 227 Riformatori speciali
Quando la legge stabilisce che il ricovero in
un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il
minore e' socialmente pericoloso, questi e' assegnato ad uno stabilimento
speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.
Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione
speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello
stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
Art. 228 Libertà vigilata
La sorveglianza della persona in stato di libertà
vigilata e' affidata all'autorita' di pubblica sicurezza.
Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni
idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o
limitate.
La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il
lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto
non provvedano leggi speciali.
Art. 229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
Oltre quanto e' prescritto da speciali
disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto
non preveduto dalla legge come reato.
Art. 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
La libertà vigilata e' sempre ordinata:
1) se e' inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può,
in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale;
3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a
misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione
di abitualità o professionalità;
4) negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o a
una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che
la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a
cauzione di buona condotta.
Art. 231 Trasgressione degli obblighi imposti
Fuori del caso preveduto dalla prima parte
dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce
agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la
cauzione di buona condotta.
Avuto riguardo alla particolare gravita' della trasgressione o al ripetersi
della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il
giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia
agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il
ricovero in un riformatorio giudiziario.
Art. 232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata
La persona di eta' minore o in stato di
infermita' psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia
possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere
alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, e'
ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa
di cura e di custodia.
Se, durante la libertà vigilata, il minore non da' prova di ravvedimento o la
persona in stato di infermita' psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà
vigilata e' sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il
ricovero in una casa di cura e di custodia.
Art. 233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più
Province
Al colpevole di un delitto contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi
politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in
un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più
Comuni o in una o più Province, designati dal giudice.
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può
essere ordinata inoltre la libertà vigilata.
Art. 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
Il divieto di frequentare osterie e pubblici
spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per
ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che
questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la
prestazione di una cauzione di buona condotta.
Art. 235 Espulsione dello straniero dallo Stato
L'espulsione dello straniero dal territorio
dello Stato e' ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti
dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo
non inferiore a dieci anni.
Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal
giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica
per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorita'
amministrativa.
Capo II: DELLE MISURE DI SICUREZZA
PATRIMONIALI
Art. 236 Specie: regole generali
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari
disposizioni di legge:
1) la cauzione di buona condotta;
2) la confisca.
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli
articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3 del
capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e
secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli
articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
Art. 237 Cauzione di buona condotta
La cauzione di buona condotta e' data mediante deposito, presso la Cassa delle
ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire
quattro milioni.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante
ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, ne'
superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia
prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
Art. 239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta
Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi e' sottoposto non
commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge
stabilisce la pena dell'arresto, e' ordinata la restituzione della somma
depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In
caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, e' devoluta
alla Cassa delle ammende.
Art. 240 Confisca
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il
prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si
applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona
estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Libro secondo: DEI DELITTI IN
PARTICOLARE
Titolo I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ
DELLO STATO
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ
INTERNAZIONALE DELLO STATO
Art. 241 Attentati contro la integrita',
l'indipendenza o l'unita' dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una
parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare
l'indipendenza dello Stato e' punito con la morte (1).
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere
l'unita' dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro
territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze
armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, e' punito con
l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva e'
punito con la morte (1).
Non e' punibile chi, trovandosi, durante le ostilita', nel territorio dello
Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo
impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo e' considerato
"cittadino" anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza
italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati "Stati in guerra"
contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato
italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di
belligeranti.
(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo
Stato italiano
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinche' uno Stato estero muova
guerra o compia atti di ostilita' contro lo Stato italiano, ovvero commette
altri fatti diretti allo stesso scopo, e' punito con la reclusione non inferiore
a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilita' si
verificano, si applica l'ergastolo.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato
italiano al pericolo di guerra
Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti
ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al
pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se
la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un
Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque
residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della
reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni
diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della
reclusione da tre a dieci anni.
Art. 245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano
alla neutralita' o alla guerra
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti
diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento
della neutralita', ovvero alla dichiarazione di guerra, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col
mezzo della stampa.
Art. 246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo
straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne
accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi
nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro
milioni.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o
l'utilita'.
La pena e' aumentata:
1) se il fatto e' commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo
della stampa.
Art. 247 Favoreggiamento bellico
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire
le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere
altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri
fatti diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte (1).
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 248 Somministrazione al nemico di provvigioni
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato
nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno
dello Stato italiano, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto
all'estero.
Art. 249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore
dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, e' punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Art. 250 Commercio col nemico
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel
territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati
nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato
nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio
dello Stato nemico, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la
multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a
lire duemilioni.
Art. 251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in
tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di
cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con
un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', per i bisogni
delle forze armate dello Stato o della popolazione, e' punito con la reclusione
da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o
dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a
lire due milioni.
Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto e' dovuto a colpa, le pene
sono ridotte alla meta'.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro obblighi
contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
Art. 252 Frode in forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode
nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri
obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del
valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non
inferiore a lire quattro milioni.
Art. 253 Distruzione o sabotaggio di opere militari
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in
tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade,
stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze
armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo
Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 254 Agevolazione colposa
Quando l'esecuzione del delitto preveduto
dall'articolo precedente e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per
colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi
indicate, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti
concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o
falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o
documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico,
interno o internazionale, dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore
a otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque si procura notizie che,
nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse
politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e'
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono
rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle
contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine
politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la
divulgazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 257 Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio
politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o,
comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato,
debbono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici
anni.
Si applica la pena di morte (1):
1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 258 Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio
politico o militare, notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la
divulgazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l'ergastolo se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in
guerra con lo Stato italiano.
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 259 Agevolazione colposa
Quando l'esecuzione di alcuni dei delitti
preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 e' stata resa possibile, o
soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a
cognizione della notizia, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti e' stata
resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la
vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali e'
vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
Art. 260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso
ingiustificato di mezzi di spionaggio
E' punito con la reclusione da uno a cinque
anni chiunque:
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di
acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello
Stato;
2) e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso
ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli
articoli 256, 257 e 258;
3) e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa
atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di
guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 261 Rivelazione di segreti di Stato
Chiunque rivela taluna delle notizie di
carattere segreto indicate nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non
inferiore a cinque anni.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la
pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena
dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte
(1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi
ottiene la notizia.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a
due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a
quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo
capoverso.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
Chiunque rivela notizie, delle quali
l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, e' punito con la reclusione
non inferiore a tre anni.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la
pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non
inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena di
morte (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti ai applicano anche a chi
ottiene la notizia.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a
due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a
quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo
capoverso.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 263 Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o
scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per
ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete
nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' punito con la reclusione non
inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole e' punito con la morte (1).
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 264 Infedelta' in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di
trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se
dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione
non inferiore a cinque anni.
Art. 265 Disfattismo politico
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o
comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare
pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la
resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita'
tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione
non inferiore a cinque anni.
La pena e' non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze
col nemico.
Art. 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle
leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o
altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di
fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri
militari, e' punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave
delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso
pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente
quando il fatto e' commesso:
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli
intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non
privata.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la
pena sia sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita
per il reato al quale si riferisce l'istigazione.
Art. 267 Disfattismo economico
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi
diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o
dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza
della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la
reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione non e' inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in
seguito a intelligenze col nemico.
Art. 268 Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli articoli 247 e
seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato
estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Art. 269 Attivita' antinazionale del cittadino all'estero
Il cittadino, che, fuori del territorio dello
Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle
condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio
dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento
agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque
anni.
Art. 270 Associazioni sovversive
Chiunque nel territorio dello Stato promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente
la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere
violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli
ordinamenti economicosociali costituiti nello Stato, e' punito con la
reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione
violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della societa'.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da uno a tre
anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo
scioglimento.
Art. 270 bis Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione
dell'ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza o
dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini
di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a
quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a
otto anni.
Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.
Art. 271 Associazioni antinazionali
Chiunque, fuori dei casi preveduti
dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce,
organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono
un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Chiunque nel territorio dello Stato fa
propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale
sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque,
per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti
nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento
politico e giuridico della societa', e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
Se la propaganda e' fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale,
la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni (1).
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle
disposizioni precedenti.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.
Art. 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere
internazionale
Chiunque senza autorizzazione del Governo
promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato
associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi,
e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a
quattro milioni.
Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o
reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non
inferiore a lire due milioni.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
Art. 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere
internazionale
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad
associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale,
per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato,
che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o
istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.
La Corte costiuzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
Art. 275 Accettazione di onorificenze o utilita' da uno Stato nemico
Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con
lo Stato italiano, accetta gradi o dignita' accademiche, titoli, decorazioni o
altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilita', inerenti ai
predetti gradi, dignita', titoli, decorazioni o onorificenze, e' punito con la
reclusione fino a un anno.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ
INTERNA DELLO STATO
Art. 276 Attentato contro il Presidente della
Repubblica
Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla libertà personale del
Presidente della Repubblica, e' punito con l'ergastolo.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
Chiunque,
fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del
Presidente della Repubblica e' punito con la reclusione da cinque a quindici
anni.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 278 Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 279 Lesa prerogativa della irresponsabilita' del Presidente della
Repubblica
Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo
o la responsabilita' degli atti del Governo e' punito con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 280 Attentato per finalita' terroristiche o di eversione
Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo
caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la
reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione
gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto;
se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non
inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che
esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un
terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si
applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di
attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste (1).
(1)L'articolo originario era stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre
1944, n. 288. L'attuale articolo e' stato inserito dal D.L. 15 dicembre 1979,
n. 625.
Art. 281 Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
Art. 282 Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
Art. 283 Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la
forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale
dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e' punito
con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte (1).
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a
quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1).
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un
luogo di deposito.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 285 Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto
diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio
dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte (1).
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 286 Guerra civile
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio
dello Stato, e' punito con l'ergastolo.
Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con la morte (1).
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo
indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando
militare.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con
l'ergastolo; ed e' punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l'esito
delle operazioni militari.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 288 Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno
Stato estero
Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o
arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e'
punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone
tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Art. 289 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le
assemblee regionali
E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti
di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in
tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o
prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o
alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' diretto
soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni
suddette.
Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.
Art. 289 bis Sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la
reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal
reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di
anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà e' punito con la reclusione da due a otto anni;
se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la
liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma
e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista
dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle
diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Articolo aggiunto dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59.
Art. 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e
delle Forze armate
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una
di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello
Stato o quelle della liberazione.
Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.
Art. 290 bis Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa
le veci
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278,
279, 289 e' parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
Articolo aggiunto dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 291 Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione
italiana e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un
altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende
la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori
nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori
nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
Art. 292 bis Circostanza aggravante
La pena prevista nei casi indicati dagli
articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica),
290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) , e 292 (vilipendio della
bandiera o di altro emblema dello Stato) e' aumentata, se il fatto e' commesso
dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha
cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8
e 9 del codice penale militare di pace.
Articolo aggiunto dalla L. 23 marzo 1956, n. 167.
Art. 293 Circostanza aggravante
Nei casi indicati dai due articoli precedenti,
la pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal cittadino in territorio
estero.
Capo III: DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI
POLITICI DEL CITTADINO
Art. 294 Attentati contro i
diritti politici del cittadino
Chiunque con violenza, minaccia o inganno
impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina
taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Capo IV: DEI DELITTI CONTRO GLI STATI
ESTERI I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI
Art. 295 Attentato contro i Capi
di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato attenta
alla vita, alla incolumita' o alla libertà personale del Capo di uno Stato
estero e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non
inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a
quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero,
il colpevole e' punito con la morte (1) nel caso di attentato alla vita; negli
altri casi e' punito con l'ergastolo.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei
casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno
Stato estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 297 Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato offende
l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero e' punito con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si
applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti
di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualita' di
Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni (1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Art. 299 Offesa alla bandiera o
ad altro emblema di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato,
vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera
ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformita' del
diritto interno dello Stato italiano, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Art. 300 Condizione di reciprocita'
Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e
299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente,
al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parita' di tutela penale.
I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma
dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parita' di tutela
penale ai Capi di missione diplomatica italiana.
Se la parita' della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei
titoli dodicesimo e tredicesimo, ma la pena e' aumentata.
Capo V: DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
AI CAPI PRECEDENTI
Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla libertà o all'onore, indicata
negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, e' considerata dalla legge
come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi
precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate, disposizioni diverse da
quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla
meta'.
Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla libertà o all'onore e'
considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di
un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole
soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati,
applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi
precedenti.
Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi
primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai
capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena
di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se la istigazione non e'
accolta, ovvero se la istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con
la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena
stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 303 Pubblica istigazione e apologia
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati
nell'articolo precedente e' punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la
reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più
fra i delitti indicati nell'articolo precedente.
Art. 304 Cospirazione politica mediante accordo
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il
delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena e' aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena
stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo (1).
(1) Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato
che "compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate
artt. 330, 304, 305 cod. pen. in tutti quei casi rispetto ai quali
l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero
costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ed a
rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui al cit.
art. 51 cod. pen.".
Art. 305 Cospirazione politica mediante associazione
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti
indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano
la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici
anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione
da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei
delitti sopra indicati (1).
(1)Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato che
"compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate artt.
330, 304, 305 cod. pen. in tutti quei casi rispetto ai quali
l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero
costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ed a
rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui al cit.
art. 51 cod. pen.".
Art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una
banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano,
soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici
anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione
da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena
stabilita per i promotori.
Art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da'
rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano
all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito
con la reclusione fino a due anni.
La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi
congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le
sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella
denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche'
sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Art. 308 Cospirazione: casi di
non punibilita'
Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e
307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui
l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' costituita, e anteriormente
all'arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia
compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo e' intervenuto o
l'associazione e' stata costituita.
Art. 309 Banda armata: casi di non punibilita'
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307,
non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la
banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorita' o della
forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa,
ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le
armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia
compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda e' stata formata.
Art. 310 Tempo di guerra
Agli effetti della legge penale, nella
denominazione di "tempo di guerra" e' compreso anche il periodo di
imminente pericolo di guerra quando questa sia seguita.
Art. 311 Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto
Le pene comminate pei delitti preveduti da
questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del
danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Art. 312 Espulsione dello straniero
Lo straniero, condannato a una pena
restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo
titolo e' espulso dallo Stato.
Art. 313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
Per i delitti preveduti dagli articoli 244,
245, 265, 267, 269, 273, 274, 277. 278, 279, 287 e 288 non si può procedere
senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti
preveduti dagli articolo 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a
danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato
italiano.
Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando e' commesso contro
l'assemblea costituente ovvero contro le assemblee legislative o una di queste,
non si può procedere senza l'autorizzazione dell'assemblea contro la quale il
vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si può procedere senza
l'autorizzazione del Ministro per la giustizia (1).
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296
e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la
giustizia (2).
(1) Con sentenza n. 15 del 17 febbraio 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo comma nei limiti in cui attribuisce il potere di dare
l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte
costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziche' alla Corte stessa.
(2) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Titolo II: DEI DELITTI CONTRO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI
UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la
reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole
ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
momentaneo, e' stata immediatamente restituita (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui,
riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra
utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o
da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico interesse, non li destina
alle predette finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
(1).
(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e
successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 317 Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando
della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 317 bis Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene
inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa
l'interdizione temporanea (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per
se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli
e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui
gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un
atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od
altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni (1) .
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319 bis Circostanze aggravanti
La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di
contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
a cinque anni, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva
l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la
pena e' della reclusione da sei a venti anni (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto e' commesso da
persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si
applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora
rivesta la qualita' di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 321 Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319,
nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione
alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il
denaro od altra utilita' (1).
1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente
modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo
ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1) .
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato
di un pubblico servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un
privato per le finalita' indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di
denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'articolo 319 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
(2) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 323 Abuso d'ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere
di rilevante gravita'.
Articolo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente così
sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.
Art. 323 bis Circostanza attenuante
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e
323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 324 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di
ufficio
Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a
proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove
applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio,
e che debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine
di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare
ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni
(1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle
leggi o degli atti dell'Autorita'
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al
dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni
dell'Autorita' o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero
fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorita' o
ai doveri predetti, e' punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da
una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con
la multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di
un pubblico servizio e al ministro di un culto.
Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto
senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei
casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia
interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed
il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un
agente della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda
indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente
nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 330 Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita'
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita',
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici
o aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e' punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un
milione.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette
anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 332 Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un
pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica
necessita' che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli
precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per
la ripresa del servizio a cui e' addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che
e' necessario per la regolare continuazione del servizio, e' punito con la
multa fino a lire un milione.
Art. 333 Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita'
amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il
proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la
distruzione, la dispersione, o il deterioramento sono commessi dal proprietario
della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire
seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non
affidata alla sua custodia (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorita' amministrativa
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso
di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne cagiona
la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la
soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
lire seicentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Capo II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 336 Violazione o minaccia
a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad
omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per
costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di
servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Art. 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica
Autorita' costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche
temporaneamente o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la
reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle
deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di
pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
Art. 339 Circostanze aggravanti
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o
la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone
riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza
intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da più di cinque persone riunite,
mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di
dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre
a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della
reclusione da due a otto anni.
Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio
di pubblica necessita'
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge,
cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita', e' punito con la reclusione
fino a un anno.
I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni.
Art. 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza
di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni (1).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico
ufficiale e a causa delle sue funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella
attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia,
ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o più persone.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.
Art. 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita'
costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del
collegio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o
al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella
attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 343 Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Art. 344 Oltraggio a un pubblico impiegato
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa
e' recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene
sono ridotte di un terzo.
Art. 345 Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti rende
illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al
pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, e' punito con la multa fino a un
milione di lire.
Art. 346 Millantato credito
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico
impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a
se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione
verso il pubblico ufficiale o impiegato, e' punito con la reclusione da un anno
a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione
a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se' o ad altri,
denaro o altra utilita', col pretesto di dover comprare il favore di un
pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Art. 347 Usurpazione di
funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le
attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a
due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo
ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue
funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 348 Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila
a un milione.
Art. 349 Violazione di sigilli
Chiunque viola i sigilli, per disposizione
della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la
conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della
reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei
milioni.
Art. 350 Agevolazione colposa
Se la violazione dei sigilli e' resa
possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa,
questi e' punito con la multa da lire centomila a due milioni.
Art. 351 Violazione della pubblica custodia di cose
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,
disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa
mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico
ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il
fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque
anni.
Art. 352 Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in
luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita'
ha ordinato il sequestro, e' punito con la multa fino a un milione di lire.
Art. 353 Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei
pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche
Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dalla Autorita' o agli
incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la
multa da lire un milione a quattro milioni.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni
private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona
legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.
Art. 354 Astensione dagli incanti
Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o
ad altri, o per altra utilita' a lui data o promessa, si astiene dal concorrere
agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e' punito
con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Art. 355 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli
derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro
ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie
a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire
duecentomila.
La pena e' aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla
comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni
telegrafiche e telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze
armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico
infortunio.
Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno,
ovvero la multa da lire centomila a un milione.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi
contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei
contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali
indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da un anno a
cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.
La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo
precedente.
Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI
PRECEDENTI
Art. 357 Nozione del pubblico
ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione
o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e
successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 358 Nozione della persona
incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono
incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano
un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessita'
Agli effetti della legge penale, sono persone
che esercitano un servizio di pubblica necessita':
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre
professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale
abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge
obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un
pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita'
mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Art. 360 Cessazione della qualita' di pubblico ufficiale
Quando la legge considera la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un
servizio di pubblica necessita', come elemento costitutivo o come circostanza
aggravante di un reato, la cessazione di tale qualita', nel momento in cui il
reato e' commesso, non esclude la esistenza di questo ne' la circostanza
aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.Titolo
III:
DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITA'
GIUDIZIARIA
Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del
pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita'
giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferire, un
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e'
punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena e' della reclusione fino a un anno, se il colpevole e' un ufficiale o
un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del
quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a
querela della persona offesa.
Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare
all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto
notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, e' punito con la multa fino
a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela
della persona offesa.
Art. 363 Omessa denuncia aggravata
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata
denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena e'
della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e' da uno a cinque anni, se il
colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Art. 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità
dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o
l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita' indicata
nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire duecentomila a due milioni.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 365 Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la
propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un
delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne
all'Autorita' indicata nell'art. 361, e' punito con la multa fino a lire un
milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona
assistita a procedimento penale.
Art. 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi
fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio,
e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila
a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorita' giudiziaria
per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie
generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o
di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come
testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata
ad esercitare una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa la
interdizione dalla professione o dall'arte.
Art. 367 Simulazione di reato
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto
falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella
abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero
simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale
per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 368 Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto
falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella
abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente,
ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o
un'altra pena più grave.
La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna
alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto
deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal
fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 369 Autocalunnia
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate
nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso
nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorita' giudiziaria, incolpa se
stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o
la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Art. 371 Falso giuramento della parte
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non e' punibile, se
ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza
definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 371 bis False informazioni al pubblico ministero
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero
di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false
ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene
sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni (1).
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il
procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel
procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a
procedere (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Successivamente l'art. 25, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto il
presente comma.
Art. 372 Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria, afferma
il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai
fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni
(1) .
(1) Articolo così modificato dall'art. 11, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
Art. 373 Falsa perizia o interpretazione
Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o
interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle
pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione
dalla professione o dall'arte.
Art. 374 Frode processuale
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di
trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento
giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta
artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito,
qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione
di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un
procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e'
esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a
querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.
Art. 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati
all'autorita' giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti
destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria condizioni, qualita'
personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da
instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a
procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso
da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un
esercente la professione sanitaria (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 375 Circostanze aggravanti
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena e' della
reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione
non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se
dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione
da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo(1) .
(1)Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
Art. 376 Ritrattazione
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non e'
punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso
le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la
chiusura del dibattimento (1).
Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e'
punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda
giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
(1)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 377 Subornazione
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a
rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere
attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere
i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi
ridotte dalla meta' ai due terzi (1) .
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia
accettata, ma la falsita' non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai
pubblici uffici.
(1)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 378 Favoreggiamento personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione,
e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le
investigazioni dell'Autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito
con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416 bis, si
applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) .
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa,
ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata
non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 379 Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato
o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad
assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la
reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire
centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione (1).
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente (2) .
(1) Comma così modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Comma così sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 380 Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che,
rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli
interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinnanzi
all'Autorita' giudiziaria, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa non inferiore a lire un milione.
La pena e' aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire
due milioni, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto
per il quale la legge commina la pena di morte (1) o l'ergastolo ovvero la
reclusione superiore a cinque anni.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 381 Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che,
in un procedimento dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, presta
contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua
consulenza a favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa non inferire a lire duecentomila.
La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un
milione, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o
rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso
procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
Art. 382 Millantato credito del patrocinatore
Il patrocinatore, che, millantando credito
presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il
testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo
cliente, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', col pretesto di doversi
procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone,
perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, e' punito con la reclusione
da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Art. 383 Interdizione dai pubblici uffici
La condanna per i delitti preveduti dagli
artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 384 Casi di non punibilita'
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362,
363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se'
medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà
e nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa
se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di
fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito,
consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della
facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia,
consulenza o interpretazione (1) .
Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni
assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere
avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del
codice di procedura penale.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITA'
DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Chiunque, essendo legalmente arrestato o
detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto
usando violenza o minaccia contro le persone, ovvero mediante effrazione; ed e'
da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da più
persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato
di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel
provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori
dello stabilimento penale (1) .
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e'
diminuita (1) .
(1) Articolo così sostituito dalla L. 12 gennaio 1977, n. 1. Il penultimo
comma e' stato successivamente così sostituito dalla L. 12 agosto 1982, n. 532.
Art. 386 Procurata evasione
Chiunque procura o agevola la evasione di una
persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso a favore
di un condannato alla pena di morte (1) o all'ergastolo.
La pena e' aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno
dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
La pena e' diminuita:
1) se il colpevole e' prossimo congiunto;
2) se il colpevole nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura
della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 387 Colpa del custode
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio
alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un
reato, ne cagiona, per colpa, la evasione, e' punito con la reclusione fino a
tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dalla evasione procura
la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.
Art. 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli
obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli
altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri
fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di
eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del
giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone
incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del
possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua
proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a
lire seicentomila (1) .
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su
una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni
e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode
al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (1).
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario
o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio
e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione
(1) .
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa (1) .
(1)Gli ultimi quattro commi hanno così sostituito l'originario terzo comma
(art. 87, L. 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di
cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Chiunque, avendo in custodia una cosa
sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per
colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la
soppressione o la sottrazione, e' punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (1) .
(1)Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una
multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso
scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini
all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei
mesi a tre anni (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 389 Inosservanza di pene accessorie
Chiunque, avendo riportato una condanna, da
cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (1) .
(1)Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 390 Procurata inosservanza di pena
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la
reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e
con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di condannato per
contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Art. 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza
Chiunque procura o agevola l'evasione di
persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o
comunque la favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e' punito con
la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso
dell'articolo 386.
Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la
custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il
colpevole e' punito con la multa fino a lire quattrocentomila. Si applica la
disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Capo III: DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE
PRIVATE RAGIONI
Art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle
cose, e' punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un
milione.
Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose",
allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la
destinazione.
Si ha altresì, violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene
alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o
turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (1) .
(1)Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al
giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o
minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della
reclusione e' aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.
La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con
armi.
Art. 394 Sfida a duello
Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non e' accettata, e' punito,
se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non
avvenga.
Art. 395 Portatori di sfida
I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a
quattrocentomila; ma la pena e' diminuita se il duello non avviene.
Art. 396 Uso delle armi in duello
Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona
all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da lire centomila a due milioni.
Il duellante e' punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una
lesione personale, grave o gravissima;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o ai secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si
applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano
loro le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per
l'omicidio e per la lesione personale
In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle
contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
1) se le condizioni del combattimento sono state precedentemente stabilite dai
padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, o
sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se non sono armi di precisione o
a più colpi;
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento e' commessa frode o
violazione delle condizioni stabilite;
4) se e' stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del
duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite,
che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle
armi o al combattimento, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche
di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima
o durante il combattimento.
Art. 398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilita'
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima
parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, e' stato la causa ingiusta e
determinante del fatto, la pena e' per lui raddoppiata.
Non sono punibili:
1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il
duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del
combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
2) i padrini o i secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da
loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un
esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
Art. 399 Duellante estraneo al fatto
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono' il
duello, e si batte in vece di chi ha direttamente interesse, le pene stabilite
nella prima parte del capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.
Tale aumento di pena non si applica se il duellante e' un prossimo congiunto,
ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e' battuto in vece del suo
primo assente.
Art. 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo,
perche' essa o non ha sfidato o non ha accettato la sua sfida, o non si e'
battuta in duello, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
da lire centomila a un milione.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri
al duello.
Art. 401 Provocazione al duello per fine di lucro
Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare,
agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilita', si applicano le
disposizioni dell'articolo 629.
Si applicano altresì le disposizioni del capo
primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.
Titolo IV: DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE
DELLO STATO E I CULTI AMMESSI
Art. 402 Vilipendio della
religione dello Stato
Chiunque pubblicamente vilipende la religione
dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
persone
Chiunque pubblicamente offende la religione
dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la
reclusione fino a due anni.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello
Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.
Art. 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in
un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato,
mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al
culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni
religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.
Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di
funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si
compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo
destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con
la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la
reclusione fino a tre anni.
Art. 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
Chiunque commette uno dei fatti preveduti
dagli articoli 403, 404, e 405 contro un culto ammesso nello Stato, e' punito
ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PIETA'
DEI DEFUNTI
Art. 407 Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o
un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408 Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di
sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate
al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre
Chiunque, fuori dei casi preveduti
dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e'
punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 410 Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un
cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo
atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei
anni.
Art. 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere,
o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la
reclusione da due a sette anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di
sepoltura, di deposito o di custodia.
Art. 412 Occultamento di cadavere
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di
esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre
anni.
Art. 413 Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un
cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non
consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire un milione.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di
esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, occultato o
sottratto.
Titolo V: DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE
PUBBLICO
Art. 414 Istigazione a delinquere
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati e' punito, per il
solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a
commettere delitti.
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire
quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più
contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di
uno o più delitti.
Art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi
Chiunque
pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero
all'odio fra le classi sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni (1).
(1) Con sentenza n. 108 del 23 aprile 1974 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali,
nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in
modo pericoloso per la pubblica tranquillita'.
Art. 416 Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione
da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la
reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più.
Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri
ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (1).
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi
o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere
il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono
inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario
astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque
pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi di
appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse
titolare (2) .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso (3) .
(1) Comma così modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2) La seconda parte di questo comma e' stata abrogata dall'art. 36 , secondo
comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
(3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 416 ter Scambio elettorale politicomafioso
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi
ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416
bis in cambio della erogazione di denaro (1) .
(1) Articolo inserito dall'art. 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 417 Misura di sicurezza
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti e'
sempre ordinata una misura di sicurezza (1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 23 dicembre 1982, n. 936.
Art. 418 Assistenza agli associati
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da'
rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano
all'associazione e' punito con la reclusione fino a due anni.
La pena e' aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art. 419 Devastazione e saccheggio
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di
devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su armi, munizioni o viveri
esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilita'
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di
pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto
a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica
utilita', ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi
pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del
sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione
anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena e' della
reclusione da tre a otto anni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 421 Pubblica intimidazione
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero
fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e'
punito con la reclusione fino a un anno.
Titolo VI: DEI DELITTI CONTRO
L'INCOLUMITA' PUBBLICA
Capo I: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO
MEDIANTE VIOLENZA
Chiunque, fuori dei casi preveduti
dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo
la pubblica incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di più persone,
con la morte (1).
Se e' cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni
altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 423 Incendio
Chiunque cagiona un incendio e' punito con la
reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa
propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.
Art. 424 Danneggiamento seguito da incendio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa
altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se del fatto
sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma
la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
Art. 425 Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dai due articoli
precedenti, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e
loro dipendenze;
2 su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o
cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti
destinati a raccogliere e condurre le acque;
3 su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4 su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri
depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti,
infiammabili o combustibili;
5 su boschi, selve e foreste.
Art. 426 Inondazione, frana o valanga
Chiunque cagiona una inondazione o una frana,
ovvero la caduta di una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici
anni.
Art. 427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o
in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate
alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla
condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito, se dal fatto
deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di
una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena della reclusione e' da tre a dieci anni.
Art. 428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione
di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile,
di altrui proprieta', e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La pena e' della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto e' commesso
distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero
adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il
naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero
la caduta di un aeromobile, di sua proprieta', se dal fatto deriva pericolo per
la incolumita' pubblica.
Art. 429 Danneggiamento seguito da naufragio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una
nave, un'edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per
la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in
parte inservibile, e' punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di
sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena e'
della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 430 Disastro ferroviario
Chiunque cagiona un disastro ferroviario e'
punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una
strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti
che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li
deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito, se
dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da
due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci
anni.
Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate
ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino
veicoli mossi dal vapore, dalla elettricita' o da altro mezzo di trazione
meccanica.
Art. 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli
articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per
terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti
o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per
terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci
anni.
Art. 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e
del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
Chiunque attenta alla sicurezza delle
officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla
produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la
illuminazione o per le industrie, e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo
alla pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni
telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita'.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci
anni.
Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli
articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una
costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal
fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno a
cinque anni.
La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro
avviene.
Art. 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica
incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti,
asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono
alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Art. 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica
difesa da infortuni
Chiunque, in occasione di un incendio, di una
inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o
pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi
o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di
salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che
l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, e'
punito con la reclusione da due a sette anni.
Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro
Chiunque omette di collocare impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e' della reclusione da
tre a dieci anni.
Capo II: DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO
MEDIANTE FRODE
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la
diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (1) .
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e'
punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di
morte di più persone, si applica la pena di morte (1) .
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze
destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la
reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute
pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Art. 441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della
pubblica salute
Chiunque adultera o contraffa', in modo
pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle
indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila.
Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Chiunque, senza essere concorso nei reati
preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in
commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono
state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo
pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite
dai detti articoli.
Art. 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Chiunque detiene per il commercio, pone in
commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
duecentomila.
Art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in
commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute
pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire centomila.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona
che le acquista o le riceve.
Art. 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica
Chiunque, esercitando anche abusivamente, il
commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualita' o quantita'
non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o
pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
lire duecentomila a due milioni.
Art. 446 Confisca obbligatoria
In caso di condanna per taluno dei delitti
preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte
o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate
nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria (1).
(1) L'originario articolo era stato abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n.
685. L'attuale articolo e' stato inserito dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.
Art. 447 Abrogato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 685.
Art. 448 Pene accessorie
La condanna per taluno dei delitti preveduti da
questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442
importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte,
industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna
comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale (1).
(1) Comma aggiunto dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282.
Capo III: DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE
PERICOLO
Art. 449 Delitti colposi di
danno
Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un
altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di
sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un
aeromobile adibito a trasporto di persone.
Art. 450 Delitti colposi di pericolo
Chiunque, con la propria azione od omissione
colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di
un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro
edificio natante, e' punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non e' inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una
particolare ingiunzione dell'Autorita' diretta alla rimozione del pericolo.
Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o
infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare,
ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla
estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o
infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire duecentomila a un milione.
Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette
disposizioni stabiliscono la pena di morte (1);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse
stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439
stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440,
441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite
ridotte da un terzo a un sesto.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Titolo VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE
PUBBLICA
Capo I: DELLA FALSITA' IN MONETE, IN
CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO
Art. 453 Falsificazione di
monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate
E' punito con la reclusione da tre a dodici
anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;
1) chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma
di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel
territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da
chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o
alterate.
Art. 454 Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualita' indicata
nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero,
rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati
nei numeri 3 e 4 del detto articolo, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.
Art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due
articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene
monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le
spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei
detti articoli ridotte da un terzo alla meta'.
Art. 456 Circostanze aggravanti
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455
sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo
della valuta o dei titoli di Stato, o ne e' compromesso il credito nei mercati
interni o esteri.
Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende, o mette altrimenti in
circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due
milioni.
Art. 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
Agli effetti della legge penale, sono
parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per "carte di pubblico credito" si intendono, oltre quelle che hanno
corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e
tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
Art. 459 Falsificazione di
valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457
si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla
introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un
terzo.
Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la
carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati
a questi da leggi speciali.
Art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione
di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Chiunque contraffa' la carta filigranata che
si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di
bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se
il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena
filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o
alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se
il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.
Art. 462 Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di trasporto
Chiunque contraffa' o altera biglietti di
strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo
concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di
metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o
alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire
ventimila a quattrocentomila.
Art. 463 Casi di non punibilita'
Non e' punibile chi, avendo commesso alcuno
dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorita' ne
abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o
la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso nella
contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o
alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
un milione.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita
nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Art. 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque, non essendo concorso nella
contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di
altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa
fino a lire sessantamila.
Art. 466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati
e uso degli oggetti così alterati
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo
scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre di
pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia'
fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a
quattrocentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso
dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire
sessantamila, se le cose sono state ricevute in buona fede.
Capo II: DELLA FALSITA' IN SIGILLI O
STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO
Art. 467 Contraffazione del sigillo dello Stato
e uso del sigillo contraffatto
Chiunque contraffa' il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli
atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di
tale sigillo da altri contraffatto, e' punito con la reclusione da tre a sei
anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.
Art. 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati
a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti
contraffatti
Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio,
ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo
contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica
autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione, fa uso di tali strumenti.
Art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o
certificazione
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti,
contraffa' le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero,
non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca
l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti
articoli, ridotte di un terzo.
Art. 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una
pubblica autenticazione o certificazione
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti,
pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di
una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite per i detti reati.
Art. 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a
pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a
profitto di se' o degli altri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a lire seicentomila.
Art. 472 Uso e detenzione di
misure o pesi con falsa impronta
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o
di pesi con la impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attivita' commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta
legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di
"pesi" e' compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell'ingegno o di prodotti industriali
Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,
delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace chi contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le
norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei
delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello
Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette
altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro
milioni.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 475 Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti
dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.
Capo III: DELLA FALSITA' IN ATTI
Art. 476 Falsita' materiale
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio
delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto
vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.
Art. 477 Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio
delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni
amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire
adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 478 Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie
autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di
atti
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio
delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula
una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto
pubblico o privato diversa dall'originale, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione e' da tre a otto anni.
Se la falsita' e' commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto
di atti, pubblici o privati, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Art. 479 Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici
Il pubblico ufficiale che, ricevendo o
formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un
fatto e' stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come
da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera
dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali
l'atto e' destinato a provare la verita', soggiace alle pene stabilite
nell'articolo 476.
Art. 480 Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o in autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio
delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni
amministrative, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 481 Falsita' ideologica in certificati commessa da persone
esercenti un servizio di pubblica necessita'
Chiunque, nell'esercizio di una professione
sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessita' attesta
falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la
verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire
centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.
Art. 482 Falsita' materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori
dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene
stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Art. 483 Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico
ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la
verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione
non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 484 Falsita' in registri e notificazioni
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare
registrazioni soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza, o a
fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni industriali
commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Art. 485 Falsita' in scrittura privata
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte,
una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura
vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Art. 486 Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto privato
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato
in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la
facolta' di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di
effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, e'
punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia
lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito.
Art. 487 Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un
foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo
ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi
scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o
autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e
480.
Art. 488 Altre falsita' in foglio firmato in bianco.Applicabilità delle
disposizioni sulle falsita' materiali
Ai casi di falsita' su un foglio firmato in
bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le
disposizioni sulle falsita' materiali in atti pubblici o in scritture private.
Art. 489 Uso di atto falso
Chiunque, senza essere concorso nella
falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli
precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile
soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno.
Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico
o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli
artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Art. 491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
Se alcuna delle falsita' prevedute dagli
articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un
altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della
pena stabilita per la falsita' in scrittura privata nell'articolo 485, si
applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476
e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne
fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita
nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
Art. 491 bis Documenti informatici
Se alcuna delle falsita' previste dal presente
capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le
disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque
supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria
o programmi specificamente destinati ad elaborarli (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Agli effetti delle disposizioni precedenti,
nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture
private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi,
quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Art. 493 Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un
servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti
sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli
impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico
servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro
attribuzioni.
Art. 493 bis Casi di perseguibilita' a querela
I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e
quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura
privata, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente
comma riguardano un testamento olografo (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Capo IV: DELLA FALSITA' PERSONALE
Art. 494 Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad
altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la
propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un
falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici,
e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,
con la reclusione fino a un anno.
Art. 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui
persona e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata
ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non e' inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle
proprie qualita' personali e' resa da un imputato all'Autorita' giudiziaria,
ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una
decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
La pena e' diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se'
o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative
sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
Art. 496 False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con
la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.
Art. 497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario
giudiziale e uso indebito di tali certificati
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un
altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno
scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un
ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito
ecclesiastico, e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad
alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione
precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Titolo VIII: DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA
Art. 499 Distruzione di materie prime o di
prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero
mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far
venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e' punito con la
reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire quattro
milioni.
Art. 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali,
pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico
della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire duecentomila
a quattro milioni.
Art. 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o
nelle borse di commercio
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci,
pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera
altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle
merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel
pubblico mercato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
uno a cinquanta milioni di lire.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica,
le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli
dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto
e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici
italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 27 novembre 1976, n. 787.
Art. 501 bis Manovre speculative su merci
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di
qualsiasi attivita' produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero
occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo
o prodotti di prima necessita', in modo atto a determinare la rarefazione o il
rincaro sul mercato interno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o
rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente
articolo e nell'esercizio delle medesime attivita', ne sottrae alla
utilizzazione o al consumo rilevanti quantita'.
L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro delle merci, osservando
le norme sull'istruzione formale. L'autorita' giudiziaria competente dispone la
vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo
625 del codice di procedura penale.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita' commerciali o
industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorita' e la pubblicazione
della sentenza (1) .
(1)Articolo aggiunto dalla L. 27 novembre 1976, n. 787.
Art. 502 Serrata e sciopero per fini contrattuali
Il datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti
modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti,
ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi
esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti,
aziende o uffici, e' punito con la multa non inferiore a lire due milioni (1).
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più,
abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne
la continuita' o la regolarita', col solo scopo di imporre ai datori di lavoro
patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali
patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o
usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila (1).
(1) Con sentenza n. 29 del 4 maggio 1960 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
del primo e del secondo comma di questo articolo, in riferimento agli artt. 39
e 40 Cost.
Art. 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono,
rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono
puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire due
milioni, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a
sei mesi e con la multa fino a lire duecentomila, se si tratta di lavoratori
(1).
(1) Con sentenza n. 290 del 27 dicembre 1974 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che
non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o
ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità
popolare.
Art. 504 Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di
costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo
scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della
reclusione fino a due anni (1).
(1) Con sentenza n. 165 del 13 giugno 1983 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo
di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di
influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire
l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero
esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
Art. 505 Serrata o sciopero a
scopo di solidarieta' o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori
dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti
preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di
lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle
pene ivi stabilite.
Art. 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Gli esercenti di aziende industriali o
commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di
tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei
tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite
per i datori di lavoro, ridotte alla meta' (1).
(1) Con sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo in relazione all'art. 505, nella parte in cui punisce la
sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole
aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro
dipendenza.
Art. 507 Boicottaggio
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli
articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e
autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non
stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari
al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali,
e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a
sei anni (1).
(1) Con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo per la parte relativa all'ipotesi della propaganda qualora
questa non assuma dimensioni tali ne' raggiunga un grado tale di intensita' e
di efficacia da risultare veramente notevole.
Art. 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o
industriali. Sabotaggio
Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare
il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o
industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti
destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore
a lire un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi
danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero
un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
Art. 509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (1)
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale
non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle
norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione (2) .
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di
eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una
controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e'
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (3) .
(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, lett. a) , D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
Testo della rubrica prima della modifica apportata dall'art. 1, lett. a),
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
(Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni
del magistrato del lavoro)
(2) Comma così modificato dall'art. 1, lett. b), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758 a decorrere dal 26 aprile 1995.
Testo del comma 1 prima della modificata apportata dall'art. 1, lett. b),
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli
derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi
corporativi, e' punito con la multa fino a lire un milione.
(3) Comma abrogato dall'art. 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a
decorrere dal 26 aprile 1995.
Art. 510 Circostanze aggravanti
Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e
seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato
dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli
stessi sono aumentate.
Art. 511 Pena per i capi, promotori e organizzatori
Le pene stabilite per i delitti preveduti
dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od
organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e'
aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 512 Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti
dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale
per la durata di anni cinque.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA
E IL COMMERCIO
Art. 513 Turbata libertà
dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero
mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un
commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce
un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con
violenza o minaccia, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita'
finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti
pubblici (1).
(1)Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo
altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati,
cagiona un nocumento all'industria nazionale, e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi
interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli
articoli 473 e 474.
Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di una attivita'
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente
una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a
due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o
della multa non inferiore a lire duecentomila.
Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.
Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se
il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Capo III: DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI
PRECEDENTI
Art. 518 Pubblicazione della
sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti
dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
Titolo IX: DEI DELITTI CONTRO LA
MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ
SESSUALE
Art. 519 Della violenza carnale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e'
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al
momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il
tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di
cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle
proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e'
indipendente dal fatto del colpevole;
4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
Art. 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualita' di
pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi
preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona
arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero
con persona che e' a lui affidata in esecuzione di un provvedimento
dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico
ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorita' sopra
taluna delle persone suddette.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 521 Atti di libidine violenti
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle
condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di
libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei
detti articoli, ridotte di un terzo.
Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni
indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere
gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 522 Ratto a fine di matrimonio
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno,
sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, e' punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso,
non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la
pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 523 Ratto a fine di libidine
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno,
sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore
di eta', e' punito con la reclusione da tre a cinque anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di persona che non ha
ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 524 Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a
fine di libidine o di matrimonio
Le pene stabilite nei capoversi dei due
articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto,
senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici
o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione
delle proprie condizioni d'infermita' psichica o fisica, anche se questa e'
indipendente dal fatto del colpevole.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 525 Circostanze attenuanti
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole,
prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno
della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola
alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un
altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 526 Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona
coniugata
Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce
una donna minore di eta', inducendola in errore sul proprio stato di persona
coniugata, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Vi e' seduzione quando vi e' stata congiunzione carnale.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Capo II: DELLE OFFESE AL PUDORE E
ALL'ONORE SESSUALE
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto
al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire sessantamila a
seicentomila.
Art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o
distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel
territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in
circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi
specie, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti
indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone
pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o il
commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o
recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita'.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso
nonostante il divieto dell'Autorita'.
Art. 529 Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si
considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune
sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per
motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque
procurata a persona minore degli anni diciotto.
Art. 530 Corruzione di minorenni
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli
articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di
persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a
commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su
altri.
La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
Art. 531 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha
sostituito le disposizioni.
Art. 532 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha
sostituito le disposizioni.
Art. 533 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha
sostituito le disposizioni.
Art. 534 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha
sostituito le disposizioni.
Art. 535 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha
sostituito le disposizioni.
Art. 536 Abrogato dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, che ne ha
sostituito le disposizioni.
Art. 537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero
I delitti preveduti dai due articoli
precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero
(1).
(1) In quanto le convenzioni internazionali lo prevedano (art. 3, L. 20
febbraio 1958, n. 75).
Art. 538 Misure di sicurezza
Alla condanna per il delitto preveduto
dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La
misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli
articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI
PRECEDENTI
Art. 539 Eta' della persona
offesa
Quando i delitti preveduti in questo titolo
sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può
invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 540 Rapporto di parentela
Agli effetti della legge penale, quando il
rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la
filiazione illegittima e' equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione illegittima e' stabilito osservando i limiti di prova
indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento
dello stato delle persone.
Art. 541 Pene accessorie ed altri effetti penali
La condanna per alcuno dei delitti preveduti
in questo titolo importa la perdita della potestà dei genitori o della
autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o
di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e
dei diritti successori verso la persona offesa.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 542 Querela dell'offeso
I delitti preveduti dal capo primo e
dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
2) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 543 Diritto di querela
Quando la persona offesa muore prima che la
querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma
degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al
coniuge.
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato,
espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.
Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 544 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Titolo X: DEI DELITTI CONTRO LA
INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE
Art. 545 Abrogato dalla L. 22
maggio 1978, n. 194.
Art. 546 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 547 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 548 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 549 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 550 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 551 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 552 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 553 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 554 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 555 Abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Titolo XI: DEI DELITTI CONTRO LA
FAMIGLIA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un
altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio
con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la
quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo,
ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il
reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi
e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Art. 557 Prescrizione del reato
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente
decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato
nullo il secondo per bigamia.
Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti
occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello
derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato
a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con
la multa da lire quattrocentomila a due milioni.
Art. 559 Adulterio
La moglie adultera e' punita con la reclusione
fino a un anno (1).
Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera (1).
La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina
(2).
Il delitto e' punibile a querela del marito (2).
(1) Con sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
del primo e del secondo comma.
(2) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
del terzo e del quarto comma.
Art. 560 Concubinato
Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove,
e' punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina e' punita con la stessa pena.
Il delitto e' punibile a querela della moglie (1).
(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo.
Art. 561 Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante
Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e'
punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla
prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di
lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge
legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo
ingiustamente abbandonato.
Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per
colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita
(1).
(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo.
Art. 562 Pena accessoria e sanzione civile
La condanna per alcuno dei delitti preveduti
dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale (1).
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può,
sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole
civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole
(2).
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto
se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e'
presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale (2).
(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
del primo comma nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per
effetto della condanna per il delitto di concubinato.
(2) Con la sentenza di cui alla nota precedente la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
del secondo e del terzo comma.
Art. 563 Estinzione del reato
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la
remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il
reato.
Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole adulterino o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e
ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne
cessano l'esecuzione e gli effetti penali (1).
(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità
di questo articolo.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA MORALE
FAMILIARE
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico
scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine
in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da
persona maggiore di eta', con persona minore degli anni diciotto, la pena e'
aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei
genitori o della tutela legale.
Art. 565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa
periodica
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri
scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle
inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone
o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, e' punito
con la multa da lire duecentomila a un milione.
Capo III: DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI
FAMIGLIA
Art. 566 Supposizione o
soppressione di stato
Chiunque fa figurare nei registri dello stato
civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne
sopprime lo stato civile.
Art. 567 Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un
neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione
di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false
certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.
Art. 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale
riconosciuto
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia'
iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale
riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza,
occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 569 Pena accessoria
La condanna pronunciata contro il genitore per
alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà
dei genitori o della tutela legale.
Capo IV: DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA
FAMILIARE
Art. 570 Violazione degli
obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico,
o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle
famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei
genitori, alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero
inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente
separato per sua colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti
dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal
numero 2 del precedente comma (1) .
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto
come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
(1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,
ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se dal fatto
deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione
fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli
articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la
reclusione da tre a otto anni.
Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore
degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da
quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da
sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti
anni.
Art. 573 Sottrazione consensuale di minorenni
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto
gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà
dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo
genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due
anni.
La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e'
aumentata, se e' commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.
Art. 574 Sottrazione di persone incapaci
Chiunque sottrae un minore degli anni
quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al
tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo
ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore
esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da
uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o
ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di
esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.
Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA
PERSONA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA VITA E
L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito
con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Art. 576 Circostanza aggravanti. Pena di morte
Si applica la pena di morte (1) se il fatto
preveduto dall'articolo precedente e' commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando e' adoperato un
mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione
ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o
alla carcerazione;
5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520
e 521.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni
indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
(1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto
preveduto dall'articolo 575 e' commesso:
1) contro l'ascendente o il discendente;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'articolo 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso
contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il
figlio adottivo o contro un affine in linea retta.
Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
La madre che cagiona la morte del proprio neonato
immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e'
determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e'
punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la
reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo
scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due
terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale
(1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 579 Omicidio del consenziente
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col
consenso di lui e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di
deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze
alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con
violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altri al suicidio o
rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a
dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale
grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle
condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la
persona suddetta e' minore degli anni quattordici o comunque e' priva della
capacita' d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative
all'omicidio.
Art. 581 Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non
deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il
delitto e' punibile a querela della persona offesa (1).
(1)Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo
comma e' stato successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n.
689.
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e' grave, e si applica la
reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento
del parto (1).
La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici
anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile,
ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero
una permanente e grave difficolta' della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa (1).
(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.
Art. 584 Omicidio preterintenzionale
Chiunque, con atti diretti a commettere uno
dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 585 Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584,
la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed e' aumentata fino a un
terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo
577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa
alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il
porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o
accecanti.
Art. 586 Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto
doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la
lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le
pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Art. 587 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 588 Rissa
Chiunque partecipa a una rissa e' punito con
la multa fino a lire seicentomila.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per
il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da tre mesi
a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione
personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Art. 589 Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
può superare gli anni dodici (1).
(1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
Art. 590 Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una
lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima,
della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a
due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della
reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un
milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da
sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni
quattrocentomila (1).
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la
pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).
(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore degli
anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di
corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della
quale abbia la custodia o debba avere la cura, e' punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore
degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di
lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione
personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal
tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Art. 592 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 593 Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un
fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a
se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa,
omette di darne immediato avviso all'Autorita', e' punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di
prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena e'
aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'ONORE
Chiunque offende l'onore o il decoro di una
persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due
milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più
persone.
Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e'
della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a
tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudi