LIBRO PRIMO — DELLE PERSONE E
DELLA FAMIGLIA
art. 1
c.c. - Capacità giuridica
1. La capacità giuridica si
acquista dal momento della nascita.
2. I diritti che la legge
riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (c.
320, 462, 784).
3 ..........
art. 2 c.c. - Maggiore età.
Capacità di agire
1. La maggiore età è fissata al
compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità
di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa (c.
84, 165, 2505 , 264, 291, 774; l. aut. 108).
2. Sono salve le leggi speciali
che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio
lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle
azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
art. 3 c.c.
3. .........
art. 4 c.c. - Commorienza
1. Quando
un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e
non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello
stesso momento.
art. 5 c.c. - Atti di
disposizione del proprio corpo
1. Gli
atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (c. 1343, 1418).
art. 6 c.c. - Diritto al nome
1. Ogni persona ha diritto al
nome che le è per legge attribuito (c. 143-bis , 262, 299).
2. Nel nome si comprendono il
prenome e il cognome.
3. Non sono ammessi cambiamenti,
aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge
indicati.
art. 7 c.c. - Tutela del diritto
al nome
1. La persona, alla quale si
contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio
dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione
del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
2. L'autorità giudiziaria può
ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (p. c. 120).
art. 8 c.c. - Tutela del nome
per ragioni familiari
1. Nel caso previsto
dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non
portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome
un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
art. 9 c.c. - Tutela dello
pseudonimo
1. Lo pseudonimo, usato da una
persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato
ai sensi dell'art. 7.
art. 10 c.c. - Abuso
dell'immagine altrui
1. Qualora l'immagine di una
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata
fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato,
può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
art. 11
c.c. - Persone giuridiche pubbliche
1. Le province e i comuni,
nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei
diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
art. 12 c.c. - Persone
giuridiche private
1. Le associazioni, le
fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità
giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della
Repubblica.
2. Per determinate categorie di
enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo
può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.
art. 13 c.c. - Società
1. Le società sono regolate
dalle disposizioni contenute nel libro V (c. 2247 ss.).
art. 14
c.c. - Atto costitutivo
1. Le associazioni e le
fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (c. 1350, 2699).
2. La fondazione può essere
disposta anche con testamento (c. 600; att. c. 3) .
art. 15 c.c. - Revoca dell'atto
costitutivo della fondazione
1. L'atto di fondazione può
essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento
(c. 12), ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da
lui disposta (c. 2331).
2. La facoltà di revoca non si
trasmette agli eredi.
art. 16 c.c. - Atto costitutivo
e statuto. Modificazioni
1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede (c. 46), nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione (c. 1387). Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
2. L'atto costitutivo e lo
statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente
(c. 27), e alla devoluzione del patrimonio (c. 213 , 31, 32), e, per le
fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (c. 28).
3. Le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa
nelle forme indicate nell'art. 12.
art. 17 c.c. - Acquisto di
immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
.......... (omissis)
art. 18 c.c. - Responsabilità
degli amministratori
1. Gli amministratori sono
responsabili verso l'ente (c. 2941 n. 7) secondo le norme del mandato (c. 1710
ss.). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non
abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo
a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare
del proprio dissenso (c. 22602 , 23923).
art. 19 c.c. - Limitazioni del
potere di rappresentanza
1. Le limitazioni del potere di
rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non
possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a
conoscenza (c. 1396, 2207, 2298, 2384).
art. 20 c.c. - Convocazione
dell'assemblea delle associazioni
1. L'assemblea delle
associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio (c. 23642).
2. L'assemblea deve essere
inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal
presidente del tribunale (c. 2367; att. c. 8).
art. 21 c.c. - Deliberazioni
dell'assemblea
1. Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati (c. 2368). In seconda convocazione la deliberazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti (c. 2369). Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità
(c. 22) gli amministratori non hanno voto (c. 23732) .
2. Per modificare l'atto
costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti (c. 163 , 34, 2365; att. c. 4).
3. Per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati (att. c. 11).
art. 22 c.c. - Azioni di
responsabilità contro gli amministratori
1. Le
azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti
da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea (c. 21, 2393) e sono esercitate
dai nuovi amministratori o dai liquidatori (c. 253) .
art. 23 c.c. - Annullamento e
sospensione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni
dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto
possono essere annullate su istanza (c. 14421) degli organi dell'ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero (c. 25, 1109, 1137, 23772).
2. L'annullamento della
deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (c. 252 , 1445
, 23776).
3. Il presidente del tribunale o
il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere,
su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della
deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di
sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (c. 2378;
att. c. 10).
4. L'esecuzione delle
deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere
sospesa anche dall'autorità governativa (att. c. 9).
art. 24 c.c. - Recesso ed
esclusione degli associati
1. La qualità di associato non è
trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o
dallo statuto (c. 2284, 2322).
2. L'associato può sempre
recedere dall'associazione (c. 1373) se non ha assunto l'obbligo di farne parte
per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata
per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in
corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (c. 2285).
3. L'esclusione d'un associato
non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può
ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione (c. 2286).
4. Gli associati, che abbiano
receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'associazione (c. 37).
art. 25 c.c. - Controllo
sull'amministrazione delle fondazioni
1. L'autorità governativa
esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo,
le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione,
all'ordine pubblico o al buon costume (c. 234) ; può sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della
fondazione o della legge.
2. L'annullamento della
deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (c. 232 , 1445
, 23776).
3. Le azioni contro gli
amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere
autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario
straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (c. 18, 22).
art. 26 c.c. - Coordinamento di
attività e unificazione di amministrazione
1.
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più
fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per
quanto è possibile, la volontà del fondatore (c. 283).
art. 27 c.c. - Estinzione della
persona giuridica
1. Oltre che per le cause
previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue
quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (c. 2272 n. 2, 24841
n. 2).
2. Le associazioni si estinguono
inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (c. 2272 n. 4).
3. L'estinzione è dichiarata
dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
art. 28 c.c. - Trasformazione
delle fondazioni
1. Quando lo scopo è esaurito o
divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente,
l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può
provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla
volontà del fondatore (c. 16, 26; att. c. 10).
2. La trasformazione non è
ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di
fondazione (c. 16) come causa di
estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
3. Le disposizioni del primo
comma di questo articolo e dell'art. 26
non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più
famiglie determinate (c. 699) .
art. 29 c.c. - Divieto di nuove
operazioni
1. Gli amministratori non
possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento
che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui
l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o
appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento
dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità
personale e solidale (c. 18, 1292 s., 2274, 2279, 2486).
art. 30 c.c. - Liquidazione
1. Dichiarata l'estinzione della
persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla
liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. c.
11-21).
art. 31 c.c. - Devoluzione dei
beni
1. I beni della persona
giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità
dell'atto costitutivo o dello statuto.
2. Qualora questi non
dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa,
attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di
associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo
scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo
l'autorità governativa.
3. I creditori che durante la
liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento
a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della
liquidazione (c. 2964 ss.), in proporzione e nei limiti di ciò che hanno
ricevuto (c. 23122 , 2324, 24952).
art. 32 c.c. - Devoluzione dei
beni con destinazione particolare
1. Nel caso di trasformazione o
di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con
destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità
governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche
che hanno fini analoghi.
art. 33 c.c. - Registrazione
delle persone giuridiche
1. In ogni provincia è istituito
un pubblico registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro devono indicarsi
la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione,
lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede
della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la
menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
3. La registrazione può essere
disposta anche d'ufficio.
4. Gli amministratori di
un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono
personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle
obbligazioni assunte.
art. 34 c.c. - Registrazione di
atti
1. Nel registro devono
iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo
che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede
e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con
indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di
scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano
l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
2. Se l'iscrizione non ha avuto
luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si
provi che questi ne erano a conoscenza.
art. 35 c.c. - Disposizione
penale
1. Gli amministratori e i
liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli artt. 33 e 34,
nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del
codice], sono puniti con l'ammenda da lire ventimila [euro 10] a lire un
milione [euro 516].
art. 36
c.c. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
1. L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche
(c. 12) sono regolati dagli accordi degli associati.
2. Le dette associazioni possono
stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è
conferita la presidenza o la direzione (c. 412 , 1387 ; p. c. 75).
art. 37 c.c. - Fondo comune
1. I contributi degli associati
e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione
(c. 26591). Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione
del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (c. 244) .
art. 38 c.c. - Obbligazioni
1. Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente (c. 1292 ss.) le persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione (c. 334 , 411 , 2267 , 2291, 2317, 23201 , 23312 ,
2509-II).
art. 39 c.c. - Comitati
1. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
art. 40 c.c. - Responsabilità
degli organizzatori
1. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (c. 1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
art. 41 c.c. - Responsabilità
dei componenti. Rappresentanza in giudizio
1. Qualora il comitato non abbia
ottenuto la personalità giuridica (c. 12), i suoi componenti rispondono
personalmente e solidalmente (c. 1292 ss.) delle obbligazioni assunte (c. 334 ,
38 , 2267, 2291, 2317, 23201 , 23312 , 2509-II). I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
2. Il comitato può stare in
giudizio nella persona del presidente (c. 362 , 1387 ; p. c. 754).
art. 42 c.c. - Diversa
destinazione dei fondi
1. Qualora i fondi raccolti
siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo
scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la
devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della
costituzione (c. 31, 32).
art. 43
c.c. - Domicilio e residenza
1. Il domicilio di una persona è
nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
(cost. 14).
2. La residenza è nel luogo in
cui la persona ha la dimora abituale.
art. 44 c.c. - Trasferimento
della residenza e del domicilio
1. Il trasferimento della
residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato
nei modi prescritti dalla legge (att. c. 31).
2. Quando una persona ha nel
medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di
fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non
si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il
trasferimento della residenza.
art. 45 c.c. - Domicilio dei
coniugi, del minore e dell'interdetto
1. Ciascuno dei coniugi ha il
proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari
o interessi.
2. Il minore ha il domicilio nel
luogo di residenza della famiglia (c. 144) o quello del tutore (c. 343 ss.). Se
i genitori sono separati (c. 150) o il loro matrimonio è stato annullato (c.
117 ss.) o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili (c. 149) o comunque non
hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale
convive.
3. L'interdetto ha il domicilio
del tutore (c. 424).
art. 46 c.c. - Sede delle
persone giuridiche
1. Quando la legge fa dipendere
determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche
(c. 11 ss.) si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede (c. 16) .
2. Nei casi in cui la sede
stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro (c. 332) è
diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della
persona giuridica anche questa ultima (c. 34).
art. 47 c.c. - Elezione di
domicilio
1. Si può eleggere domicilio
speciale per determinati atti o affari.
2. Questa elezione deve farsi
espressamente per iscritto (c. 1350).
art. 48
c.c. - Curatore dello scomparso
1. Quando una persona non è più
comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio (c. 43)o dell'ultima sua residenza
(c. 432) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o
dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori
legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti
(c. 1387) la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti
e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri
provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (p.
c. 721; nav. 206 ss., 834 ss.) .
2. Se vi è un legale
rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un
procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non
può fare.
art. 49 c.c. - Dichiarazione di
assenza
1. Trascorsi due anni dal giorno
a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente
creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui
possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che
ne sia dichiarata l'assenza (c. 191; p. c. 722 ss.) .
art. 50 c.c. - Immissione nel
possesso temporaneo dei beni
1. Divenuta eseguibile la
sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia
interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima
volontà dell'assente, se vi sono (c. 620-623).
2. Coloro che sarebbero eredi
testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima
notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (c. 479) possono domandare
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (p. c. 725) .
3. I legatari, i donatari e
tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente
possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.
4. Coloro che per effetto della
morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente
esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni
alimentari previste dall'art. 434 (c. 633) .
5. Per ottenere l'immissione nel
possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle
obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se
taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele,
avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente
(c. 634 ; p. c. 725 ).
art. 51 c.c. - Assegno
alimentare a favore del coniuge dell'assente
1. Il coniuge dell'assente,
oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per
titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un
assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e
l'entità del patrimonio dell'assente (c. 433, 438).
art. 52 c.c. - Effetti della
immissione nel possesso temporaneo
1. L'immissione nel possesso
temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei
beni (p. c. 769 ss.).
2. Essa attribuisce a coloro che
l'ottengono e ai loro successori la amministrazione dei beni dell'assente, la
rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei
limiti stabiliti nell'articolo seguente (p. c. 725 ).
art. 53 c.c. - Godimento dei
beni
1. Gli ascendenti, i discendenti
e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto
la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo
delle rendite.
art. 54 c.c. - Limiti alla
disponibilità dei beni
1. Coloro che hanno ottenuto
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli
o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal
tribunale.
2. Il tribunale nell'autorizzare
questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate (p. c.
737).
art. 55 c.c. - Immissione di
altri nel possesso temporaneo
1. Se durante il possesso
temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può
escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti
(c. 821) se non dal giorno della domanda giudiziale (c. 1148).
art. 56 c.c. - Ritorno
dell'assente o prova della sua esistenza
1. Se durante il possesso
temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli
effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di
provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.
2. I possessori temporanei dei
beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (c.
1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti
compiuti ai sensi dell'art. 54 restano
irrevocabili.
3. Se l'assenza è stata
volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire
le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
art. 57 c.c. - Prova della morte
dell'assente
1. Se durante il possesso
temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio
di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (c. 456).
2. Si applica anche in questo
caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
CAPO II — Della dichiarazione di
morte presunta
art. 58 c.c. - Dichiarazione di
morte presunta dell'assente
1. Quando sono trascorsi dieci
anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente
secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone
indicate nei capoversi dell'art. 50 , può con sentenza dichiarare presunta la
morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia (c. 191, 6203 ;
att. c. 114 ) .
2. In nessun caso la sentenza
può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della
maggiore età dell'assente (c. 2).
3. Può essere dichiarata la
morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
art. 59 c.c. - Termine per la
rinnovazione dell'istanza
1. L'istanza, quando è stata
rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
art. 60 c.c. - Altri casi di
dichiarazione di morte presunta
1. Oltre che nel caso indicato
nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in
operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al
seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si
abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore
del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in
cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno è stato fatto
prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese
straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di
pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono
cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in
vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno è scomparso per
un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno
dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del
mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui
l'infortunio è avvenuto (c. 61-63; nav. 206 ss., 837 s.).
art. 61 c.c. - Data della morte
presunta
1. Nei casi previsti dai nn. 1 e
3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente
l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e
nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.
2. Qualora non possa
determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno
indicato.
art. 62 c.c. - Condizioni e
forme della dichiarazione di morte presunta
1. La dichiarazione di morte
presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non si è
potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione
dell'atto di morte.
2. Questa dichiarazione è
pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di
alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.
3. Il tribunale, qualora non
ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare
l'assenza dello scomparso (c. 49 ss.).
art. 63 c.c. - Effetti della
dichiarazione di morte presunta dell'assente
1. Divenuta eseguibile la
sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre
liberamente dei beni.
2. Coloro ai quali fu concesso
l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni
di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la
liberazione definitiva dalle obbligazioni.
3. Si estinguono inoltre le
obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.
4. In ogni caso cessano le
cauzioni e le altre cautele che sono state imposte (c. 505).
art. 64 c.c. - Immissione nel
possesso e inventario
1. Se non v'è stata immissione
nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi
dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro
spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.
2. Coloro che prendono possesso
dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (p. c. 769 ss.).
3. Parimenti devono far
precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della
dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
art. 65 c.c. - Nuovo matrimonio
del coniuge
1. Divenuta eseguibile la
sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio
(c. 68, 1173).
art. 66 c.c. - Prova
dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
1. La persona di cui è stata
dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i
beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di
quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto (c. 535), o i beni nei quali
sia stato investito (c. 73).
2. Essa ha altresì diritto di
pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del
secondo comma dell'art. 63 .
3. Se è provata la data della sua
morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro
che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono
inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai
sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della
morte.
4. Sono salvi in ogni caso gli
effetti delle prescrizioni (c. 2934 ss.) e delle usucapioni (c. 1158 ss.).
art. 67 c.c. - Dichiarazione di
esistenza o accertamento della morte
1. La dichiarazione di esistenza
della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento
della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o
di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti
nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
art. 68 c.c. - Nullità del nuovo
matrimonio
1. Il matrimonio contratto a
norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la
morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza (c. 1173).
2. Sono salvi gli effetti civili
del matrimonio dichiarato nullo (c. 128).
3. La nullità non può essere
pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data
posteriore a quella del matrimonio.
CAPO III — Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
art. 69 c.c. - Diritti spettanti
alla persona di cui si ignora l'esistenza
1. Nessuno è ammesso a reclamare
un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che
la persona esisteva quando il diritto è nato.
art. 70 c.c. - Successione alla
quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza
1. Quando s'apre una successione
alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora
l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in
mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (c. 467
ss.).
2. Coloro ai quali è devoluta la
successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (p. c. 769
ss.) , e devono dare cauzione (p. c. 50, 725 ).
art. 71 c.c. - Estinzione dei
diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
1. Le disposizioni degli
articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (c. 533 ss.) né
gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi
eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (c. 2934 ss.) o
dell'usucapione (c. 1158 ss.).
2. La restituzione dei frutti
non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (c. 1219).
art. 72 c.c. - Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta
1. Quando s'apre una successione
(c. 456) alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è
stata dichiarata la morte presunta (c. 58 ss.), coloro ai quali, in sua
mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni (p. c. 769).
art. 73 c.c. - Estinzione dei
diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
1. Se la persona di cui è stata
dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento
dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono
esercitare la petizione di eredità (c. 533 ss.) e far valere ogni altro
diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano,
e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto
(c. 535), o i beni nei quali esso è stato investito (c. 66), salvi gli effetti
della prescrizione (c. 2934 ss.) o dell'usucapione (c. 1158 ss.).
2. Si applica la disposizione
del secondo comma dell'art. 71 .
1. La parentela è il vincolo tra
le persone che discendono da uno stesso stipite (c. 77).
art. 75 c.c. - Linee della
parentela
1. Sono parenti in linea retta
le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che,
pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
art. 76 c.c. - Computo dei gradi
1. Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
2. Nella linea collaterale i
gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo
stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando
escluso lo stipite.
art. 77 c.c. - Limite della
parentela
1. La legge non riconosce il
vincolo di parentela oltre il sesto grado (c. 572), salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati.
art. 78 c.c. - Affinità
1. L'affinità è il vincolo tra
un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
2. Nella linea e nel grado in
cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
3. L'affinità non cessa per la
morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati (c. 434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo
(c. 117 ss.), salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
1. La promessa di matrimonio non
obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di
non adempimento (c. 80, 81).
art. 80 c.c. - Restituzione dei
doni
1. Il promittente può domandare
la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo
non è stato contratto.
2. La domanda non è proponibile
dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
o dal giorno della morte di uno dei promittenti (c. 2964 ss.).
art. 81 c.c. - Risarcimento dei
danni
1. La promessa di matrimonio
fatta vicendevolmente per atto pubblico (c. 2699) o per scrittura privata (c.
2702) da una persona maggiore di età (c. 2) o dal minore ammesso a contrarre
matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione
(c. 96), obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a
risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni
contratte a causa di quella promessa (c. 1337). Il danno è risarcito entro il
limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle
parti.
2. Lo stesso risarcimento è
dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto
dell'altro.
3. La domanda non è proponibile
dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (c. 2964
ss.).
CAPO II — Del matrimonio
celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello stato
art. 82
c.c. - Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
1. Il matrimonio celebrato
davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato
con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
art. 83 c.c. - Matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
1. Il matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni
del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente
tale matrimonio.
Sezione I. — Delle condizioni
necessarie per contrarre matrimonio
1. I minori di età (c. 2) non
possono contrarre matrimonio (c. 1172).
2. Il tribunale (att. c. 38), su
istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza
delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore,
può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni (c. 90, 165, 1831).
3. Il decreto è comunicato al
pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
4. Contro il decreto può essere
proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla comunicazione (c. 87, 89).
5. La corte d'appello decide con
ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio (c. 87, 89).
6. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma (c. 87,89).
art. 85 c.c. - Interdizione per
infermità di mente
1. Non può contrarre matrimonio
l'interdetto per infermità di mente (c. 1025 , 1162 , 119, 414 ss.).
2. Se l'istanza di interdizione
è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la
celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo
finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato
(p. c. 324).
art. 86 c.c. - Libertà di stato
1. Non può contrarre matrimonio
chi è vincolato ad un matrimonio precedente (c. 65, 97, 1023 , 1162 , 117,
124).
art. 87 c.c. - Parentela,
affinità, adozione e affiliazione
1. Non possono contrarre
matrimonio fra loro:
1) gli
ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali (c. 1162);
2) i
fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini (c. 1162);
3) lo zio
e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli
affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata
pronunciata la cessazione degli effetti civili (c. 1162);
5) gli
affini in linea collaterale in secondo grado;
6)
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i
figli adottivi della stessa persona;
8)
l'adottato e i figli dell'adottante;
9)
l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato
(c. 3002).
2. I divieti contenuti nei nn.
6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
3. I divieti contenuti nei nn. 2
e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
4. Il tribunale, su ricorso
degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e
5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo (c. 1174).
5. Il decreto è notificato agli
interessati e al pubblico ministero (c. 89).
6. Si applicano le disposizioni
dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 (c.
97).
art. 88 c.c. - Delitto
1. Non possono contrarre
matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio
consumato o tentato sul coniuge dell'altra (c. 1162 , 117).
2. Se ebbe luogo soltanto rinvio
a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del
matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
art. 89 c.c. - Divieto
temporaneo di nuove nozze
1. Non può contrarre matrimonio
la donna (c. 1162), se non dopo trecento giorni dallo scioglimento (c. 149 ) ,
dall'annullamento (c. 117) o dalla cessazione degli effetti civili (c.
1492) del precedente matrimonio. Sono
esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n.
2, lettere b) ed f), della l. 1º dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare,
di uno dei coniugi.
2. Il tribunale con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se
risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni
dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.
3. Il divieto cessa dal giorno
in cui la gravidanza è terminata.
art. 90 c.c. - Assistenza del
minore
1. Con il decreto di cui
all'art. 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo
esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle
convenzioni matrimoniali (att. c. 38).
art. 91 c.c.
.........
art. 92 c.c.
.........
Sezione II. — Delle formalità preliminari del matrimonio
art. 93 c.c. - Pubblicazione
1. La celebrazione del
matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura
dell'ufficiale dello stato civile (c. 100 , 101, 1152 , 1163 , 134, 135).
2. La pubblicazione consiste
nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome,
il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se
essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare
il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il
cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa
menzione (c. 115, 138).
art. 94 c.c. - Luogo della
pubblicazione
1. La pubblicazione deve essere
richiesta (c. 96) all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli
sposi ha la residenza (c. 432) ed è
fatta nei comuni di residenza degli sposi.
2. Se la residenza non dura da
un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
3. L'ufficiale dello stato
civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali
degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono
trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita
pubblicazione.
art. 95 c.c. - Durata della
pubblicazione
1. L'atto di pubblicazione resta
affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due
domeniche successive (c. 100, 115, 138).
art. 96 c.c. - Richiesta della
pubblicazione
1. La richiesta della
pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi
ricevuto speciale incarico (c. 115, 135).
art. 97 c.c. - Documenti per la
pubblicazione
1. Chi richiede la pubblicazione
deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto
di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a
provare la libertà degli sposi (c. 86).
2. Coloro che esercitano o hanno
esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale
viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che
impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere
conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di
stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni
mendaci.
3. La dichiarazione prevista al
comma precedente è resa e sottoscritta
dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano
le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della l. 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In difetto della
dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta
d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita,
l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti
di cui all'art. 87.
5. Qualora i richiedenti non
presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro
domanda a richiederli.
art. 98 c.c. - Rifiuto della
pubblicazione
1. L'ufficiale dello stato
civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un
certificato coi motivi del rifiuto (c. 112, 138).
2. Contro il rifiuto è dato
ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero (p.c. 737 ss.).
art. 99 c.c. - Termine per la
celebrazione del matrimonio
1. Il matrimonio non può essere
celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (c. 138).
2. Se il matrimonio non è
celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come
non avvenuta.
art. 100 c.c. - Riduzione del
termine e omissione della pubblicazione
1. Il tribunale, su istanza
degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della
pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella
pubblicazione.
2. Può anche autorizzare, con le
stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando
gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che
nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone
al matrimonio.
3. Il cancelliere deve far
precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i
dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle
possibili conseguenze.
4. Quando è stata autorizzata la
omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione
del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col
decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.
art. 101 c.c. - Matrimonio in
imminente pericolo di vita
1. Nel caso di imminente
pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo
può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza
l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino
che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
2. L'ufficiale dello stato
civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita (nav. 204 , 834).
Sezione III. — Delle opposizioni al matrimonio
art. 102 c.c. - Persone che
possono fare opposizione
1. I genitori e, in mancanza
loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (c. 76 )
possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che
osti alla sua celebrazione.
2. Se uno degli sposi è soggetto
a tutela (c. 343 ss.) o a cura (c. 390 ss.), il diritto di fare opposizione
compete anche al tutore o al curatore.
3. Il diritto di opposizione
compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio
(c. 86).
4. Quando si tratta di
matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta
anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (c. 149), ai parenti del
precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (c. 117 ss.), a colui
col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
5. Il pubblico ministero deve
sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se
gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a
causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione (c. 85, 416).
art. 103 c.c. - Atto di
opposizione
1. L'atto di opposizione deve
dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le
cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove
siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
2. L'atto deve essere notificato
nella forma della citazione (p. c. 137, 1633) agli sposi e all'ufficiale dello
stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato (p. c.
102).
art. 104 c.c. - Effetti
dell'opposizione
1. L'opposizione fatta da chi ne
ha facoltà (c. 102), per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione
del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione
(p. c. 324).
2. Se l'opposizione è respinta,
l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere
condannato al risarcimento dei danni.
art. 105 c.c.
.........
Sezione IV. — Della celebrazione del matrimonio
art. 106 c.c. - Luogo della
celebrazione
1. Il matrimonio deve essere
celebrato pubblicamente nella casa comunale (c. 110) davanti all'ufficiale
dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (c. 94, 109;
att. c. 1162).
art. 107 c.c. - Forma della
celebrazione
1. Nel giorno indicato dalle
parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se
parenti (c. 74), dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da
ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che
esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito
dichiara che esse sono unite in matrimonio.
2. L'atto di matrimonio deve
essere compilato immediatamente dopo la celebrazione (c. 130 ss.).
art. 108 c.c. - Inapponibilità
di termini e condizioni
1. La dichiarazione degli sposi
di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né
a termine (c. 1184), né a condizione (c. 1353 s.) .
2. Se le parti aggiungono un
termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla
celebrazione del matrimonio (c. 138). Se ciò nonostante il matrimonio è
celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
art. 109 c.c. - Celebrazione in
un comune diverso
1. Quando vi è necessità o
convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato
nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito
nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove
il matrimonio si deve celebrare.
2. La richiesta è menzionata
nell'atto di celebrazione (c. 107) e in esso inserita. Nel giorno successivo
alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu
celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale
da cui fu fatta la richiesta (c. 138) .
art. 110 c.c. - Celebrazione
fuori della casa comunale
1. Se uno degli sposi, per
infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile,
è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce
col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla
presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
l'art. 107 (c. 137) .
art. 111 c.c. - Celebrazione per
procura
1. I militari e le persone che
per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in
tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura (c. 287).
2. La celebrazione del
matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e
concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione
risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
3. La procura deve contenere la
indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
4. La procura deve essere fatta
per atto pubblico (c. 2699 ); i militari e le persone al seguito delle forze
armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi
consentite.
5. Il matrimonio non può essere celebrato
quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata
rilasciata (c. 992).
6. La coabitazione, anche
temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca
della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione (c.
1396).
art. 112 c.c. - Rifiuto della
celebrazione
1. L'ufficiale dello stato
civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa
dalla legge (c. 84 ss., 93 ss.).
2. Se la rifiuta, deve
rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (c. 98, 138).
3. Contro il rifiuto è dato
ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero (p. c. 737 ss.).
art. 113 c.c. - Matrimonio
celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
1. Si considera celebrato
davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato
dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato
civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi,
al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva
tale qualità (c. 534, 1153, 1189, 1415; att. c. 1162).
art. 114 c.c.
.........
Sezione V. — Del matrimonio dei
cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato
art. 115 c.c. - Matrimonio del
cittadino all'estero
1. Il cittadino è soggetto alle
disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo (c. 84 ss.) , anche quando contrae
matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
2. La pubblicazione deve anche
farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede
nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (c. 43).
art. 116 c.c. - Matrimonio dello
straniero nello Stato
1. Lo straniero che vuole
contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile
una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti
che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
2. Anche lo straniero è tuttavia
soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn. 1, 2 e 4, 88 e
89.
3. Lo straniero che ha domicilio
o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le
disposizioni di questo codice (c. 93 ss.).
art. 117 c.c. - Matrimonio
contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87, 88.
1. Il matrimonio contratto con
violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per
impugnarlo un interesse legittimo e attuale (c. 127, 191).
2. Il matrimonio contratto con
violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei
genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può
essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento
della maggiore età (c. 2). La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico
ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore
abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione
e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il
vincolo matrimoniale.
3. Il matrimonio contratto dal
coniuge del l'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza (c. 48
ss.).
4. Nei casi in cui si sarebbe
potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il
matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
5. La disposizione del primo
comma del presente articolo si applica
anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
art. 118 c.c.
.........
art. 119 c.c. - Interdizione
1. Il matrimonio di chi è stato
interdetto per infermità di mente (c. 85, 414) può essere impugnato dal tutore,
dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se,
al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in
giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma
l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata
l'interdizione (c. 429) , anche dalla persona che era interdetta.
2. L'azione non può essere
proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno
(c. 1202 , 1224 , 1232).
art. 120 c.c. - Incapacità di
intendere e di volere
1. Il matrimonio può essere
impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto (c. 85, 1025 ,
119), provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa,
anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio (c. 428, 591 n.
3, 775) .
2. L'azione non può essere
proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha
recuperato la pienezza delle facoltà mentali (c. 1192 , 1224 , 1232).
art. 121 c.c.
.........
art. 122 c.c. - Violenza ed
errore
1. Il matrimonio può essere
impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza
(c. 1434 ss.) o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne allo sposo.
2. Il matrimonio può altresì
essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto
di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità
personali dell'altro coniuge (c. 1428 ss.).
3. L'errore sulle qualità
personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro
coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
1)
l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale (c. 891);
2)
l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione
non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione (p.
178) prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può
essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la
dichiarazione di delinquenza abituale o professionale (p. 102, 103, 105);
4) la
circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la
prostituzione (p. 538 ss.) a pena non inferiore a due anni. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta
irrevocabile;
5) lo
stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore,
purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è
stata portata a termine.
4. L'azione non può essere
proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza
o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore
(c. 1192 , 1202 , 1232).
art. 123 c.c. - Simulazione
1. Il matrimonio può essere
impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non
adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti (c.
1414 ss.).
2. L'azione non può essere
proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in
cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla
celebrazione medesima (c. 1192 , 1202 , 1224).
art. 124 c.c. - Vincolo di
precedente matrimonio
1. Il coniuge può in qualunque
tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge (c. 86, 117); se si oppone la
nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente
giudicata.
art. 125 c.c. - Azione del
pubblico ministero
1. L'azione di nullità non può
essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
art. 126 c.c. - Separazione dei
coniugi in pendenza del giudizio
1. Quando è proposta domanda di
nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi,
ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (c. 150 ss., 2322);
può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori
(c. 2) o interdetti (c. 414).
art. 127 c.c. -
Intrasmissibilità dell'azione
1. L'azione per impugnare il
matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente
alla morte dell'attore.
art. 128 c.c. - Matrimonio
putativo
1. Se il matrimonio è dichiarato
nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi,
fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno
contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne agli sposi (c. 122).
2. Gli effetti del matrimonio
valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio
dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e
riconosciuti (c. 250 ss. ) anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità
(c. 238).
3. Se le condizioni indicate nel
primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto
in favore di lui e dei figli (c. 584 ) .
4. Il matrimonio dichiarato
nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio
valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la
nullità dipenda da bigamia o incesto.
5. Nell'ipotesi di cui al comma
precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio
valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il
riconoscimento (c. 250 ss.) è consentito (c. 68).
art. 129 c.c. - Diritti dei
coniugi in buona fede
1. Quando le condizioni del
matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può
disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni
l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e
non sia passato a nuove nozze.
2. Per i provvedimenti che il
giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.
art. 129-bis c.c. -
Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
1. Il coniuge al quale sia
imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge
in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità,
anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque
comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto
altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi
siano altri obbligati (c. 433).
2. Il terzo al quale sia
imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in
buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma
precedente .
3. In ogni caso il terzo che
abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è
solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità (c.
1292 ss.).
art. 130 c.c. - Atto di
celebrazione del matrimonio
1. Nessuno può reclamare il
titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione
estratto dai registri dello stato civile (c. 107, 109, 1622).
2. Il possesso di stato,
quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di
celebrazione (c. 131, 1322).
art. 131 c.c. - Possesso di
stato
1. Il possesso di stato,
conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma
(c. 236, 237).
art. 132 c.c. - Mancanza
dell'atto di celebrazione
1. Nel caso di distruzione o di
smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può
essere provata a norma dell'art. 452.
2. Quando vi sono indizi che per
dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto
di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova
dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio
un conforme possesso di stato (c. 240).
art. 133 c.c. - Prova della
celebrazione risultante da sentenza penale
1. Se la prova della
celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della
sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno
della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai
figli.
art. 134 c.c. - Omissione di
pubblicazione
1. Sono puniti con l'ammenda da
lire ottantamila [euro 41] a lire quattrocentomila [euro 206] gli sposi e
l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione
sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (c. 93 ss.) .
art. 135 c.c. - Pubblicazione
senza richiesta o senza documenti
1. È punito con l'ammenda da
lire quarantamila [euro 20] a lire duecentomila [euro 103] l'ufficiale dello
stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la
richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal
primo comma dell'art. 97.
art. 136 c.c. - Impedimenti
conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
1. L'ufficiale dello stato
civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento
o divieto (c. 84 ss.) di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire
centomila [euro 51] a lire seicentomila [euro 309]
art. 137 c.c. - Incompetenza
dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
1. È punito con l'ammenda da
lire sessantamila [euro 30] a lire quattrocentomila [euro 206] l'ufficiale
dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente
(c. 106, 109).
2. La stessa pena si applica
all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio
senza la presenza di testimoni (att. c. 1162).
art. 138 c.c. - Altre infrazioni
1. È punito con l'ammenda
stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene
alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o
commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale
in questa sezione.
art. 139 c.c. - Cause di nullità
note a uno dei coniugi
1. Il coniuge il quale,
conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio,
l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato,
con l'ammenda da lire ottantamila [euro 41] a lire quattrocentomila [euro 206]
(c. 1338).
art. 140 c.c. - Inosservanza del
divieto temporaneo di nuove nozze
1. La donna che contrae
matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro
coniuge sono puniti con l'ammenda da lire quarantamila [euro 20] a lire
centosessantamila [euro 82].
art. 141 c.c. - Competenza
1. I reati previsti nei
precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
art. 142 c.c. - Limiti
d'applicazione delle precedenti disposizioni
1. Le disposizioni della
presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono
reato più grave.
art. 143
c.c. - Diritti e doveri reciproci dei coniugi
1. Con il matrimonio il marito e
la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (cost. 29;
c. 1512).
2. Dal matrimonio deriva
l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
3. Entrambi i coniugi sono
tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di
lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
art. 143-bis c.c. - Cognome
della moglie
1. La moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che
passi a nuove nozze.
art. 143-ter c.c.
.........
art. 144 c.c. - Indirizzo della
vita familiare e residenza della famiglia
1. I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo
le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (c. 43).
2. A ciascuno dei coniugi spetta
il potere di attuare l'indirizzo concordato.
art. 145 c.c. - Intervento del
giudice
1. In caso di disaccordo
ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice
(att. c. 41) il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta
di raggiungere una soluzione concordata.
2. Ove questa non sia possibile
e il disaccordo concerna la fissazione della residenza (c. 144) o altri affari
essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente
dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che
ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
art. 146 c.c. - Allontanamento
dalla residenza familiare
1. Il diritto all'assistenza
morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge
che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare (c. 144),
rifiuta di tornarvi.
2. La proposizione della domanda
di separazione (c. 150 ss. ) o di annullamento (c. 117) o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio (c. 149) costituisce giusta causa di allontanamento
dalla residenza familiare.
3. Il giudice può, secondo le
circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (c. 179,
215 ss.) nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti
dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
art. 147 c.c. - Doveri verso i
figli
1. Il matrimonio impone ad
ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli.
art. 148 c.c. - Concorso negli
oneri
1. I coniugi devono adempiere
l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (c.
1432). Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli (c. 147, 3242).
2. In caso di inadempimento il
presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente
ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato,
in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi
sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole
(c. 1932).
3. Il decreto, notificato (p. c.
137 ss.) agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo
(p.c. 474), ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica.
4. L'opposizione è regolata
dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione (p.c. 645), in
quanto applicabili.
5. Le parti ed il terzo debitore
possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione
e la revoca del provvedimento.
CAPO V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
art. 149
c.c. - Scioglimento del matrimonio
1. Il matrimonio si scioglie con
la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (c. 65,
68).
2. Gli effetti civili del
matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83,
e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri
casi previsti dalla legge (c. 191).
art. 150 c.c. - Separazione
personale
1. È ammessa la separazione
personale dei coniugi (c. 126, 155, 156, 156-bis , 1911 , 2322 , 284 n. 3, 2971
, 548, 585).
2. La separazione può essere
giudiziale o consensuale (c. 2322 , 2342 ; p. c. 708).
3. Il diritto di chiedere la
separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente
ai coniugi.
art. 151 c.c. - Separazione
giudiziale
1. La separazione può essere
chiesta (p. c. 706 ss.) quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione
della prole.
2. Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione (c. 1561 , 5482 , 5852), in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio (c. 143).
art. 152 c.c.
......... (omissis)
art. 153 c.c.
.........
art. 154 c.c. - Riconciliazione
1. La riconciliazione tra i
coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta
(c. 157 ).
art. 155 c.c. - Provvedimenti
riguardo ai figli.
1. Il giudice che pronunzia la
separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa.
2. In particolare il giudice
stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei
suoi diritti nei rapporti con essi (c. 1481) .
3. Il coniuge cui sono affidati
i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi (c. 317); egli deve attenersi alle condizioni determinate
dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i
figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
4. L'abitazione nella casa
familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli.
5. Il giudice dà inoltre
disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio
della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al
godimento dell'usufrutto legale (c. 324).
6. In ogni caso il giudice può
per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona
o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.
7. Nell'emanare i provvedimenti
relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il
giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono
essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo (c.
1582) ed emessi dopo l'assunzione di
mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.
8. I coniugi hanno diritto di chiedere
(p. c. 7101) in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi
e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo (p. c.
710 e 711 ult. c.).
art. 156 c.c. - Effetti della
separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
1. Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione (c. 1512) il diritto di
ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora
egli non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.
3. Resta fermo l'obbligo di
prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
4. Il giudice che pronunzia la
separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale
se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi
previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
5. La sentenza costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
6. In caso di inadempienza, su
richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro (p. c. 671)
di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte
di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
7. Qualora sopravvengano
giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o
la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
art. 156-bis c.c. - Cognome
della moglie
1. Il giudice può vietare alla
moglie l'uso del cognome del marito (c. 143-bis ) quando tale uso sia a lui
gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare
il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
art. 157 c.c. - Cessazione degli
effetti della separazione
1. I coniugi possono di comune
accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia
necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un
comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione
(c. 154).
2. La separazione può essere
pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti
dopo la riconciliazione.
art. 158 c.c. - Separazione
consensuale
1. La separazione per il solo
consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice (c. 1503 ;
p. c. 711).
2. Quando l'accordo dei coniugi
relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con
l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le
modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea
soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione (c. 1557).
art. 159
c.c. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
1. Il regime patrimoniale legale
della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art.
162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del
presente capo.
art. 160 c.c. - Diritti
inderogabili
1. Gli sposi non possono
derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del
matrimonio (c. 143).
art. 161 c.c. - Riferimento
generico a leggi o agli usi
1. Gli sposi non possono
pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in
parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono
enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono
regolare questi loro rapporti (c. 210).
art. 162 c.c. - Forma delle
convenzioni matrimoniali
1. Le convenzioni matrimoniali
debbono essere stipulate per atto pubblico (c. 2699) sotto pena di nullità (c.
1350 ).
2. La scelta del regime di
separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio
(c. 130).
3. Le convenzioni possono essere
stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194.
4. Le convenzioni matrimoniali
non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non
risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
art. 163 c.c. - Modifica delle
convenzioni
1. Le modifiche delle
convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno
effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che
sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
2. Se uno dei coniugi muore dopo
aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa
produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il
loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere
chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
3. Le modifiche convenute e la
sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta
annotazione in margine all'atto del matrimonio (c. 1624 ; att. c. 34-bis ).
4. L'annotazione deve inoltre
essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove
questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti (att. c. 34-bis
2).
art. 164 c.c. - Simulazione
delle convenzioni matrimoniali
1. È consentita ai terzi la prova
della simulazione (c. 1414, 1417) delle convenzioni matrimoniali.
2. Le controdichiarazioni
scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute,
solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che
sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
art. 165 c.c. - Capacità del
minore
1. Il minore ammesso a contrarre
matrimonio (c. 842) è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative
convenzioni (c. 774) matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai
genitori esercenti la potestà su di lui (c. 316) o dal tutore (c. 343) o dal
curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.
art. 166 c.c. - Capacità
dell'inabilitato
1. Per la validità delle
stipulazioni e delle donazioni (c. 774), fatte nel contratto di matrimonio
dall'inabilitato (c. 415) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio
di inabilitazione (c. 417 ), è necessaria l'assistenza del curatore già nominato
(c. 4193). Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un
curatore speciale.
art. 166-bis c.c. - Divieto di
costituzione di dote
1. È nulla ogni convenzione che
comunque tenda (c. 1344) alla costituzione di beni in dote.
art. 167 c.c. - Costituzione del
fondo patrimoniale
1. Ciascuno o ambedue i coniugi,
per atto pubblico (c. 1350, 2647, 2699), o un terzo, anche per testamento (c.
587, 26473), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati
beni, immobili (c. 812) o mobili iscritti in pubblici registri (c. 815), o
titoli di credito (c. 1992 ss.), a far fronte ai bisogni della famiglia (att.
c. 32).
2. La costituzione del fondo
patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con
l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico
posteriore.
3. La costituzione può essere
fatta anche durante il matrimonio.
4. I titoli di credito devono
essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro
modo idoneo (c. 2021 ss., 2024).
art. 168 c.c. - Impiego ed
amministrazione del fondo
1. La proprietà dei beni
costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia
diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
2. I frutti dei beni costituenti
il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
3. L'amministrazione dei beni
costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione
della comunione legale (c. 180 ss.).
art. 169 c.c. - Alienazione dei
beni del fondo
1. Se non è stato espressamente
consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare
in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il
consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione
concessa dal giudice (att. c. 32), con provvedimento emesso in camera di
consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
art. 170 c.c. - Esecuzione sui
beni e sui frutti
1. L'esecuzione sui beni del
fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (c.
326).
art. 171 c.c. - Cessazione del
fondo
1. La destinazione del fondo
termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
2. Se vi sono figli minori il
fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso
il giudice (att. c. 32, 38) può
dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del
fondo.
3. Considerate le condizioni
economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice (att.
c. 32, 38) può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una
quota dei beni del fondo.
4. Se non vi sono figli, si
applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale (c. 191
ss.).
art. 172 c.c.
......... (omissis)
art. 173 c.c.
......... (omissis)
art. 174 c.c.
......... (omissis)
art. 175 c.c.
.........
(omissis)
art. 176 c.c.
.........
art. 177 c.c. - Oggetto della
comunione
1. Costituiscono oggetto della
comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due
coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli
relativi ai beni personali (c. 179, 2659 n. 1);
b) i frutti dei beni propri di
ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
(c. 191) ;
c) i proventi dell'attività
separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione (c.
191), non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da
entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (c. 1912).
2. Qualora si tratti di aziende
appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
art. 178 c.c. - Beni destinati
all'esercizio di impresa
1. I beni destinati
all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e
gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano
oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di
questa (c. 191).
art. 179 c.c. - Beni personali
1. Non costituiscono oggetto
della comunione e sono beni personali del coniuge (c. 185, 2172-4):
a) i beni di cui, prima del
matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un
diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti
successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando
nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono
attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente
personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (c. 2102);
d) i beni che servono
all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione
di un'azienda facente parte della comunione (c. 177 d), 2102);
e) i beni ottenuti a titolo di
risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale
della capacità lavorativa (c. 2102);
f) i beni acquisiti con il
prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio,
purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
2. L'acquisto di beni immobili,
o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso
dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma,
quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte
anche l'altro coniuge.
art. 180 c.c. - Amministrazione
dei beni della comunione
1. L'amministrazione dei beni
della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi
spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
2. Il compimento degli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché la stipula dei contratti con i
quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la
rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad
entrambi i coniugi (c. 2103).
art. 181 c.c. - Rifiuto di
consenso
1. Se uno dei coniugi rifiuta il
consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per
gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi
al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione
dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma
della lettera d) dell'art. 177 fa parte della comunione.
art. 182 c.c. - Amministrazione
affidata ad uno solo dei coniugi
1. In caso di lontananza o di
altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo
risultante da atto pubblico (c. 2699) o da scrittura privata autenticata, può
compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da
questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'art.
180, il consenso di entrambi i coniugi.
2. Nel caso di gestione comune
di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di
tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
art. 183 c.c. - Esclusione
dall'amministrazione
1. Se uno dei coniugi è minore
(c. 842) o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge
può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione (att. c. 33).
2. Il coniuge privato
dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono
venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
3. La esclusione opera di
diritto riguardo al coniuge interdetto (c. 414) e permane sino a quando non sia
cessato lo stato di interdizione.
art. 184 c.c. - Atti compiuti
senza il necessario consenso
1. Gli atti compiuti da un
coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati
(c. 1444) sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati
nell'art. 2683.
2. L'azione può essere proposta
dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha
avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di
trascrizione (c. 1441, 1442). Se l'atto non sia stato trascritto e quando il
coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione
l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
3. Se gli atti riguardano beni
mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti
senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a
ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto
o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i
valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.
art. 185 c.c. - Amministrazione
dei beni personali del coniuge
1. All'amministrazione dei beni
che non rientrano nella comunione (c. 179) o nel fondo patrimoniale (c. 167
ss.) si applicano le disposizioni dei
commi secondo terzo e quarto dell'art. 217.
art. 186 c.c. - Obblighi
gravanti sui beni della comunione
1. I beni della comunione
rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri
gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi
dell'amministrazione;
c) delle spese per il
mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di
ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse
della famiglia;
d) di ogni obbligazione
contratta congiuntamente dai coniugi.
art. 187 c.c. - Obbligazioni
contratte dai coniugi prima del matrimonio
1. I beni della comunione, salvo
quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da
uno dei coniugi prima del matrimonio.
art. 188 c.c. - Obbligazioni
derivanti da donazioni o successioni
1. I beni della comunione, salvo
quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono
gravate le donazioni (c. 437, 4382)e le successioni (c. 752 ss. ) conseguite
dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione (c. 179b
).
art. 189 c.c. - Obbligazioni
contratte separatamente dai coniugi
1. I beni della comunione, fino
al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i
creditori non possono soddisfarsi sui beni personali (c. 179 ), delle
obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il
compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario
consenso dell'altro.
2. I creditori particolari di
uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono
soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono
preferiti i creditori della comunione.
art. 190 c.c. - Responsabilità
sussidiaria dei beni personali
1. I creditori possono agire in
via sussidiaria sui beni personali (c. 179) di ciascuno dei coniugi, nella misura
della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a
soddisfare i debiti su di essa gravanti.
art. 191 c.c. - Scioglimento
della comunione
1. La comunione si scioglie (c.
2647) per la dichiarazione di assenza (c. 49) o di morte presunta (c. 58) di
uno dei coniugi, per l'annullamento (c. 117), per lo scioglimento o per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio (c. 149), per la separazione
personale (c. 150), per la separazione giudiziale dei beni (c. 193), per
mutamento convenzionale del regime patrimoniale (c. 210), per il fallimento di
uno dei coniugi (c. 1714).
2. Nel caso di azienda di cui
alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso,
per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.
art. 192 c.c. - Rimborsi e
restituzioni
1. Ciascuno dei coniugi è tenuto
a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini
diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186.
2. È tenuto altresì a rimborsare
il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di atto di
straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia
stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della
famiglia.
3. Ciascuno dei coniugi può
richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed
impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
4. I rimborsi e le restituzioni
si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice
può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige
o lo consente.
5. Il coniuge che risulta
creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio
credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si
effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
art. 193 c.c. - Separazione
giudiziale dei beni
1. La separazione giudiziale dei
beni può essere pronunziata in caso di interdizione (c. 414) o di inabilitazione (c. 415) di uno dei
coniugi o di cattiva amministrazione della comunione (c. 191) .
2. Può altresì essere
pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta
da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi
dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi
non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie
sostanze e capacità di lavoro (c. 148).
3. La separazione può essere
chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
4. La sentenza che pronunzia la
separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha
l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella
sezione V del presente capo (c. 215
ss.) , salvi i diritti dei terzi.
5. La sentenza è annotata a
margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali
art. 194 c.c. - Divisione dei
beni della comunione
1. La divisione dei beni della
comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.
2. Il giudice (att. c. 38), in
relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire
a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti
all'altro coniuge.
art. 195 c.c. - Prelevamento dei
beni mobili
1. Nella divisione i coniugi o i
loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi
stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima
per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i
beni mobili facciano parte della comunione.
art. 196 c.c. - Ripetizione del
valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
1. Se non si trovano i beni
mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma
dell'articolo precedente essi possono
ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la
mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra
causa non imputabile all'altro coniuge.
art. 197 c.c. - Limiti al
prelevamento nei riguardi dei terzi
1. Il prelevamento autorizzato
dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la
proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa (c. 2704).
È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della
comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
art. 198 c.c.
......... (omissis)
art. 199 c.c.
......... (omissis)
art. 200 c.c.
......... (omissis)
art. 201 c.c.
......... (omissis)
art. 202 c.c.
........ (omissis)
art. 203 c.c.
......... (omissis)
art. 204 c.c.
.........
(omissis)
art. 205 c.c.
......... (omissis)
art. 206 c.c.
........ (omissis)
art. 207 c.c.
......... (omissis)
art. 208 c.c.
......... (omissis)
art. 209 c.c.
.........
art. 210 c.c. - Modifiche
convenzionali alla comunione legale dei beni
1. I coniugi possono, mediante
convenzione (c. 2647) stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime
della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le
disposizioni dell'art. 161.
2. I beni indicati alle lettere
c), d) ed e ) dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
3. Non sono derogabili le norme
della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione
(c. 180 ss.) e all'uguaglianza delle quote (c. 1941) limitatamente ai beni che
formerebbero oggetto della comunione legale (c. 177 ss.).
art. 211 c.c. - Obbligazioni dei
coniugi contratte prima del matrimonio
1. I beni della comunione rispondono
delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio
limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del
matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono
entrati a far parte della comunione dei beni.
art. 212 c.c.
......... (omissis)
art. 213 c.c.
......... (omissis)
art. 214 c.c.
.........
art. 215 c.c. - Separazione dei
beni
1. I coniugi possono convenire
che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante
il matrimonio.
art. 216 c.c.
.........
art. 217 c.c. - Amministrazione
e godimento dei beni
1. Ciascun coniuge ha il
godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
2. Se ad uno dei coniugi è stata
conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del
mandato (c. 179, 185, 1703 ss.).
3. Se uno dei coniugi ha
amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei
frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (c. 149),
sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati
(c. 179, 185).
4. Se uno dei coniugi,
nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque
compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione
dei frutti (c. 179, 185).
art. 218 c.c. - Obbligazioni del
coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
1. Il coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (c.
1001 ss.).
art. 219 c.c. - Prova della
proprietà dei beni
1. Il coniuge può provare con
ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
2. I beni di cui nessuno dei
coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per
pari quota di entrambi i coniugi.
art. 220 c.c.
......... (omissis)
art. 221 c.c.
......... (omissis)
art. 222 c.c.
......... (omissis)
art. 223 c.c.
......... (omissis)
art. 224 c.c.
......... (omissis)
art. 225 c.c.
......... (omissis)
art. 226 c.c.
......... (omissis)
art. 227 c.c.
......... (omissis)
art. 228 c.c.
......... (omissis)
art. 229 c.c.
......... (omissis)
art. 230 c.c.
.........
art. 230-bis c.c. - Impresa
familiare
1. Salvo che sia configurabile
un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività
di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro
prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi
nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e
alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non
hanno la piena capacità di agire (c. 2) sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potestà su di essi (c. 315 ss.).
2. Il lavoro della donna è
considerato equivalente a quello dell'uomo (cost. 37).
3. Ai fini della disposizione di
cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo (c. 74-78); per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
4. Il diritto di partecipazione
di cui al primo comma è intrasferibile,
salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma
precedente col consenso di tutti i
partecipi (c. 2284, 2322, 2469, 2530, 2534). Esso può essere liquidato in
danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed
altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice (c. 2289).
5. In caso di divisione
ereditaria (c. 713 ss.) o di trasferimento dell'azienda (c. 2557 ss.) i
partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si
applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.
6. Le comunioni tacite familiari
nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con
le precedenti norme.
Sezione I. — Dello stato di
figlio legittimo
art. 231
c.c. - Paternità del marito
1. Il marito è padre del figlio
concepito durante il matrimonio (c. 232, 235, 243).
art. 232 c.c. - Presunzione di
concepimento durante il matrimonio
1. Si presume concepito durante
il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla
celebrazione del matrimonio (c. 106 ss.) e non sono ancora trascorsi trecento
giorni dalla data dell'annullamento (c. 117 ss.), dello scioglimento (c. 149) o
della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La presunzione non opera
decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale (c. 151), o
dalla omologazione di separazione consensuale (c. 158), ovvero dalla data della
comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente (c. 126).
art. 233 c.c. - Nascita del
figlio prima dei centottanta giorni
1. Il figlio nato prima che
siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato
legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la
paternità (c. 1223 n. 5, 244 ss.).
art. 234 c.c. - Nascita del
figlio dopo i trecento giorni
1. Ciascuno dei coniugi e i loro
eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento
(c. 117 ss.), dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del
matrimonio (c. 149), è stato concepito durante il matrimonio.
2. Possono analogamente provare
il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento
giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale (c. 151), o dalla omologazione
di separazione consensuale (c. 158), ovvero dalla data di comparizione dei
coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente.
3. In ogni caso il figlio può
proporre azione per reclamare lo stato di legittimo (c. 249).
art. 235 c.c. - Disconoscimento
di paternità
1. L'azione per il
disconoscimento di paternità (c. 244 ss.) del figlio concepito durante il
matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno
coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno
prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto
il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la
moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza
e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il
figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili
con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
2. La sola dichiarazione della
madre non esclude la paternità.
3. L'azione di disconoscimento
può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la
maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.
art. 236 c.c. - Atto di nascita
e possesso di stato
1. La filiazione legittima si
prova con l'atto di nascita (c. 452) iscritto nei registri dello stato civile
(c. 238 , 241, 242).
2. Basta, in mancanza di questo
titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo (c. 237,
241).
art. 237 c.c. - Fatti
costitutivi del possesso di stato
1. Il possesso di stato risulta
da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni
di filiazione (c. 231) e di parentela (c. 74) fra una persona e la famiglia a
cui essa pretende di appartenere.
2. In ogni caso devono
concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre
portato il cognome del padre che essa pretende di avere;
che il padre l'abbia trattata
come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione
e al collocamento di essa;
che sia stata costantemente
considerata come tale nei rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in
detta qualità dalla famiglia.
art. 238 c.c. - Atto di nascita
conforme al possesso di stato
1. Salvo quanto disposto dagli
artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello
che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di
stato conforme all'atto stesso (c. 131, 236, 237).
2. Parimenti non si può
contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme
all'atto di nascita (c. 253).
art. 239 c.c. - Supposizione di
parto o sostituzione di neonato
1. Qualora si tratti di
supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorché vi sia un atto di
nascita conforme al possesso di stato (c. 238), il figlio può reclamare uno stato
diverso (c. 249), dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni
nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.
2. Parimenti si può contestare
la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo
le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette
(c. 248).
art. 240 c.c. - Mancanza
dell'atto di matrimonio
1. La legittimità del figlio di
due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte
ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della
celebrazione del matrimonio (c. 130), qualora la stessa legittimità sia provata
da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita (c.
452).
art. 241 c.c. - Prova con
testimoni
1. Quando mancano l'atto di
nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi
o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo
di testimoni.
2. Questa prova non può essere
ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le
presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione
della prova.
art. 242 c.c. - Principio di
prova per iscritto
1. Il principio di prova per
iscritto (c. 2724 n. 1) risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle
carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati
provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra
persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
art. 243 c.c. - Prova contraria
1. La prova contraria può darsi
con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna
che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della
madre (c. 231 ss.), quando risulta provata la maternità.
Sezione III. — Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
art. 244 c.c. - Termini
dell'azione di disconoscimento
1. L'azione di disconoscimento
della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei
mesi dalla nascita del figlio.
2. Il marito può disconoscere il
figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli
si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del
suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare
(c. 144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto
notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne
ha avuto notizia.
3. L'azione di disconoscimento
della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento
della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei
fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
4. L'azione può essere altresì
promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del
pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.
art. 245 c.c. - Sospensione del
termine
1. Se la parte interessata a
promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione
per infermità di mente (c. 414), la decorrenza del termine indicato
nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo
stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.
art. 246 c.c. - Trasmissibilità
dell'azione
1. Se il titolare dell'azione di
disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne
sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
1) nel caso di morte del
presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del
figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio,
il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o
dal raggiungimento della maggiore età (c. 2) da parte di ciascuno dei discendenti.
art. 247 c.c. - Legittimazione
passiva
1. Il presunto padre, la madre
ed il figlio sono litisconsorti necessari (p. c. 102) nel giudizio di disconoscimento.
2. Se una delle parti è minore o
interdetta (c. 414 ), l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore
nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso (att. c.
383 ).
3. Se una delle parti è un
minore emancipato (c. 390 ss.) o un maggiore inabilitato (c. 415), l'azione è
proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal
giudice.
4. Se il presunto padre o la
madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate
nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore
parimenti nominato dal giudice (c. 2483).
art. 248 c.c. - Legittimazione
dell'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità
1. L'azione per contestare la
legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e
a chiunque vi abbia interesse (p. c. 100).
2. L'azione è imprescrittibile.
3. Quando l'azione è proposta
nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano
le disposizioni dell'articolo precedente.
4. Nel giudizio devono essere
chiamati entrambi i genitori (p. c. 102).
art. 249 c.c. - Reclamo della
legittimità
1. L'azione per reclamare lo
stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in
età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere
promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori,
e, in loro mancanza, contro i loro eredi (att. c. 121; p. c. 102).
2. L'azione è imprescrittibile
riguardo al figlio.
§ 1. — Del riconoscimento dei
figli naturali
art. 250 c.c. - Riconoscimento
1. Il figlio naturale può essere
riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche
se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il
riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
2. Il riconoscimento del figlio
che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
3. Il riconoscimento del figlio
che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro
genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
4. Il consenso non può essere
rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione,
su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il
minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del
pubblico ministero, decide il tribunale (att. c. 38) con sentenza che, in caso
di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante (c. 2932) .
5. Il riconoscimento non può
essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
(c. 284).
art. 251 c.c. - Riconoscimento
di figli incestuosi
1. I figli nati da persone, tra
le quali esiste un vincolo di parentela (c. 74) anche soltanto naturale, in linea
retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo
di affinità (c. 78) in linea retta non possono essere riconosciuti dai loro
genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo
esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo (c. 117 ss.) il
matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in
buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
2. Il riconoscimento è
autorizzato dal giudice (att. c. 35), avuto riguardo all'interesse del figlio
ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio (c. 278).
art. 252 c.c. - Affidamento del
figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
1. Qualora il figlio naturale di
uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice (att. c. 38,
51), valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e
adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
2. L'eventuale inserimento del
figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato
dal giudice (att. c. 38, 51) qualora
ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso
dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato
il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l'altro genitore.
3. Qualora il figlio naturale
sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia
legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio
fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge
conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
4. È altresì richiesto il
consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
art. 253 c.c. - Inammissibilità
del riconoscimento
1. In nessun caso è ammesso un
riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo (c. 231 ss.) o
legittimato (c. 280 ss.) in cui la persona si trova (c. 2382).
art. 254 c.c. - Forma del
riconoscimento
1. Il riconoscimento del figlio
naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione,
posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile [o davanti al giudice tutelare] (c. 344) o in un atto pubblico (c. 2699)
o in un testamento (c. 587 ss.)
qualunque sia la forma di questo.
2. La domanda di legittimazione
di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di
legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento
importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
art. 255 c.c. - Riconoscimento
di un figlio premorto
1. Può anche aver luogo il
riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e
dei suoi figli naturali riconosciuti.
art. 256 c.c. - Irrevocabilità
del riconoscimento
1. Il riconoscimento è
irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della
morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato (c. 679).
art. 257 c.c. - Clausole
limitatrici
1. È nulla ogni clausola diretta
a limitare gli effetti del riconoscimento.
art. 258 c.c. - Effetti del
riconoscimento
1. Il riconoscimento non produce
effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla
legge (c. 87, 433 n. 2, 467, 569, 570, 737).
2. L'atto di riconoscimento di
uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore.
Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
3. Il pubblico ufficiale che le
riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello
stato civile sono puniti con l'ammenda da lire quarantamila [euro 20] a lire
centosessantamila [euro 82]. Le indicazioni stesse devono essere
cancellate.
art. 259
c.c.
......... (omissis)
art. 260
c.c.
.........
art. 261 c.c. - Diritti e doveri
derivanti al genitore dal riconoscimento
1. Il riconoscimento comporta da
parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli
ha nei confronti dei figli legittimi (c. 147).
art. 262 c.c. - Cognome del
figlio
1. Il figlio naturale assume il
cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è
stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale
assume il cognome del padre.
2. Se la filiazione nei
confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome
del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
3. Nel caso di minore età del
figlio, il giudice (att. c. 38, 51)
decide circa l'assunzione del cognome del padre.
art. 263 c.c. - Impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità
1. Il riconoscimento può essere
impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui
che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
2. L'impugnazione è ammessa
anche dopo la legittimazione (c. 280 ss.).
3. L'azione è
imprescrittibile.
art. 264 c.c. - Impugnazione da
parte del riconosciuto
1. Colui che è stato
riconosciuto non può, durante la minore età (c. 2)o lo stato d'interdizione per
infermità di mente (c. 414), impugnare il riconoscimento.
2. Tuttavia il giudice (att. c.
38), con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero
o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio
o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare
l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore
speciale.
art. 265 c.c. - Impugnazione per
violenza
1. Il riconoscimento può essere
impugnato per violenza (c. 1434) dall'autore del riconoscimento entro un anno
dal giorno in cui la violenza è cessata.
2. Se l'autore del
riconoscimento è minore (c. 2) , l'azione può essere promossa entro un anno dal
conseguimento dell'età maggiore (c. 267).
art. 266 c.c. - Impugnazione del
riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
1. Il riconoscimento può essere
impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale (c. 414 ss.)
dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione (c.
429), dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (c.
267 ).
art. 267 c.c. - Trasmissibilità
dell'azione
1. Nei casi indicati dagli artt.
265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione,
ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai
discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
art. 268 c.c. - Provvedimenti in
pendenza del giudizio
1. Quando è impugnato il
riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti
che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
§ 2. — Della dichiarazione
giudiziale della paternità e della maternità naturale
art. 269 c.c. - Dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità
1. La paternità (att. c. 123) e
la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate (att. c. 38) nei
casi in cui il riconoscimento è ammesso (c. 250 s.).
2. La prova della paternità e
della maternità può essere data con ogni mezzo.
3. La maternità è dimostrata
provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu
partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
4. La sola dichiarazione della
madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca
del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
art. 270 c.c. - Legittimazione
attiva e termine
1. L'azione per ottenere che sia
dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile
riguardo al figlio.
2. Se il figlio muore prima di
avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi,
legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
3. L'azione promossa dal figlio,
se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o
naturali riconosciuti.
art. 271
c.c.
......... (omissis)
art. 272
c.c.
.........
art. 273 c.c. - Azione
nell'interesse del minore o dell'interdetto
1. L'azione per ottenere che sia
giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale (c. 269) può
essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la
potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore (c. 357). Il tutore però deve
chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore
speciale.
2. Occorre il consenso del
figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici
anni.
3. Per l'interdetto l'azione può
essere promossa dal tutore (c. 424) previa autorizzazione del giudice (att. c.
382).
art. 274 c.c. - Ammissibilità
dell'azione
1. L'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità naturale (c. 269)è ammessa solo quando
concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
2. Sull'ammissibilità il
tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi
intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte
le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso
alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
3. L'inchiesta sommaria compiuta
dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.
Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati
in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro
quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di
esaminarli e di depositare memorie illustrative.
4. Il tribunale, anche prima di
ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace,
nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.
art. 275
c.c.
.........
art. 276 c.c. - Legittimazione
passiva
1. La domanda per la
dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi
eredi.
2. Alla domanda può contraddire
chiunque vi abbia interesse (p. c. 100).
art. 277 c.c. - Effetti della
sentenza
1. La sentenza che dichiara la
filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (c. 258 ss.).
2. Il giudice può anche dare i
provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione
del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
art. 278 c.c. - Indagini sulla
paternità o maternità
1. Le indagini sulla paternità o
sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il
riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
2. Possono essere ammesse dal
giudice quando vi è stato ratto (p. 522 ss.) o violenza carnale (p. 519) nel
tempo che corrisponde a quello del concepimento.
art. 279 c.c. - Responsabilità
per il mantenimento e l'educazione
1. In ogni caso in cui non può
proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità,
il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione (c. 147; att. c. 34) . Il figlio naturale se maggiorenne e in stato
di bisogno può agire per ottenere gli alimenti (c. 433 ss.).
2. L'azione è ammessa previa
autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274 (att. c. 51).
3. L'azione può essere promossa
nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice
su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.
art. 280 c.c. - Legittimazione
1. La legittimazione attribuisce
a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo (c. 231
ss., 567).
2. Essa avviene per susseguente
matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.
art. 281 c.c. - Divieto di
legittimazione
1. Non possono essere
legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (c. 250 s.).
art. 282 c.c. - Legittimazione
dei figli premorti
1. La legittimazione dei figli
premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei
loro figli naturali riconosciuti.
art. 283 c.c. - Effetti e
decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
1. I figli legittimati per
susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del
matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di
matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è
avvenuto dopo il matrimonio.
art. 284 c.c. - Legittimazione
per provvedimento del giudice
1. La legittimazione può essere
concessa con provvedimento del giudice (att. c. 352) soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se
concorrono le seguenti condizioni:
1) che sia domandata dai
genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età
indicata nel quinto comma dell'art. 250;
2) che per il genitore vi sia
l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per
susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso
dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente
separato (c. 150);
4) che vi sia il consenso del
figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del
curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio
sia già riconosciuto.
2. La legittimazione può essere
chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente
del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore
ai sedici anni.
art. 285 c.c. - Condizioni per
la legittimazione dopo la morte dei genitori
1. Se uno dei genitori ha
espresso in un testamento (c. 587 ss.) o in un atto pubblico (c. 2699) la
volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui,
domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2
dell'articolo precedente.
2. In questo caso la domanda
deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza,
a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.
art. 286 c.c. - Legittimazione
domandata dall'ascendente
1. La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare (att. c. 124).
art. 287 c.c. - Legittimazione
in base alla procura per il matrimonio
1. Nei casi in cui è consentito
di celebrare il matrimonio per procura (c. 111), quando concorrono le condizioni
per la legittimazione per susseguente matrimonio (c. 281) la legittimazione dei
figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla
procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la
sopravvenuta morte del mandante.
2. Quando i figli non sono stati
riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura
risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.
art. 288 c.c. - Procedura
1. La domanda di legittimazione
accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
2. Il tribunale, sentito il
pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli
articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di
legittimazione.
3. Il pubblico ministero e la
parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla
corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. In ogni caso la sentenza che
accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio.
art. 289 c.c. - Azioni
esperibili dopo la legittimazione
1. La legittimazione per
provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione
dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel
n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione
dell'art. 263.
2. Se manca la condizione
indicata nel n. 3 dell'art. 284 la
contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato
l'assenso.
art. 290 c.c. - Effetti e
decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
1. La legittimazione per
provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei
confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.
2. Se il provvedimento
interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della
morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un
anno da tale data.
1. L'adozione è permessa alle
persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto
gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro
che essi intendono adottare.
2. Quando eccezionali
circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se
l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la
differenza di età di cui al comma precedente.
art. 292
c.c.
.........
art. 293 c.c. - Divieto
d'adozione di figli nati fuori del matrimonio
1. I figli nati fuori del matrimonio
non possono essere adottati dai loro genitori (c. 250 ss.) .
2. .........
art. 294 c.c. - Pluralità di
adottati o di adottanti
1. È ammessa l'adozione di più
persone anche con atti successivi (c. 87 n. 7).
2. Nessuno può essere adottato
da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
art. 295 c.c. - Adozione da
parte del tutore
1. Il tutore non può adottare la
persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il
conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano
state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia
per il loro adempimento (c. 385 ss.).
art. 296 c.c. - Consenso per
l'adozione
1. Per l'adozione si richiede il
consenso dell'adottante e dell'adottando (c. 311 ss.).
2. .........
art. 297 c.c. - Assenso del
coniuge o dei genitori
1. Per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e
dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati (c. 150 ).
2. Quando è negato l'assenso
previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante,
può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse
dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti
dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente,
dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare
l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
art. 298 c.c. - Decorrenza degli
effetti dell'adozione
1. L'adozione produce i suoi
effetti dalla data del decreto che la pronunzia (c. 313; att. c. 352).
2. Finché il decreto non è
emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
3. Se l'adottante muore dopo la
prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere
al compimento degli atti necessari per l'adozione.
4. Gli eredi dell'adottante
possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
5. Se l'adozione è ammessa, essa
produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
art. 299 c.c. - Cognome
dell'adottato
1. L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio (c. 6, 262).
2. L'adottato che sia figlio naturale
non riconosciuto (c. 250 ss.) dai propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere
all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata (c. 305 ss.). Il figlio naturale che
sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante.
3. Se l'adozione è compiuta da
coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
4. Se l'adozione è compiuta da
una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome
della famiglia di lei.
art. 300 c.c. - Diritti e doveri
dell'adottato
1. L'adottato conserva tutti i
diritti (c. 147) e i doveri (c. 315 ss.) verso la sua famiglia di origine,
salve le eccezioni stabilite dalla legge.
2. L'adozione non induce alcun
rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e
i parenti dell'adottante (c. 5672), salve le eccezioni stabilite dalla legge
(c. 87, 433).
art. 301
c.c.
.........
art. 302 c.c.
........
art. 303 c.c.
.........
art. 304 c.c. - Diritti di
successione
1. L'adozione non attribuisce
all'adottante alcun diritto di successione.
2. I diritti dell'adottato nella
successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II (c.
468, 5362 , 567).
art. 305 c.c. - Revoca
dell'adozione
1. L'adozione si può revocare
soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. c. 352 , 567 ) .
art. 306 c.c. - Revoca per
indegnità dell'adottato
1. La revoca dell'adozione può
essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato
abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con
pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
2. Se l'adottante muore in
conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro
ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti.
art. 307 c.c. - Revoca per
indegnità dell'adottante
1. Quando i fatti previsti
dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunziata su domanda dell'adottato.
art. 308 c.c.
.........
art. 309 c.c. - Decorrenza degli
effetti della revoca
1. Gli effetti dell'adozione (c.
298 ss.) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca (att. c. 372).
2. Se tuttavia la revoca è
pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato
e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (c. 463
ss.).
art. 310 c.c.
.........
CAPO II — Delle forme
dell'adozione di persone di maggiore età
art. 311 c.c. - Manifestazione
del consenso
1. Il consenso dell'adottante e
dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato
personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha
residenza (att. c. 35).
2. .........
3. L'assenso delle persone
indicate negli art. 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura
speciale rilasciata per atto pubblico (c. 2699 ) o per scrittura privata
autenticata (c. 2703).
art. 312 c.c. - Accertamenti del
tribunale
1. Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della
legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene
all'adottando.
art. 313 c.c. - Provvedimento
del tribunale
1. Il tribunale, in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
2. L'adottante, il pubblico
ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre
impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
art. 314 c.c. - Pubblicità
1. La sentenza definitiva che
pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente,
entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi
non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato
civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato (att. c.
37).
2. Con la procedura di cui al
primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca
della adozione, passata in giudicato (p. c. 324).
3. L'autorità giudiziaria può
inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o
della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni (p. c. 120).
CAPO III — Dell'adozione
speciale
art. 315
c.c. - Doveri del figlio verso i genitori
1. Il figlio deve rispettare i
genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito,
al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
art. 316 c.c. - Esercizio della
potestà dei genitori
1. Il figlio è soggetto alla
potestà dei genitori sino all'età maggiore (c. 2)o alla emancipazione (c. 390
ss., 2048, 2941 n. 2).
2. La potestà è esercitata di
comune accordo da entrambi i genitori (c. 155).
3. In caso di contrasto su
questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza
formalità al giudice (att. c. 38) indicando i provvedimenti che ritiene più
idonei.
4. Se sussiste un incombente
pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti
urgenti ed indifferibili.
5. Il giudice (att. c. 38),
sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce
le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità
familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di
decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a
curare l'interesse del figlio (att. c. 51).
art. 317 c.c. - Impedimento di
uno dei genitori
1. Nel caso di lontananza, di
incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori
l'esercizio della potestà (p. 19, 32, 34)
questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
2. La potestà comune dei
genitori non cessa quando, a seguito di separazione (c. 150 ss.), di scioglimento
(c. 149), di annullamento (c. 117 ss.) o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio (c. 1492) i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della
potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.
art. 317-bis c.c. - Esercizio
della potestà
1. Al genitore che ha
riconosciuto il figlio naturale (c. 250) spetta la potestà su di lui.
2. Se il riconoscimento è fatto
da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad
entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316.
Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col
quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che
ha fatto il riconoscimento. Il giudice (att. c. 38, 51), nell'esclusivo
interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere
dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un
tutore.
3. Il genitore che non esercita
la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle
condizioni di vita del figlio minore (c. 147).
art. 318 c.c. - Abbandono della
casa del genitore
1. Il figlio non può abbandonare
la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la
dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori
possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
art. 319 c.c.
.........
art. 320 c.c. - Rappresentanza e
amministrazione
1. I genitori congiuntamente, o
quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli
nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni (c. 1387).
Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si
concedono o si acquistano diritti personali di godimento (c. 1571, 1615),
possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
2. Si applicano, in caso di
disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni
dell'art. 316.
3. I genitori non possono
alienare (p. c. 733), ipotecare (c. 2806 ss.)
o dare in pegno (c. 2784 ss.) i
beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare
o rinunziare ad eredità o legati (c. 471, 519, 649, 650), accettare donazioni
(c. 7822 , 784), procedere allo scioglimento di comunioni (c. 713 ss., 1111
ss.), contrarre mutui (c. 1813) o locazioni ultranovennali (c. 1572) o compiere
altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere (c.
1965, 19661) o compromettere in arbitri (p. c. 806 ss.) giudizi relativi a tali
atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione
del giudice tutelare (p. c. 747).
4. I capitali non possono essere
riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina
l'impiego.
5. L'esercizio di un'impresa
commerciale (c. 2195) non può essere
continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice
tutelare (att. c. 100). Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa,
fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (c. 2294) .
6. Se sorge conflitto di
interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i
genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice
tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i
figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli
spetta esclusivamente all'altro genitore (att. c. 451 ).
art. 321 c.c. - Nomina di un
curatore speciale
1. In tutti i casi in cui i
genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del
figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione (c. 471) , il giudice, su
richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi
abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore
speciale autorizzandolo al compimento di tali atti (att. c. 451.
art. 322 c.c. - Inosservanza
delle disposizioni precedenti
1. Gli atti compiuti senza
osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere
annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa (c. 1441 ss.).
art. 323 c.c. - Atti vietati ai
genitori
1. I genitori esercenti la
potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica (p. c. 503, 733),
rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona (c. 5992) dei beni e dei diritti del minore (c. 378,
779, 1261, 1471, 22333).
2. Gli atti compiuti in
violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati
su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (c. 1441 ss.).
3. I genitori esercenti la
potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore
(c. 1260 ss.).
art. 324 c.c. - Usufrutto legale
1. I genitori esercenti la
potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
2. I frutti percepiti sono
destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei
figli (c. 147, 315).
3. Non sono soggetti ad
usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio
con i proventi del proprio lavoro (c. 315);
2) i beni lasciati o donati al
figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con
la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano
l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a
titolo di legittima (c. 536 ss.);
4) i beni pervenuti al figlio
per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la
volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole
all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
art. 325 c.c. - Obblighi
inerenti all'usufrutto legale
1. Gravano sull'usufrutto legale
gli obblighi propri dell'usufruttuario (c. 1001 ss., 10023).
art. 326 c.c. - Inalienabilità
dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
1. L'usufrutto legale non può
essere oggetto di alienazione, di pegno (c. 2784) o di ipoteca (c. 2810) né di esecuzione da parte dei creditori (c.
2910 ss.).
2. L'esecuzione sui frutti dei
beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne
è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (c. 1432).
art. 327 c.c. - Usufrutto legale
di uno solo dei genitori
1. Il genitore che esercita in
modo esclusivo la potestà (c. 317) è il solo titolare dell'usufrutto legale.
art. 328 c.c. - Nuove nozze
1. Il genitore che passa a nuove
nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in
favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo (c. 147).
art. 329 c.c. - Godimento dei
beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
1. Cessato l'usufrutto legale,
se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso
senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di
rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare
i frutti esistenti al tempo della domanda.
art. 330 c.c. - Decadenza dalla
potestà sui figli
1. Il giudice (att. c. 38,
51) può pronunziare la decadenza dalla
potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
2. In tale caso, per gravi motivi,
il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare
ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore.
art. 331 c.c.
.........
art. 332 c.c. - Reintegrazione
nella potestà
1. Il giudice (att. c. 38, 51) può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
art. 333 c.c. - Condotta del
genitore pregiudizievole ai figli
1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice (att. c. 38, 51), secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore
2. Tali provvedimenti sono
revocabili in qualsiasi momento.
art. 334 c.c. - Rimozione
dall'amministrazione
1. Quando il patrimonio del
minore è male amministrato, il tribunale (att. c. 38, 51) può stabilire le condizioni
a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi
o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte,
dell'usufrutto legale.
2. L'amministrazione è affidata
ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
art. 335 c.c. - Riammissione
nell'esercizio dell'amministrazione
1. Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale (att. c. 38, 51) nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.
art. 336 c.c. - Procedimento
1. I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei
parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni
anteriori, anche del genitore interessato.
2. Il tribunale provvede in
camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero (p.
c. 737 ss.). Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito.
3. In caso di urgente necessità
il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse
del figlio.
4. Per i provvedimenti di cui ai
commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, [anche
a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge ].
art. 337 c.c. - Vigilanza del
giudice tutelare
1. Il giudice tutelare deve
vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per
l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.
art. 338 c.c.
.......... (omissis)
art. 339 c.c.
......... (omissis)
art. 340 c.c.
......... (omissis)
art. 341 c.c.
..........
art. 342 c.c.
..........
TITOLO IX -bis — Ordini di protezione contro gli abusi
familiari
art. 342
- bis c.c. - Ordini di protezione contro gli abusi familiari
1. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio], su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter .
art. 342-ter c.c. - Contenuto
degli ordini di protezione
1. Con il decreto di cui
all'art. 342-bis il giudice ordina al
coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione
della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del
coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio
della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di
altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia,
salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di
lavoro.
2. Il giudice può disporre,
altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un
centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine
statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti
vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore
delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo
comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di
versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente
all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione
allo stesso spettante.
3. Con il medesimo decreto il
giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine
di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso.
Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza
di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente
necessario.
4. Con il medesimo decreto il
giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni
in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i
provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della
forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
art. 343
c.c. - Apertura della tutela
1. Se entrambi i genitori sono
morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre
la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli
affari e interessi del minore (c. 43; att. c. 129).
2. Se il tutore è domiciliato o
trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita
(c. 452) con decreto del tribunale.
art. 344 c.c. - Funzioni del
giudice tutelare
1. Presso ogni tribunale il
giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre
funzioni affidategli dalla legge (c. 389; att. c. 43 ss.; p. c. 739 ss.).
2. Il giudice tutelare può
chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti
gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (c. 354, 400 ss.).
art. 345 c.c. - Denunzie al
giudice tutelare
1. L'ufficiale dello stato
civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato
figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori
ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente
la designazione di un tutore o di un protutore (c. 348) , devono darne notizia
al giudice tutelare entro dieci giorni.
2. Il cancelliere, entro
quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare
notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di
una tutela.
3. I parenti entro il terzo
grado (c. 76) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva
l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto
notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale
tutore o protutore (c. 348) entro dieci giorni da quello in cui ha avuto
notizia della designazione.
art. 346 c.c. - Nomina del
tutore e del protutore
1. Il giudice tutelare, appena
avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina
del tutore e del protutore (c. 348, 354, 360, 389).
art. 347 c.c. - Tutela di più
fratelli
1. È nominato un solo tutore a
più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina
di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa
tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale (c. 3206).
art. 348 c.c. - Scelta del
tutore
1. Il giudice tutelare nomina
tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà
dei genitori (c. 316). La designazione può essere fatta per testamento (c.
5872), per atto pubblico (c. 2699) o per scrittura privata autenticata (c.
2703) .
2. Se manca la designazione
ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la
scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri
prossimi parenti (c. 74) o affini (c.
78 ) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
3. Il giudice, prima di
procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia
raggiunto l'età di anni sedici.
4. In ogni caso la scelta deve
cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia
affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto
nell'art. 147.
5. .........
art. 349 c.c. - Giuramento del
tutore
1. Il tutore, prima di assumere
l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con
fedeltà e diligenza.
art. 350 c.c. - Incapacità
all'ufficio tutelare
1. Non possono essere nominati
tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att. c. 129):
1) coloro che non hanno la
libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi
dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato
la potestà dei genitori;
3) coloro che hanno o sono per
avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo
stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella
perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa (c. 330), o sono
stati rimossi da altra tutela (c. 384);
5) il fallito che non è stato
cancellato dal registro dei falliti (l. fall. 50, 1423).
art. 351 c.c. - Dispensa
dall'ufficio tutelare
1. Sono dispensati dall'ufficio
di tutore:
1) .........
2) il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee
legislative;
5) i Ministri Segretari di
Stato.
2. Le persone indicate nei
numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi
della dispensa.
art. 352 c.c. - Dispensa su
domanda
1. Hanno diritto di essere
dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello
Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e
i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) .........
4) i militari in attività di
servizio;
5) chi ha compiuto gli anni
sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli
minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare
la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo
fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione
del tribunale dove è costituita la tutela.
art. 353 c.c. - Domanda di
dispensa
1. La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
2. Il tutore è tenuto ad
assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata
conferita ad altra persona (c. 360).
art. 354 c.c. - Tutela affidata
a enti di assistenza
1. La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore (c. 452) o all'ospizio in cui questi è ricoverato (c. 402). L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (c. 3552).
2. È tuttavia in facoltà del
giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità
dei beni o altre circostanze lo richiedono.
art. 355 c.c. - Protutore
1. Sono applicabili al protutore
le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
2. Non si nomina il protutore
nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.
art. 356 c.c. - Donazione o
disposizione testamentaria a favore del minore
1. Chi fa una donazione o
dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla
potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione
dei beni donati o lasciati.
2. Se il donante o il testatore
non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite
dagli art. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione.
3. Si applica in ogni caso al
curatore speciale l'art. 384.
art. 357 c.c. - Funzioni del
tutore
1. Il tutore ha la cura della
persona del minore (c. 452 , 147 , 371), lo rappresenta in tutti gli atti
civili (c. 320, 1387), e ne amministra i beni (c. 2048, 2941 n. 3) .
art. 358 c.c. - Doveri del
minore
1. Il minore deve rispetto e
obbedienza al tutore (c. 315). Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al
quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
2. Qualora se ne allontani senza
permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario,
al giudice tutelare.
art. 359 c.c.
.........
art. 360 c.c. - Funzioni del
protutore
1. Il protutore rappresenta il
minore (c. 1387) nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con
l'interesse del tutore (c. 3802).
2. Se anche il protutore si
trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore
speciale.
3. Il protutore è tenuto a
promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a
mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del
minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti
urgenti di amministrazione.
art. 361 c.c. - Provvedimenti
urgenti
1. Prima che il tutore o il
protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di
dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente (c.
74) o di un affine (c. 78) del minore,
i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per
conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo,
all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.
art. 362 c.c. - Inventario
1. Il tutore, nei dieci giorni
successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve
procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa
(att. c. 461).
2. L'inventario deve essere
compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di
prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
art. 363 c.c. - Formazione
dell'inventario
1. L'inventario si fa col
ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal
giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del
minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni
scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
2. Il giudice può consentire che
l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore
presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire [euro 7,75].
3. L'inventario è depositato
presso il tribunale.
4. Nel verbale di deposito il
tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.
art. 364 c.c. - Contenuto
dell'inventario
1. Nell'inventario si indicano
gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e
scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le
formalità stabilite nel codice di procedura civile (p. c. 769 ss.) .
art. 365 c.c. - Inventario di
aziende
1. Se nel patrimonio del minore
esistono aziende commerciali (c. 2195, 2555) o agricole (c. 2135), si procede
con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione
dell'inventario dell'azienda (c. 2214 ss.), con l'assistenza e l'intervento
delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure
depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell'inventario
generale.
art. 366 c.c. - Beni
amministrati da curatore speciale
1. Il tutore deve comprendere
nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione
è stata deferita a un curatore speciale (c. 356). Se questi ha formato un
inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale
lo unirà all'inventario generale.
2. Il curatore deve anche
comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo
che il disponente lo abbia esonerato.
art. 367 c.c. - Dichiarazione di
debiti o crediti del tutore
1. Il tutore, che ha debiti,
crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima
della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di
interpellarlo al riguardo.
2. Nel caso d'inventario senza
opera di cancelliere o di notaio (c. 3632), il tutore è interpellato dal giudice
tutelare all'atto del deposito.
3. In ogni caso si fa menzione
dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale
di deposito (c. 368 ).
art. 368 c.c. - Omissione della
dichiarazione
1. Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
2. Qualora, sapendo di essere
debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso
dalla tutela (c. 384).
art. 369 c.c. - Deposito di
titoli e valori
1. Il tutore deve depositare il
denaro, i titoli di credito al portatore (c. 2003) e gli oggetti preziosi
esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. c. 251)
designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la
loro custodia.
2. Non è tenuto a depositare le
somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del
minore e per le spese di amministrazione.
art. 370 c.c. - Amministrazione
prima dell'inventario
1. Prima che sia compiuto
l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono
dilazione (c. 361).
art. 371 c.c. - Provvedimenti
circa l'educazione e l'amministrazione
1. Compiuto l'inventario, il
giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
1) sul luogo dove il minore deve
essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte,
mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci,
e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato
di patronato dei minorenni;
2) sulla spesa annua occorrente
per il mantenimento e la istruzione del minore e per l'amministrazione del
patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di
continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali (c. 2195, 2555),
che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele
(c. 2294) .
2. Nel caso in cui il giudice
stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa,
il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale (att. c. 38). In
pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire
l'esercizio provvisorio dell'impresa (c. 2198; l. camb. 10; l. ass. 13).
art. 372 c.c. - Investimento di
capitali
1. I capitali del minore devono,
previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o
garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni
immobili posti nello Stato;
3) in mutui garantiti da idonea
ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici
istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso
le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno.
Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito
presso altri istituti di credito (att. c. 251), ovvero, per motivi particolari,
un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. c. 451).
art. 373 c.c. - Titoli al
portatore
1. Se nel patrimonio del minore
si trovano titoli al portatore (c. 2003), il tutore deve farli convertire in
nominativi (c. 1999, 2021), salvo che il giudice tutelare disponga che siano
depositati in cauta custodia (att. c. 451 ).
art. 374 c.c. - Autorizzazione
del giudice tutelare
1. Il tutore non può senza
l'autorizzazione del giudice tutelare (c. 377; att. c. 451):
1) acquistare beni, eccettuati i
mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali,
consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il
mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o
rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni (c.
3204);
4) fare contratti di locazione
d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno
dopo il raggiungimento della maggiore età (c. 2);
5) promuovere giudizi, salvo che
si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o
di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti
conservativi (c. 471).
art. 375 c.c. - Autorizzazione
del tribunale
1. Il tutore non può senza
l'autorizzazione del tribunale (p.c. 732):
1) alienare beni, eccettuati i
frutti (c. 820) e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni (c. 2784) o
ipoteche (c. 2821);
3) procedere a divisioni (c. 713
ss., 1111 ss.) o promuovere i relativi giudizi (p. c. 784 ss.);
4) fare compromessi (p. c. 806)
e transazioni (c. 1965, 19661) o accettare concordati (l. fall. 124 ss.).
2. L'autorizzazione è data su
parere del giudice tutelare.
art. 376 c.c. - Vendita di beni
1. Nell'autorizzare la vendita
di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private,
fissandone in ogni caso il prezzo minimo (p.c. 733).
2. Quando nel dare
l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di
reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. c. 451).
art. 377 c.c. - Atti compiuti
senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
1. Gli atti compiuti senza
osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza
del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (c. 1425 ss.).
art. 378 c.c. - Atti vietati al
tutore e al protutore
1. Il tutore e il protutore non
possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per
interposta persona dei beni e dei diritti del minore (c. 323, 779, 1261, 1471,
22333).
2. Non possono prendere in
locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice
tutelare.
3. Gli atti compiuti in
violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone
indicate nell'articolo precedente , ad eccezione del tutore e del protutore che
li hanno compiuti (c. 1441 ss.).
4. Il tutore e il protutore non
possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il
minore (c. 596, 1261).
art. 379 c.c. - Gratuità della
tutela
1. L'ufficio tutelare è
gratuito.
2. Il giudice tutelare tuttavia,
considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può
assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze
lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più
persone stipendiate.
art. 380 c.c. - Contabilità
dell'amministrazione
1. Il tutore deve tenere
regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice
tutelare (att. c. 461).
2. Il giudice può sottoporre il
conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente (c. 74) o
affine (c. 78) del minore.
art. 381 c.c. - Cauzione
1. Il giudice tutelare, tenuto
conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore
di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità (att. c.
131).
2. Egli può anche liberare il
tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestato.
art. 382 c.c. - Responsabilità
del tutore e del protutore
1. Il tutore deve amministrare
il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia (c. 1176).
Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri
doveri.
2. Nella stessa responsabilità
incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
art. 383 c.c. - Esonero
dall'ufficio
1. Il giudice tutelare può
sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al
tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att.
c. 1292).
art. 384 c.c. - Rimozione e
sospensione del tutore
1. Il giudice tutelare può
rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o
abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla
tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
2. Il giudice non può rimuovere
il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo
dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (c. 356, 393;
att. c. 1292).
art. 385 c.c. - Conto finale
1. Il tutore che cessa dalle
funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di
due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può
concedere una proroga (att. c. 461).
art. 386 c.c. - Approvazione del
conto
1. Il giudice tutelare invita il
protutore, il minore divenuto maggiore (c. 2) o emancipato (c. 390 ss.), ovvero,
secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a
presentare le loro osservazioni.
2. Se non vi sono osservazioni,
il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso
contrario nega l'approvazione (att. c. 451).
3. Qualora il conto non sia
stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede
l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. c. 453 ).
art. 387 c.c. - Prescrizione
delle azioni relative alla tutela
1. Le azioni del minore contro
il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono
in cinque anni dal compimento della maggiore età (c. 2 ) o dalla morte del
minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima
della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del
provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (c. 386,
2941 n. 3) .
2. Le disposizioni di
quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che
risulta dal conto definitivo.
art. 388 c.c. - Divieto di
convenzioni prima dell'approvazione del conto
1. Nessuna convenzione tra il
tutore e il minore divenuto maggiore (c. 2) può aver luogo prima che sia
decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela (c. 295, 596, 779).
2. La convenzione può essere
annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (c. 1441 ss.).
art. 389 c.c. - Registro delle
tutele
1. Nel registro delle tutele,
istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere
l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del
tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti
i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale
del minore (att. c. 48 ss.).
2. Dell'apertura e della
chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di
nascita del minore.
art. 390 c.c. - Emancipazione di
diritto
1. Il minore è di diritto
emancipato (att. c. 129) col matrimonio (c. 84).
art. 391 c.c.
.........
art. 392 c.c. - Curatore
dell'emancipato
1. Curatore del minore sposato
con persona maggiore di età è il coniuge.
2. Se entrambi i coniugi sono
minori di età (c. 2), il giudice tutelare può nominare un unico curatore,
scelto preferibilmente fra i genitori.
3. Se interviene l'annullamento
per una causa diversa dall'età (c. 117), o lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio (c. 149)
o la separazione personale (c. 150), il giudice tutelare nomina curatore
uno dei genitori, se idoneo all'ufficio o, in mancanza, altra persona. Nel caso
in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste
altresì negli atti previsti nell'art. 165.
art. 393 c.c. - Incapacità o
rimozione del curatore
1. Sono applicabili al curatore
le disposizioni degli art. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. c. 1292) .
art. 394 c.c. - Capacità
dell'emancipato
1. L'emancipazione conferisce al
minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione
(c. 320, 374 n. 2, 1572).
2. Il minore emancipato può con
l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo
impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
3. Per gli altri atti eccedenti
la ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (c. 395), è necessaria
l'autorizzazione del giudice tutelare (c. 472). Per gli atti indicati nell'art.
375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal
tribunale su parere del giudice tutelare.
4. Qualora nasca conflitto di
interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma
dell'ultimo comma dell'art. 320 (att. c. 451).
art. 395 c.c. - Rifiuto del
consenso da parte del curatore
1. Nel caso in cui il curatore
rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale,
se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere
il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del
tribunale (att. c. 451) .
art. 396 c.c. - Inosservanza
delle precedenti norme
1. Gli atti compiuti senza
osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza
del minore o dei suoi eredi o aventi causa (c. 1441 ss.).
2. Sono applicabili al curatore
le disposizioni dell'art. 378.
art. 397 c.c. - Emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
1. Il minore emancipato può
esercitare un'impresa commerciale (c. 2195) senza l'assistenza del curatore, se
è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il
curatore (c. 2198; att. c. 100 ; l. camb. 9; l. ass. 12).
2. L'autorizzazione può essere
revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi
i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
3. Il minore emancipato, che è
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli
atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio
dell'impresa (c. 394, 774, 2294).
art. 398 c.c.
......... (omissis)
art. 399 c.c.
.........
art. 400
c.c. - Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
1. L'assistenza dei minori è
regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.
art. 401 c.c. - Limiti di
applicazione delle norme
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti,
ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre (c. 250, 258) che si trovi
nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.
2. Le stesse disposizioni si
applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o
assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero
in istato di abbandono materiale o morale.
art. 402 c.c. - Poteri tutelari
spettanti agli istituti di assistenza
1. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (c. 343 ss.), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore (c. 348), e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito (c. 317, 330, 384). Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.
2. Nel caso in cui il genitore
riprenda l'esercizio della potestà dei genitori, l'istituto deve chiedere al
giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
art. 403 c.c. - Intervento della
pubblica autorità a favore dei minori
1. Quando il minore è moralmente
o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi,
oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi
incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli
organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando
si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
TITOLO XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
CAPO I — Dell'amministrazione di sostegno
art. 404
c.c. - Amministrazione di sostegno
1. La persona che, per effetto
di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,
può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
art. 405 c.c. - Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità
1. Il giudice tutelare provvede
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo,
su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'art. 406.
2. Il decreto che riguarda un
minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore
età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è
raggiunta.
3. Se l'interessato è un
interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della
sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
4. Qualora ne sussista la
necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti
per la cura della persona interessata e per la conservazione e
l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un
amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a
compiere.
5. Il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalità della
persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico,
che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e
degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e
per conto del beneficiario;
4) degli atti che il
beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di
sostegno;
5) dei limiti, anche periodici,
delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle
somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui
l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e
le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
6. Se la durata dell'incarico è
a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato
pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.
7. Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento
assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.
8. Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati,
entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in
margine all'atto di nascita del beneficiario.
9. Se la durata dell'incarico è
a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del
termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
art. 406 c.c. - Soggetti
1. Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto
beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei
soggetti indicati nell'art. 417.
2. Se il ricorso concerne
persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza
di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente
per quest'ultima.
3. I responsabili dei servizi
sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona,
ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento
di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il
ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico
ministero.
art. 407 c.c. - Procedimento
1. Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario,
la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina
dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti
dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e
dei conviventi del beneficiario.
2. Il giudice tutelare deve
sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi,
ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto,
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona,
dei bisogni e delle richieste di questa.
3. Il giudice tutelare provvede,
assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone
altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri
mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
4. Il giudice tutelare può, in
ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con
il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
5. In ogni caso, nel
procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico
ministero.
art. 408 c.c. - Scelta
dell'amministratore di sostegno
1. La scelta dell'amministratore
di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della
persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato
dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In
mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare
con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il
giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o
il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto
designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
2. Le designazioni di cui al
primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
3. Non possono ricoprire le
funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati
che hanno in cura o in carico il beneficiario.
4. Il giudice tutelare, quando
ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando
ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno
anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con
atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri
e tutte le facoltà previste nel presente capo.
art. 409 c.c. - Effetti
dell'amministrazione di sostegno
1. Il beneficiario conserva la
capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva
o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
2. Il beneficiario
dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
art. 410 c.c. - Doveri
dell'amministratore di sostegno
1. Nello svolgimento dei suoi
compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario.
2. L'amministratore di sostegno
deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere
nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In
caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel
perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario,
questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni
provvedimenti.
3. L'amministratore di sostegno
non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni,
ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla
persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
art. 411 c.c. - Norme
applicabili all'amministrazione di sostegno
1. Si applicano
all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli artt.
375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
2. All'amministratore di sostegno
si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 596,
599 e 779.
3. Sono in ogni caso valide le
disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di
sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia
coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente.
4. Il giudice tutelare, nel
provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente,
può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al
beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del
medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è
assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato
anche dal beneficiario direttamente.
art. 412 c.c. - Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice
1. Gli atti compiuti
dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in
eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal
giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
2. Possono essere parimenti
annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei
suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in
violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che
istituisce l'amministrazione di sostegno.
3. Le azioni relative si
prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è
cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
art. 413 c.c. - Revoca
dell'amministrazione di sostegno
1. Quando il beneficiario,
l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di
cui all'art. 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la
cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione
dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
2. L'istanza è comunicata al
beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
3. Il giudice tutelare provvede
con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli
opportuni mezzi istruttori
4. Il giudice tutelare provvede
altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione
di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela
del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio
di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché
vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina
del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'art. 419, ovvero con la
dichiarazione di interdizione o di inabilitazione
art. 414 c.c. - Persone che
possono essere interdette
1. Il maggiore di età (c. 2) e
il minore emancipato (c. 390 ss.; att. c. 40) , i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere
ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la
loro adeguata protezione (c. 85, 119, 193, 245, 427, 2942 n. 1).
art. 415 c.c. - Persone che
possono essere inabilitate
1. Il maggiore di età infermo di
mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione,
può essere inabilitato (c. 166, 193).
2. Possono anche essere
inabilitati coloro che, per prodigalità (c. 7762) o per abuso abituale di
bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici.
3. Possono infine essere
inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se
non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art.
414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri
interessi (c. 776 ).
art. 416 c.c. - Interdizione e
inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
1. Il minore non emancipato può
essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età.
L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore
raggiunge l'età maggiore (c. 421; att. c. 40).
art. 417 c.c. - Istanza
d'interdizione o di inabilitazione
1. L'interdizione e
l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli artt. 414
e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il
quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero
dal pubblico ministero (att. c. 40).
2. Se l'interdicendo o
l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori (c. 316) o ha per
curatore uno dei genitori (c. 392), l'interdizione o l'inabilitazione non può
essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero
(p. c. 712 ss.).
art. 418 c.c. - Poteri
dell'autorità giudiziaria
1. Promosso il giudizio
d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per
infermità di mente.
2. Se nel corso del giudizio
d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per
l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare
l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa
l'istruttoria necessaria (att. c. 40).
3. Se nel corso del giudizio di
interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione
di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la
trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice
competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti
urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.
art. 419 c.c. - Mezzi istruttori
e provvedimenti provvisori
1. Non si può pronunziare
l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
2. Il giudice (att. c. 40) può
in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio
disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti
prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie
informazioni.
3. Dopo l'esame, qualora sia
ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo
o un curatore provvisorio all'inabilitando (p. c. 717).
art. 420
c.c.
.........
art. 421 c.c. - Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
1. L'interdizione e
l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della
sentenza (p. c. 133), salvo il caso previsto dall'art. 416.
art. 422 c.c. - Cessazione del
tutore e del curatore provvisorio
1. Nella sentenza che rigetta
l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il
curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata
in giudicato (p. c. 324).
art. 423 c.c. - Pubblicità
1. Il decreto di nomina del
tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione
devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro (att. c. 48, 49) e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello
stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (att. c. 42) .
art. 424 c.c. - Tutela
dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
1. Le disposizioni sulla tutela
dei minori (c. 343 ss.) e quelle sulla curatela dei minori emancipati (c. 392
ss.) si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela
degli inabilitati.
2. Le stesse disposizioni si
applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo
e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per
l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
3. Nella scelta del tutore
dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua
di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i
criteri, indicati nell'art. 408.
art. 425 c.c. - Esercizio
dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
1. L'inabilitato può continuare
l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su
parere del giudice tutelare (c. 2198, 2294; att. c. 100 ; l. camb. 9; l. ass.
12). L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (c.
2203 ss.).
art. 426 c.c. - Durata
dell'ufficio
1. Nessuno è tenuto a continuare
nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni,
ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli
ascendenti o dei discendenti.
art. 427 c.c. - Atti compiuti
dall'interdetto e dall'inabilitato
1. Nella sentenza che pronuncia
l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con
l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
2. Gli atti compiuti
dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su
istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (c. 1441
ss.). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la
nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
3. Possono essere annullati su
istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione (c. 374, 432, 1572) fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza
delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina
del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (c.
776).
4. Per gli atti compiuti
dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del
tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
art. 428 c.c. - Atti compiuti da
persona incapace d'intendere o di volere
1. Gli atti compiuti da persona
che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche
transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono
stati compiuti, possono essere annullati (c. 1441 ss.) su istanza della persona medesima o dei suoi
eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (c. 120,
591 n. 3).
2. L'annullamento dei contratti
(c. 775) non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia
derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per
la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro
contraente (c. 14252) .
3. L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto
(c. 1442) .
4. Resta salva ogni diversa
disposizione di legge (c. 120, 591, 775; att. c. 130).
art. 429 c.c. - Revoca
dell'interdizione e dell'inabilitazione
1. Quando cessa la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su
istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il
secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su
istanza del pubblico ministero.
2. Il giudice tutelare deve
vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione
continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero
(att. c. 42).
3. Se nel corso del giudizio per
la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente
alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il
tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti
al giudice tutelare.
art. 430 c.c. - Pubblicità
1. Alla sentenza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.
art. 431 c.c. - Decorrenza degli
effetti della sentenza di revoca
1. La sentenza che revoca
l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in
giudicato (p. c. 324).
2. Tuttavia gli atti compiuti
dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se
non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
art. 432 c.c. - Inabilitazione
nel giudizio di revoca dell'interdizione
1. L'autorità giudiziaria che,
pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che
l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e
dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
2. Si applica anche in questo
caso il primo comma dell'articolo precedente.
3. Gli atti non eccedenti
l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione
della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando
la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (p. c. 324).
art. 433
c.c. - Persone obbligate
1. All'obbligo di prestare gli
alimenti sono tenuti, nell'ordine (c. 2751 n. 4):
1) il coniuge (c. 51, 1563 ,
5482 , 5852);
2) i figli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali;
3) i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle
germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
art. 434 c.c. - Cessazione
dell'obbligo tra affini
1. L'obbligazione alimentare del
suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha
diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui
deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro
discendenti sono morti (c. 783).
art. 435
c.c.
.........
art. 436 c.c. - Obbligo tra
adottante e adottato
1. L'adottante deve gli alimenti
al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.
art. 437 c.c. - Obbligo del
donatario
1. Il donatario (c. 769
ss.) è tenuto, con precedenza su ogni
altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di
donazione fatta in riguardo di un matrimonio (c. 785) o di una donazione rimuneratoria (c. 4382 , 801).
art. 438 c.c. - Misura degli
alimenti
1. Gli alimenti possono essere
chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al
proprio mantenimento.
2. Essi devono essere assegnati
in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di
chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per
la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
3. Il donatario non è tenuto
oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (c. 660).
art. 439 c.c. - Misura degli
alimenti tra fratelli e sorelle
1. Tra fratelli e sorelle gli
alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
2. Possono comprendere anche le
spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.
art. 440 c.c. - Cessazione,
riduzione e aumento
1. Se dopo l'assegnazione degli
alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li
riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o
l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per
la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.
2. Se, dopo assegnati gli alimenti,
consta che uno degli obbligati di grado anteriore (c. 433) è in condizione di
poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di
grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore
di somministrare gli alimenti.
art. 441 c.c. - Concorso di
obbligati
1. Se più persone sono obbligate
nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere
alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni
economiche (c. 446).
2. Se le persone chiamate in
grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere
in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico
delle persone chiamate in grado posteriore.
3. Se gli obbligati non sono
concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli
alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.
art. 442 c.c. - Concorso di
aventi diritto
1. Quando più persone hanno
diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in
grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i
provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei
rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto
abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
art. 443 c.c. - Modo di
somministrazione degli alimenti
1. Chi deve somministrare gli
alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno
alimentare corrisposto in periodi anticipati (c. 2948 n. 2), o accogliendo e
mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
2. L'autorità giudiziaria può
però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
3. In caso di urgente necessità
l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli
alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il
regresso verso gli altri.
art. 444 c.c. - Adempimento
della prestazione alimentare
1. L'assegno alimentare prestato
secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque
uso l'alimentando ne abbia fatto.
art. 445 c.c. - Decorrenza degli
alimenti
1. Gli alimenti sono dovuti dal
giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato
(c. 1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda
giudiziale.
art. 446 c.c. - Assegno
provvisorio
1. Finché non sono determinati
definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale
può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo,
nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi,
salvo il regresso verso gli altri.
art. 447 c.c. - Inammissibilità
di cessione e di compensazione
1. Il credito alimentare non può
essere ceduto (c. 12601).
2. L'obbligato agli alimenti non
può opporre all'altra parte la compensazione (c. 1241, 1246 n. 5), neppure
quando si tratta di prestazioni arretrate.
art. 448 c.c. - Cessazione per
morte dell'obbligato
1. L'obbligo degli alimenti
cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione
di sentenza (c. 504, 63).
art. 449
c.c. - Registri dello stato civile
1. I registri dello stato civile
sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge
sull'ordinamento dello stato civile.
art. 450 c.c. - Pubblicità dei
registri dello stato civile
1. I registri dello stato civile
sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato
civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro
domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere
negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
art. 451 c.c. - Forza probatoria
degli atti
1. Gli atti dello stato civile
fanno prova, fino a querela di falso (p. c. 221 ss.), di ciò che l'ufficiale
pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
2. Le dichiarazioni dei
comparenti fanno fede fino a prova contraria.
3. Le indicazioni estranee
all'atto non hanno alcun valore.
art. 452 c.c. - Mancanza,
distruzione o smarrimento di registri
1. Se non si sono tenuti i
registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca
in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita (c. 236)
o della morte può essere data con ogni mezzo (c. 1321) .
2. In caso di mancanza, di
distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo
del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma
precedente.
art. 453 c.c. - Annotazione
1. Nessuna annotazione può
essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per
legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
art. 454 c.c. - Rettificazioni
1. La rettificazione degli atti
dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato
(p. c. 324), con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare
un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un
atto smarrito o distrutto.
2. Le sentenze devono essere
trascritte nei registri.
art. 455 c.c. - Efficacia della
sentenza di rettificazione
1. La sentenza di rettificazione
non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione,
ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati (c.
2909).
LIBRO SECONDO — DELLE
SUCCESSIONI
art. 456
c.c. - Apertura della successione
1. La successione si apre al
momento della morte (c. 4, 58 ss.), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto
(c. 43).
art. 457 c.c. - Delazione
dell'eredità
1. L'eredità si devolve per
legge (c. 565 ss.) o per testamento (c. 587 ss.; cost. 424) .
2. Non si fa luogo alla
successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria.
3. Le disposizioni testamentarie
non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (c. 536
ss.).
art. 458 c.c. - Divieto di patti
successori
1. È nulla (c. 1418) ogni
convenzione con cui taluno dispone della propria successione (c. 679, 1412,
1920, 21224). È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti
che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai
medesimi (c. 5572 , 2823).
art. 459 c.c. - Acquisto
dell'eredità
1. L'eredità si acquista con
l'accettazione (c. 470 ss., 586). L'effetto dell'accettazione risale al momento
nel quale si è aperta la successione (c. 456, 1146).
art. 460 c.c. - Poteri del
chiamato prima dell'accettazione
1. Il chiamato all'eredità può
esercitare le azioni possessorie (c. 1168 ss.) a tutela dei beni ereditari, senza
bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre può compiere
atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (c. 486), e può
farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono
conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (p. c. 747, 748).
3. Non può il chiamato compiere
gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di
un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
art. 461 c.c. - Rimborso delle
spese sostenute dal chiamato
1. Se il chiamato rinunzia
all'eredità (c. 519 ss.), le spese sostenute per gli atti indicati
dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
art. 462 c.c. - Capacità delle
persone fisiche
1. Sono capaci di succedere
tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione
(c. 1, 594 ss., 600, 784).
2. Salvo prova contraria, si
presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i
trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (c.
232).
3. Possono inoltre ricevere per
testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del
testatore, benché non ancora concepiti (c. 643, 715, 784).
art. 463 c.c. - Casi d'indegnità
1. È escluso dalla successione
come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso
o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge,
o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna
delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (p. 45 ss.);
2) chi ha commesso, in danno di
una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le
disposizioni sull'omicidio (p. 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali
persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non
inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa
in giudizio penale (p. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime
imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei
confronti di lui, falsa in giudizio penale (p. 372);
4) chi ha indotto con dolo (c.
1439) o violenza (c. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare,
revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o
alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento
falso o ne ha fatto scientemente uso.
art. 464 c.c. - Restituzione dei
frutti
1. L'indegno è obbligato a
restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione
(c. 535, 1148).
art. 465 c.c. - Indegnità del
genitore
1. Colui che è escluso per
indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti
ai suoi figli, i diritti di usufrutto (c. 324) o di amministrazione (c. 320)
che la legge accorda ai genitori.
art. 466 c.c. - Riabilitazione dell'indegno.
1. Chi è incorso nell'indegnità
è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo
ha espressamente abilitato con atto pubblico (c. 2699) o con testamento (c.
5872).
2. Tuttavia l'indegno non
espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore
conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della
disposizione testamentaria (c. 1444).
art. 467 c.c. - Nozione
1. La rappresentazione fa
subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente
(c. 5643 , 740), in tutti i casi in cui questi non può (c. 4, 463) o non vuole
(c. 459, 519) accettare l'eredità o il legato (c. 522, 523, 649).
2. Si ha rappresentazione nella
successione testamentaria (c. 674 s.) quando il testatore non ha provveduto per
il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il
legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di
natura personale.
art. 468 c.c. - Soggetti
1. La rappresentazione ha luogo,
nella linea retta (c. 75), a favore dei discendenti (c. 580) dei figli legittimi (c. 231 ss.),
legittimati (c. 280 ss.) e adottivi (c. 291 ss.), nonché dei discendenti dei figli
naturali (c. 250 ss.) del defunto, e, nella linea collaterale (c. 75), a favore
dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
2. I discendenti possono
succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (c. 519 ss.) all'eredità della persona in luogo della
quale subentrano, o sono incapaci (c. 596 ss. ) o indegni di succedere (c. 463)
rispetto a questa (c. 7402).
art. 469 c.c. - Estensione del
diritto di rappresentazione. Divisione
1. La rappresentazione ha luogo
in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero
in ciascuna stirpe.
2. La rappresentazione ha luogo
anche nel caso di unicità di stirpe.
3. Quando vi è rappresentazione,
la divisione si fa per stirpi (c. 7262) .
4. Se uno stipite ha prodotto
più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi
tra i membri del medesimo ramo.
art. 470 c.c. - Accettazione
pura e semplice e accettazione col beneficio di inventario
1. L'eredità può essere
accettata (c. 2648, 2685)puramente e semplicemente (c. 475, 476) o col beneficio
d'inventario (c. 484 ss.).
2. L'accettazione col beneficio
di inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore (c. 634).
art. 471 c.c. - Eredità devolute
a minori o interdetti
1. Non si possono accettare le
eredità devolute ai minori (c. 2, 320) e agli interdetti (c. 414) , se non col
beneficio di inventario (c. 489), osservate le disposizioni degli art. 321 e
374.
art. 472 c.c. - Eredità devolute
a minori emancipati o a inabilitati
1. I minori emancipati (c. 390 ss.) e gli inabilitati (c. 415 ss.) non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario (c. 489), osservate le disposizioni dell'art. 394.
art. 473 c.c. - Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
1. L'accettazione delle eredità
devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
(c. 11 ss.) non può farsi che col beneficio d'inventario.
2. Il presente articolo non si
applica alle società.
art. 474 c.c. - Modi di
accettazione
1. L'accettazione può essere
espressa o tacita.
art. 475 c.c. - Accettazione
espressa
1. L'accettazione è espressa
quando, in un atto pubblico (c. 2699 ) o in una scrittura privata (c. 2702), il
chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di
erede (c. 2685).
2. È nulla la dichiarazione di
accettare sotto condizione (c. 1353 ss.) o a termine (c. 1184, 13262).
3. Parimenti è nulla la
dichiarazione di accettazione parziale di eredità (c. 13265).
art. 476 c.c. - Accettazione
tacita
1. L'accettazione è tacita
quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la
sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede (c. 477, 478, 527, 26483).
art. 477 c.c. - Donazione,
vendita e cessione dei diritti di successione
1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
art. 478 c.c. - Rinunzia che
importa accettazione
1. La rinunzia ai diritti di
successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni
soltanto dei chiamati, importa accettazione (c. 467, 5192).
art. 479 c.c. - Trasmissione del
diritto di accettazione
1. Se il chiamato all'eredità
muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
2. Se questi non sono d'accordo
per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti
e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha
rinunziato.
3. La rinunzia all'eredità
propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è
devoluta (c. 4682).
art. 480 c.c. - Prescrizione
1. Il diritto di accettare
l'eredità si prescrive in dieci anni (c. 487, 525).
2. Il termine decorre dal giorno
dell'apertura della successione (c. 456) e, in caso d'istituzione condizionale
(c. 633 ss.), dal giorno in cui si verifica la condizione (c. 1353, 1359).
3. Il termine non corre per i
chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati
e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
art. 481 c.c. - Fissazione di un
termine per l'accettazione
1. Chiunque vi ha interesse può
chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (p. c. 749) entro il quale
il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto
(c. 2964)di accettare (c. 488) .
art. 482 c.c. - Impugnazione per
violenza o dolo
1. L'accettazione dell'eredità
si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo (c. 526, 1434 ss.).
2. L'azione si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
(c. 1442).
art. 483 c.c. - Impugnazione per
errore
1. L'accettazione dell'eredità
non si può impugnare se è viziata da errore (c. 526, 1428 ss.).
2. Tuttavia, se si scopre un
testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede
non è tenuto a soddisfare i legati (c. 649 ss.) scritti in esso oltre il valore
dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta (c.
536 ss.). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono
proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni
legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di
regresso.
3. L'onere di provare il valore
dell'eredità incombe all'erede (c. 2697).
art. 484 c.c. - Accettazione col
beneficio d'inventario
1. L'accettazione col beneficio
d'inventario (c. 510) si fa mediante
dichiarazione, ricevuta (c. 1350) da un notaio o dal cancelliere del tribunale
del circondario in cui si è aperta la successione (c. 456), e inserita nel
registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (att. c. 52, 53).
2. Entro un mese
dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere,
presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la
successione (c. 456, 459, 5072 , 5092 , 2648).
3. La dichiarazione deve essere
preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di
procedura civile (p. c. 769 ss.).
4. Se l'inventario è fatto prima
della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è
stato compiuto.
5. Se l'inventario è fatto dopo
la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di
un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato
compiuto.
art. 485 c.c. - Chiamato
all'eredità che è nel possesso di beni
1. Il chiamato all'eredità,
quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (c. 456)
o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha
cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale
del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi (p. c. 7494).
2. Trascorso tale termine senza
che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato
erede puro e semplice.
3. Compiuto l'inventario, il
chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha
un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta (c. 470 ss.) o rinunzia (c. 519 ss.)
all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato
erede puro e semplice (c. 476).
art. 486 c.c. - Poteri
1. Durante i termini stabiliti
dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre
che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio come
convenuto per rappresentare l'eredità.
2. Se non compare, l'autorità
giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio
(p. c. 78-80).
art. 487 c.c. - Chiamato
all'eredità che non è nel possesso di beni
1. Il chiamato all'eredità, che
non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare
col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto
(c. 480).
2. Quando ha fatto la
dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla
dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma
dell'art. 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.
3. Quando ha fatto l'inventario
non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei
quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il
chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
art. 488 c.c. - Dichiarazione in
caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria
1. Il chiamato all'eredità che
non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine
a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario;
se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
2. L'autorità giudiziaria può
accordare una dilazione (p. c. 7494) .
art. 489 c.c. - Incapaci
1. I minori, gli interdetti (c.
414) e gli inabilitati (c. 415) non
s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (c. 471, 472), se non al
compimento di un anno dalla maggiore età (c. 2) o dal cessare dello stato
d'interdizione o d'inabilitazione (c. 431), qualora entro tale termine non si
siano conformati alle norme della presente sezione.
art. 490 c.c. - Effetti del
beneficio d'inventario
1. L'effetto del beneficio
d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello
dell'erede (c. 2830, 2941 n. 5; l. fall. 121).
2. Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso
l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto,
tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (c. 448);
2) l'erede non è tenuto al
pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui
pervenuti (c. 564);
3) i creditori dell'eredità e i
legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori
dell'erede (c. 495, 499, 502). Essi però non sono dispensati dal domandare la
separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono
conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio
d'inventario (c. 493, 494, 505) o vi rinunzi.
art. 491 c.c. - Responsabilità
dell'erede nell'amministrazione
1. L'erede con beneficio
d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per
colpa grave (c. 496, 531).
art. 492 c.c. - Garanzia
1. Se i creditori o altri aventi
interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (c. 1179) per il
valore dei beni mobili (c. 812) compresi nell'inventario, per i frutti (c. 820)
degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei
creditori ipotecari.
art. 493 c.c. - Alienazione dei
beni ereditari senza autorizzazione
1. L'erede decade dal beneficio
d'inventario (c. 494, 505, 509, 564), se aliena o sottopone a pegno (c. 2784
ss.) o ipoteca (c. 2808 ss.) beni ereditari, o transige (c. 1965 ss.)
relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare
le forme prescritte dal codice di procedura civile (p. c. 747-748) .
2. Per i beni mobili
l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di
accettare con beneficio d'inventario.
art. 494 c.c. - Omissioni o
infedeltà nell'inventario
1. Dal beneficio d'inventario
decade (c. 493, 505, 509, 564) l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare
nell'inventario beni appartenenti all'eredità (c. 762 ), o che ha denunziato in
mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti (c. 527).
art. 495 c.c. - Pagamento dei
creditori e legatari
1. Trascorso un mese dalla
trascrizione prevista nell'art. 484 o
dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario
sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si
oppongono (c. 498) ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma
dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi
i loro diritti di priorità (c. 2741, 2830).
2. Esaurito l'asse ereditario, i
creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari,
ancorché di cosa determinata appartenente al testatore (c. 649), nei limiti del
valore del legato.
3. Tale diritto si prescrive in
tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente
prescritto (c. 2934 ss.).
art. 496 c.c. - Rendimento del
conto
1. L'erede ha l'obbligo di
rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali
possono fare assegnare un termine all'erede (p.c. 263-266; att. p.c. 109, 178).
art. 497 c.c. - Mora nel
rendimento del conto
1. L'erede non può essere
costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in
mora (c. 1219 ) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a
quest'obbligo.
2. Dopo la liquidazione del
conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla
concorrenza delle somme di cui è debitore.
art. 498 c.c. - Liquidazione
dell'eredità in caso di opposizione
1. Qualora entro il termine
indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di
creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti (c. 502), ma deve
provvedere alla liquidazione (c. 503) dell'eredità nell'interesse di tutti i
creditori e legatari (c. 499 ss.).
2. A tal fine egli, non oltre un
mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo
dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro
un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le
dichiarazioni di credito.
3. L'invito è spedito per
raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la
residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (att.
c. 523).
art. 499 c.c. - Procedura di
liquidazione
1. Scaduto il termine entro il
quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con
l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi
autorizzare alle alienazioni necessarie (p.c. 747-748). Se l'alienazione ha per
oggetto beni sottoposti a privilegio (c. 2745 ss. ) o a ipoteca (c. 2808), i
privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate (c.
2882 ) sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal
giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di
graduazione previsto dal comma seguente.
2. L'erede forma, sempre con
l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo
i rispettivi diritti di prelazione (c. 2741 ss.). Essi sono preferiti ai
legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è
ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
3. Qualora, per soddisfare i
creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un
legato di specie (c. 649), sulla somma che residua dopo il pagamento dei
creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
art. 500 c.c. - Termine per la
liquidazione
1. L'autorità giudiziaria, su
istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede
per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione (p.
c. 749).
art. 501 c.c. - Reclami
1. Compiuto lo stato di
graduazione (c. 4992), il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari
di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto
dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza
reclami (p. c. 778) trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato
di graduazione diviene definitivo.
art. 502 c.c. - Pagamento dei
creditori e dei legatari
1. Divenuto definitivo lo stato
di graduazione o passata in giudicato (p. c. 324) la sentenza che pronunzia sui
reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello
stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede (p. c. 474).
2. La collocazione dei crediti
condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che
questi diano cauzione (c. 1179).
3. I creditori e i legatari che
non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma
che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello
stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui
lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha
pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (c.
495).
art. 503 c.c. - Liquidazione
promossa dall'erede
1. Anche quando non vi è
opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di
liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att. c. 132).
2. Il pagamento fatto a
creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa
procedura.
art. 504 c.c. - Liquidazione nel
caso di più eredi
1. Se vi sono più eredi con
beneficio d'inventario (c. 510), ciascuno può promuovere la liquidazione; ma
deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha
stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano
sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
art. 505 c.c. - Decadenza dal
beneficio
1. L'erede che, in caso di
opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione
o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal
beneficio d'inventario (c. 493, 494, 509, 564).
2. Parimenti decade dal
beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo
l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue
pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il
termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.
3. La decadenza non si verifica
quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari
(c. 5032).
4. In ogni caso la decadenza dal
beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e
dai legatari (c. 509).
art. 506 c.c. - Procedure
individuali
1. Eseguita la pubblicazione
prescritta dal terzo comma dell'art. 498 , non possono essere promosse procedure
esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in
corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori
privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di
graduazione previsto dall'art. 499.
2. I crediti a termine diventano
esigibili (c. 1186). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito
è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria
ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il
soddisfacimento integrale del credito.
3. Dalla data di pubblicazione
dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il
decorso degl'interessi dei crediti chirografari (c. 1282). I creditori tuttavia
hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli
eventuali residui.
art. 507 c.c. - Rilascio dei
beni ai creditori e ai legatari
1. L'erede, non oltre un mese
dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito
(c. 498) , se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare
tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (c. 1977 ss.).
2. A tal fine l'erede deve,
nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei
quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di
rilascio nel registro delle successioni (att. c. 52, 53), annotarla in margine
alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla
presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli
immobili ereditari (c. 2643 ss.) e presso gli uffici dove sono registrati i
beni mobili (c. 2663).
3. Dal momento in cui è
trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni
ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai
legatari (c. 2649).
4. L'erede deve consegnare i
beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la
consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
art. 508 c.c. - Nomina del
curatore
1. Trascritta la dichiarazione
di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede
o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore,
perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli art. 498 e seguenti
(c. 1387).
2. Il decreto di nomina del
curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. c. 52, 53).
3. Le attività che residuano,
pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati
nello stato di graduazione (c. 4992) , spettano all'erede, salva l'azione dei
creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal
terzo comma dell'art. 502.
art. 509 c.c. - Liquidazione
proseguita su istanza dei creditori o legatari
1. Se, dopo la scadenza del
termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre
nella decadenza dal beneficio d'inventario (c. 493, 494, 505), ma nessuno dei
creditori o legatari la fa valere (c. 5054) , il tribunale del luogo dell'aperta
successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e
coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un
curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le
norme degli art. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal
beneficio non può più essere fatta valere.
2. Il decreto di nomina del
curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. c. 52, 53), annotato a
margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e
trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli
immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (c. 2663).
3. L'erede perde
l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di
disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del
curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (c. 2644) .
art. 510 c.c. - Accettazione o
inventario fatti da uno dei chiamati
1. L'accettazione con beneficio
d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario
è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
art. 511 c.c. - Spese
1. Le spese dell'apposizione dei
sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con
beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.
art. 512 c.c. - Oggetto della
separazione
1. La separazione dei beni del
defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto,
dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata (c. 514), a
preferenza dei creditori dell'erede (c. 27583 , 27722 ; l. fall. 113).
2. Il diritto alla separazione spetta
anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
3. La separazione non impedisce
ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui
beni propri dell'erede (c. 490).
art. 513 c.c. - Separazione contro
i legatari di specie
1. I creditori del defunto
possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di
legato di specie (c. 649 , 756).
art. 514 c.c. - Rapporti tra
creditori separatisti e non separatisti
1. I creditori e i legatari che
hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati
a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il
valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a
soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
2. Fuori di questo caso, i
creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno
esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il
valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto
spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito
integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti (att. c. 54).
3. Quando la separazione è
esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La
preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente , ai
creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti (c. 756).
4. Restano salve in ogni caso le
cause di prelazione (c. 2741 ss.).
art. 515 c.c. - Cessazione della
separazione
1. L'erede può impedire o far
cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per
il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a
termine, oppure contestato.
art. 516 c.c. - Termine per
l'esercizio del diritto alla separazione
1. Il diritto alla separazione
deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione
(c. 456).
art. 517 c.c. - Separazione
riguardo ai mobili
1. Il diritto alla separazione
riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
2. La domanda si propone con
ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario,
se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei
beni stessi.
3. Riguardo ai mobili già
alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo
non ancora pagato.
art. 518 c.c. - Separazione
riguardo agli immobili
1. Riguardo agli immobili (c.
812) e agli altri beni capaci d'ipoteca (c. 2810), il diritto alla separazione
si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei
beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le
ipoteche (c. 2827 ss.), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è
conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di
separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
2. Le iscrizioni a titolo di
separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della
prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il
legatario, anche se anteriori.
3. Alle iscrizioni a titolo di
separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (c. 2808 ss.) .
art. 519 c.c. - Dichiarazione di
rinunzia
1. La rinunzia all'eredità (c.
3203 , 374 n. 3, 467, 468, 481, 552, 586, 683, 7035) deve farsi con dichiarazione,
ricevuta (c. 1350) da un notaio o dal
cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e
inserita nel registro delle successioni (att. c. 52, 53, 133).
2. La rinunzia fatta
gratuitamente (c. 478) a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la
quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non
siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
art. 520 c.c. - Rinunzia
condizionata, a termine o parziale
1. È nulla la rinunzia fatta
sotto condizione (c. 1353 ss.) o a termine (c. 1184, 13262) o solo per parte
(c. 475).
art. 521 c.c. - Retroattività
della rinunzia
1. Chi rinunzia all'eredità è
considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
2. Il rinunziante può tuttavia
ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza
della porzione disponibile (c. 556), salve le disposizioni degli art. 551 e
552.
art. 522 c.c. - Devoluzione
nelle successioni legittime
1. Nelle successioni legittime
la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col
rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (c. 467 ss.) e salvo il
disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità
si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
art. 523 c.c. - Devoluzione nelle
successioni testamentarie
1. Nelle successioni
testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (c. 688) e se
non ha luogo il diritto di rappresentazione (c. 4672) , la parte del
rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve
agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.
art. 524 c.c. - Impugnazione
della rinunzia da parte dei creditori
1. Se taluno rinunzia, benché
senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi
autorizzare (c. 2652 n. 1) ad accettare l'eredità in nome e luogo del
rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla
concorrenza dei loro crediti (c. 2900 , 2901 , 2652 n. 1).
2. Il diritto dei creditori si
prescrive in cinque anni dalla rinunzia (c. 2934 ss.).
art. 525 c.c. - Revoca della
rinunzia
1. Fino a che il diritto di
accettare l'eredità non è prescritto (c. 480) contro i chiamati che vi hanno
rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da
altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i
beni dell'eredità.
art. 526 c.c. - Impugnazione per
violenza o dolo
1. La rinunzia all'eredità si
può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo (c. 482, 483, 1434
ss.).
2. L'azione si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
(c. 1442).
art. 527 c.c. - Sottrazione di
beni ereditari
1. I chiamati all'eredità, che
hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla
facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la
loro rinunzia (c. 494).
art. 528 c.c. - Nomina del
curatore
1. Quando il chiamato non ha
accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari (c. 487), il tribunale
del circondario in cui si è aperta la successione (c. 456), su istanza delle
persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità (c. 4603
, 1387; att. c. 134).
2. Il decreto di nomina del
curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi
legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. c. 52,
53).
art. 529 c.c. - Obblighi del
curatore
1. Il curatore è tenuto a
procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni,
a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a
depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato
dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei
mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
art. 530 c.c. - Pagamento dei
debiti ereditari
1. Il curatore può provvedere al
pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale
(p. c. 782).
2. Se però alcuno dei creditori
o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento,
ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli art.
498 e seguenti (att. c. 1342).
art. 531 c.c. - Inventario,
amministrazione e rendimento dei conti
1. Le disposizioni della sezione
II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione
e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono
comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della
responsabilità per colpa (c. 491) .
art. 532 c.c. - Cessazione della
curatela per accettazione dell'eredità
1. Il curatore cessa dalle sue
funzioni quando l'eredità è stata accettata.
art. 533 c.c. - Nozione
1. L'erede può chiedere il
riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte
dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di
ottenere la restituzione dei beni medesimi (c. 71, 73).
2. L'azione è imprescrittibile,
salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni (c. 9483 , 1158
ss.).
art. 534 c.c. - Diritti dei
terzi
1. L'erede può agire anche
contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
2. Sono salvi i diritti
acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente,
dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede (c. 1147, 1153,
1189, 1396, 1415, 1445).
3. La disposizione del comma
precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici
registri (c. 2683), se l'acquisto a titolo di erede (c. 2648) e l'acquisto
dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione
dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione
della domanda giudiziale contro l'erede apparente (c. 2652 n. 7).
art. 535 c.c. - Possessore di
beni ereditari
1. Le disposizioni in materia di
possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda
la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (c. 1148
ss.).
2. Il possessore in buona fede,
che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a
restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il
corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (c.
2038).
3. È possessore in buona fede
colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di
essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave (c.
1147).
art. 536 c.c. - Legittimari
1. Le persone a favore delle
quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono:
il coniuge (c. 548), i figli legittimi, i figli naturali (c. 250 ss., 269 ss.),
gli ascendenti legittimi.
2. Ai figli legittimi sono
equiparati i legittimati (c. 280) e gli adottivi (c. 304).
3. A favore dei discendenti dei
figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi
(c. 467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli
legittimi o naturali.
art. 537 c.c. - Riserva a favore
dei figli legittimi e naturali
1. Salvo quanto disposto
dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a
questi è riservata la metà del patrimonio.
2. Se i figli sono più, è loro
riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i
figli, legittimi e naturali.
3. I figli legittimi possono
soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai
figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il
giudice (att. c. 38), valutate le circostanze personali e patrimoniali (c. 5423
, 566).
art. 538 c.c. - Riserva a favore
degli ascendenti legittimi
1. Se chi muore non lascia figli
legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato
un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.
2. In caso di pluralità di
ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'art. 569.
art. 539
c.c.
..........
art. 540 c.c. - Riserva a favore
del coniuge
1. A favore del coniuge è
riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni
dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
2. Al coniuge, anche quando
concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione (c. 1022)
sulla casa adibita a residenza familiare (c. 144) e di uso (c. 1021) sui mobili
che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (c. 2648). Tali diritti
gravano sulla porzione disponibile (c. 556) e, qualora questa non sia
sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente
sulla quota riservata ai figli.
art. 541
c.c.
..........
art. 542 c.c. - Concorso di
coniuge e figli
1. Se chi muore lascia, oltre al
coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un
terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
2. Quando i figli, legittimi o
naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del
patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La
divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti
uguali.
3. Si applica il terzo comma
dell'art. 537.
art. 543
c.c.
.........
art. 544 c.c. - Concorso di
ascendenti legittimi e coniuge
1. Quando chi muore non lascia
né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a
quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
2. In caso di pluralità di
ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente
comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
art. 545
c.c.
.........
(omissis)
art. 546
c.c.
.........
(omissis)
art. 547
c.c.
.........
art. 548 c.c. - Riserva a favore
del coniuge separato
1. Il coniuge cui non è stata
addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo
comma dell'art. 151 , ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato
(c. 157).
2. Il coniuge cui è stata
addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto
ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva
degli alimenti a carico del coniuge deceduto (c. 433). L'assegno è commisurato
alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e
non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare
goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia
stata addebitata ad entrambi i coniugi (c. 585).
art. 549 c.c. - Divieto di pesi
o condizioni sulla quota dei legittimari
1. Il testatore non può imporre
pesi (c. 647) o condizioni (c. 634)
sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme
contenute nel titolo IV di questo libro (c. 733-735).
art. 550 c.c. - Lascito
eccedente la porzione disponibile
1. Quando il testatore dispone
di un usufrutto (c. 978 ss. ) o di una rendita vitalizia (c. 1872) il cui reddito
eccede quello della porzione disponibile (c. 556), i legittimari, ai quali è
stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno
la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà
della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la
disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede (c. 588).
2. La stessa scelta spetta ai
legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte
eccedente la disponibile.
3. Se i legittimari sono più,
occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
4. Le stesse norme si applicano
anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto
con donazione.
art. 551 c.c. - Legato in
sostituzione di legittima
1. Se a un legittimario è
lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al
legato (c. 649, 650) e chiedere la legittima (c. 5212) .
2. Se preferisce di conseguire
il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore
del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di
erede (c. 588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha
espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
3. Il legato in sostituzione
della legittima grava sulla porzione indisponibile (c. 556). Se però il valore
del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per
l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
art. 552 c.c. - Donazioni e
legati in conto di legittima
1. Il legittimario che rinunzia
all'eredità (c. 519 ss.), quando non si ha rappresentazione (c. 467), può sulla
disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (c. 5212);
ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione (c. 5642) , se per
integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le
disposizioni testamentarie o le donazioni (c. 554 ss.), restano salve le
assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette
a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni
e i legati fatti a quest'ultimo.
art. 553 c.c. - Riduzione delle
porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
1. Quando sui beni lasciati dal
defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di
legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi
ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per
integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a
questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di
donazioni o di legati (c. 7352).
art. 554 c.c. - Riduzione delle
disposizioni testamentarie
1. Le disposizioni testamentarie
eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione
nei limiti della quota medesima (c. 2652 n. 8).
art. 555 c.c. - Riduzione delle
donazioni
1. Le donazioni, il cui valore
eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione
(c. 557 ss.) fino alla quota medesima (att. c. 135).
2. Le donazioni non si riducono
se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento
(c. 19232).
art. 556 c.c. - Determinazione
della porzione disponibile
1. Per determinare l'ammontare
della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i
beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di
donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli
art. 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto
poteva disporre (att. c. 1352).
art. 557 c.c. - Soggetti che
possono chiedere la riduzione
1. La riduzione delle donazioni
e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata
che dai legittimari dai loro eredi o aventi causa.
2. Essi non possono rinunziare a
questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né
prestando il loro assenso alla donazione (c. 458).
3. I donatari e i legatari non
possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né
approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente
diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (c. 484 ss.,
2652 n. 8, 2690 n. 5).
art. 558 c.c. - Modo di ridurre
le disposizioni testamentarie
1. La riduzione delle
disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra
eredi e legatari.
2. Se il testatore ha dichiarato
che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa
disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia
sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
art. 559 c.c. - Modo di ridurre
le donazioni
1. Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
art. 560 c.c. - Riduzione del
legato e della donazione d'immobili
1. Quando oggetto del legato o
della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando
dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se
ciò può avvenire comodamente (c. 720).
2. Se la separazione non può
farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza
maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per
intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione
disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario
può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
3. Il legatario o il donatario
che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non
superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario.
art. 561 c.c. - Restituzione
degli immobili
1. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca (c. 2808 ss.) di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri [idr] (c. 2683, 2690 n. 5).
2. I frutti (c. 820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (c. 1148).
art. 562 c.c. - Insolvenza del
donatario soggetto a riduzione
1. Se la cosa donata è perita
per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione
della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario
è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può
recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano
impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari
antecedenti contro il donatario insolvente
art. 563 c.c. - Azione contro
gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
1. Se i donatari contro i quali
è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e
non sono trascorsi venti anni dalla donazione [idr], il legittimario, premessa
l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel
modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione
degli immobili (c. 2652 n. 8).
2. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma [idr], la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (c. 1153) .
3. Il terzo acquirente può
liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando
l'equivalente in danaro.
4. Salvo il disposto del n. 8) dell'art. 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'art. 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. [idr]
art. 564 c.c. - Condizioni per
l'esercizio dell'azione di riduzione
1. Il legittimario che non ha
accettato l'eredità col beneficio d'inventario (c. 484 ss., 557) non può chiedere
la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati
siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato
all'eredità (c. 519 ss.). Questa disposizione non si applica all'erede che ha
accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto (c. 493 ss.).
2. In ogni caso il legittimario,
che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve
imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo
che ne sia stato espressamente dispensato (c. 553; att. c. 1352 ).
3. Il legittimario che succede
per rappresentazione (c. 467 ss.) deve anche imputare le donazioni e i legati
fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (c. 740; att. c. 1352).
4. La dispensa non ha effetto a
danno dei donatari anteriori.
5. Ogni cosa, che, secondo le
regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione,
è pure esente da imputazione (c. 737 ss.).
art. 565
c.c. - Categorie dei successibili
1. Nella successione legittima
l'eredità si devolve al coniuge (c. 584, 585), ai discendenti legittimi e naturali
(c. 580), agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo
Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
CAPO I — Della successione dei
parenti
art. 566 c.c. - Successione dei
figli legittimi e naturali
1. Al padre ed alla madre
succedono (c. 581) i figli legittimi e
naturali (c. 580) in parti uguali (c. 687).
2. Si applica il terzo comma
dell'art. 537.
art. 567 c.c. - Successione dei
figli legittimati e adottivi
1. Ai figli legittimi sono
equiparati i legittimati (c. 280 ss.) e gli adottivi (c. 291 ss., 304).
2. I figli adottivi sono
estranei alla successione dei parenti dell'adottante (c. 3002) .
art. 568 c.c. - Successione dei
genitori
1. A colui che muore senza
lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (c. 467 ss.),
succedono (c. 582) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive
(c. 538) .
art. 569 c.c. - Successione
degli ascendenti
1. A colui che muore senza
lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti (c. 467
ss.), succedono (c. 582) per una metà gli ascendenti della linea paterna e per
l'altra metà gli ascendenti della linea materna (c. 538 , 544).
2. Se però gli ascendenti non
sono di eguale grado (c. 76), l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione
di linea (c. 75).
art. 570 c.c. - Successione dei
fratelli e delle sorelle
1. A colui che muore senza
lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono (c. 582) i fratelli
e le sorelle in parti uguali.
2. I fratelli e le sorelle
unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
art. 571 c.c. - Concorso di
genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
1. Se coi genitori o con uno
soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono
ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota,
in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
2. Se vi sono fratelli e sorelle
unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno
dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di
questi ultimi (c. 582).
3. Se entrambi i genitori non
possono (c. 463) o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori
ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la
quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
art. 572 c.c. - Successione di
altri parenti
1. Se alcuno muore senza
lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro
discendenti (c. 583 ), la successione si apre a favore del parente o dei parenti
prossimi (c. 76), senza distinzione di linea (c. 75).
2. La successione non ha luogo
tra i parenti oltre il sesto grado (c. 77).
art. 573 c.c. - Successione dei
figli naturali
1. Le disposizioni relative alla
successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta
o giudizialmente dichiarata (c. 250 ss.), salvo quanto è disposto dall'art. 580.
art. 574 c.c.
......... (omissis)
art. 575 c.c.
......... (omissis)
art. 576 c.c.
.........
art. 577 c.c.
.........
art. 578 c.c. - Successione dei
genitori al figlio naturale
1. Se il figlio naturale muore
senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori
che lo ha riconosciuto (c. 258) o del quale è stato dichiarato figlio (c. 269).
2. Se è stato riconosciuto o
dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno
di essi.
3. Se uno solo dei genitori ha
legittimato il figlio (c. 280 ss.), l'altro è escluso dalla successione.
art. 579 c.c. - Concorso del
coniuge e dei genitori
1. Se al figlio naturale morto
senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve
per intero al medesimo.
2. Se vi sono genitori,
l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.
art. 580 c.c. - Diritti dei
figli naturali non riconoscibili
1. Ai figli naturali aventi
diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art.
279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota
di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta (c. 2792) .
2. I figli naturali hanno
diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro
spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi
legittimi, in beni ereditari.
art. 581 c.c. - Concorso del
coniuge con i figli
1. Quando con il coniuge
concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il
coniuge ha diritto alla metà dell'eredità (c. 5402), se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
art. 582 c.c. - Concorso del
coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
1. Al coniuge sono devoluti i
due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli
e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo
ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle
sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli
ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
art. 583 c.c. - Successione del
solo coniuge
1. In mancanza di figli
legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve
tutta l'eredità.
art. 584 c.c. - Successione del
coniuge putativo
1. Quando il matrimonio è stato
dichiarato nullo (c. 128) dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite
di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che
precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art. 540.
2. Egli è però escluso dalla
successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido
matrimonio al momento della morte.
art. 585 c.c. - Successione del
coniuge separato
1. Il coniuge cui non è stata
addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (c. 1512) ha gli stessi diritti successori del coniuge
non separato.
2. Nel caso in cui al coniuge
sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato si applicano
le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.
art. 586 c.c. - Acquisto dei
beni da parte dello Stato
1. In mancanza d'altri
successibili, l'eredità è devoluta allo Stato (cost. 424). L'acquisto si opera
di diritto senza bisogno di accettazione (c. 459) e non può farsi luogo a
rinuncia (c. 519).
2. Lo Stato non risponde dei
debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (c. 490 ).
1. Il testamento è un atto
revocabile (c. 679 ss.) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà
cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (c. 2821).
2. Le disposizioni di carattere
non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (c.
254, 256, 285, 348, 4243 , 466, 27351 ; l. aut. 243 , 934), hanno efficacia, se
contenute in un atto che ha la forma del testamento (c. 601 ss.), anche se
manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
art. 588 c.c. - Disposizioni a
titolo universale e a titolo particolare
1. Le disposizioni
testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore,
sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono
l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a
titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
2. L'indicazione di beni
determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a
titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei
beni come quota del patrimonio.
art. 589 c.c. - Testamento
congiuntivo o reciproco
1. Non si può fare testamento da
due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con
disposizione reciproca (c. 635).
art. 590 c.c. - Conferma ed
esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
1. La nullità della disposizione
testamentaria (att. c. 137), da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere
(c. 1423) da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del
testatore, confermato (c. 1444) la disposizione o dato ad essa volontaria
esecuzione (c. 6272 , 799, 19332 , 2034, 2126, 2940).
art. 591 c.c. - Casi
d'incapacità
1. Possono disporre per
testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
2. Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto
la maggiore età (c. 2);
2) gli interdetti per infermità
di mente (c. 414 ss.);
3) quelli che, sebbene non
interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (c. 120,
428, 775, 14252).
3. Nei casi d'incapacità preveduti
dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha
interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
art. 592 c.c.
.........
art. 593 c.c.
.........
art. 594 c.c. - Assegno ai figli
naturali non riconoscibili
1. Gli eredi, i legatari e i
donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere
ai figli naturali di cui all'art. 279 , un assegno vitalizio nei limiti
stabiliti dall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o
testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro
favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
art. 595 c.c.
.........
art. 596 c.c. - Incapacità del
tutore e del protutore
1. Sono nulle le disposizioni
testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte
dopo la nomina di questo (c. 346) e prima che sia approvato il conto (c. 386) o
sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (c. 387), quantunque
il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al
protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore
(c. 360).
2. Sono però valide le
disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente,
discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
art. 597 c.c. - Incapacità del
notaio, dei testimoni e dell'interprete
1. Sono nulle le disposizioni a
favore del notaio o di altro ufficiale (c. 609, 611, 616, 617) che ha ricevuto
il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o
dell'interprete intervenuti al testamento medesimo (c. 603).
art. 598 c.c. - Incapacità di
chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
1. Sono nulle le disposizioni a
favore della persona che ha scritto il testamento segreto (c. 604), salvo che
siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono
pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è
stato consegnato in plico non sigillato (c. 605).
art. 599 c.c. - Persone
interposte
1. Le disposizioni testamentarie
a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli [592, 593, 595] 596,
597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona (c. 378).
2. Sono reputate persone
interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona
incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (c. 779) .
art. 600 c.c. - Enti non
riconosciuti
1. Le disposizioni a favore di
un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in
cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
2. Fino a quando l'ente non è costituito
possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi
art. 601 c.c. - Forme
1. Le forme ordinarie di
testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
2. Il testamento per atto di
notaio è pubblico o segreto.
art. 602 c.c. - Testamento
olografo
1. Il testamento olografo deve
essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (c.
6061) .
2. La sottoscrizione deve essere
posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e
cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del
testatore.
3. La data deve contenere
l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è
ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (c.
591), della priorità di data tra più testamenti (c. 682) o di altra questione
da decidersi in base al tempo del testamento (c. 6512 , 656, 657, 687).
art. 603 c.c. - Testamento
pubblico
1. Il testamento pubblico è
ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
2. Il testatore, in presenza dei
testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a
cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in
presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel
testamento.
3. Il testamento deve indicare
il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto
dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può
sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la
causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura
dell'atto (c. 606).
4. Per il testamento del muto,
sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli
atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di
leggere, devono intervenire quattro testimoni.
art. 604 c.c. - Testamento
segreto
1. Il testamento segreto può
essere scritto dal testatore o da un terzo (c. 598). Se è scritto dal
testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è
scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve
portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o
separato (c. 607).
2. Il testatore che sa leggere
ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva
scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve
il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di
sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
3. Chi non sa o non può leggere
non può fare testamento segreto.
art. 605 c.c. - Formalità del
testamento segreto
1. La carta su cui sono stese le
disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta,
in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o
alterazione.
2. Il testatore, in presenza di
due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la
fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e
dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è
muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e
deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è
stato scritto da altri.
3. Sulla carta in cui dal
testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto
predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di
ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione
del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni
a tutte le formalità.
4. L'atto deve essere
sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
5. Se il testatore non può, per
qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che
è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto
di seguito e senza passare ad altri atti.
art. 606 c.c. - Nullità del
testamento per difetto di forma
1. Il testamento è nullo (c.
1418 ss.) quando manca l'autografia o
la sottoscrizione nel caso di testamento olografo (c. 602), ovvero manca la
redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore
o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di
notaio (c. 603 , 604).
2. Per ogni altro difetto di
forma il testamento può essere annullato (c. 1441 ss.) su istanza di chiunque
vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
(c. 590) .
art. 607 c.c. - Validità del
testamento segreto come olografo
1. Il testamento segreto, che
manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo,
qualora di questo abbia i requisiti (c. 602).
art. 608 c.c. - Ritiro di
testamento segreto od olografo
1. Il testamento segreto e il
testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati
in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (c. 685).
2. A cura del notaio si redige
verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni
e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
3. Quando il testamento è
depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto
dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.
4. Della restituzione del
testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
art. 609 c.c. - Malattie
contagiose, calamità pubbliche o infortuni
1. Quando il testatore non può
valersi delle forme ordinarie (c. 601 ss.), perché si trova in luogo dove
domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o
d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore
del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in
presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
2. Il testamento è redatto e
sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni.
Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
art. 610 c.c. - Termine di
efficacia
1. Il testamento ricevuto nel
modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la
cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme
ordinarie.
2. Se il testatore muore
nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile,
nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.
art. 611 c.c. - Testamento a
bordo di nave
1. Durante il viaggio per mare
il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
2. Il testamento del comandante
può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
art. 612 c.c. - Forme
1. Il testamento indicato
dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due
testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha
ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
2. Il testamento è conservato
tra i documenti di bordo (nav. 169 ss.) ed è annotato sul giornale di bordo
ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
art. 613 c.c. - Consegna
1. Se la nave approda a un porto
estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare
all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione
fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo
d'equipaggio.
2. Al ritorno della nave nello
Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio,
devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia
della predetta annotazione.
3. Della consegna si rilascia
dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
art. 614 c.c. - Verbale di
consegna
1. L'autorità marittima o
consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere
il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della
marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una
nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero
ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro
all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del
testatore.
art. 615 c.c. - Termine di
efficacia
1. Il testamento fatto durante
il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli art. 611 e seguenti, perde la
sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è
possibile fare testamento nelle forme ordinarie (c. 601 ss.) .
art. 616 c.c. - Testamento a
bordo di aeromobile
1. Al testamento fatto a bordo
di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli
611 a 615.
2. Il testamento è ricevuto dal
comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
3. Le attribuzioni delle
autorità marittime a norma degli art. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
4. Il testamento è annotato sul
giornale di rotta (nav. 772).
art. 617 c.c. - Testamento dei
militari e assimilati
1. Il testamento dei militari e
delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da
un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa
(c. 618) , in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal
testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o
i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha
impedito la sottoscrizione.
2. Il testamento deve essere al
più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente,
che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o
dell'ultima residenza del testatore (c. 43).
art. 618 c.c. - Casi e termini
d'efficacia
1. Nella forma speciale
stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali,
appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si
trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e
coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove
siano interrotte le comunicazioni.
2. Il testamento perde la sua
efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile
far testamento nelle forme ordinarie (c. 601 ss.).
art. 619 c.c. - Nullità
1. I testamenti previsti in
questa sezione sono nulli (c. 1418 ss.) quando manca la redazione in iscritto
della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona
autorizzata a riceverla o del testatore (c. 6061) .
2. Per gli altri difetti di
forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606 (c. 590).
art. 620 c.c. - Pubblicazione
del testamento olografo
1. Chiunque è in possesso di un
testamento olografo (c. 602) deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione,
appena ha notizia della morte del testatore.
2. Chiunque crede di avervi
interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta
la successione (c. 456) , che sia fissato un termine per la presentazione (p.
c. 749).
3. Il notaio procede alla
pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma
degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne
riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato
chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il
testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è
scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai
testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del
provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o
della sentenza che dichiara la morte presunta (c. 50, 58).
4. Nel caso in cui il testamento
è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita
dal notaio depositario.
5. Avvenuta la pubblicazione, il
testamento olografo ha esecuzione (att. c. 3, 7).
6. Per giustificati motivi, su
istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi
di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle
copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il
rilascio di copia integrale.
art. 621 c.c. - Pubblicazione
del testamento segreto
1. Il testamento segreto deve
essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della
morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con
ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia
fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione (p. c. 749).
2. Si applicano le disposizioni
del terzo comma dell'art. 620.
art. 622 c.c. - Comunicazione
dei testamenti alla cancelleria del tribunale
1. Il notaio deve trasmettere
alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione,
copia in carta libera dei verbali previsti dagli art. 620 e 621 e del
testamento pubblico (att. c. 55).
art. 623 c.c. - Comunicazioni
agli eredi e legatari
1. Il notaio che ha ricevuto un
testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di
testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del
testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (c.
43) .
art. 624 c.c. - Violenza, dolo,
errore
1. La disposizione testamentaria
può essere impugnata (c. 2652 n. 7) da chiunque vi abbia interesse quando è
l'effetto di errore (c. 1428 ss.), di violenza (c. 1434 ss.) o di dolo (c.
1439).
2. L'errore sul motivo, sia esso
di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria,
quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il
testatore a disporre (c. 787, 1429).
3. L'azione si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o
dell'errore (c. 1442, 2652 n. 7, 2690 n. 4).
art. 625 c.c. - Erronea
indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della
disposizione
1. Se la persona dell'erede o
del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando
dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale
persona il testatore voleva nominare (c. 628).
2. La disposizione ha effetto
anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente
indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
art. 626 c.c. - Motivo illecito
1. Il motivo illecito rende
nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo
che ha determinato il testatore a disporre (c. 634, 6473 , 788, 1345).
art. 627 c.c. - Disposizione
fiduciaria
1. Non è ammessa azione in
giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata
nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra
persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere
che si tratta di persona interposta.
2. Tuttavia la persona
dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria
trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la
ripetizione, salvo che sia un incapace (c. 590, 799, 19332 , 2034, 2126, 2940).
3. Le disposizioni di questo
articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono
impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere (c.
599).
art. 628 c.c. - Disposizione a
favore di persona incerta
1. È nulla ogni disposizione
fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata
(c. 625, 19202).
art. 629 c.c. - Disposizioni a
favore dell'anima
1. Le disposizioni a favore
dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata
la somma da impiegarsi a tale fine.
2. Esse si considerano come un
onere (c. 647) a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.
3. Il testatore può designare
una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui
manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
art. 630 c.c. - Disposizioni a
favore dei poveri
1. Le disposizioni a favore dei
poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o
il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore
dei poveri del luogo in cui il testatore aveva domicilio al tempo della sua
morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
2. La precedente disposizione si
applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o
il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico (c. 631, 1349,
1473).
art. 631 c.c. - Disposizioni
rimesse all'arbitrio del terzo
1. È nulla ogni disposizione
testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo
l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota
di eredità.
2. Tuttavia è valida la disposizione
a titolo particolare (c. 588) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o
da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie
o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a
titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal
testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito
chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.
3. Se l'onerato o il terzo non
può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del
tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (c. 456), dopo avere
assunto le opportune informazioni (p. c. 751).
art. 632 c.c. - Determinazione
di legato per arbitrio altrui
1. È nulla la disposizione che
lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o
la quantità del legato (c. 6642 , 1349).
2. Sono validi i legati fatti a
titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore (c. 7701), anche se
non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
art. 633 c.c. - Condizione
sospensiva o risolutiva
1. Le disposizioni a titolo
universale o particolare (c. 588) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva
(c. 4802 , 549, 1353 ss., 26592 , 26602 n. 6).
art. 634 c.c. - Condizioni
impossibili o illecite
1. Nelle disposizioni
testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle
contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (c. 5, 234
, 251 , 308 , 1343, 13542 , 20312 , 2035), salvo quanto è stabilito dall'art.
626.
art. 635 c.c. - Condizione di
reciprocità
1. È nulla la disposizione a
titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a
sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (c. 589).
art. 636 c.c. - Divieto di nozze
1. È illecita la condizione che
impedisce le prime nozze o le ulteriori.
2. Tuttavia il legatario di
usufrutto (c. 978 ss.) o di uso, di abitazione (c. 1021 ss.) o di pensione, o
di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della
vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza (att. c.
138).
art. 637 c.c. - Termine
1. Si considera non apposto a
una disposizione a titolo universale (c. 588)
il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (c.
7022) .
art. 638 c.c. - Condizione di
non fare o di non dare
1. Se il testatore ha disposto
sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa
per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione
risolutiva (c. 1353), salvo che dal testamento risulti una contraria volontà
del testatore.
art. 639 c.c. - Garanzia in caso
di condizione risolutiva
1. Se la disposizione
testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva (c. 638), l'autorità
giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al
legatario (p. c. 750) di prestare idonea garanzia (c. 1179) a favore di coloro
ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione
si avverasse (c. 6412).
art. 640 c.c. - Garanzia in caso
di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine
1. Se a taluno è lasciato un
legato sotto condizione sospensiva (c. 1353) o dopo un certo tempo, l'onerato
può essere costretto (p. c. 750) a dare idonea garanzia (c. 1179) al legatario,
salvo che il testatore abbia diversamente disposto (c. 6412).
2. La garanzia può essere
imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.
art. 641 c.c. - Amministrazione
in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
1. Qualora l'erede sia istituito
sotto condizione sospensiva (c. 1353), finché questa condizione non si verifica
o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un
amministratore.
2. Vale la stessa norma anche
nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia
prevista dai due articoli precedenti.
art. 642 c.c. - Persone a cui
spetta l'amministrazione
1. L'amministrazione spetta alla
persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (c. 688 ss.), ovvero al
coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di
accrescimento (c. 674 ss.).
2. Se non è prevista la
sostituzione e non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di
accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo (c. 565).
3. In ogni caso l'autorità
giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
art. 643 c.c. - Amministrazione
in caso di eredi nascituri
1. Le disposizioni dei due
precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere
un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (c. 4622). A questa
spetta la rappresentanza del nascituro (c. 1387) , per la tutela dei suoi
diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona
diversa.
2. Se è chiamato un concepito
(c. 462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla
madre (c. 320 ).
art. 644 c.c. - Obblighi e
facoltà degli amministratori
1. Agli amministratori indicati
dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori
dell'eredità giacente (c. 528 ss.).
art. 645 c.c. - Condizione
sospensiva potestativa senza termine
1. Se la condizione apposta
all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa (c. 1355) e non è
indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità
giudiziaria perché fissi questo termine (p. c. 749).
art. 646 c.c. - Retroattività
della condizione
1. L'adempimento della
condizione ha effetto retroattivo (c. 456, 1360); ma l'erede o il legatario,
nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti (c. 820)
se non dal giorno in cui la condizione si è verificata (c. 13612). L'azione per
la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
art. 647 c.c. - Onere
1. Tanto all'istituzione di
erede quanto al legato può essere apposto un onere (c. 549, 690).
2. Se il testatore non ha
diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi
l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una
cauzione (c. 1179; p. c. 750).
3. L'onere impossibile o
illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne
ha costituito il solo motivo determinante (c. 626, 634, 794).
art. 648 c.c. - Adempimento
dell'onere
1. Per l'adempimento dell'onere
può agire qualsiasi interessato (c. 7933 , 1174).
2. Nel caso d'inadempimento
dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione (c. 1455 )
della disposizione testamentaria (c. 6773) , se la risoluzione è stata prevista
dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo
determinante della disposizione (c. 2652 n. 1).
art. 649 c.c. - Acquisto del
legato
1. Il legato si acquista senza
bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (c. 1236, 13332 , 14112
, 26484).
2. Quando oggetto del legato è
la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore,
la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento
della morte del testatore (c. 691, 697, 1376).
3. Il legatario però deve
domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato
espressamente dispensato dal testatore.
art. 650 c.c. - Fissazione di un
termine per la rinunzia
1. Chiunque ha interesse può
chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (p. c. 749) entro il quale
il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso
questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde
(c. 2964 ) il diritto di rinunziare (c. 481).
art. 651 c.c. - Legato di cosa
dell'onerato o di un terzo
1. Il legato di cosa
dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione
scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva
all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad
acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (c.
1478) , ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo (c.
14743).
2. Se però la cosa legata, pur
appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore
al momento della sua morte, il legato è valido.
art. 652 c.c. - Legato di cosa
solo in parte del testatore
1. Se al testatore appartiene
una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo
relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà
del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo
precedente (c. 1480).
art. 653 c.c. - Legato di cosa
genericamente determinata
1. È valido il legato di cosa
determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio
del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della
morte.
art. 654 c.c. - Legato di cosa
non esistente nell'asse
1. Quando il testatore ha
lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere
da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si
trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
2. Se la cosa si trova nel
patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata,
il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
art. 655 c.c. - Legato di cosa
da prendersi da certo luogo
1. Il legato di cose da
prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la
parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del
testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state
rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
art. 656 c.c. - Legato di cosa
del legatario
1. Il legato di cosa che al
tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo,
se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della
successione.
2. Se al tempo dell'apertura
della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido,
ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà
dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in
previsione di tale avvenimento.
art. 657 c.c. - Legato di cosa
acquistata dal legatario
1. Se il legatario, dopo la
confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a
titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art.
686 .
2. Se dopo la confezione del
testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito,
dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto
luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora
ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
art. 658 c.c. - Legato di
credito o di liberazione da debito
1. Il legato di un credito o di
liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito
che sussiste al tempo della morte del testatore.
2. L'erede è soltanto tenuto a
consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il
testatore (c. 1262).
art. 659 c.c. - Legato a favore
del creditore
1. Se il testatore, senza fare
menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume
fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
art. 660 c.c. - Legato di
alimenti
1. Il legato di alimenti, a
favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art.
438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
art. 661 c.c. - Prelegato
1. Il legato a favore di uno dei
coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero
ammontare.
art. 662 c.c. - Onere della
prestazione del legato
1. Il testatore può porre la
prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più
legatari (c. 671). Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono
tenuti gli eredi.
2. Su ciascuno dei diversi
onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del
legato, se il testatore non ha diversamente disposto (c. 752).
art. 663 c.c. - Legato imposto a
un solo erede
1. Se l'obbligo di adempiere il
legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto
a soddisfarlo (c. 752).
2. Se è stata legata una cosa
propria di un coerede (c. 651), i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore
di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota
ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
art. 664 c.c. - Adempimento del
legato di genere
1. Nel legato di cosa
determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata
al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di
qualità non inferiore alla media (c. 1178); ma se nel patrimonio ereditario vi
è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà
né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria
del testatore.
2. Se la scelta è lasciata dal
testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media
qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario
può scegliere la migliore.
3. Se il terzo non può o non
vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'art. 631.
art. 665 c.c. - Scelta nel
legato alternativo
1. Nel legato alternativo la
scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al
legatario o a un terzo (c. 1286).
art. 666 c.c. - Trasmissione
all'erede della facoltà di scelta
1. Tanto nel legato di genere
quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta
non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
2. La scelta fatta è
irretrattabile (c. 12862).
art. 667 c.c. - Accessioni della
cosa legata
1. La cosa legata, con tutte le
sue pertinenze (c. 817-819), deve essere prestata al legatario nello stato in
cui si trova al tempo della morte del testatore.
2. Se è stato legato un fondo,
sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero
già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in
ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 686 .
3. Se il fondo legato è stato
accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché
siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.
art. 668 c.c. - Adempimento del
legato
1. Se la cosa legata è gravata
da una servitù (c. 1027 ss.), da un canone o da altro onere inerente al fondo,
ovvero da una rendita fondiaria (c. 1863, 1869), il peso ne è sopportato dal
legatario.
2. Se la cosa legata è vincolata
per una rendita semplice (c. 1863 ss.), un censo o altro debito dell'eredità, o
anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli
interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il
testatore non abbia diversamente disposto (c. 756).
art. 669 c.c. - Frutti della
cosa legata
1. Se oggetto del legato è una
cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti
o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (c. 821).
2. Se la cosa appartiene
all'onerato o a un terzo (c. 651), ovvero se si tratta di cosa determinata per
genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della
domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata
promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
art. 670 c.c. - Legato di
prestazioni periodiche
1. Se è stata legata una somma
di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici,
il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il
diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse
in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non
dopo scaduto il termine.
2. Si può tuttavia esigere
all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti (c. 660) .
art. 671 c.c. - Legati e oneri a
carico del legatario
1. Il legatario è tenuto
all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti
del valore della cosa legata (c. 7932).
art. 672 c.c. - Spese per la
prestazione del legato
1. Le spese per la prestazione
del legato sono a carico dell'onerato (c. 1196).
art. 673 c.c. - Perimento della
cosa legata. Impossibilità della prestazione
1. Il legato non ha effetto se
la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
2. L'obbligazione dell'onerato
si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile
per causa a lui non imputabile (c. 1256 ss.).
art. 674 c.c. - Accrescimento
tra coeredi
1. Quando più eredi sono stati
istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni (c. 588), senza
determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di
essi non possa (c. 463) o non voglia (c. 459, 519) accettare, la sua parte si accresce
agli altri (c. 523, 6422 , 7732 , 1874, 2609).
2. Se più eredi sono stati
istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri
istituiti nella quota medesima.
3. L'accrescimento non ha luogo
quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
4. È salvo in ogni caso il
diritto di rappresentazione (c. 467 ss.).
art. 675 c.c. - Accrescimento
tra collegatari
1. L'accrescimento ha luogo
anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che
dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di
rappresentazione (c. 4672).
art. 676 c.c. - Effetti
dell'accrescimento
1. L'acquisto per accrescimento
ha luogo di diritto.
2. I coeredi o i legatari, a
favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui
era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi
di carattere personale.
art. 677 c.c. - Mancanza di
accrescimento
1. Se non ha luogo
l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi,
e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
2. Gli eredi legittimi e
l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante,
salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
3. Le disposizioni precedenti si
applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per
inadempimento dell'onere (c. 648).
art. 678 c.c. - Accrescimento
nel legato di usufrutto
1. Quando a più persone è legato
un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento,
l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo
conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (c. 982).
2. Se non vi è diritto di
accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la
proprietà.
art. 679 c.c. - Revocabilità del
testamento
1. Non si può in alcun modo
rinunziare alla facoltà di revocare (c. 587) o mutare le disposizioni testamentarie:
ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (c. 458).
art. 680 c.c. - Revocazione
espressa
1. La revocazione espressa può
farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in
presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di
revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.
art. 681 c.c. - Revocazione
della revocazione
1. La revocazione totale o
parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme
stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni
revocate.
art. 682 c.c. - Testamento
posteriore
1. Il testamento posteriore (c.
602), che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto
le disposizioni che sono con esso incompatibili.
art. 683 c.c. - Testamento
posteriore inefficace
1. La revocazione fatta con un
testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane
senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore,
o è incapace (c. 596 ss.) o indegno (c. 463 ss.), ovvero ha rinunziato
all'eredità (c. 519 ss.) o al legato (c. 649).
art. 684 c.c. - Distruzione del
testamento olografo
1. Il testamento olografo (c.
602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in
tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o
cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore
non ebbe l'intenzione di revocarlo.
art. 685 c.c. - Effetti del
ritiro del testamento segreto
1. Il ritiro del testamento
segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso
cui si trova depositato (c. 608), non importa revocazione del testamento quando
la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (c. 607).
art. 686 c.c. - Alienazione e
trasformazione della cosa legata
1. L'alienazione che il
testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita
con patto di riscatto (c. 1500) , revoca il legato riguardo a ciò che è stato
alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi
del consenso (c. 1394, 1425), ovvero la cosa ritorna in proprietà del
testatore.
2. Lo stesso avviene se il
testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia
perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (c. 6672).
3. È ammessa la prova di una
diversa volontà del testatore.
art. 687 c.c. - Revocazione per
sopravvenienza di figli
1. Le disposizioni a titolo
universale o particolare (c. 588, 803), fatte da chi al tempo del testamento
non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per
l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del
testatore, benché postumo, o legittimato (c. 280 ss. ) o adottivo (c. 291 ss.),
ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (c. 250 ss.).
2. La revocazione ha luogo anche
se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di
figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore
prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.
3. La revocazione non ha invece
luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero
figli o discendenti da essi.
4. Se i figli o discendenti non
vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (c. 467 ss.), la
disposizione ha il suo effetto.
art. 688 c.c. - Casi di
sostituzione ordinaria
1. Il testatore può sostituire
all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa (c. 463) o
non voglia (c. 459, 519) accettare l'eredità (c. 523, 795).
2. Se il testatore ha disposto
per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a
quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
art. 689 c.c. - Sostituzione
plurima. Sostituzione reciproca
1. Possono sostituirsi più
persone a una sola e una sola a più.
2. La sostituzione può anche
essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti
disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si
presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con
gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in
parti uguali tra tutti i sostituiti.
art. 690 c.c. - Obblighi dei
sostituiti
1. I sostituiti devono adempiere
gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata
espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
art. 691 c.c. - Sostituzione
ordinaria nei legati
1. Le norme stabilite in questa
sezione si applicano anche ai legati.
art. 692 c.c. - Sostituzione
fedecommissaria
1. Ciascuno dei genitori o degli
altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto (c. 414) possono
istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo
di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima
(c. 536 ss.), a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del
tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo (c. 26602 n. 6).
2. La stessa disposizione si
applica nel caso del minore di età (c. 2), se trovasi nelle condizioni di
abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato
dall'art. 416 interverrà la pronunzia di interdizione.
3. Nel caso di pluralità di
persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente
al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
4. La sostituzione è priva di
effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento
non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del
minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di
revoca dell'interdizione (c. 429) o rispetto alle persone o agli enti che
abbiano violato gli obblighi di assistenza.
5. In ogni altro caso la
sostituzione è nulla.
art. 693 c.c. - Diritti e
obblighi dell'istituito
1. L'istituito ha il godimento e
la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e
può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può
altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei
beni.
2. All'istituito sono comuni, in
quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario (c. 981 ss. ).
3. .........
art. 694 c.c. - Alienazione dei
beni
1. L'autorità giudiziaria può
consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso
di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche
essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui
beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni
fondiarie.
art. 695 c.c. - Diritti dei
creditori personali dell'istituito
1. I creditori personali
dell'istituito possono agire soltanto sui frutti (c. 820) dei beni che formano
oggetto della sostituzione.
art. 696 c.c. - Devoluzione al
sostituito
1. L'eredità si devolve al
sostituito al momento della morte dell'istituito.
2. Se le persone o gli enti che
hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di
lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai
successori legittimi (c. 565) dell'incapace.
art. 697 c.c. - Sostituzione
fedecommissaria nei legati
1. Le norme stabilite in questa
sezione sono applicabili anche ai legati.
art. 698 c.c. - Usufrutto
successivo
1. La disposizione, con la quale
è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto (c. 978), una rendita (c.
1872 ss.) o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte
del testatore si trovano primi chiamati a goderne (c. 796).
art. 699 c.c. - Premi di nuzialità,
opere di assistenza e simili
1. È valida la disposizione
testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo,
di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per
l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri
fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una
determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali
annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita (c.
1865 ss.) .
art. 700 c.c. - Facoltà di
nomina e di sostituzione
1. Il testatore può nominare uno
o più esecutori testamentari (c. 6293) e, per il caso che alcuni o tutti non
vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
2. Se sono nominati più
esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il
testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento
urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
3. Il testatore può autorizzare
l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non
possa continuare nell'ufficio.
art. 701 c.c. - Persone capaci
di essere nominate
1. Non possono essere nominati
esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi (c.
2, 394, 414 ss.).
2. Anche un erede o un legatario
può essere nominato esecutore testamentario.
art. 702 c.c. - Accettazione e
rinunzia alla nomina
1. L'accettazione della nomina
di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione
fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la
successione (c. 456), e deve essere annotata nel registro delle successioni
(att. c. 52, 53).
2. L'accettazione non può essere
sottoposta a condizione (c. 1353) o a termine (c. 1184).
3. L'autorità giudiziaria, su
istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per
l'accettazione (p. c. 749), decorso il quale l'esecutore si considera
rinunziante.
art. 703 c.c. - Funzioni
dell'esecutore testamentario
1. L'esecutore testamentario
deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà
del defunto.
2. A tal fine, salvo contraria
volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo
possesso dei beni che ne fanno parte.
3. Il possesso non può durare
più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria,
per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata,
che non potrà mai superare un altro anno.
4. L'esecutore deve amministrare
come un buon padre di famiglia (c. 11761)
e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è
necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità
giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (p. c. 747 ss.).
5. Qualsiasi atto dell'esecutore
testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità
(c. 519 ss.) o ad accettarla col beneficio d'inventario (c. 484 ss.).
art. 704 c.c. - Rappresentanza
processuale
1. Durante la gestione
dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere
proposte anche nei confronti dell'esecutore (p. c. 102). Questi ha facoltà
d'intervenire (p. c. 105) nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le
azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
art. 705 c.c. - Apposizione di
sigilli e inventario
1. L'esecutore testamentario fa
apporre i sigilli (p. c. 752 ss.) quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori
(c. 2), assenti (c. 48 ss.) , interdetti (c. 414) o persone giuridiche (c. 11
ss.).
2. Egli in tal caso fa redigere
l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro
rappresentanti, o dopo averli invitati.
art. 706 c.c. - Divisione da
compiersi dall'esecutore testamentario
1. Il testatore può disporre che
l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla
divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il
disposto dell'art. 733.
2. Prima di procedere alla
divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
art. 707 c.c. - Consegna dei
beni all'erede
1. L'esecutore testamentario
deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non
sono necessari all'esercizio del suo ufficio.
2. Egli non può rifiutare tale
consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà
del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di
averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia (c. 1179) per l'adempimento
delle obbligazioni, dei legati o degli oneri (c. 640) .
art. 708 c.c. - Disaccordo tra
più esecutori testamentari
1. Se gli esecutori che devono
agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio,
provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (p. c. 750).
art. 709 c.c. - Conto della
gestione
1. L'esecutore testamentario
deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato
l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (p.
c. 263, 266; att. p.c. 109, 178).
2. Egli è tenuto, in caso di
colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari (c. 2043
ss.).
3. Gli esecutori testamentari,
quando sono più, rispondono solidalmente (c. 1292, 2055) per la gestione
comune.
4. Il testatore non può
esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla
responsabilità della gestione.
art. 710 c.c. - Esonero
dell'esecutore testamentario
1. Su istanza di ogni
interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal
suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per
inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
2. L'autorità giudiziaria, prima
di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti
(p. c. 750).
art. 711 c.c. - Retribuzione
1. L'ufficio dell'esecutore
testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione
a carico dell'eredità.
art. 712 c.c. - Spese
1. Le spese fatte dall'esecutore
testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.
art. 713
c.c. - Facoltà di domandare la divisione
1. I coeredi possono sempre
domandare la divisione (c. 1111 ss., 1350 n. 11, 2646, 2685; p. c. 22, 784
ss.).
2. Quando però tutti gli eredi
istituiti o alcuni di essi sono minori di età (c. 2), il testatore può disporre
che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore
età dell'ultimo nato.
3. Egli può anche disporre che
la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che
sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
4. Tuttavia in ambedue i casi
l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza
di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o
dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
art. 714 c.c. - Godimento
separato di parte dei beni
1. Può domandarsi la divisione
anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni
ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso
esclusivo (c. 11022 , 1158 ss.)
art. 715 c.c. - Casi
d'impedimento alla divisione
1. Se tra i chiamati alla
successione vi è un concepito (c. 462), la divisione non può aver luogo prima
della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante
la pendenza di un giudizio sulla legittimità (c. 244 ss.) o sulla filiazione
naturale (c. 269 ss.) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio,
sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della
procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal
quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento
dell'ente istituito erede (c. 600).
2. L'autorità giudiziaria può
tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
3. La disposizione del comma
precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri
non concepiti (c. 4623).
4. Se i nascituri non concepiti
sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire
agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le
circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri (c.
600).
art. 716 c.c.
.........
art. 717 c.c. - Sospensione
della divisione per ordine del giudice
1. L'autorità giudiziaria, su
istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente
i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata
sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (c.
1111).
art. 718 c.c. - Diritto ai beni
in natura
1. Ciascun coerede può chiedere
la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni
degli articoli seguenti (c. 1114).
art. 719 c.c. - Vendita dei beni
per il pagamento dei debiti ereditari
1. Se i coeredi aventi diritto a
più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento
dei debiti e pesi ereditari (c. 752 ss.), si procede (p. c. 747 ss.) alla
vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui
alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (c. 2646).
2. Quando concorre il consenso
di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità,
salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
art. 720 c.c. - Immobili non
divisibili
1. Se nell'eredità vi sono
immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio
alle ragioni della pubblica economia (c. 846) o dell'igiene, e la divisione
dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi
devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza,
nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche
nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto
(c. 2646).
art. 721 c.c. - Vendita degli
immobili
1. I patti e le condizioni della
vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono
stabiliti dall'autorità giudiziaria.
art. 722 c.c. - Beni
indivisibili nell'interesse della produzione nazionale
1. In quanto non sia
diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli
precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la
legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale (c.
846-848).
art. 723 c.c. - Resa dei conti
1. Dopo la vendita, se ha avuto
luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si
devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e
alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si
devono tra loro i condividenti (c. 2817 n. 2).
art. 724 c.c. - Collazione e imputazione
1. I coeredi tenuti a
collazione, a norma del capo II di questo titolo (c. 737 ss.) , conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
2. Ciascun erede deve imputare
alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è
debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
art. 725 c.c. - Prelevamenti
1. Se i beni donati non sono
conferiti in natura (c. 746, 750), o se vi sono debiti da imputare alla quota
di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi
prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive
quote (c. 11134).
2. I prelevamenti, per quanto è
possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che
non sono stati conferiti in natura.
art. 726 c.c. - Stima e
formazione delle parti
1. Fatti i prelevamenti, si
provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei
singoli oggetti.
2. Eseguita la stima, si procede
alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti
(c. 4693) in proporzione delle quote.
art. 727 c.c. - Norme per la
formazione delle porzioni
1. Salvo quanto è disposto dagli
art. 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni,
comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e
qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota (c. 718 , 1114).
2. Si deve tuttavia evitare, per
quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni
che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica (c. 816).
art. 728 c.c. - Conguagli in
danaro
1. L'ineguaglianza in natura
nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro (c. 2817 n. 2,
2834).
art. 729 c.c. - Assegnazione o
attribuzione delle porzioni
1. L'assegnazione delle porzioni
eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si
procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni
eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte (c. 2646).
art. 730 c.c. - Deferimento
delle operazioni a un notaio
1. Le operazioni indicate negli
articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a
un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal
tribunale del luogo dell'aperta successione (c. 456) .
2. Qualora sorgano contestazioni
nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla
cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
art. 731 c.c. - Suddivisioni tra
stirpi
1. Le norme sulla divisione
dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna
stirpe (c. 469).
art. 732 c.c. - Diritto di
prelazione
1. Il coerede, che vuole
alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la
proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali
hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine
di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i
coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni
successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
2. Se i coeredi che intendono
esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in
parti uguali (c. 230-bis 5).
art. 733 c.c. - Norme date dal
testatore per la divisione
1. Quando il testatore ha
stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono
vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda
alle quote stabilite dal testatore.
2. Il testatore può disporre che
la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non
sia erede o legatario (c. 706): la divisione proposta da questa persona non
vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la
riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
art. 734 c.c. - Divisione fatta
dal testatore
1. Il testatore può dividere i
suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile
(c. 556).
2. Se nella divisione fatta dal
testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni
in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (c. 565 ss.), se
non risulta una diversa volontà del testatore.
art. 735 c.c. - Preterizione di
eredi e lesione di legittima
1. La divisione nella quale il
testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari (c. 536) o degli eredi
istituiti è nulla.
2. Il coerede che è stato leso
nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi
(c. 554 ss.).
art. 736 c.c. - Consegna dei
documenti
1. Compiuta la divisione, si
devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti
particolarmente loro assegnati.
2. I documenti di una proprietà
che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con
l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni
qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è
divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla
persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di
comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella
scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale del luogo
dell'aperta successione (c. 456), su ricorso di alcuno degli interessati,
sentiti gli altri.
art. 737 c.c. - Soggetti tenuti
alla collazione
1. I figli legittimi e naturali
e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione
(c. 565) devono conferire ai coeredi
tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o
indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (att. c.
1352).
2. La dispensa da collazione non
produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (c. 556 ).
art. 738 c.c. - Limiti della
collazione per il coniuge
1. Non sono soggette a collazione
le donazioni di modico valore (c. 783) fatte al coniuge.
art. 739 c.c. - Donazioni ai
discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
1. L'erede non è tenuto a
conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo
a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
2. Se le donazioni sono state
fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola
porzione a questo donata è soggetta a collazione.
art. 740 c.c. - Donazioni fatte
all'ascendente dell'erede
1. Il discendente che succede
per rappresentazione (c. 467 ss.) deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente,
anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo (c. 519 ss.).
art. 741 c.c. - Collazione di
assegnazioni varie
1. È soggetto a collazione ciò
che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a
causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o
professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla
vita a loro favore (c. 1920, 19232) o per pagare i loro debiti.
art. 742 c.c. - Spese non
soggette a collazione
1. Non sono soggette a
collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia,
né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (c. 809).
2. Le spese per il corredo
nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a
collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto
conto delle condizioni economiche del defunto (c. 809).
3. Non sono soggette a
collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770.
art. 743 c.c. - Società
contratta con l'erede
1. Non è dovuta collazione di
ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode (c. 1344 )
tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate
con atto di data certa (c. 2704).
art. 744 c.c. - Perimento della
cosa donata
1. Non è soggetta a collazione
la cosa perita per causa non imputabile al donatario (c. 1256).
art. 745 c.c. - Frutti e
interessi
1. I frutti delle cose e gli
interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in
cui si è aperta la successione (c. 456).
art. 746 c.c. - Collazione
d'immobili
1. La collazione di un bene
immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla
propria porzione, a scelta di chi conferisce.
2. Se l'immobile è stato
alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
art. 747 c.c. - Collazione per imputazione
1. La collazione per imputazione
si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione
(c. 456).
art. 748 c.c. - Miglioramenti,
spese e deterioramenti
1. In tutti i casi, si deve
dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei
limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione (c. 456, 1150).
2. Devono anche computarsi a
favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione
della cosa, non cagionate da sua colpa (c. 1150).
3. Il donatario dal suo canto è
obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore
dell'immobile.
4. Il coerede che conferisce un
immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle
somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (c. 9752 , 1006, 1011,
1152, 15022 , 2040).
art. 749 c.c. - Miglioramenti e
deterioramenti dell'immobile alienato
1. Nel caso in cui l'immobile è
stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente
devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
art. 750 c.c. - Collazione di
mobili
1. La collazione dei mobili si
fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo
dell'aperta successione (c. 456) .
2. Se si tratta di cose delle
quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate,
si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (c. 1474)
al tempo dell'aperta successione.
3. Se si tratta di cose che con
l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito
con riguardo allo stato in cui si trovano.
4. La determinazione del valore
dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle
derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si
fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta
successione.
art. 751 c.c. - Collazione del
danaro
1. La collazione del danaro
donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità,
secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente
sostituita all'epoca dell'aperta successione (c. 1277 ss.).
2. Quando tale danaro non basta
e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono
prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote
(c. 725).
art. 752 c.c. - Ripartizione dei
debiti ereditari tra gli eredi
1. I coeredi contribuiscono tra
loro (c. 1295) al pagamento dei debiti
e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto (c. 662, 1315).
art. 753 c.c. - Immobili gravati
da rendita redimibile
1. Ogni coerede, quando i beni
immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita
redimibile (c. 1865 ss., 1869), può chiedere che gli immobili ne siano
affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote
ereditarie (c. 726). Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità
giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova,
l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli
altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente
alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita (c.
1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi
per l'affrancazione.
2. Alla prestazione della
rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con
l'obbligo di garantire i coeredi.
art. 754 c.c. - Pagamento dei
debiti e rivalsa
1. Gli eredi sono tenuti verso i
creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione
della loro quota ereditaria (c. 1295, 1315, 1316, 1318)e ipotecariamente per
l'intero (c. 28092). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente
può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono
contribuire a norma dell'art. 752, quantunque si sia fatto surrogare nei
diritti dei creditori (c. 1201 ss.).
2. Il coerede conserva la
facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da
ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve
sopportare come coerede (c. 752).
art. 755 c.c. - Quota di debito
ipotecario non pagata da un coerede
1. In caso d'insolvenza di un
coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti
gli altri coeredi (c. 12992).
art. 756 c.c. - Esenzione del
legatario dal pagamento dei debiti
1. Il legatario non è tenuto a
pagare i debiti ereditari (c. 668), salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul
fondo legato (c. 2858 ss.) e l'esercizio del diritto di separazione (c. 512
ss.); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo
legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (c. 1203, 2866).
art. 757 c.c. - Diritto
dell'erede sulla propria quota
1. Ogni coerede è reputato solo
e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui
pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto (c. 719, 720), e si
considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari
(c. 2646).
art. 758 c.c. - Garanzia tra
coeredi
1. I coeredi si devono
vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni (c. 1483 ss.) derivanti
da causa anteriore alla divisione.
2. La garanzia non ha luogo, se
è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede
soffre l'evizione per propria colpa (c. 14872) .
art. 759 c.c. - Evizione subita
da un coerede
1. Se alcuno dei coeredi subisce
evizione (c. 1483 ss.), il valore del bene evitto, calcolato al momento
dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia
stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni
attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello
stato in cui si trovano al tempo della divisione.
2. Se uno dei coeredi è
insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra
l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
art. 760 c.c. - Inesigibilità di
crediti
1. Non è dovuta garanzia per
l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza
è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (c. 1267).
2. La garanzia della solvenza
del debitore di una rendita (c. 1861 ss.) è dovuta per i cinque anni successivi
alla divisione.
art. 761 c.c. - Annullamento per
violenza o dolo
1. La divisione può essere
annullata (c. 768) quando è l'effetto di violenza (c. 1435 ss.) o di dolo (c.
1439).
2. L'azione si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato
scoperto (c. 1442).
art. 762 c.c. - Omissione di
beni ereditari
1. L'omissione di uno o più beni
dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento
della divisione stessa.
art. 763 c.c. - Rescissione per
lesione
1. La divisione può essere
rescissa (c. 1448 ss.) quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso
oltre il quarto (c. 2652 n. 1).
2. La rescissione è ammessa
anche nel caso di divisione fatta dal testatore (c. 734, 735), quando il valore
dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto
all'entità della quota ad esso spettante.
3. L'azione si prescrive in due
anni dalla divisione (c. 1449).
art. 764 c.c. - Atti diversi
dalla divisione
1. L'azione di rescissione è
anche ammessa contro ogni altro atto (c. 5373) che abbia per effetto di far
cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
2. L'azione non è ammessa contro
la transazione (c. 1965 ss.) con la quale si è posto fine alle questioni
insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima,
ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
art. 765 c.c. - Vendita del
diritto ereditario fatta al coerede
1. L'azione di rescissione non è
ammessa contro la vendita del diritto ereditario (c. 477, 1542 ss.) fatta senza
frode (c. 1344 ) a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo (c. 14484), da
parte degli altri coeredi o di uno di essi.
art. 766 c.c. - Stima dei beni
1. Per conoscere se vi è lesione
si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della
divisione.
art. 767 c.c. - Facoltà del
coerede di dare il supplemento
1. Il coerede contro il quale è
promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova
divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in
natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (c. 1450).
art. 768 c.c. - Alienazione
della porzione ereditaria
1. Il coerede che ha alienato la
sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per
dolo o violenza (c. 761), se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato
scoperto o la violenza era cessata.
2. Il coerede non perde il
diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di
facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
1. La donazione è il contratto
(c. 782, 1321 ss.) col quale, per spirito di liberalità (c. 770), una parte arricchisce
l'altra (c. 374 n. 3), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa una obbligazione (c. 18622).
art. 770 c.c. - Donazione
rimuneratoria
1. È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (c. 437, 797 n. 3, 805).
2. Non costituisce donazione la
liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità
agli usi (c. 7423 , 809).
art. 771 c.c. - Donazione di
beni futuri
1. La donazione non può
comprendere che i beni presenti del donante (c. 1348). Se comprende beni futuri,
è nulla rispetto a questi (c. 1419, 1421 ss.), salvo che si tratti di frutti
non ancora separati (c. 8202).
2. Qualora oggetto della
donazione sia un'universalità di cose (c. 816) e il donante ne conservi il godimento
trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le
cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una
diversa volontà.
art. 772 c.c. - Donazione di
prestazioni periodiche
1. La donazione che ha per
oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che
risulti dall'atto una diversa volontà.
art. 773 c.c. - Donazione a più
donatari
1. La donazione fatta
congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo
che dall'atto risulti una diversa volontà.
2. È valida la clausola con cui
il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la
sua parte si accresca agli altri (c. 674 ss.) .
art. 774 c.c. - Capacità di
donare
1. Non possono fare donazione
coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (c. 2, 394,
424, 427). È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato
nel loro contratto di matrimonio a norma degli art. 165 e 166.
2. Le disposizioni precedenti si
applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa
commerciale (c. 397).
art. 775 c.c. - Donazione fatta
da persona incapace d'intendere o di volere
1. La donazione fatta da persona
che, sebbene non interdetta (c. 414), si provi essere stata per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la
donazione è stata fatta, può essere annullata (c. 120, 428, 591) su istanza del
donante, dei suoi eredi o aventi causa (c. 799).
2. L'azione si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta (c. 4283 , 1442).
art. 776 c.c. - Donazione fatta
dall'inabilitato
1. La donazione fatta
dall'inabilitato (c. 415), anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o
alla nomina del curatore provvisorio (c. 419), può essere annullata se fatta
dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione (p. c. 712 ss.).
2. Il curatore dell'inabilitato
per prodigalità (c. 4152) può chiedere l'annullamento della donazione, anche se
fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
art. 777 c.c. - Donazioni fatte
da rappresentanti di persone incapaci
1. Il padre (c. 3162 , 320) e il
tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
2. Sono consentite, con le forme
abilitative richieste (c. 375), le liberalità in occasione di nozze a favore
dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato (c. 785).
art. 778 c.c. - Mandato a donare
1. È nullo il mandato con cui si
attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare
l'oggetto della donazione.
2. È peraltro valida la
donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate
dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona
giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
3. È del pari valida la
donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate
dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
art. 779 c.c. - Donazione a
favore del tutore o protutore
1. È nulla la donazione (c. 1471
n. 3)a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che
sia stato approvato il conto (c. 386) o sia estinta l'azione per il rendimento
del conto medesimo (c. 323, 378, 387, 1261, 1471 n. 3, 22333).
2. Si applicano le disposizioni
dell'art. 599.
art. 780 c.c.
.........
art. 781 c.c.
.........
art. 782 c.c. - Forma della
donazione
1. La donazione deve essere
fatta per atto pubblico (c. 2699) , sotto pena di nullità (c. 1350, 1875). Se
ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con
indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una
nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
2. L'accettazione può essere
fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione
non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al
donante.
3. Prima che la donazione sia
perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione
(c. 1328).
4. Se la donazione è fatta a una
persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che
gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa
l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che
l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.
art. 783 c.c. - Donazioni di
modico valore
1. La donazione di modico valore
che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché
vi sia stata la tradizione.
2. La modicità deve essere
valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
art. 784 c.c. - Donazione a
nascituri
1. La donazione può essere fatta
anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una
determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora
concepiti (c. 462, 643).
2. L'accettazione della
donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle
disposizioni degli art. 320 e 321.
3. Salvo diversa disposizione
del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi
eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (c. 1179). I
frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione
è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non
concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del
donatario.
art. 785 c.c. - Donazione in
riguardo di matrimonio
1. La donazione fatta in
riguardo di un determinato futuro matrimonio (c. 165, 166), sia dagli sposi tra
loro (c. 774), sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli
nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non
produce effetto finché non segua il matrimonio (c. 437, 805).
2. L'annullamento del matrimonio
(c. 117 ss.) importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i
diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il
passaggio in giudicato (p. c. 324) della sentenza che dichiara la nullità del
matrimonio. Il coniuge di buona fede (c. 128) non è tenuto a restituire i
frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (c.
1148).
3. La donazione in favore di
figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli
effetti del matrimonio putativo (c. 128).
art. 786 c.c. - Donazione a ente
non riconosciuto
1. La donazione a favore di un
ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al
donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli
effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782 .
2. Salvo diversa disposizione
del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.
art. 787 c.c. - Errore sul
motivo della donazione
1. La donazione può essere
impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo
risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la
liberalità (c. 6242 , 1428 ss.).
art. 788 c.c. - Motivo illecito
1. Il motivo illecito rende
nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il
donante alla liberalità (c. 626, 1345, 1418 ss.).
art. 789 c.c. - Inadempimento o
ritardo nell'esecuzione
1. Il donante, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile
soltanto per dolo o per colpa grave (c. 798, 17101 , 17682 , 1812, 18212 ,
20302).
art. 790 c.c. - Riserva di
disporre di cose determinate
1. Quando il donante si è
riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o
di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale
facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
art. 791 c.c. - Condizione di
riversibilità
1. Il donante può stipulare la
riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario,
sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
2. Nel caso in cui la donazione
è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza,
non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
3. Non si fa luogo a
riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si
considera non apposto.
art. 792 c.c. - Effetti della
riversibilità
1. Il patto di riversibilità
produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli
ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta
a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri
beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la
donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca
risulta.
2. È valido il patto per cui la
riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite
(c. 540 ss.) sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
art. 793 c.c. - Donazione modale
1. La donazione può essere gravata
da un onere (c. 647, 797 n. 3, 18612).
2. Il donatario è tenuto
all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
3. Per l'adempimento dell'onere
può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del
donante stesso.
4. La risoluzione (c. 1455 ) per
inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere
domandata dal donante o dai suoi eredi (c. 2652 n. 1).
art. 794 c.c. - Onere illecito o
impossibile
1. L'onere illecito o
impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione (c.
1418) se ne ha costituito il solo motivo determinante (c. 6473 , 788).
art. 795 c.c. - Divieto di
sostituzione
1. Nelle donazioni non sono
permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di
ultima volontà (c. 688 ss. ).
2. La nullità delle sostituzioni
non importa nullità della donazione.
art. 796 c.c. - Riserva di
usufrutto
1. È permesso al donante di
riservare l'usufrutto (c. 10023) dei beni donati a proprio vantaggio (c. 790),
e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non
successivamente (c. 698) .
art. 797 c.c. - Garanzia per
evizione
1. Il donante è tenuto a
garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose
donate (c. 1483 ss.) , nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso
la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal
dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che
impone oneri al donatario (c. 793) , o di donazione rimuneratoria (c. 770), nei
quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli
oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante (c. 15472).
art. 798 c.c. - Responsabilità
per vizi della cosa
1. Salvo patto speciale, la
garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa (c. 1490 ss.), a meno
che il donante sia stato in dolo (c. 789, 17101 , 17682 , 1812, 18212 , 20302).
art. 799 c.c. - Conferma ed
esecuzione volontaria di donazioni nulle
1. La nullità della donazione,
da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere (c. 1423) dagli eredi o
aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la
morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (c.
590, 6272 , 19332 , 2034, 2126, 2940).
art. 800 c.c. - Cause di
revocazione
1. La donazione può essere
revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (c. 19222).
art. 801 c.c. - Revocazione per
ingratitudine
1. La domanda di revocazione per
ingratitudine (c. 2652 n. 1)non può essere proposta che quando il donatario ha
commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si è
reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave
pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti
dovuti ai sensi degli art. 433, [435 ]
(1) e 436.
art. 802 c.c. - Termini e
legittimazione ad agire
1. La domanda di revocazione per
causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro
il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto
a conoscenza del fatto che consente la revocazione (c. 2964 ss.).
2. Se il donatario si è reso
responsabile di omicidio volontario (p. 575 ss.) in persona del donante o gli
ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre
l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della
causa di revocazione.
art. 803 c.c. - Revocazione per
sopravvenienza di figli
1. Le donazioni, fatte da chi
non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione,
possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o
discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento
di un figlio naturale (c. 250 ss.), fatto entro due anni dalla donazione, salvo
che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia
dell'esistenza del figlio.
2. La revocazione può essere
domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della
donazione.
art. 804 c.c. - Termine per
l'azione
1. L'azione di revocazione per
sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (c. 2964 ss.)
dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero
della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto
riconoscimento del figlio naturale.
2. Il donante non può proporre o
proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
art. 805 c.c. - Donazioni
irrevocabili
1. Non possono revocarsi per
causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie
(c. 770) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (c. 785).
art. 806 c.c. - Inammissibilità
della rinunzia preventiva
1. Non è valida la rinunzia
preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza
di figli.
art. 807 c.c. - Effetti della
revocazione
1. Revocata la donazione per
ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in
natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno
della domanda (c. 1148).
2. Se il donatario ha alienato i
beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i
frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa (c. 1148).
art. 808 c.c. - Effetti nei
riguardi dei terzi
1. La revocazione per
ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno
acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione
di questa (c. 2652 n. 1 ).
2. Il donatario, che prima della
trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti
reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della
diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
art. 809 c.c. - Norme sulle
donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
1. Le liberalità, anche se
risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (c. 1411, 1875,
1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle
donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a
quelle sulla riduzione delle donazioni (c. 555 ss.) per integrare la quota
dovuta ai legittimari (c. 1922, 19232).
2. Questa disposizione non si
applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non
sono soggette a collazione.
1. Sono beni le cose che possono
formare oggetto di diritti.
art. 811 c.c.
.........
art. 812 c.c. - Distinzione dei
beni
1. Sono beni immobili il suolo,
le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni,
anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
2. Sono reputati immobili i
mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati
alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la
loro utilizzazione.
3. Sono mobili tutti gli altri
beni.
art. 813 c.c. - Distinzione dei
diritti
1. Salvo che dalla legge risulti
diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai
diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le
disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
art. 814 c.c. - Energie
1. Si considerano beni mobili le
energie naturali che hanno valore economico.
art. 815 c.c. - Beni mobili
iscritti in pubblici registri
1. I beni mobili iscritti in
pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (c. 507,
509, 534, 819, 1156, 1162, 2683 ss., 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; nav. 245
ss., 861 ss.) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
art. 816 c.c. - Universalità di
mobili
1. È considerata universalità di
mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una
destinazione unitaria (c. 7272 , 7712 , 994, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914 n. 3)
.
2. Le singole cose componenti la
universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
art. 817 c.c. - Pertinenze
1. Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
2. La destinazione può essere
effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale
sulla medesima (nav. 246 ss., 862 ss.).
art. 818 c.c. - Regime delle
pertinenze
1. Gli atti e i rapporti
giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le
pertinenze (c. 667, 1477, 2912), se non è diversamente disposto.
2. Le pertinenze possono formare
oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
3. La cessazione della qualità
di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato
diritti sulla cosa principale (nav. 2472 , 863).
art. 819 c.c. - Diritti dei
terzi sulle pertinenze
1. La destinazione di una cosa
al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti
su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi
di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore (c.
2704), quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto
in pubblici registri (c. 815 , 2683; nav. 2471 , 863).
art. 820 c.c. - Frutti naturali
e frutti civili
1. Sono frutti naturali quelli
che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo,
come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle
miniere, cave e torbiere.
2. Finché non avviene la
separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di
essi come di cosa mobile futura (c. 7711 , 1348, 1472).
3. Sono frutti civili quelli che
si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.
Tali sono gli interessi dei capitali (c. 1282, 1815), i canoni enfiteutici (c.
957 ss.), le rendite vitalizie (c. 1872 ss.) e ogni altra rendita, il
corrispettivo delle locazioni (c. 1571 ss.).
art. 821 c.c. - Acquisto dei
frutti
1. I frutti naturali
appartengono al proprietario della cosa che li produce (c. 1477, 1775), salvo
che la loro proprietà sia attribuita ad altri (c. 896, 959, 984, 1021, 1148,
1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la
separazione.
2. Chi fa propri i frutti deve
nei limiti del loro valore rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione
e il raccolto (c. 9843 , 1149).
3. I frutti civili si acquistano
giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (c. 12633 , 15311).
art. 822 c.c. - Demanio pubblico
1. Appartengono allo Stato e
fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i
porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle
leggi in materia (nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.
2. Fanno parimenti parte del
demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi (nav. 692 a ); gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi
in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle
biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico (c. 824).
art. 823 c.c. - Condizione
giuridica del demanio pubblico
1. I beni che fanno parte del
demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi (c. 11452), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
che li riguardano (nav. 30 ss., 694 ss.).
2. Spetta all'autorità
amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha
facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi
ordinari a difesa della proprietà (c. 948-951) e del possesso (c.
1168-1170) regolati dal presente
codice.
art. 824 c.c. - Beni delle
province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
1. I beni della specie di quelli
indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai
comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
2. Allo stesso regime sono
soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
art. 825 c.c. - Diritti
demaniali su beni altrui
1. Sono parimenti soggetti al
regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province
e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi
sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli
precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti
a quelli a cui servono i beni medesimi.
art. 826 c.c. - Patrimonio dello
Stato, delle province e dei comuni
1. I beni appartenenti allo
Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli
indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni.
2. Fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono
il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la
disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo (c. 840), le cose
d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico,
da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la
dotazione della presidenza della Repubblica (cost. 843) , le caserme, gli
armamenti, gli aeromobili militari (nav. 745) e le navi da guerra.
3. Fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni,
secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici,
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
art. 827 c.c. - Beni immobili
vacanti
1. I beni immobili che non sono
in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato (c. 923).
art. 828 c.c. - Condizione
giuridica dei beni patrimoniali
1. I beni che costituiscono il
patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni (c. 826) sono soggetti alle
regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto,
alle regole del presente codice.
2. I beni che fanno parte del
patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione,
se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
art. 829 c.c. - Passaggio di
beni dal demanio al patrimonio
1. Il passaggio dei beni dal
demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2. Per quanto riguarda i beni
delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al
patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali
e provinciali.
art. 830 c.c. - Beni degli enti
pubblici non territoriali
1. I beni appartenenti agli enti
pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve
le disposizioni delle leggi speciali.
2. Ai beni di tali enti che sono
destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma
dell'art. 828.
art. 831 c.c. - Beni degli enti
ecclesiastici ed edifici di culto
1. I beni degli enti
ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice (p. c. 514), in
quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
2. Gli edifici destinati
all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati,
non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di
alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità
delle leggi che li riguardano.
art. 832
c.c. - Contenuto del diritto
1. Il proprietario ha diritto di
godere e disporre (c. 1060) delle cose
in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi
stabiliti dall'ordinamento giuridico (cost. 42 ss.).
art. 833 c.c. - Atti
d'emulazione
1. Il proprietario non può fare
atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad
altri.
art. 834 c.c. - Espropriazione
per pubblico interesse
1. Nessuno può essere privato in
tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico
interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità
(c. 838, 865, 9632 ; cost. 423 , 43 ).
2. Le norme relative
all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi
speciali.
art. 835 c.c. - Requisizioni
1. Quando ricorrono gravi e
urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la
requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta
indennità.
2. Le norme relative alle
requisizioni sono determinate da leggi speciali.
art. 836 c.c. - Vincoli e
obblighi temporanei
1. Per le cause indicate
dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme
stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi
(cost. 44) di carattere temporaneo le aziende commerciali (c. 2195) e agricole
(c. 9635 , 2135).
art. 837 c.c. - Ammassi
1. Allo scopo di regolare la
distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse
della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi (c. 2617).
2. Le norme per il conferimento
dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
art. 838 c.c. - Espropriazione
di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse
pubblico
1. Salve le disposizioni delle
leggi penali e di polizia, nonché le norme dell'ordinamento corporativo e le
disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario
abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che
interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle
esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni
da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta
indennità (att. c. 56).
2. La stessa disposizione si
applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro
delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.
art. 839 c.c. - Beni d'interesse
storico e artistico
1. Le cose di proprietà privata,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali (c. 8262 ,
8791).
art. 840 c.c. - Sottosuolo e
spazio sovrastante al suolo
1. La proprietà (c. 959) del
suolo si estende al sottosuolo (c. 955), con tutto ciò che vi si contiene, e il
proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al
vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi
sulle miniere, cave e torbiere (c. 8262). Sono del pari salve le limitazioni
derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere
idrauliche e da altre leggi speciali (nav. 714 ss.).
2. Il proprietario del suolo non
può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo
o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad
escluderle (c. 833; nav. 823).
art. 841 c.c. - Chiusura del
fondo
1. Il proprietario può chiudere
in qualunque tempo il fondo (c. 1064).
art. 842 c.c. - Caccia e pesca
1. Il proprietario di un fondo
non può impedire che vi si entri per lo esercizio della caccia, a meno che il
fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture
in atto suscettibili di danno (c. 923).
2. Egli può sempre opporsi a chi
non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
3. Per l'esercizio della pesca
occorre il consenso del proprietario del fondo (c. 923).
art. 843 c.c. - Accesso al fondo
1. Il proprietario deve
permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga
riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra
opera propria del vicino oppure comune.
2. Se l'accesso cagiona danno, è
dovuta un'adeguata indennità (c. 924, 925, 1038, 1053).
3. Il proprietario deve
parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si
trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla
custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o
l'animale (c. 8963).
art. 844 c.c. - Immissioni
1. Il proprietario di un fondo
non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi (c. 890).
2. Nell'applicare questa norma
l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le
ragioni della proprietà (c. 944, 1044). Può tener conto della priorità di un
determinato uso.
art. 845 c.c. - Regole
particolari per scopi di pubblico interesse
1. La proprietà fondiaria è
soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico
interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute
nelle sezioni seguenti.
art. 846 c.c. - Minima unità
colturale
1. Nei trasferimenti di
proprietà, nelle divisioni (c. 720) e
nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a
coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di
diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non
rispettino la minima unità colturale (c. 722).
2. S'intende per minima unità
colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una
famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una
conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.
art. 847 c.c. - Determinazione
della minima unità colturale
1. L'estensione della minima
unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento
produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento
dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.
art. 848 c.c. - Sanzione
dell'inosservanza
1. Gli atti compiuti contro il
divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza
del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto (att. c. 57).
art. 849 c.c. - Fondi compresi
entro maggiori unità fondiarie
1. Indipendentemente dalla
formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni
entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione
inferiore alla minima unità colturale (c. 846) , può domandare che gli sia
trasferita la proprietà di questi ultimi (c. 2932 ), pagandone il prezzo, allo
scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di
contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali
circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di
trasferimento (att. c. 57).
art. 850 c.c. - Consorzi a scopo
di ricomposizione fondiaria
1. Quando più terreni contigui e
inferiori alla minima unità colturale (c. 846) appartengono a diversi proprietari,
può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità
amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo
scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore
utilizzazione dei terreni stessi (c. 851-856).
2. Per la costituzione del
consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica (c. 862
ss.).
art. 851 c.c. - Trasferimenti
coattivi
1. Il consorzio indicato
dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.
2. Per la migliore sistemazione
delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi;
può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
art. 852 c.c. - Terreni esclusi
dai trasferimenti
1. Dai trasferimenti coattivi
previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o
colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei
medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di
stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri
gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o
singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
art. 853 c.c. - Trasferimento
dei diritti reali
1. Nei trasferimenti coattivi
(c. 851) le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione
alle esigenze della nuova sistemazione (c. 1031 ).
2. Gli altri diritti reali di
godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano
costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti
soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che
corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
3. Le ipoteche che non siano
costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul
fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni
su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile
gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il
credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo
corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.
art. 854 c.c. - Notifica e
trascrizione del piano di riordinamento
1. Il piano di riordinamento
deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di
esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini
stabiliti da leggi speciali.
2. Il provvedimento
amministrativo di approvazione definitiva del piano deve essere trascritto
presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati
i beni (c. 2645).
art. 855 c.c. - Effetti
dell'approvazione del piano di riordinamento
1. Con l'approvazione del piano
di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti
reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.
art. 856 c.c. - Competenza
dell'autorità giudiziaria
1. Nelle materie indicate dagli
art. 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria
per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può
tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di
riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei
diritti da essa accertati.
2. Il credito relativo è
privilegiato a norma delle leggi speciali.
art. 857 c.c. - Terreni soggetti
a bonifica
1. Per il conseguimento di fini
igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati
soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono
laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani
dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente
coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili
di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo (c. 947).
art. 858 c.c. - Comprensorio di
bonifica e piano delle opere
1. Il comprensorio di bonifica e
il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e
pubblicati a norma della legge speciale (c. 1044).
art. 859 c.c. - Opere di
competenza dello Stato
1. Il piano generale indicato
dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza
dello Stato.
art. 860 c.c. - Concorso dei
proprietari nella spesa
1. I proprietari dei beni situati
entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa
necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in
ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
art. 861 c.c. - Opere di
competenza dei privati
1. I proprietari degli immobili
indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del
piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione
agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi
o d'interesse particolare a taluno di essi.
art. 862 c.c. - Consorzi di
bonifica
1. All'esecuzione, alla
manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di
consorzi tra i proprietari interessati.
2. A tali consorzi possono
essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre
opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
3. I consorzi sono costituiti
per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata,
possono essere formati anche d'ufficio.
4. Essi sono persone giuridiche
pubbliche (c. 11) e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla
legge speciale.
art. 863 c.c. - Consorzi di
miglioramento fondiario
1. Nelle forme stabilite per i
consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione,
la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più
fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica (c. 914, 918 ss.).
2. Essi sono persone giuridiche
private (c. 12 ss.). Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche
pubbliche (c. 11) quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la
particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione,
sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità
amministrativa.
art. 864 c.c. - Contributi
consorziali
1. I contributi dei proprietari
nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e
di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti
per l'imposta fondiaria (c. 2775).
art. 865 c.c. - Espropriazione
per inosservanza degli obblighi
1. Quando l'inosservanza degli
obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del
piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del
fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni
della legge speciale.
2. L'espropriazione ha luogo a
favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di
altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie
(c. 1179).
art. 866 c.c. - Vincoli per
scopi idrogeologici e per altri scopi
1. Anche indipendentemente da un
piano di bonifica (c. 857 ss.), i terreni di qualsiasi natura e destinazione
possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le
condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con
danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime
delle acque.
2. L'utilizzazione dei terreni e
l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi
e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni
stabilite dalle leggi in materia.
3. Parimenti, a norma della
legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione
i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati
dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla
furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
art. 867 c.c. - Sistemazione e
rimboschimento dei terreni vincolati
1. Al fine del rimboschimento e
del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione,
a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e
con le forme stabiliti dalle leggi in materia.
art. 868 c.c. - Regolamento protettivo
dei corsi d'acqua
1. I proprietari d'immobili
situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura,
ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche
indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle
opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite
dalle leggi speciali.
art. 869 c.c. - Piani regolatori
1. I proprietari d'immobili nei
comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei
piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle
costruzioni esistenti.
art. 870 c.c. - Comparti
1. Quando è prevista la
formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di
costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel
comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile
l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione
delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma
delle leggi in materia.
art. 871 c.c. - Norme di
edilizia e di ornato pubblico
1. Le regole da osservarsi nelle
costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
2. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi
per le costruzioni nelle località sismiche.
art. 872 c.c. - Violazione delle
norme di edilizia
1. Le conseguenze di carattere
amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente
sono stabilite da leggi speciali.
2. Colui che per effetto della
violazione ha subito danno deve esserne risarcito (c. 2043) , salva la facoltà
di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle
norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate (c. 2933).
Sezione VI. — Delle distanze
nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti
tra i fondi
art. 873 c.c. - Distanze nelle
costruzioni
1. Le costruzioni su fondi
finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore
di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore
(c. 878).
art. 874 c.c. - Comunione
forzosa del muro sul confine
1. Il proprietario di un fondo
contiguo al muro altrui può chiederne la comunione (c. 2932) per tutta l'altezza
o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua
proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o
della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro
è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare
il vicino (c. 876, 885, 888, 904).
art. 875 c.c. - Comunione
forzosa del muro che non è sul confine
1. Quando il muro si trova a una
distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della
metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la
comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso,
pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare
con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo
muro sino al confine (c. 877).
2. Il vicino che intende
domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca
di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi
deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve
procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui
ha comunicato la risposta.
art. 876 c.c. - Innesto nel muro
sul confine
1. Se il vicino vuole servirsi
del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro,
non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare
un'indennità per l'innesto.
art. 877 c.c. - Costruzioni in
aderenza
1. Il vicino, senza chiedere la
comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in
aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
2. Questa norma si applica anche
nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il
valore del suolo (c. 879, 904).
art. 878 c.c. - Muro di cinta
1. Il muro di cinta e ogni altro
muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato
per il computo della distanza indicata dall'art. 873.
2. Esso, quando è posto sul
confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista
al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
art. 879 c.c. - Edifici non
soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa
1. Alla comunione forzosa non
sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico (c. 822) e quelli soggetti allo stesso regime (c.
824), né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o
artistico, a norma delle leggi in materia (c. 839). Il vicino non può neppure
usare della facoltà concessa dall'art. 877.
2. Alle costruzioni che si fanno
in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative
alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
art. 880 c.c. - Presunzione di
comunione del muro divisorio
1. Il muro che serve di
divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di
altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più
alto (c. 903).
2. Si presume parimenti comune
il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei
campi.
art. 881 c.c. - Presunzione di
proprietà esclusiva del muro divisorio
1. Si presume che il muro
divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del
fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
2. Se esistono sporti, come
cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza
del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume
che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano,
anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
3. Se uno o più di essi sono da
una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni
caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
art. 882 c.c. - Riparazioni del
muro comune
1. Le riparazioni e le
ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi
hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (c. 1104), salvo che la
spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
2. Il comproprietario di un muro
comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e
ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione (c. 1350 n. 5, 2643 n. 5) ,
purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
3. La rinunzia non libera il
rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato
causa col fatto proprio.
art. 883 c.c. - Abbattimento di
edificio appoggiato al muro comune
1. Il proprietario che vuole
atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione
di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende
necessarie per evitare ogni danno al vicino.
art. 884 c.c. - Appoggio e
immissioni di travi e catene nel muro comune
1. Il comproprietario di un muro
comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi,
purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta,
salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino
alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello
stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può
anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo
la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle
opere compiute.
2. Non può fare incavi nel muro
comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro
modo lo danneggi.
art. 885 c.c. - Innalzamento del
muro comune
1. Ogni comproprietario può
alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e
conservazione della parte sopraedificata (c. 9032). Anche questa può dal vicino
essere resa comune a norma dell'art. 874.
2. Se il muro non è atto a sostenere
la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo
a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere
costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di
costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o
ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di
ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha
diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il
maggiore spessore.
3. Qualora il vicino voglia
acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel
calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o
per il rafforzamento.
art. 886 c.c. - Costruzione del
muro di cinta
1. Ciascuno può costringere il
vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che
separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati.
L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o
dalla convenzione, deve essere di tre metri (c. 888).
art. 887 c.c. - Fondi a
dislivello negli abitati
1. Se di due fondi posti negli
abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo
superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione
del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i
proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
2. Il muro deve essere costruito
per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo
superiore.
art. 888 c.c. - Esonero dal
contributo nelle spese
1. Il vicino si può esimere dal
contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo,
senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione
deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha
costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art.
874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è
stato costruito.
art. 889 c.c. - Distanze per
pozzi, cisterne, fosse e tubi
1. Chi vuole aprire pozzi,
cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo
si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra
il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
2. Per i tubi d'acqua pura o
lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la
distanza di almeno un metro dal confine.
3. Sono salve in ogni caso le
disposizioni dei regolamenti locali.
art. 890 c.c. - Distanze per
fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
1. Chi presso il confine, anche
se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini
di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in
altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere
pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in
mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla
solidità, salubrità e sicurezza (c. 844).
art. 891 c.c. - Distanze per
canali e fossi
1. Chi vuole scavare fossi o
canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali,
deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La
distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve
essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si
trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio
a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (c. 911).
art. 892 c.c. - Distanze per gli
alberi
1. Chi vuol piantare alberi
presso il confine (c. 893) deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti
e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono
essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze,
si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in
rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i
pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono
reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri,
si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante
da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
2. La distanza deve essere però
di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante
simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le
siepi di robinie.
3. La distanza si misura dalla
linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della
piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
4. Le distanze anzidette non si
devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune,
purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
art. 893 c.c. - Alberi presso
strade, canali e sul confine di boschi
1. Per gli alberi che nascono o
si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade
o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di
proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e
gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo
precedente.
art. 894 c.c. - Alberi a
distanza non legale
1. Il vicino può esigere che si
estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore
di quelle indicate dagli articoli precedenti.
art. 895 c.c. - Divieto di
ripiantare alberi a distanza non legale
1. Se si è acquistato il diritto
di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o
viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la
distanza legale (c. 892).
2. La disposizione non si
applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
art. 896 c.c. - Recisione di
rami protesi e di radici
1. Quegli sul cui fondo si
protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a
tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo
fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
2. Se gli usi locali non
dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul
fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (c.
821).
3. Se a norma degli usi locali i
frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica
il disposto dell'art. 843.
art. 896-bis c.c. - Distanze
minime per gli apiari
1. Gli apiari devono essere
collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno
di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private.
2. Il rispetto delle distanze di
cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati
esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di
continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio
delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono
comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
3. Nel caso di accertata
presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una
distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.
art. 897 c.c. - Comunione di
fossi
1. Ogni fosso interposto tra due
fondi si presume comune.
2. Si presume che il fosso
appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al
proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo
ammucchiatovi da almeno tre anni.
3. Se uno o più di tali segni
sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
art. 898 c.c. - Comunione di
siepi
1. Ogni siepe tra due fondi si
presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di
confine o altra prova in contrario.
2. Se uno solo dei fondi è
recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto,
ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai
termini di confine esistenti.
art. 899 c.c. - Comunione di
alberi
1. Gli alberi sorgenti nella
siepe comune sono comuni.
2. Gli alberi sorgenti sulla
linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
3. Gli alberi che servono di
limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non
di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la
necessità o la convenienza del taglio.
art. 900 c.c. - Specie di
finestre
1. Le finestre o altre aperture
sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce
e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino (c. 901);
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte,
obliquamente o lateralmente (c. 905 ss.).
art. 901 c.c. - Luci
1. Le luci che si aprono sul fondo
del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza
del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di
tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e
mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria,
se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani
superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e
mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in
tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi
non consenta di osservare l'altezza stessa.
art. 902 c.c. - Apertura priva
dei requisiti prescritti per le luci
1. L'apertura che non ha i
caratteri di veduta o di prospetto (c. 900) è considerata come luce, anche se
non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.
2. Il vicino ha sempre il
diritto d’esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo
predetto.
art. 903 c.c. - Luci nel muro
proprio o nel muro comune
1. Le luci possono essere aperte
dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
2. Se il muro è comune, nessuno
dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato
il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia
voluto contribuire (c. 885).
art. 904 c.c. - Diritto di
chiudere le luci
1. La presenza di luci in un
muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo (c.
874) né di costruire in aderenza (c. 877).
2. Chi acquista la comunione del
muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
art. 905 c.c. - Distanza per
l'apertura di vedute dirette e balconi
1. Non si possono aprire vedute
dirette (c. 900) verso il fondo chiuso
o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e
la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la
distanza di un metro e mezzo (c. 907).
2. Non si possono parimenti
costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di
parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la
distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette
opere.
3. Il divieto cessa allorquando
tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
art. 906 c.c. - Distanza per
l'apertura di vedute laterali od oblique
1. Non si possono aprire vedute
laterali od oblique (c. 900) sul fondo del vicino se non si osserva la distanza
di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della
finestra o dal più vicino sporto.
art. 907 c.c. - Distanza delle
costruzioni dalle vedute
1. Quando si è acquistato il
diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (c. 1027 ss.), il
proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri,
misurata a norma dell'art. 905.
2. Se la veduta diretta forma
anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati
della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
3. Se si vuole appoggiare la
nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa
deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
art. 908 c.c. - Scarico delle
acque piovane
1. Il proprietario deve
costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non
può farle cadere nel fondo del vicino.
2. Se esistono pubblici colatoi,
deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali.
Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia
idraulica.
art. 909 c.c. - Diritto sulle
acque esistenti nel fondo
1. Il proprietario del suolo ha
il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni
delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
2. Egli può anche disporne a
favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito
delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
art. 910 c.c. - Uso delle acque
che limitano o attraversano un fondo
.........
art. 911 c.c. - Apertura di
nuove sorgenti e altre opere
1. Chi vuole aprire sorgenti,
stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acqua
dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o
allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma,
deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze
ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi
altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e
destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
art. 912 c.c. - Conciliazione di
opposti interessi
1. Se sorge controversia tra i
proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, l'autorità giudiziaria
deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto
ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui
l'acqua è destinata o si vuol destinare (c. 844, 1044).
2. L'autorità giudiziaria può
assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio
diritto.
3. In tutti i casi devono
osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
art. 913 c.c. - Scolo delle
acque
1. Il fondo inferiore è soggetto
a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che
sia intervenuta l'opera dell'uomo (c. 1094 ss.).
2. Il proprietario del fondo
inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore
può renderlo più gravoso.
3. Se per opere di sistemazione
agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del
deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo
a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio (c. 1044).
art. 914 c.c. - Consorzi per
regolare il deflusso delle acque
1. Qualora per esigenze della
produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione
di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta
della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un
consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere
stesse.
2. Si applicano a tale consorzio
le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921 (c. 863, 865).
art. 915 c.c. - Riparazione di
sponde e argini
1. Qualora le sponde o gli
argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte
distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque
si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del
fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei
proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa
autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.
2. Le opere devono essere
eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne
subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere
stesse.
art. 916 c.c. - Rimozione degli
ingombri
1. Le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi
sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a
causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o
minaccino di danneggiare i fondi vicini.
art. 917 c.c. - Spese per la
riparazione, costruzione o rimozione
1. Tutti i proprietari, ai quali
torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri
rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che
ciascuno ne ritrae.
2. Tuttavia, se la distruzione
degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da
colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di
riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni.
art. 918 c.c. - Consorzi
volontari
1. Possono costituirsi in
consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune
le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
2. L'adesione degli interessati
e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto (c. 1350).
3. Il regolamento del consorzio
è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a
cui serve l'acqua.
art. 919 c.c. - Scioglimento del
consorzio
1. Lo scioglimento del consorzio
non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre
quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è
domandata da uno degli interessati.
art. 920 c.c. - Norme
applicabili
1. Salvo quanto è disposto dagli
articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme
stabilite per la comunione (c. 1100 ss.).
art. 921 c.c. - Consorzi
coattivi
1. Nel caso indicato dall'art.
918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa,
allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
2. Per le forme di costituzione
e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento
fondiario (c. 863).
3. Il consorzio può anche
procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute
indennità (c. 865).
art. 922 c.c. - Modi di acquisto
1. La proprietà si acquista per
occupazione (c. 923 ss.) , per invenzione (c. 927 ss.), per accessione (c. 934
ss.), per specificazione (c. 940), per unione o commistione (c. 939), per
usucapione (c. 1158 ss.), per effetto di contratti (c. 1376 ss.), per
successione a causa di morte (c. 456 ss.) e negli altri modi stabiliti dalla
legge.
art. 923 c.c. - Cose
suscettibili di occupazione
1. Le cose mobili (c. 812) che
non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione (c. 827).
2. Tali sono le cose abbandonate
e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (c. 842 ).
art. 924 c.c. - Sciami di api
1. Il proprietario di sciami di
api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato
al fondo (c. 843, 925, 1038, 1053); se non li ha inseguiti entro due giorni o
ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il
proprietario del fondo.
art. 925 c.c. - Animali
mansuefatti
1. Gli animali mansuefatti
possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto
del proprietario del fondo a indennità per il danno (c. 843, 924, 1038, 1053).
2. Essi appartengono a chi se ne
è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il
proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
art. 926 c.c. - Migrazione di
colombi, conigli e pesci
1. I conigli o pesci che passano
ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste,
purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
2. La stessa norma si osserva
per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di
legge sui colombi viaggiatori.
art. 927 c.c. - Cose ritrovate
1. Chi trova una cosa mobile
deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del
ritrovamento.
art. 928 c.c. - Pubblicazione
del ritrovamento
1. Il sindaco rende nota la
consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per
due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
art. 929 c.c. - Acquisto di
proprietà della cosa ritrovata
1. Trascorso un anno dall'ultimo
giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa
oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita,
appartiene a chi l'ha trovata.
2. Così il proprietario come il
ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.
art. 930 c.c. - Premio dovuto al
ritrovatore
1. Il proprietario deve pagare a
titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o
del prezzo della cosa ritrovata.
2. Se tale somma o prezzo eccede
le diecimila lire [euro 5,16], il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
3. Se la cosa non ha valore
commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.
art. 931 c.c. - Equiparazione
del possessore o detentore al proprietario
1. Agli effetti delle
disposizioni contenute negli art. 927 e seguenti , al proprietario sono
equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (c. 1140) .
art. 932 c.c. - Tesoro
1. Tesoro è qualunque cosa
mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere
proprietario.
2. Il tesoro appartiene al
proprietario del fondo in cui si trova (c. 959, 988). Se il tesoro è trovato
nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta
per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa
disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
3. Per il ritrovamento degli
oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico,
si osservano le disposizioni delle leggi speciali (c. 8262).
art. 933 c.c. - Rigetti del mare
e piante sul lido. Relitti aeronautici
1. I diritti sopra le cose
gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe
che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (nav.
510 ss.).
2. Parimenti si osservano le leggi
speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (nav. 993
ss.).
art. 934 c.c. - Opere fatte
sopra o sotto il suolo
1. Qualunque piantagione,
costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al
proprietario (c. 667) di questo, salvo quanto è disposto dagli art. 935, 936,
937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (c. 952 ss.) o dalla
legge (c. 9592 , 9753 , 9862 , 11505 , 1593, 2811).
art. 935 c.c. - Opere fatte dal
proprietario del suolo con materiali altrui
1. Il proprietario del suolo che
ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il
valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero
non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che
perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la
separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.
2. In ogni caso la
rivendicazione dei materiali (c. 948) non è ammessa trascorsi sei mesi dal
giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (c. 2964
ss.).
art. 936 c.c. - Opere fatte da
un terzo con materiali propri
1. Quando le piantagioni, costruzioni
od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del
fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
2. Se il proprietario preferisce
di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della
mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (c. 1150).
3. Se il proprietario del fondo
domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte
(c. 2933). Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
4. Il proprietario non può
obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono
state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal
terzo in buona fede (c. 1147).
5. La rimozione non può essere
domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione (c. 2964 ss.).
art. 937 c.c. - Opere fatte da
un terzo con materiali altrui
1. Se le piantagioni,
costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il
proprietario di questi può rivendicarli (c. 948), previa separazione a spesa
del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del
fondo.
2. La rivendicazione non è
ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione (c. 2964 ss.).
3. Nel caso che la separazione
dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo
che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono
tenuti in solido (c. 1292 ss.) al pagamento di un'indennità pari al valore dei
materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale
indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al
prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento
dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo
consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede
abbia autorizzato l'uso.
art. 938 c.c. - Occupazione di
porzione di fondo attiguo
1. Se nella costruzione di un
edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario
di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la
costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire
al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore
è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della
superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
art. 939 c.c. - Unione e
commistione
1. Quando più cose appartenenti
a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol
tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la
proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso
diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose
spettanti a ciascuno.
2. Quando però una delle cose si
può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché
serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la
proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa
che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il
suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato
a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa
principale e il valore della cosa accessoria.
3. È inoltre dovuto il
risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
art. 940 c.c. - Specificazione
1. Se taluno ha adoperato una
materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa
la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al
proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia
sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa
spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano
d'opera (c. 6862).
art. 941 c.c. - Alluvione
1. Le unioni di terra e gli
incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti
lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo,
salvo quanto è disposto dalle leggi speciali (c. 947).
art. 942 c.c. - Terreni
abbandonati dalle acque correnti
1. I terreni abbandonati dalle
acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi
sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della
riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
2. Ai sensi del primo comma , si
intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia.
3. Quanto stabilito al primo
comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalla lagune e
dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (c. 947).
art. 943 c.c. - Laghi e stagni
1. Il terreno che l'acqua copre
quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al
proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a
scemare.
2. Il proprietario non acquista
alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena
straordinaria.
art. 944 c.c. - Avulsione
1. Se un fiume o torrente stacca
per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo
contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta
riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne
acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei
limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.
art. 945 c.c. - Isole e unioni
di terra
1. Le isole e unioni di terra
che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico
(c. 822, 947).
art. 946 c.c. - Alveo
abbandonato
1. Se un fiume o un torrente si
forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane
assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
art. 947 c.c. - Mutamenti del
letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
1. Le disposizioni degli art.
942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di
eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi
comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
2. La disposizione dell'art.
941 non si applica nel caso in cui le
alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi (c. 914 ), da bonifiche
(c. 857 ss.) o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
3. In ogni caso è esclusa la
sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
art. 948 c.c. - Azione di
rivendicazione
1. Il proprietario (c. 1706,
2789) può rivendicare la cosa (c. 1994) da chiunque la possiede o detiene (c.
1140) e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la
domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa (c.
2653 n. 1). In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a
proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a
risarcirgli il danno.
2. Il proprietario, se consegue
direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è
tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in
luogo di essa.
3. L'azione di rivendicazione
non si prescrive (c. 9352 , 937) salvi gli effetti dell'acquisto della
proprietà da parte di altri per usucapione (c. 1158 ss.).
art. 949 c.c. - Azione negatoria
1. Il proprietario (c. 10122 ,
1079) può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri
sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
2. Se sussistono anche turbative
o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre
la condanna al risarcimento del danno.
art. 950 c.c. - Azione di
regolamento di confini
1. Quando il confine tra due
fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
2. Ogni mezzo di prova è
ammesso.
3. In mancanza di altri
elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
art. 951 c.c. - Azione per
apposizione di termini
1. Se i termini tra fondi
contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha
diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
art. 952
c.c. - Costituzione del diritto di superficie
1. Il proprietario può
costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione
a favore di altri, che ne acquista la proprietà (c. 934, 1350 n. 2, 2643 n. 2)
.
2. Del pari può alienare la
proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del
suolo.
art. 953 c.c. - Costituzione a
tempo determinato
1. Se la costituzione del
diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il
diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa
proprietario della costruzione.
art. 954 c.c. - Estinzione del
diritto di superficie
1. L'estinzione del diritto di
superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali
imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla
costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art.
2816.
2. I contratti di locazione, che
hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla
scadenza del termine (c. 976, 999, 1596, 15991).
3. Il perimento della
costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di
superficie.
4. Il diritto di fare la
costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non
uso protratto per venti anni (c. 2934 ss.).
art. 955 c.c. - Costruzioni al
disotto del suolo
1. Le disposizioni precedenti si
applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere
costruzioni al disotto del suolo altrui (c. 840).
art. 956 c.c. - Divieto di
proprietà separata delle piantagioni
1. Non può essere costituita o
trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo
(c. 9522).
art. 957
c.c. - Disposizioni inderogabili
1. L'enfiteusi, salvo che il
titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.
2. Il titolo (c. 587, 1350 n. 2,
2643 n. 2, 2648)non può tuttavia derogare alle norme contenute negli art. 958
secondo comma, 961 secondo comma, [962 ], 965, 968, 971 e 973 (c. 9642).
art. 958 c.c. - Durata
1. L'enfiteusi può essere
perpetua o a tempo.
2. L'enfiteusi temporanea (c.
1077, 28152) non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni
(c. 9572).
art. 959 c.c. - Diritti
dell'enfiteuta
1. L'enfiteuta ha gli stessi
diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (c. 820 s.), sul
tesoro (c. 932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità
delle disposizioni delle leggi speciali (c. 840).
2. Il diritto dell'enfiteuta si
estende alle accessioni (c. 934 ss.).
art. 960 c.c. - Obblighi
dell'enfiteuta
1. L'enfiteuta ha l'obbligo di
migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (c. 972,
975). Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa
di prodotti naturali (c. 2763).
2. L'enfiteuta non può
pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità
del fondo o perdita di frutti (c. 1635).
art. 961 c.c. - Pagamento del
canone
1. L'obbligo del pagamento del
canone grava solidalmente (c. 1292 ) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi
dell'enfiteuta (c. 1295) finché dura la comunione.
2. Nel caso in cui segua la
divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi,
ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al
valore della sua porzione (c. 9572).
art. 962 c.c.
.........
art. 963 c.c. - Perimento totale
o parziale del fondo
1. Quando il fondo enfiteutico
perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
2. Se è perita una parte
notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua,
l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del
canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo
il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (c. 975).
3. La domanda di riduzione del
canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto
perimento (c. 2964 ss.).
4. Qualora il fondo sia
assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente,
l'indennità è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del
valore dei rispettivi diritti (c. 1891).
5. Nel caso di espropriazione
per pubblico interesse (c. 834), l'indennità si ripartisce a norma del comma
precedente.
art. 964 c.c. - Imposte e altri
pesi
1. Le imposte e gli altri pesi
che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle
leggi speciali (c. 1009) .
2. Se in virtù del titolo
costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare
del canone.
art. 965 c.c. - Disponibilità
del diritto dell'enfiteuta
1. L'enfiteuta può disporre del
proprio diritto (c. 968), sia per atto tra vivi (c. 1350 n. 2, 2643 n. 2) , sia
per atto di ultima volontà (c. 587, 2648).
2. Per l'alienazione del diritto
dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
3. Nell'atto costitutivo può
essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in
parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni (c. 1379).
4. Nel caso di alienazione
compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi
verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente (c. 1292 ss.) con
l'acquirente (c. 9572).
art. 966 c.c.
.........
art. 967 c.c. - Diritti e
obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
1. In caso di alienazione, il
nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente (c. 1292 ss.) col precedente al pagamento
dei canoni non soddisfatti.
2. Il precedente enfiteuta non è
liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto
al concedente.
3. In caso di alienazione del
diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli
obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.
art. 968 c.c. - Subenfiteusi
1. La subenfiteusi non è ammessa
(c. 9572).
art. 969 c.c. - Ricognizione
1. Il concedente può richiedere
la ricognizione del proprio diritto (c. 1988 ) da chi si trova nel possesso del
fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio (c. 2720).
2. Per l'atto di ricognizione
non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
art. 970 c.c. - Prescrizione del
diritto dell'enfiteuta
1. Il diritto dell'enfiteuta si
prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni (c. 2934 ss.).
art. 971 c.c. - Affrancazione
1-3. ......... (omissis)
4. Se più sono gli enfiteuti, la
affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In
questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri
enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
5. Se più sono i concedenti,
l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
6. L'affrancazione si opera
mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone
annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi
speciali (att. c. 58).
art. 972 c.c. - Devoluzione
1. Il concedente può chiedere la
devoluzione del fondo enfiteutico (c. 2653 n. 2, 28152):
1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di
migliorarlo (c. 960);
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di
canone (c. 960, 1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato
il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio
sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (c. 14533).
2. La domanda di devoluzione (c.
2653 n. 2) non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che
ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.
art. 973 c.c. - Clausola
risolutiva espressa
1. La dichiarazione del
concedente di valersi della clausola risolutiva espressa (c. 1456) non
impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione (c. 971).
art. 974 c.c. - Diritti dei
creditori dell'enfiteuta
1. I creditori dell'enfiteuta
possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni
(c. 2900), valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti
all'enfiteuta (c. 971); possono offrire il risarcimento dei danni e dare
cauzione per l'avvenire.
2. I creditori, che hanno
iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della
domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile
per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo
avvenuta la devoluzione (c. 2653 n. 2, 2815).
art. 975 c.c. - Miglioramenti e
addizioni
1. Quando cessa l'enfiteusi (c.
958, 963, 970, 972), all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella
misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei
miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna (c. 985,
1151, 1592).
2. Se in giudizio è stata
fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti,
all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto
il suo credito (c. 7484 , 1006, 1011, 1152, 15022 , 2040).
3. Per le addizioni fatte
dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente,
se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le
addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si
applica la disposizione del primo comma di questo articolo (c. 986, 11505 ,
1593; att. c. 157).
art. 976 c.c. - Locazioni
concluse dall'enfiteuta
1. Per le locazioni concluse
dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999 (c. 9542 , 1596, 15991).
art. 977 c.c. - Enfiteusi
costituite dalle persone giuridiche
1. Le disposizioni contenute
negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone
giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
1. L'usufrutto è stabilito dalla
legge (c. 324, 327) o dalla volontà dell'uomo (c. 587, 6362 , 1350 n. 2, 2643
n. 2, 2648). Può anche acquistarsi per usucapione (c. 1158 ss.).
art. 979 c.c. - Durata
1. La durata dell'usufrutto non
può eccedere la vita dell'usufruttuario (c. 678, 698, 796, 1014).
2. L'usufrutto costituito a
favore di una persona giuridica (c. 11 ss.) non può durare più di trenta anni
(c. 1014).
art. 980 c.c. - Cessione
dell'usufrutto
1. L'usufruttuario (c. 965,
1024) può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata,
se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
2. La cessione deve essere
notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è
solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (c. 1292).
art. 981 c.c. - Contenuto del
diritto di usufrutto
1. L'usufruttuario ha diritto di
godere della cosa (c. 2025, 2352, 2561), ma deve rispettarne la destinazione
economica (c. 986, 996, 1015, 25612).
2. Egli può trarre dalla cosa
ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
art. 982 c.c. - Possesso della
cosa
1. L'usufruttuario ha il diritto
di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto
dall'art. 1002.
art. 983 c.c. - Accessioni
1. L'usufrutto si estende a
tutte le accessioni della cosa (c. 934 ss., 1998).
2. Se il proprietario dopo
l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo
costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli
interessi sulle somme impiegate (c. 10053 , 1009). La norma si applica anche
nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione
della pubblica autorità.
art. 984 c.c. - Frutti
1. I frutti naturali e i frutti
civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto (c. 820, 821).
2. Se il proprietario e
l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o
nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i
frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del
rispettivo diritto nel periodo stesso (att. c. 150).
3. Le spese per la produzione e
il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione
indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (c. 8212)
.
art. 985 c.c. - Miglioramenti
1. L'usufruttuario ha diritto a
un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione
della cosa (att. c. 157).
2. L'indennità si deve
corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
3. L'autorità giudiziaria, avuto
riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell'indennità prevista
dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea
garanzia (c. 975, 1151, 1592).
art. 986 c.c. - Addizioni
1. L'usufruttuario può eseguire
addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa (c. 981).
2. Egli ha diritto di toglierle
alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa,
salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo
caso deve essere corrisposta all'usufruttuario una indennità pari alla minor
somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna (c. 9753 , 11505 , 1593; att. c. 157).
3. Se le addizioni non possono
separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si
applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (c. 985) .
art. 987 c.c. - Miniere, cave e
torbiere
1. L'usufruttuario gode delle
cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha
facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
2. Per le ricerche e le
coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve
indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine
dell'usufrutto.
3. Se il permesso è stato
ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità
corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
art. 988 c.c. - Tesoro
1. Il diritto dell'usufruttuario
non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni
che gli possono competere come ritrovatore (c. 932) .
art. 989 c.c. - Boschi, filari e
alberi sparsi di alto fusto
1. Se nell'usufrutto sono
compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati
alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari,
curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e
provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.
2. Circa il modo, l'estensione,
l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che
alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
3. Le stesse regole si applicano
agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.
art. 990 c.c. - Alberi di alto
fusto divelti, spezzati o periti
1. Gli alberi di alto fusto
divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario.
L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo
carico (c. 1004).
art. 991 c.c. - Alberi fruttiferi
1. Gli alberi fruttiferi che
periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario,
ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
art. 992 c.c. - Pali per vigne e
per altre coltivazioni
1. L'usufruttuario può prendere
nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne
abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
art. 993 c.c. - Semenzai
1. L'usufruttuario può servirsi
dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione
per il tempo e il modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti.
art. 994 c.c. - Perimento delle
mandre o dei greggi
1. Se l'usufrutto è stabilito
sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali
periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge
ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
2. Se la mandra o il gregge
perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è
obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro
valore.
art. 995 c.c. - Cose consumabili
1. Se l'usufrutto comprende cose
consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne
il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
2. Mancando la stima, è in
facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo
in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
art. 996 c.c. - Cose
deteriorabili
1. Se l'usufrutto comprende cose
che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario
ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine
dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
art. 997 c.c. - Impianti,
opifici e macchinari
1. Se l'usufrutto comprende
impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario
è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si
logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette.
Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie
riparazioni (c. 1004) , il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a
corrispondergli una congrua indennità.
art. 998 c.c. - Scorte vive e
morte
1. Le scorte vive e morte di un
fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la
deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al
termine dell'usufrutto.
art. 999 c.c. - Locazioni
concluse dall'usufruttuario
1. Le locazioni concluse
dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché
constino da atto pubblico (c. 2699) o da scrittura privata di data certa (c.
2704) anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il
quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto (c. 9542 , 976, 1596, 15991).
2. Se la cessazione
dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni (c.
1078) non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi
rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il
biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto
(att. c. 151) .
art. 1000 c.c. - Riscossione di
capitali
1. Per la riscossione di somme
che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto (c. 1250, 1254, 1998), è
necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il
pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso
le norme relative alla cessione dei crediti (c. 1264, 1265).
2. Il capitale riscosso deve
essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se
le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità
giudiziaria.
art. 1001 c.c. - Obbligo di
restituzione. Misura della diligenza
1. L'usufruttuario deve
restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto,
salvo quanto è disposto dall'art. 995.
2. Nel godimento della cosa egli
deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (c. 11761).
art. 1002 c.c. - Inventario e
garanzia
1. L'usufruttuario prende le
cose nello stato in cui si trovano.
2. Egli è tenuto a fare a sue
spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario (p. c. 769). Quando
l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto
dal proprietario a sue spese.
3. L'usufruttuario deve inoltre
dare idonea garanzia (c. 1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati
i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (c.
324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto
(c. 796 ); ma, qualora questi cedano l'usufrutto (c. 980), il cessionario è
tenuto a prestare garanzia (c. 1015).
4. L'usufruttuario non può
conseguire il possesso dei beni (c. 982) prima di aver adempiuto agli obblighi
suindicati.
art. 1003 c.c. - Mancanza o
insufficienza della garanzia
1. Se l'usufruttuario non presta
la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi
sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare
per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata,
con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo
scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di
tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria (att. c. 59); il danaro è collocato
a interesse (c. 10002); i titoli al portatore (c. 2003) si convertono in
nominativi (c. 2021) a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto
(c. 2025), ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o
presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è
fatta dall'autorità giudiziaria; le derrate sono vendute e il loro prezzo è
parimenti collocato a interesse (c. 10002).
2. In questi casi appartengono
all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
3. Se si tratta di mobili i
quali si deteriorano con l'uso, il proprietario può chiedere che siano venduti
e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può
nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio
uso.
art. 1004 c.c. - Spese a carico
dell'usufruttuario
1. Le spese e, in genere, gli
oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della
cosa sono a carico dell'usufruttuario.
2. Sono pure a suo carico le
riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di
ordinaria manutenzione (c. 1015).
art. 1005 c.c. - Riparazioni
straordinarie
1. Le riparazioni straordinarie
sono a carico del proprietario.
2. Riparazioni straordinarie
sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte,
la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte
notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di
cinta.
3. L'usufruttuario deve corrispondere
al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse (c. 1284) delle somme spese per le riparazioni
straordinarie (c. 9832 , 1009).
art. 1006 c.c. - Rifiuto del
proprietario alle riparazioni
1. Se il proprietario rifiuta di
eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto
motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le
spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A
garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile
riparato (c. 7484 , 9752 , 1011, 15022 , 2040, 2756; att. c. 152).
art. 1007 c.c. - Rovina parziale
di edificio accessorio
1. Le disposizioni dei due
articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso
fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario
del fondo soggetto a usufrutto.
art. 1008 c.c. - Imposte e altri
pesi a carico dell'usufruttuario
1. L'usufruttuario è tenuto, per
la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le
rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
2. Per l'anno in corso al
principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il
proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo
diritto (c. 9842).
art. 1009 c.c. - Imposte e altri
pesi a carico del proprietario
1. Al pagamento dei carichi
imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di
legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere
l'interesse (c. 1284) della somma pagata
(c. 9832 , 10053).
2. Se l'usufruttuario ne
anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine
dell'usufrutto (c. 1011).
art. 1010 c.c. - Passività
gravanti su eredità in usufrutto
1. L'usufruttuario di un'eredità
o di una quota di eredità (c. 588) è obbligato a pagare per intero, o in
proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati
da cui l'eredità stessa sia gravata.
2. Per il pagamento del capitale
dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, è in
facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere
rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto (c. 1011).
3. Se l'usufruttuario non può o
non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma,
sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse (c. 1284) durante
l'usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino
alla concorrenza della somma dovuta.
4. Se per il pagamento dei
debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d'accordo tra proprietario
e usufruttuario, salvo ricorso all'autorità giudiziaria in caso di dissenso.
L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
art. 1011 c.c. - Ritenzione per
le somme anticipate
1. Nelle ipotesi contemplate dal
secondo comma dell'art. 1009 , e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario
ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza
della somma a lui dovuta (c. 7484 , 9752 , 1006, 15022 , 2040; att. c. 152).
art. 1012 c.c. - Usurpazione
durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù
1. Se durante l'usufrutto un
terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario,
l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile
dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario (c. 1586, 17772).
2. L'usufruttuario può far
riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo (c. 1079 ) o la
inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (c. 949
); egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario (p. c. 102).
art. 1013 c.c. - Spese per le
liti
1. Le spese delle liti che
riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal
proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
art. 1014 c.c. - Estinzione
dell'usufrutto
1. Oltre quanto è stabilito
dall'art. 979, l'usufrutto si estingue (c. 2814):
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni
(c. 2934 ss.);
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa
persona (c. 1072);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (c.
1016-1019 ).
art. 1015 c.c. - Abusi
dell'usufruttuario
1. L'usufrutto può anche cessare
per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o
deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie
riparazioni (c. 981, 1004, 25613).
2. L'autorità giudiziaria può,
secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne
sia esente (c. 1002), o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a
spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare
annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.
3. I creditori
dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio (p. c. 105) per conservare
le loro ragioni (c. 2900) , offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia
per l'avvenire (c. 2900).
art. 1016 c.c. - Perimento
parziale della cosa
1. Se una sola parte della cosa
soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane
(c. 1018).
art. 1017 c.c. - Perimento della
cosa per colpa o dolo di terzi
1. Se il perimento della cosa
non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità
dovuta dal responsabile del danno.
art. 1018 c.c. - Perimento
dell'edificio
1. Se l'usufrutto è stabilito
sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi
modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali
(c. 1016).
2. La stessa disposizione si
applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso,
però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di
occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante
l'usufrutto, gli interessi (c. 1284)
sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
art. 1019 c.c. - Perimento di
cosa assicurata dall'usufruttuario
1. Se l'usufruttuario ha
provveduto alla assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa
già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta
dall'assicuratore.
2. Se è perito un edificio e il
proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità,
l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce
sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è
maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul
nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.
art. 1020 c.c. - Requisizione o
espropriazione
1. Se la cosa è requisita o espropriata
per pubblico interesse (c. 834), l'usufrutto si trasferisce sull'indennità
relativa.
art. 1021 c.c. - Uso
1. Chi ha il diritto d'uso (c.
5402 , 581, 5841) di una cosa può servirsi di essa (c. 6362) e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti
(c. 821) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (c. 1023).
2. I bisogni si devono valutare
secondo la condizione sociale del titolare del diritto (c. 438) .
art. 1022 c.c. - Abitazione
1. Chi ha il diritto di
abitazione (c. 5402 , 581, 5841) di una casa può abitarla (c. 6362) limitatamente ai bisogni suoi e della sua
famiglia (c. 1023).
art. 1023 c.c. - Ambito della
famiglia
1. Nella famiglia si comprendono
anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o di abitazione,
quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto
matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi (c. 291 ss.), i figli
naturali riconosciuti (c. 250 ss.) e
gli affiliati, anche se la adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono
seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che
convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i
loro servizi (c. 2240; att. c. 153).
art. 1024 c.c. - Divieto di
cessione
1. I diritti di uso e di
abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
art. 1025 c.c. - Obblighi
inerenti all'uso e all'abitazione
1. Chi ha l'uso di un fondo e ne
raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la
casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento
dei tributi come l'usufruttuario (c. 1004-1008).
2. Se non raccoglie che una
parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione
di ciò che gode.
art. 1026 c.c. - Applicabilità
delle norme sull'usufrutto
1. Le disposizioni relative
all'usufrutto (c. 978 ss. ) si applicano, in quanto compatibili, all'uso e
all'abitazione.
art. 1027
c.c. - Contenuto del diritto
1. La servitù prediale consiste
nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità (c. 1074) di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario (c. 1072).
art. 1028 c.c. - Nozione
dell'utilità
1. L'utilità può consistere
anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere
inerente alla destinazione industriale del fondo (c. 2596).
art. 1029 c.c. - Servitù per
vantaggio futuro
1. È ammessa la costituzione di
una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
2. È ammessa altresì a favore o
a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo
caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è
costruito o il fondo è acquistato (c. 1472).
art. 1030 c.c. - Prestazioni
accessorie
1. Il proprietario del fondo
servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio
della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga
altrimenti (c. 1070 , 1091).
art. 1031 c.c. - Costituzione
delle servitù
1. Le servitù prediali possono
essere costituite coattivamente (c. 1032 ss.) o volontariamente (c. 1058 ss.).
Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di
famiglia (c. 1061-1062).
art. 1032 c.c. - Modi di
costituzione
1. Quando, in forza di legge (c.
1033 ss.), il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del
proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in
mancanza di contratto, è costituita con sentenza (c. 2643 n. 14, 2932). Può
anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi
specialmente determinati dalla legge.
2. La sentenza stabilisce le
modalità della servitù e determina l'indennità dovuta (c. 1038, 1039, 1047,
1049, 1053).
3. Prima del pagamento
dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio
della servitù.
art. 1033 c.c. - Obbligo di dare
passaggio alle acque
1. Il proprietario è tenuto a
dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre
da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i
bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
2. Sono esenti da questa servitù
le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti (c. 1046, 10514).
art. 1034 c.c. - Apertura di
nuovo acquedotto
1. Chi ha diritto di condurre
acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può
far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di
altre acque.
2. Il proprietario del fondo
soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio
nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio
alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è
dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce,
al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio
e alle maggiori spese di manutenzione.
3. La facoltà indicata dal comma
precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti
della pubblica amministrazione.
art. 1035 c.c. - Attraversamento
di acquedotti
1. Chi vuol condurre l'acqua per
il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti,
appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere
necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (c.
1046).
art. 1036 c.c. - Attraversamento
di fiumi o di strade
1. Se per la condotta delle
acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano
le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque (c. 1046).
art. 1037 c.c. - Condizioni per
la costituzione della servitù
1. Chi vuol far passare le acque
sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo
per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale
si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno
pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi
vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo
sbocco delle acque.
art. 1038 c.c. - Indennità per
l'imposizione della servitù
1. Prima di imprendere la
costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve
pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle
imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità (c. 8432 ,
924, 925, 1053)per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in
due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare (c. 1046).
2. Per i terreni, però, che sono
occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello
spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza
detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni
medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e
trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno
dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
art. 1039 c.c. - Indennità per
il passaggio temporaneo
1. Qualora il passaggio delle
acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei
valori e delle indennità indicati dall'articolo precedente è ristretto alla
sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel
primitivo stato.
2. Il passaggio temporaneo può
essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento
dell'altra metà con gli interessi legali (c. 1284 ) dal giorno in cui il
passaggio è stato praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò
che è stato pagato per la concessione temporanea.
art. 1040 c.c. - Uso
dell'acquedotto
1. Chi possiede un acquedotto
nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto
non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
2. Se l'introduzione di una
maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima
non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per
il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
3. La stessa disposizione si
applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire
una tomba a un ponte-canale o viceversa.
art. 1041 c.c. - Letto
dell'acquedotto
1. È sempre in facoltà del
proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto
con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di
tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto,
deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
art. 1042 c.c. - Obblighi
inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
1. Se un corso d'acqua impedisce
ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione
dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso
sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a
mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito,
come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare
l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o
dall'usucapione (c. 1158 ss.).
art. 1043 c.c. - Scarico
coattivo
1. Le disposizioni contenute
negli articoli precedenti (c. 1033 ss.)
per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è
domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente
di ricevere nel suo fondo (c. 913).
2. Lo scarico può essere anche
domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare
qualsiasi pregiudizio o molestia.
art. 1044 c.c. - Bonifica
1. Ferme le disposizioni delle
leggi sulla bonifica (c. 858) e sul vincolo forestale, il proprietario che intende
prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi
ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile,
di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che
separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio (c.
913).
2. Se il prosciugamento risulta
in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti
dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con
opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorità
giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in
ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione (c. 912) . Se si fa
luogo al prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro
che al prosciugamento si sono opposti.
art. 1045 c.c. - Utilizzazione
di fogne o di fossi altrui
1. I proprietari dei fondi
attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare
dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene
per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già
risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le
opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati,
e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle
richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
art. 1046 c.c. - Norme per
l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere
indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo
comma dell'art. 1033 e degli art. 1035
e 1036.
art. 1047 c.c. - Contenuto della
servitù
1. Chi ha diritto di derivare
acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia
necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però
di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi
da ogni danno.
art. 1048 c.c. - Obblighi degli
utenti
1. Nella derivazione e nell'uso
delle acque a norma del precedente articolo , deve evitarsi tra gli utenti
superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire
dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
art. 1049 c.c. -
Somministrazione di acqua a un edificio
1. Se a una casa o alle sue
dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli
animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza
eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia
dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità
anzidette.
2. Prima che siano iniziati i
lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato
per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di
presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del 1º comma
dell'art. 1038.
3. In mancanza di convenzione,
la sentenza determina le modalità della derivazione, e l'indennità dovuta (c.
2932).
4. Qualora si verifichi un
mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su
istanza dell'una o dell'altra parte (c. 1082).
art. 1050 c.c. -
Somministrazione di acqua a un fondo
1. Le norme stabilite
dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non
ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una
parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o
industriale.
2. Le disposizioni di questo
articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone
in forza di concessione amministrativa.
art. 1051 c.c. - Passaggio
coattivo
1. Il proprietario, il cui fondo
è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può
procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il
passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo.
2. Il passaggio si deve
stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e
riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere
stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto
riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
3. Le stesse disposizioni si
applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia
bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a
trazione meccanica.
4. Sono esenti da questa servitù
le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti (c. 10332).
art. 1052 c.c. - Passaggio
coattivo a favore di fondo non intercluso
1. Le disposizioni dell'articolo
precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso
alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e
non può essere ampliato.
2. Il passaggio può essere
concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda
risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
art. 1053 c.c. - Indennità
1. Nei casi previsti dai due
articoli precedenti è dovuta
un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio (c. 8432 , 924,
925, 1038).
2. Qualora, per attuare il
passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una
zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima
d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona
predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
art. 1054 c.c. - Interclusione
per effetto di alienazione o di divisione
1. Se il fondo è divenuto da
ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario
ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna
indennità (att. c. 154).
2. La stessa norma si applica in
caso di divisione.
art. 1055 c.c. - Cessazione
dell'interclusione
1. Se il passaggio cessa di
essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del
proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve
restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una
riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno
sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa
dall'anno successivo.
art. 1056 c.c. - Passaggio di
condutture elettriche
1. Ogni proprietario è tenuto a
dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle
leggi in materia.
art. 1057 c.c. - Passaggio di
vie funicolari
1. Ogni proprietario è parimenti
tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a
uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le
occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
art. 1058 c.c. - Modi di costituzione
1. Le servitù prediali possono
essere costituite per contratto (c. 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (c. 649 ss., 2648).
art. 1059 c.c. - Servitù
concessa da uno dei comproprietari
1. La servitù concessa da uno
dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli
altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente (c. 11083) .
2. La concessione, però, fatta
da uno dei comproprietari (c. 1103), indipendentemente dagli altri, obbliga il
concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio
del diritto concesso.
art. 1060 c.c. - Servitù
costituite dal nudo proprietario
1. Il proprietario può, senza il
consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano
il diritto di usufrutto (c. 978 ss.).
art. 1061 c.c. - Servitù non
apparenti
1. Le servitù non apparenti non
possono acquistarsi per usucapione (c. 1158 ss.; att. c. 158) o per destinazione del padre di famiglia (c.
1062).
2. Non apparenti sono le servitù
quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (c.
1489).
art. 1062 c.c. - Destinazione
del padre di famiglia
1. La destinazione del padre di
famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due
fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e
che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la
servitù.
2. Se i due fondi cessarono di
appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla
servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e
sopra ciascuno dei fondi separati.
art. 1063 c.c. - Norme
regolatrici
1. L'estensione e l'esercizio
delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
art. 1064 c.c. - Estensione del
diritto di servitù
1. Il diritto di servitù
comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
2. Se il fondo viene chiuso (c.
841), il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un
diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
art. 1065 c.c. - Esercizio
conforme al titolo o al possesso
1. Colui che ha un diritto di
servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel
dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi
costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio
del fondo servente.
art. 1066 c.c. - Possesso delle
servitù
1. Nelle questioni di possesso
(c. 1140) delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se
si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo
alla pratica dell'ultimo godimento.
art. 1067 c.c. - Divieto di
aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù
1. Il proprietario del fondo dominante
non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo
servente.
2. Il proprietario del fondo
servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della
servitù o a renderlo più incomodo.
art. 1068 c.c. - Trasferimento
della servitù in luogo diverso
1. Il proprietario del fondo
servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da
quello nel quale è stata stabilita originariamente.
2. Tuttavia, se l'originario
esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori,
riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al
proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei
suoi diritti, e questi non può ricusarlo.
3. Il cambiamento di luogo per
l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario
del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di
notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
4. L'autorità giudiziaria può
anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario
del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa
riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
art. 1069 c.c. - Opere sul fondo
servente
1. Il proprietario del fondo
dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere
il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del
fondo servente.
2. Egli deve fare le opere a sue
spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (c. 1030).
3. Se però le opere giovano
anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi
vantaggi.
art. 1070 c.c. - Abbandono del
fondo servente
1. Il proprietario del fondo
servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese
necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù (c. 1030), può sempre
liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del
proprietario del fondo dominante (c. 1350 n. 5, 2643 n. 5).
2. Nel caso in cui l'esercizio
della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi
alla parte stessa.
art. 1071 c.c. - Divisione del
fondo dominante o del fondo servente
1. Se il fondo dominante viene
diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più
gravosa la condizione del fondo servente (c. 1067).
2. Se il fondo servente viene
diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre
parti sono liberate.
art. 1072 c.c. - Estinzione per
confusione
1. La servitù si estingue quando
in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del
fondo servente (c. 1014 n. 2, 2862).
art. 1073 c.c. - Estinzione per
prescrizione
1. La servitù si estingue per
prescrizione quando non se ne usa per venti anni (c. 2934 ss.).
2. Il termine decorre dal giorno
in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di
servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine
decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito
l'esercizio.
3. Nelle servitù che si
esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si
sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
4. Agli effetti dell'estinzione
si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti
titolari.
5. Se il fondo dominante
appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce
l'estinzione riguardo a tutte.
6. La sospensione o
l'interruzione della prescrizione (c. 2941 ss.) a vantaggio di uno dei
comproprietari giova anche agli altri.
art. 1074 c.c. - Impossibilità
di uso e mancanza di utilità
1. L'impossibilità di fatto di
usare delle servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere
la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
art. 1075 c.c. - Esercizio
limitato della servitù
1. La servitù esercitata in modo
da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero
(att. c. 158).
art. 1076 c.c. - Esercizio della
servitù non conforme al titolo o al possesso
1. L'esercizio di una servitù in
tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso (c. 1065) non ne
impedisce l'estinzione per prescrizione (c. 1073).
art. 1077 c.c. - Servitù
costituite sul fondo enfiteutico
1. Le servitù costituite
dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per
decorso del termine (c. 958), per prescrizione (c. 970) o per devoluzione (c.
972).
art. 1078 c.c. - Servitù
costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto
1. Le servitù costituite
dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi
dell'enfiteusi (c. 975). Lo stesso vale per le servitù costituite
dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto (c. 985) o dal
marito a favore del fondo dotale.
art. 1079 c.c. - Accertamento
della servitù e altri provvedimenti di tutela
1. Il titolare della servitù (c.
10122) può farne riconoscere in
giudizio (c. 2653 n. 1) l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio (c. 949)
e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la
rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (c. 2933).
art. 1080 c.c. - Presa d'acqua
continua
1. Il diritto alla presa d'acqua
continua si può esercitare in ogni istante (c. 1084 ss.).
art. 1081 c.c. - Modulo d'acqua
1. Nelle servitù in cui è
convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi
in relazione al modulo.
2. Il modulo è l'unità di misura
dell'acqua corrente.
3. Esso è un corpo d'acqua che
scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in
decimi, centesimi e millesimi.
art. 1082 c.c. - Forma della
bocca e dell'edificio derivatore
1. Quando, per la derivazione di
una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma
della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la
modificazione per eccedenza o deficienza di acqua, salvo che l'eccedenza o la
deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso
delle acque in esso correnti.
2. Se la forma non è stata
determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e
posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo
delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione
seguita nel canale o nel corso delle acque.
3. In mancanza di titolo o di
possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria.
art. 1083 c.c. - Determinazione
della quantità d'acqua
1. Quando la quantità d'acqua
non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo,
s'intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha
interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo
che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
2. Se però è stata determinata
la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo,
si è posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso
reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
art. 1084 c.c. - Norme
regolatrici della servitù
1. Per l'esercizio della servitù
di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al
possesso, si osservano gli usi locali.
2. In mancanza di tali usi si
osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
art. 1085 c.c. - Tempo
d'esercizio della servitù
1. Il diritto alla presa d'acqua
si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno;
per l'acqua iemale, dall'equinozio di autunno a quello di primavera.
2. La distribuzione d'acqua per
giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
3. L'uso delle acque nei giorni
festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto
o in cui si è incominciato a possedere.
art. 1086 c.c. - Distribuzione
per ruota
1. Nelle distribuzioni per ruota
il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente
si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa
il turno.
art. 1087 c.c. - Acque sorgenti
o sfuggite
1. Nei canali soggetti a
distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo
del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del
suo turno.
art. 1088 c.c. - Variazione del
turno tra gli utenti
1. Gli utenti dei medesimi
canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento
non rechi danno agli altri.
art. 1089 c.c. - Acqua impiegata
come forza motrice
1. Chi ha diritto di servirsi
dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo,
impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
art. 1090 c.c. - Manutenzione
del canale
1. Nella servitù di presa o di
condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del
fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente
spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese
del proprietario del fondo dominante (c. 1069).
art. 1091 c.c. - Obblighi del
concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
1. Se il titolo non dispone diversamente,
il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti
a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua
fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici,
a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i
consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la
regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate (c. 1030).
art. 1092 c.c. - Deficienza
dell'acqua
1. La deficienza dell'acqua deve
essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui
la deficienza si verifica.
2. Tra diversi utenti la
deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o
possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente.
3. Tuttavia l'autorità
giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici
tecnici competenti (att. c. 60), può modificare o limitare i turni di
utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla
quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è
destinata.
4. Il concedente dell'acqua è
tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza
dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa
luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di
turni, che siano state disposte dall'autorità giudiziaria.
art. 1093 c.c. - Riduzione della
servitù
1. Se la servitù dà diritto di
derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario
si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle
esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una
riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo
caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.
art. 1094 c.c. - Servitù attiva
degli scoli
1. Gli scoli o acque colaticce
derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del
fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
art. 1095 c.c. - Usucapione
della servitù attiva degli scoli
1. Nella servitù attiva degli
scoli il termine per l'usucapione (c. 1061) comincia a decorrere dal giorno in
cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere
visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a
vantaggio del proprio fondo.
2. Quando sul fondo servente è
aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo
e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del
proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in
contrario.
3. Si reputa segno contrario
l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo
in cui il cavo è aperto.
art. 1096 c.c. - Diritti del
proprietario del fondo servente
1. La servitù degli scoli non
toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente
dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e
di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
art. 1097 c.c. - Diritto agli
avanzi d'acqua
1. Quando l'acqua è concessa,
riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o
ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo
a cui la restituzione è dovuta.
art. 1098 c.c. - Divieto di
deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
1. Il proprietario del fondo
vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne
una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di
acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità a
favore del fondo dominante.
art. 1099 c.c. - Sostituzione di
acqua viva
1. Il proprietario del fondo
soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi
da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di
un corpo d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria,
tenuto conto di tutte le circostanze.
art. 1100
c.c. - Norme regolatrici
1. Quando la proprietà o altro
diritto reale spetta in comune a più persone (c. 177 ss., 210 ss., 713 ss.,
939, 1350 n. 3; c.p.i. 6; l. aut. 10), se il titolo o la legge (nav. 258 ss.,
872 ss.) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (c. 920,
2248).
art. 1101 c.c. - Quote dei
partecipanti
1. Le quote dei partecipanti
alla comunione si presumono eguali (c. 1118 ).
2. Il concorso dei partecipanti,
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle
rispettive quote (c. 1123).
art. 1102 c.c. - Uso della cosa
comune
1. Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (c.
1108). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per
il migliore godimento della cosa.
2. Il partecipante non può
estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti,
se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (c. 1164).
art. 1103 c.c. - Disposizioni
della quota
1. Ciascun partecipante può
disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti
della sua quota (c. 1059; nav. 873).
2. Per le ipoteche costituite da
uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del
titolo III del libro VI (c. 2825; nav. 263, 872).
art. 1104 c.c. - Obblighi dei
partecipanti
1. Ciascun partecipante deve
contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento
della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle
disposizioni seguenti (c. 1105-1108) , salva la facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto (c. 882, 11182).
2. La rinunzia non giova al
partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
3. Il cessionario del
partecipante è tenuto in solido (c. 1292 ss.) con il cedente a pagare i
contributi da questo dovuti e non versati.
art. 1105 c.c. - Amministrazione
1. Tutti i partecipanti hanno
diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
2. Per gli atti di ordinaria
amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata
secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza
dissenziente (c. 1109 n. 1, 1137; nav. 259, 872).
3. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione (c. 1109 n.
2).
4. Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma
una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita,
ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in
camera di consiglio e può anche nominare un amministratore (c. 23471 ; nav.
261, 872).
art. 1106 c.c. - Regolamento
della comunione e nomina di amministratore
1. Con la maggioranza calcolata
nel modo indicato dall'articolo precedente , può essere formato un regolamento
per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune
(c. 1138).
2. Nello stesso modo
l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo,
determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore (c. 1129; 23471).
art. 1107 c.c. - Impugnazione
del regolamento
1. Ciascuno dei partecipanti
dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della
comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle
opposizioni proposte.
2. Decorso il termine indicato
dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli
aventi causa dai singoli partecipanti.
art. 1108 c.c. - Innovazioni e
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
1. Con deliberazione della
maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo
della cosa comune (c. 1109 n. 3), si possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il
godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei
partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa (c. 1120, 1121;
nav. 2601 , 872).
2. Nello stesso modo si possono
compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non
risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti (c. 1109 n.
3).
3. È necessario il consenso di
tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti
reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
4. L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo
di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune (nav. 262, 872).
art. 1109 c.c. - Impugnazione
delle deliberazioni
1. Ciascuno dei componenti la
minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le
deliberazioni della maggioranza (c. 23, 1137, 2377):
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la
deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma
dell'art. 1105 ;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'art. 1108.
2. L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza (c. 2964 ss.), entro trenta giorni dalla
deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata
loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato (c.
11372).
art. 1110 c.c. - Rimborso di
spese
1. Il partecipante che, in caso
di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto
spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso
(c. 1104, 1134).
art. 1111 c.c. - Scioglimento
della comunione
1. Ciascuno dei partecipanti può
sempre domandare lo scioglimento della comunione (c. 1506); l'autorità
giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a
cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri (c. 717).
2. Il patto di rimanere in
comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche
per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine
maggiore, questo si riduce a dieci anni.
3. Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione
prima del tempo convenuto (c. 7133 ; nav. 2602 , 872).
art. 1112 c.c. - Cose non
soggette a divisione
1. Lo scioglimento della
comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero
di servire all'uso a cui sono destinate (c. 720, 1119).
art. 1113 c.c. - Intervento
nella divisione e opposizione
1. I creditori e gli aventi
causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese,
ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano
notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad
essi l'esperimento dell'azione revocatoria (c. 2901 ss.) o dell'azione
surrogatoria (c. 2900).
2. Nella divisione che ha per
oggetto beni immobili (c. 1350 n. 11), l'opposizione, per l'effetto indicato
dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto
di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione
della relativa domanda (c. 2646, 2685).
3. Devono essere chiamati a
intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti
e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a
trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o
della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (c. 2646, 2685, 2825).
4. Nessuna ragione di
prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro
le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento
nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (c.
737 ss.).
art. 1114 c.c. - Divisione in
natura
1. La divisione ha luogo in
natura (c. 2283), se la cosa può essere comodamente divisa (c. 1506) in parti
corrispondenti alle quote dei partecipanti (c. 718 ss.).
art. 1115 c.c. - Obbligazioni
solidali dei partecipanti
1. Ciascun partecipante può
esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune,
le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
2. La somma per estinguere le
obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la
divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione
della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
3. Il partecipante che ha pagato
il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una
maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
art. 1116 c.c. - Applicabilità
delle norme sulla divisione ereditaria
1. Alla divisione delle cose
comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (c. 713 ss.), in quanto
non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
art. 1117 c.c. - Parti comuni
dell'edificio
1. Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se
il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili
servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
art. 1118 c.c. - Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni
1. Il diritto di ciascun
condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al
valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti (att. c. 633 ).
2. Il condomino non può,
rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle
spese per la loro conservazione (c. 1104, 11384).
art. 1119 c.c. - Indivisibilità
1. Le parti comuni dell'edificio
non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino (c. 11384).
art. 1120 c.c. - Innovazioni
1. I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni (c. 11081).
2. Sono vietate le innovazioni
che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (c.
11081 , 11384).
art. 1121 c.c. - Innovazioni
gravose o voluttuarie
1. Qualora l'innovazione importi
una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
2. Se l'utilizzazione separata
non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa.
3. Nel caso previsto dal primo
comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione dell'opera (c. 11081).
art. 1122 c.c. - Opere sulle
parti dell'edificio di proprietà comune
1. Ciascun condomino, nel piano
o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno
alle parti comuni dell'edificio.
art. 1123 c.c. - Ripartizione
delle spese
1. Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione
dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (c. 1104, 11182 ; att.
c. 63, 68 ss.).
2. Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in
proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
3. Qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. c. 63).
art. 1124 c.c. - Manutenzione e
ricostruzione delle scale
1. Le scale sono mantenute e
ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o
porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo (att. c. 68 ss.).
2. Al fine del concorso nella
metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come
piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici
solari, qualora non siano di proprietà comune.
art. 1125 c.c. - Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
1. Le spese per la manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti
eguali dai proprietari di due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto.
art. 1126 c.c. - Lastrici solari
di uso esclusivo
1. Quando l'uso dei lastrici
solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico
solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno (att. c. 68 ss.).
art. 1127 c.c. - Costruzione
sopra l'ultimo piano dell'edificio
1. Il proprietario dell'ultimo
piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che
risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare.
2. La sopraelevazione non è
ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
3. I condomini possono altresì
opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico
dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani
sottostanti.
4. Chi fa la sopraelevazione
deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area
da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi
compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante.
Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare.
art. 1128 c.c. - Perimento
totale o parziale dell'edificio
1. Se l'edificio perisce
interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore,
ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
2. Nel caso di perimento di una
parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle
parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione
dei suoi diritti sulle parti stesse (c. 1123).
3. L'indennità corrisposta per
l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di
queste.
4. Il condomino che non intende
partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere (c. 2932) agli
altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà,
secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti
stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
art. 1129 c.c. - Nomina e revoca
dell'amministratore
1. Quando i condomini sono più
di quattro, l'assemblea nomina un amministratore (c. 1106). Se l'assemblea non
provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini.
2. L'amministratore dura in
carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea (c. 11364).
3. Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto
della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità
(att. c. 64).
4. La nomina e la cessazione per
qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito
registro (c. 11383-4 ; att. c. 71).
art. 1130 c.c. - Attribuzioni
dell'amministratore
1. L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini (c. 1135
ss.) e curare l'osservanza del regolamento di condominio (c. 1138);
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini (c. 1117);
3) riscuotere i contributi (c. 1123-1126) ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio.
2. Egli, alla fine di ciascun
anno, deve rendere il conto della sua gestione (c. 11293 , 1135 n. 3).
art. 1131 c.c. - Rappresentanza
1. Nei limiti delle attribuzioni
stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento
di condominio (c. 1138) o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi (att. c. 65 ).
2. Può essere convenuto in
giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (c.
1117); a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che
si riferiscono allo stesso oggetto.
3. Qualora la citazione o il
provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini (c.
11364).
4. L'amministratore che non
adempie a quest'obbligo può essere revocato (c. 1129; att. c. 64) ed è tenuto
al risarcimento dei danni (c. 11384).
art. 1132 c.c. - Dissenso dei
condomini rispetto alle liti
1. Qualora l'assemblea dei
condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda,
il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui
il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
2. Il condomino dissenziente ha
diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
3. Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio
è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente (c. 11384) .
art. 1133 c.c. - Provvedimenti
presi dall'amministratore
1. I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i
condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso
all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi
e nel termine previsti dall'art. 1137.
art. 1134 c.c. - Spese fatte dal
condomino
1. Il condomino che ha fatto
spese per le cose comuni (c. 1117)
senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (c. 1110).
art. 1135 c.c. - Attribuzioni
dell'assemblea dei condomini
1. Oltre a quanto è stabilito
dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede (att. c. 612 , 66):
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore (c.
11302) e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
2. L'amministratore non può
ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
art. 1136 c.c. - Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni
1. L'assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi
del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio
(att. c. 67 ss.).
2. Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio (att. c. 612 ).
3. Se l'assemblea non può
deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera
in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
4. Le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca dell'amministratore (c. 1129) o le liti attive
e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo (c. 11313), nonché le deliberazioni che concernono
la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
5. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio (att. c.
622 ).
6. L'assemblea non può
deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
7. Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore (c. 11384).
art. 1137 c.c. - Impugnazione
delle deliberazioni dell'assemblea
1. Le deliberazioni prese
dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini (c. 1105) .
2. Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al regolamento di condominio (c. 1138) ogni condomino
dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa (c. 23, 11091 , 2377).
3. Il ricorso deve essere
proposto, sotto pena di decadenza (c. 2964 ss.), entro trenta giorni, che decorrono
dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione
per gli assenti (c. 11092 , 11384).
art. 1138 c.c. - Regolamento di
condominio
1. Quando in un edificio il
numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento,
il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni (c. 1117) e la
ripartizione delle spese (c. 1123) , secondo i diritti e gli obblighi spettanti
a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e
quelle relative all'amministrazione (att. c. 68 ss., 155).
2. Ciascun condomino può
prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente.
3. Il regolamento deve essere
approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma
dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art.
1129 (att. c. 71) . Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.
4. Le norme del regolamento non
possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137 (att. c. 72, 155).
art. 1139 c.c. - Rinvio alle
norme sulla comunione
1. Per quanto non è
espressamente previsto da questo capo (att. c. 156) si osservano le norme sulla
comunione in generale (c. 1101 ss.; att. c. 61-72).
1. Il possesso è il potere sulla
cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale (c. 1066).
2. Si può possedere direttamente
o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (c. 1141).
art. 1141 c.c. - Mutamento della
detenzione in possesso
1. Si presume il possesso in
colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a
esercitarlo semplicemente come detenzione.
2. Se alcuno ha cominciato ad
avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga
a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da
lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo
universale (c. 1146).
art. 1142 c.c. - Presunzione di
possesso intermedio
1. Il possessore attuale che ha
posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo
intermedio.
art. 1143 c.c. - Presunzione di
possesso anteriore
1. Il possesso attuale non fa
presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a
fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto
dalla data del titolo.
art. 1144 c.c. - Atti di
tolleranza
1. Gli atti compiuti con altrui
tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
art. 1145 c.c. - Possesso di
cose fuori commercio
1. Il possesso delle cose di cui
non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
2. Tuttavia nei rapporti tra
privati è concessa l'azione di spoglio (c. 1168) rispetto ai beni appartenenti
al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime
proprio del demanio pubblico (c. 822, 824).
3. Se trattasi di esercizio di
facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica
amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione (c. 1170).
art. 1146 c.c. - Successione nel
possesso. Accessione del possesso
1. Il possesso continua
nell'erede con effetto dall'apertura della successione (c. 456, 460, 11412).
2. Il successore a titolo
particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli
effetti.
art. 1147 c.c. - Possesso di
buona fede
1. È possessore di buona fede
chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (c. 5353).
2. La buona fede non giova se
l'ignoranza dipende da colpa grave.
3. La buona fede è presunta e
basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto (c. 113, 1153, 1415, 1445, 2033
ss.).
art. 1148 c.c. - Acquisto dei
frutti
1. Il possessore di buona fede
(c. 1147) fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale
e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (c. 820, 821). Egli, fino
alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante (c. 948) dei
frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto
percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia (c.
11761 , 2033).
art. 1149 c.c. - Rimborso delle
spese per la produzione e il raccolto dei frutti
1. Il possessore che è tenuto a
restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese
a norma del secondo comma dell'art. 821 (c. 2040).
art. 1150 c.c. - Riparazioni,
miglioramenti e addizioni
1. Il possessore, anche se di
mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
2. Ha anche diritto a indennità
per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
3. L'indennità si deve
corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per
effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è
di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di
valore.
4. Se il possessore è tenuto
alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte
per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la
restituzione è dovuta.
5. Per le addizioni fatte dal
possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni
costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta
un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (c.
2040; att. c. 157).
art. 1151 c.c. - Pagamento delle
indennità
1. L'autorità giudiziaria, avuto
riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità
previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo
caso, le opportune garanzie (c. 1179, 2040).
art. 1152 c.c. - Ritenzione a
favore del possessore di buona fede
1. Il possessore di buona fede
può ritenere la cosa (c. 7484 , 9752 , 1006, 1011, 15022 , 2040) finché non gli
siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel
corso del giudizio di rivendicazione (c. 948 ) e sia stata fornita una prova
generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (c. 2756).
2. Egli ha lo stesso diritto
finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso
previsto dall'articolo precedente (c. 2040, 2864).
art. 1153 c.c. - Effetti
dell'acquisto del possesso
1. Colui al quale sono alienati
beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà
mediante il possesso, purché sia in buona fede (c. 1147) al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (c.
5632).
2. La proprietà si acquista
libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è
la buona fede dell'acquirente (c. 15992) .
3. Nello stesso modo si
acquistano i diritti di usufrutto (c. 978), di uso (c. 1021) e di pegno (c.
2784, 2913).
art. 1154 c.c. - Conoscenza
dell'illegittima provenienza della cosa
1. A colui che ha acquistato
conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza
che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
art. 1155 c.c. - Acquisto di
buona fede e precedente alienazione ad altri
1. Se taluno con successivi
contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato
in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di
data posteriore (c. 1265, 1380, 1991, 2644).
art. 1156 c.c. - Universalità di
mobili e mobili iscritti in pubblici registri
1. Le disposizioni degli
articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili (c. 816) e ai
beni mobili iscritti in pubblici registri (c. 815, 2683 ss.; nav. 146 ss., 753
ss.).
art. 1157 c.c. - Possesso di
titoli di credito
1. Gli effetti del possesso di
buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV (c.
1994).
art. 1158 c.c. - Usucapione dei
beni immobili e dei diritti reali immobiliari
1. La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano
in virtù del possesso continuato per venti anni (c. 9544 , 970, 978, 1031,
1166; att. c. 252).
art. 1159 c.c. - Usucapione
decennale
1. Colui che acquista in buona
fede (c. 1147) da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che
sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto (c.
2643 ss.), ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla
data della trascrizione.
2. La stessa disposizione si
applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
art. 1159-bis c.c. - Usucapione
speciale per la piccola proprietà rurale
1. La proprietà dei fondi rustici
con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si
acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
2. Colui che acquista in buona
fede (c. 1147) da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo
a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto (c. 2643 ss.), un
fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani
dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni
dalla data di trascrizione.
3. La legge speciale stabilisce
la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo
di proprietà.
4. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati
in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore
ai limiti fissati dalla legge speciale.
art. 1160 c.c. - Usucapione
delle universalità di mobili
1. L'usucapione di
un'universalità di mobili (c. 816) o di
diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso
continuato per venti anni.
2. Nel caso di acquisto in buona
fede (c. 1147) da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione
si compie con il decorso di dieci anni.
art. 1161 c.c. - Usucapione dei
beni mobili
1. In mancanza di titolo idoneo
(c. 1153), la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento
sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci
anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede (c. 1147).
2. Se il possessore è di mala
fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
art. 1162 c.c. - Usucapione di
beni mobili iscritti in pubblici registri
1. Colui che acquista in buona
fede (c. 1147) da chi non è
proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (c. 815, 1156, 2683;
nav. 146 ss., 753 ss.), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà
e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione
col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
2. Se non concorrono le
condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di
dieci anni.
3. Le stesse disposizioni si
applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
art. 1163 c.c. - Vizi del
possesso
1. Il possesso acquistato in
modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in
cui la violenza o la clandestinità è cessata.
art. 1164 c.c. - Interversione
del possesso
1. Chi ha il possesso
corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire
la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per
causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il
diritto del proprietario (c. 1141 ). Il tempo necessario per l'usucapione
decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
art. 1165 c.c. - Applicazione di
norme sulla prescrizione
1. Le disposizioni generali
sulla prescrizione (c. 2934 ss.), quelle relative alle cause di sospensione e
d'interruzione (c. 2941 ss.) e al computo dei termini (c. 2962 ss.) si
osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.
art. 1166 c.c. - Inefficacia
delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
1. Nell'usucapione ventennale
non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto
reale sopra un immobile, né l'impedimento derivante da condizione o da termine
(c. 2935), né le cause di sospensione indicate dall'art. 2942 .
2. L'impedimento derivante da
condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo
non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso
dei diritti reali sui beni da lui posseduti (c. 9544 , 970, 1014, 1073).
art. 1167 c.c. - Interruzione
dell'usucapione per perdita di possesso
1. L'usucapione è interrotta (c.
2945) quando il possessore è stato
privato del possesso per oltre un anno.
2. L'interruzione si ha come non
avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso (c.
1168) e questo è stato ricuperato.
art. 1168 c.c. - Azione di
reintegrazione
1. Chi è stato violentemente od
occultamente (c. 11703) spogliato del possesso (c. 4601 , 11452) può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione
del possesso medesimo.
2. L'azione è concessa altresì a
chi ha la detenzione della cosa (c. 15852), tranne il caso che l'abbia per
ragioni di servizio o di ospitalità.
3. Se lo spoglio è clandestino,
il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta
dello spoglio.
4. La reintegrazione deve
ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione (p.
c. 703 ss.).
art. 1169 c.c. - Reintegrazione
contro l'acquirente consapevole dello spoglio
1. La reintegrazione si può
domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare,
fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
art. 1170 c.c. - Azione di
manutenzione
1. Chi è stato molestato nel
possesso (c. 4601 , 11453)di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile
o di un'universalità di mobili (c. 816)
può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso
medesimo (p. c. 703 ss.).
2. L'azione è data se il
possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato
acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato
acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi,
decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
3. Anche colui che ha subito uno
spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso,
se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
art. 1171
c.c. - Denunzia di nuova opera
1. Il proprietario, il titolare
di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di
temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui
fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o
del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera,
purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa
sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero
permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il
risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni
al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel
secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento
del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza
favorevole, nonostante la permessa continuazione (p. c. 688 ss.).
art. 1172 c.c. - Denunzia di
danno temuto
1. Il proprietario, il titolare
di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di
temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un
danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo
le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (p. c. 688 ss.).
2. L'autorità giudiziaria,
qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia (c. 1179) per i danni eventuali.
art. 1173
c.c. - Fonti delle obbligazioni
1. Le obbligazioni derivano da
contratto (c. 1321 ss.), da fatto illecito (c. 2043 ss. ), o da ogni altro atto
o fatto idoneo a produrle (c. 433 ss., 17184 , 17621 , 18902 , 1987 ss., 2028
ss., 2033 ss., 2041 ss., 2126; l. camb. 11; l. ass. 14) in conformità
dell'ordinamento giuridico.
art. 1174 c.c. - Carattere
patrimoniale della prestazione
1. La prestazione che forma
oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e
deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (c.
6481 , 7933 , 1255, 12562 , 1379, 1411).
art. 1175 c.c. - Comportamento
secondo correttezza
1. Il debitore e il creditore
devono comportarsi secondo le regole della correttezza (c. 1337, 1358, 1366,
1375, 14602 , 2598 n. 3).
art. 1176 c.c. - Diligenza
nell'adempimento
1. Nell'adempiere l'obbligazione
il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (c. 3821 , 7034
, 10012 , 1587, 17101 , 17681 , 1804, 19612 , 21482 , 21672 , 23921 , 24071).
2. Nell'adempimento delle
obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (c. 21041 ,
21742 , 22241 , 2236) .
art. 1177 c.c. - Obbligazione di
custodire
1. L'obbligazione di consegnare
una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
art. 1178 c.c. - Obbligazione
generica
1. Quando l'obbligazione ha per
oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore
deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (c. 664).
art. 1179 c.c. - Obbligo di
garanzia
1. Chi è tenuto a dare una
garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua
scelta un'idonea garanzia reale (c. 2784 ss.) o personale (c. 1936 ss., 19431),
ovvero altra sufficiente cautela.
art. 1180 c.c. - Adempimento del
terzo
1. L'obbligazione può essere
adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha
interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
2. Tuttavia il creditore può
rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato
la sua opposizione.
art. 1181 c.c. - Adempimento
parziale
1. Il creditore può rifiutare un
adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile (c. 1314 ss.), salvo
che la legge o gli usi dispongano diversamente (c. 1208 n. 3, 1258, 1285, 1384;
l. camb. 452 ; l. ass. 372).
art. 1182
c.c. - Luogo dell'adempimento
1. Se il
luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla
convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione (c.
1774) o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
2.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta
nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta (c. 15101 ,
15904).
3.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al
domicilio (c. 43) che il creditore ha
al tempo della scadenza (c. 14983 , 18342 , 18432). Se tale domicilio è diverso
da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più
gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha
diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
4. Negli
altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha
al tempo della scadenza (att. c. 159).
art. 1183
c.c. - Tempo dell'adempimento
1. Se non
è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore
può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la
natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia
necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito
dal giudice (c. 645, 18171).
2. Se il
termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta
ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze (c. 18172) ; se è
rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza
del debitore che intende liberarsi.
art. 1184
c.c. - Termine
1. Se per
l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore,
qualora non risulti stabilito a favore del creditore (c. 1185, 1208 n. 4, 1457,
17712) o di entrambi (c. 1563, 1816; l. camb. 46).
art. 1185
c.c. - Pendenza del termine
1. Il
creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il
termine sia stabilito esclusivamente a suo favore (c. 1184) .
2.
Tuttavia il debitore non può ripetere (c. 2033) ciò che ha pagato
anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però
egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si
è arricchito per effetto del pagamento anticipato (c. 20411).
art. 1186
c.c. - Decadenza dal termine
1.
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può
esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha
diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date (c. 2743, 2813) o non
ha dato le garanzie che aveva promesse.
art. 1187
c.c. - Computo del termine
1. Il
termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le
disposizioni dell'art. 2963 (l.
camb. 41, 97; l. ass. 79).
2. La
disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si
osserva se non vi sono usi diversi (l. camb. 96; l. ass. 78).
3. È
salva in ogni caso una diversa pattuizione.
art. 1188
c.c. - Destinatario del pagamento
1. Il
pagamento (c. 1321 ) deve essere fatto al creditore (c. 1000) o al suo
rappresentante (c. 1387 ss.), ovvero alla persona indicata dal creditore o
autorizzata dalla legge (p.c. 4941) o dal giudice a riceverlo (c. 1208 n. 1).
2. Il
pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il
creditore lo ratifica (c. 1399) o se ne ha approfittato (c. 1190).
art. 1189
c.c. - Pagamento al creditore apparente
1. Il
debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo (c. 1396
) in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona
fede (c. 5342 , 12642 , 1836, 19922 , 2559).
2. Chi ha
ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore,
secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (c. 2033 ss.).
art. 1190
c.c. - Pagamento al creditore incapace
1. Il
pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se
questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio
dell'incapace (c. 11882 , 1443, 1769, 2039, 2041).
art. 1191
c.c. - Pagamento eseguito da un incapace
1. Il
debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a
causa della propria incapacità (c. 19332 , 20341 , 2940 ).
art. 1192
c.c. - Pagamento eseguito con cose altrui
1. Il
debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva
disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può
disporre.
2. Il
creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede (c. 1147, 1153, 1479)può
impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (c. 1218).
art. 1193
c.c. - Imputazione del pagamento
1. Chi ha
più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando
paga, quale debito intende soddisfare.
2. In
mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito
scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti
ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente
onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta
proporzionalmente ai vari debiti (c. 1249).
art. 1194
c.c. - Imputazione del pagamento agli interessi
1. Il
debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli
interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
2. Il
pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima
agli interessi (c. 11992).
art. 1195
c.c. - Quietanza con imputazione
1. Chi,
avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato
di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa,
se non vi è stato dolo (c. 14391) o sorpresa da parte del creditore.
art. 1196
c.c. - Spese del pagamento
1. Le
spese del pagamento sono a carico del debitore (c. 672, 1215, 1475, 15102 ,
17742).
art. 1197
c.c. - Prestazione in luogo dell'adempimento
1. Il
debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta,
anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In
questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è
eseguita.
2. Se la
prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto,
il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa
secondo le norme della vendita (c. 1483 ss., 1490 ss.), salvo che il creditore
preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
3. In
ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi (c. 2881).
art. 1198
c.c. - Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
1. Quando
in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con
la riscossione del credito (c. 2928) , se non risulta una diversa volontà delle
parti.
2. È
salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
art. 1199
c.c. - Diritto del debitore alla quietanza
1. Il
creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore,
rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito
al debitore (c. 22132 , 27043 , 2726).
2. Il
rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli
interessi (c. 11942).
art. 1200
c.c. - Liberazione dalle garanzie
1. Il
creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni
dalle garanzie reali (c. 2784 ss.) date per il credito e da ogni altro vincolo
che comunque ne limiti la disponibilità (c. 12082) .
art. 1201
c.c. - Surrogazione per volontà del creditore
1. Il
creditore, ricevendo il pagamento da un terzo (c. 1180), può surrogarlo nei
propri diritti (c. 7541 , 2843). La surrogazione deve essere fatta in modo
espresso e contemporaneamente al pagamento.
art. 1202
c.c. - Surrogazione per volontà del debitore
1. Il
debitore, che prende a mutuo (c. 1813 ss.)
una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito,
può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di
questo.
2. La
surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da
atto avente data certa (c. 2704);
2) che nell'atto di mutuo sia indicata
espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la
dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel
pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di
inserire nella quietanza tale dichiarazione.
art. 1203
c.c. - Surrogazione legale
1. La
surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore,
ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli
preferito in ragione dei suoi privilegi (c. 2745 ss.), del suo pegno (c. 2784
ss.) o delle sue ipoteche (c. 2808 ss.);
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile
che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a
favore dei quali l'immobile è ipotecato (c. 2866);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto
con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo
(c. 1299, 1949);
4) a vantaggio dell'erede con beneficio
d'inventario (c. 484 ss.), che paga con danaro proprio i debiti (c. 490 n. 2)
ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (c.
756, 9714 , 1259, 1762, 1776, 17802 , 17962 , 1916, 20363 , 20381 , 2856, 2866,
2869, 28712 ; l. camb. 82).
art. 1204
c.c. - Terzi garanti
1. La
surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i
terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
2. Se il
credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma
dell'art. 1263 .
art. 1205
c.c. - Surrogazione parziale
1. Se il
pagamento è parziale (c. 1181), il terzo surrogato e il creditore concorrono
nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto
contrario.
art. 1206
c.c. - Condizioni
1. Il
creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento
offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è
necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. c. 160).
art. 1207 c.c. - Effetti
1. Quando
il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (c. 1256 ss., 1673). Non sono
più dovuti gli interessi (c. 1282) né i frutti della cosa (c. 820) che non
siano stati percepiti dal debitore.
2. Il
creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a
sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
3. Gli
effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta (c. 1208), se questa è
successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (p. c. 324)
o se è accettata dal creditore.
art. 1208
c.c. - Requisiti per la validità dell'offerta
1.
Affinché l'offerta sia valida è necessario (c. 1214, 1220):
1) che sia fatta al creditore capace di
ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (c. 1188 ss.);
2) che sia fatta da persona che può
validamente adempiere (c. 1191);
3) che comprenda la totalità della somma o
delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una
somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario
(c. 1181);
4) che il termine sia scaduto, se stipulato
in favore del creditore (c. 1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla
quale dipende l'obbligazione (c. 1353 ss.);
6) che l'offerta sia fatta alla persona del
creditore o nel suo domicilio (c. 1182);
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale
pubblico a ciò autorizzato (att. c. 73 ss.).
2. Il
debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per
liberare i beni dalle garanzie reali (c. 2784 ss.) o da altri vincoli che
comunque ne limitano la disponibilità (c. 1200).
art. 1209
c.c. - Offerta reale e offerta per intimazione
1. Se
l'obbligazione ha per oggetto danaro (c. 1277 ss. ), titoli di credito (c. 1992
ss.), ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta
deve essere reale (att. c. 731 , 74 ).
2. Se si
tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso (c. 11822 , 1510),
l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante
atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (c. 1214,
1216; att. c. 732 , 75; p. c. 137 ss.).
art. 1210
c.c. - Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
1. Se il
creditore rifiuta di accettare l'offerta reale (c. 12091) o non si presenta per
ricevere le cose offertegli mediante intimazione (c. 12092), il debitore può
eseguire il deposito (c. 1514; att. c. 77, 78).
2.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato
valido con sentenza passata in giudicato (p. c. 324), il debitore non può più
ritirarlo (c. 1213) ed è liberato dalla sua obbligazione.
art. 1211
c.c. - Cose deperibili o di dispendiosa custodia
1. Se le
cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese
della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o
l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei
modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo (c. 2797; p. c.
529 ss.).
art. 1212
c.c. - Requisiti del deposito
1. Per la
validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione
notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo in cui la cosa offerta sarà depositata (att. c. 744 );
2) che il debitore abbia consegnato la cosa,
con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta (c. 1207), nel
luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un
processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di
riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il
fatto del deposito (att. c. 78);
4) che, in caso di non comparizione del
creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a
ritirare la cosa depositata (att. c. 731).
2. Il
deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un
istituto di credito (att. c. 731 , 76 , 251; l. camb. 48).
art. 1213
c.c. - Ritiro del deposito
1. Il
deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato
accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza
passata in giudicato (c. 1210; p. c. 324).
2. Se,
dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che
lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito,
egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi
dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito (c. 2878).
art. 1214
c.c. - Offerta secondo gli usi e deposito
1. Se il
debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle
prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal
giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212 (att. c. 731 , 77) , se questo è accettato
dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (p. c.
324).
art. 1215 c.c. - Spese
1. Quando
l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del
creditore (c. 1196).
art. 1216
c.c. - Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
1. Se
deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al
creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma
prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 (att. c. 732 , 75; p. c. 137 ss.).
2. Il
debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina
di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha
consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. c. 79).
art. 1217
c.c. - Obbligazioni di fare
1. Se la prestazione
consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione
di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua
necessari per renderla possibile (att. c. 80).
2.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.
art. 1218
c.c. - Responsabilità del debitore
1. Il
debitore che non esegue (c. 1228) esattamente la prestazione dovuta (c. 1176
ss.) è tenuto al risarcimento del danno (c. 1223 ss., 1229, 1307, 1453 ss.,
2740; att. c. 160) se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione (c. 1256 , 1257) derivante da
causa a lui non imputabile (c. 1494, 1557, 15782 , 1588, 1611, 1618, 1668,
16731 , 1681, 1693, 1710, 1768, 1785, 1787, 1804 ss., 1821, 1836, 1915, 1924,
2104, 2236).
art. 1219
c.c. - Costituzione in mora
1. Il
debitore è costituito in mora (c. 29434)mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto (c. 1308, 1334, 1335; att. c. 160).
2. Non è
necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito
(c. 2043 ss.);
2) quando il debitore ha dichiarato per
iscritto di non volere eseguire l'obbligazione (c. 1460);
3) quando è scaduto il termine (c. 1183 ss.),
se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (c. 11823).
Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti
in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
art. 1220
c.c. - Offerta non formale
1. Il
debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto
offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella
sezione III del precedente capo (c. 1208 ss.), a meno che il creditore l'abbia
rifiutata per un motivo legittimo.
art. 1221
c.c. - Effetti della mora sul rischio
1. Il
debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto
della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (c. 18052) .
2. In
qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la
perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il
valore.
art. 1222
c.c. - Inadempimento di obbligazioni negative
1. Le
disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni
fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
art. 1223
c.c. - Risarcimento del danno
1. Il
risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno (c. 19052 ,
20562), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (c. 1225 , 1382,
14792 , 15154 , 15162 , 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056).
art. 1224
c.c. - Danni nelle obbligazioni pecuniarie
1. Nelle
obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (c. 1277 ss.), sono
dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (c. 1284), anche se non erano
dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun
danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella
legale (c. 12843), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura (c.
19503).
2. Al
creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore
risarcimento (p. c. 4293). Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura
degli interessi moratori.
art. 1225
c.c. - Prevedibilità del danno
1. Se
l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore (c. 14793), il
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l'obbligazione.
art. 1226
c.c. - Valutazione equitativa del danno
1. Se il
danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice
con valutazione equitativa (c. 2056).
art. 1227
c.c. - Concorso del fatto colposo del creditore
1. Se il
fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne
sono derivate (c. 2056).
2. Il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza (c. 19141 , 2056).
art. 1228
c.c. - Responsabilità per fatto degli ausiliari
1. Salva
diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione
si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
(c. 12292 , 1670, 1717, 1785-bis , 2049 ).
art. 1229
c.c. - Clausole di esonero da responsabilità
1. È
nullo (c. 1419 1) qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (c. 13412 , 1382, 14902
, 1579, 16812 , 1694, 17132 , 1785-quater , 18384).
2. È
nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di
responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (c.
1580).
art. 1230
c.c. - Novazione oggettiva
1.
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione
originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
2. La
volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non
equivoco (l. camb. 66; l. ass. 58).
art. 1231
c.c. - Modalità che non importano novazione
1. Il
rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione
di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non
producono novazione.
art. 1232
c.c. - Privilegi, pegno e ipoteche
1. I
privilegi (c. 2745 ss.), il pegno (c. 2784 ss.) e le ipoteche (c. 2808 ss.) del
credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di
mantenerli per il nuovo credito (c. 2878 n. 3).
art. 1233
c.c. - Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
1. Se la
novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido (c. 1292
ss.) con effetto liberatorio per tutti (c. 1300), i privilegi, il pegno e le
ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del
debitore che fa la novazione.
art. 1234
c.c. - Inefficacia della novazione
1. La
novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (c. 1325
n. 2, 1418).
2.
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (c. 1425
ss.), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo
debito conoscendo il vizio del titolo originario (c. 1444).
art. 1235
c.c. - Novazione soggettiva
1. Quando
un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si
osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (c. 1268 ss.).
art. 1236
c.c. - Dichiarazione di remissione del debito
1. La
dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione
quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo
termine di non volerne profittare (c. 1301, 1333, 2113, 2726).
art. 1237
c.c. - Restituzione volontaria del titolo
1. La
restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore
al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori
in solido (c. 1301).
2. Se il
titolo del credito è in forma pubblica (c. 2699), la consegna volontaria della
copia spedita in forma esecutiva (c. 2714; p. c. 475)fa presumere la
liberazione, salva la prova contraria.
art. 1238
c.c. - Rinunzia alle garanzie
1. La
rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del
debito.
art. 1239
c.c. - Fideiussori
1. La
remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (c. 1936 ss.
).
2. La
remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la
parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno
consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
art. 1240
c.c. - Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
1. Il
creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un
terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del
debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento
dell'obbligazione.
art. 1241
c.c. - Estinzione per compensazione
1. Quando
due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per
le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono (c.
1302, 1853, 1930, 1931, 2271; l. fall. 56).
art. 1242
c.c. - Effetti della compensazione
1. La
compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il
giudice non può rilevarla d'ufficio.
2. La
prescrizione (c. 2934 ss.) non impedisce la compensazione, se non era compiuta
quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
art. 1243
c.c. - Compensazione legale e giudiziale
1. La
compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma
di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono
ugualmente liquidi ed esigibili.
2. Se il
debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta
liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del
debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il
credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
art. 1244
c.c. - Dilazione
1. La
dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
art. 1245
c.c. - Debiti non pagabili nello stesso luogo
1. Quando
i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese
del trasporto al luogo del pagamento (c. 1196).
art. 1246
c.c. - Casi in cui la compensazione non si verifica
1. La
compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito,
eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di
cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (c. 1168);
2) di credito per la restituzione di cose
depositate (c. 1766 ss.) o date in comodato (c. 1803 ss.) ;
3) di credito dichiarato impignorabile (p. c.
545);
4) di rinunzia alla compensazione fatta
preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge (c. 4472
, 12723 , 2271; l. fall. 562).
art. 1247
c.c. - Compensazione opposta da terzi garanti
1. Il
fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il
debitore principale (c. 1945).
2. Lo
stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca (c. 2808 ss., 2859,
2870)o un pegno (c. 2784 ss.) .
art. 1248
c.c. - Inopponibilità della compensazione
1. Il
debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il
creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo (c. 1264) , non può opporre al
cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (c. 12723 ,
1409, 2805).
2. La
cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata (c. 1264),
impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
art. 1249
c.c. - Compensazione di più debiti
1. Quando
una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione
le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.
art. 1250
c.c. - Compensazione rispetto ai terzi
1. La
compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato
diritti di usufrutto (c. 1000 ss.) o di pegno (c. 2784 ss.) su uno dei crediti (c. 1830, 2917).
art. 1251
c.c. - Garanzie annesse al credito
1. Chi ha
pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi,
in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo
credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
art. 1252
c.c. - Compensazione volontaria
1. Per
volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le
condizioni previste dagli articoli precedenti.
2. Le
parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale
compensazione.
art. 1253
c.c. - Effetti della confusione
1. Quando
le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona,
l'obbligazione si estingue (c. 1014 n. 2, 1072, 1303), e i terzi che hanno
prestato garanzia per il debitore sono liberati (c. 1945).
art. 1254
c.c. - Confusione rispetto ai terzi
1. La
confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di
usufrutto (c. 1000) o di pegno (c. 2800) sul credito.
art. 1255
c.c. - Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
1. Se
nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore
principale, la fideiussione resta in vita (c. 1945), purché il creditore vi
abbia interesse (c. 1174).
art. 1256
c.c. - Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
1. L'obbligazione
si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione
diventa impossibile (c. 6732 , 9942 , 1207, 1218, 1221, 1288, 1463 ss., 1588,
17801 , 1818, 2175).
2. Se
l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è
responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue
se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo
dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere
ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più
interesse a conseguirla (c. 1174).
art. 1257
c.c. - Smarrimento di cosa determinata
1. La
prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta
impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il
perimento.
2. In
caso di successivo ritrovamento della cosa (c. 927 ss.), si applicano le
disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
art. 1258
c.c. - Impossibilità parziale
1. Se la
prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera
dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile
(c. 1181, 1464, 2175).
2. La
stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata,
questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento
totale della cosa.
art. 1259
c.c. - Subingresso del creditore nei diritti del debitore
1. Se la
prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in
tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in
dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità (c. 1203), e può esigere
dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di
risarcimento (c. 17802 , 2742).
art. 1260
c.c. - Cedibilità dei crediti
1. Il
creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (c. 1198,
1858), anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
(c. 447).
2. Le
parti possono escludere la cedibilità del credito (c. 1379, 1823), ma il patto
non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo
della cessione.
art. 1261
c.c. - Divieti di cessione
1. I
magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i
patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi
cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità
giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni, sotto pena di nullità e dei danni (c. 13892).
2. La
disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni
ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa
di beni posseduti dal cessionario.
art. 1262
c.c. - Documenti probatori del credito
1. Il
cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che
sono in suo possesso (c. 14773 ; l. camb. 252 ).
2. Se è
stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al
cessionario una copia autentica dei documenti.
art. 1263
c.c. - Accessori del credito
1. Per
effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi
(c. 2745 ss.), con le garanzie personali (c. 1936 ss.) e reali (c. 2784 ss.,
2843)e con gli altri accessori (l. camb. 25).
2. Il
cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente,
il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente
rimane custode del pegno (c. 12042).
3. Salvo
patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti (c. 8213) .
art. 1264
c.c. - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
1. La
cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha
accettata o quando gli è stata notificata (c. 12482 , 14071 , 2914 n. 2).
2.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non
è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione (c. 1189, 19782 , 2559).
art. 1265
c.c. - Efficacia della cessione riguardo ai terzi
1. Se il
medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale
la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa (c. 2704), ancorché essa sia di
data posteriore (c. 1155, 1380, 1991, 2644).
2. La
stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di
usufrutto (c. 1000) o di pegno (c. 19782 , 2800 ss., 2914 n. 2) .
art. 1266
c.c. - Obbligo di garanzia del cedente
1. Quando
la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del
credito al tempo della cessione (c. 1410). La garanzia può essere esclusa per
patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio (c. 14872).
2. Se la
cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti
in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (c. 797) .
art. 1267
c.c. - Garanzia della solvenza del debitore
1. Il
cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la
garanzia (c. 760, 1829, 1858, 2255). In questo caso egli risponde nei limiti di
quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le
spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere
il debitore, e risarcire il danno (c. 2012; l. camb. 191 ; l. ass. 211). Ogni
patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.
2. Quando il cedente ha garantito la solvenza
del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per
insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o
nel proseguire le istanze contro il debitore stesso (c. 1198, 1957).
art. 1268
c.c. - Delegazione cumulativa
1. Se il
debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il
creditore (c. 1333), il debitore originario non è liberato dalla sua
obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (c.
1274).
2.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può
rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento
(c. 1530) .
art. 1269
c.c. - Delegazione di pagamento
1. Se il
debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi
verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
2. Il
terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico,
ancorché sia debitore del delegante (c. 11811) . Sono salvi gli usi diversi.
art. 1270
c.c. - Estinzione della delegazione
1. Il
delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia
assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il
pagamento a favore di questo.
2. Il
delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario
anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
art. 1271
c.c. - Eccezioni opponibili dal delegato
1. Il
delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con
questo.
2. Se le
parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al
delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che
avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra
delegante e delegatario.
3. Il
delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il
delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso
riferimento.
art. 1272
c.c. - Espromissione
1. Il
terzo che, senza delegazione del debitore (c. 11801) , ne assume verso il
creditore il debito (c. 1333), è obbligato in solido (c. 1292 ss.) col debitore
originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare
quest'ultimo.
2. Se non
si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni
relative ai suoi rapporti col debitore originario.
3. Può
opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il
debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da
fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che
avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata
prima dell'espromissione (c. 12481).
art. 1273 c.c. - Accollo
1. Se il
debitore e un terzo convengono che questi assuma (c. 1333) il debito dell'altro,
il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la
stipulazione a suo favore (c. 1411).
2.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se
ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore
dichiara espressamente di liberarlo (c. 12743).
3. Se non
vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo (c.
1292 ss.).
4. In
ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla
stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore
le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta (c.
1413 ).
art. 1274
c.c. - Insolvenza del nuovo debitore
1. Il
creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario,
non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne
abbia fatto espressa riserva (c. 1268).
2.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in
confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
3. Le
medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo
stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione
espressa della stipulazione (c. 12732).
art. 1275
c.c. - Estinzione delle garanzie
1. In
tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si
estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non
consente espressamente a mantenerle (c. 1232, 2878).
art. 1276
c.c. - Invalidità della nuova obbligazione
1. Se
l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla
(c. 1418 ss.) o annullata (c. 1425 ss.), e il creditore aveva liberato il
debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può
valersi delle garanzie prestate da terzi (c. 2881).
art. 1277 c.c. - Debito di somma
di danaro
1. I debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e
per il suo valore nominale.
2. Se la somma dovuta era
determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento,
questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
art. 1278 c.c. - Debito di somma
di monete non aventi corso legale
1. Se la somma dovuta è
determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha
facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della
scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (c. 1182; l. camb. 47; l. ass.
39).
art. 1279 c.c. - Clausola di
pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
1. La disposizione dell'articolo
precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è
indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla
scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta (l. camb.
47; l. ass. 39).
art. 1280 c.c. - Debito di
specie monetaria avente valore intrinseco
1. Il pagamento deve farsi con
una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo
costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui
l'obbligazione fu assunta.
2. Se però la moneta non è
reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento
si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la
specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
art. 1281 c.c. - Leggi speciali
1. Le norme che precedono si
osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi
speciali.
2. Sono salve le disposizioni
particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
art. 1282 c.c. - Interessi nelle
obbligazioni pecuniarie
1. I crediti liquidi ed esigibili
(c. 1499) di somme di danaro producono interessi di pieno diritto (c. 1224),
salvo che la legge (c. 5063 , 669, 12072 , 1714, 18152 , 2033, 20362 , 21512 ,
2154; l. fall. 55) o il titolo (c. 18151)
stabiliscano diversamente (c. 2948 n. 4).
2. Salvo patto contrario, i
crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione
in mora (c. 1219; att. c. 1611).
3. Se il credito ha per oggetto
rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il
periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza
corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
art. 1283 c.c. - Anatocismo
1. In mancanza di usi contrari,
gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre
che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. c. 162).
art. 1284 c.c. - Saggio degli
interessi
1. Il saggio degli interessi
legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno. Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato
nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del
saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo (att. c. 1612).
2. Allo stesso saggio si
computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
3. Gli interessi superiori alla
misura legale devono essere determinati per iscritto (c. 1350, 2725); altrimenti
sono dovuti nella misura legale (c. 18152 ; l. camb. 52 ; l. ass. 7).
art. 1285 c.c. - Obbligazione
alternativa
1. Il debitore di
un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni
dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte
dell'una e parte dell'altra (c. 1181).
art. 1286 c.c. - Facoltà di
scelta
1. La scelta spetta al debitore,
se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (c. 665).
2. La scelta diviene
irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la
dichiarazione di scelta (c. 666, 14532 , 14922), comunicata all'altra parte, o
ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
3. Se la scelta deve essere
fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non
è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice (att. c. 81).
art. 1287 c.c. - Decadenza dalla
facoltà di scelta
1. Quando il debitore,
condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine
assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
2. Se la facoltà di scelta
spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello
fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
3. Se la scelta è rimessa a un
terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice (c.
6313 , 6643 , 1349; att. c. 81).
art. 1288 c.c. - Impossibilità
di una delle prestazioni
1. L'obbligazione alternativa si
considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di
obbligazione (c. 1174, 1346 ss.) o se è divenuta impossibile per causa non
imputabile ad alcuna delle parti (c. 1256 ss., 1557).
art. 1289 c.c. - Impossibilità
colposa di una delle prestazioni
1. Quando la scelta spetta al
debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni
diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due
prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e
chiedere il risarcimento dei danni.
2. Quando la scelta spetta al
creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni
diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca
esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve
rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o
esigere il risarcimento del danno.
art. 1290 c.c. - Impossibilità
sopravvenuta di entrambe le prestazioni
1. Qualora entrambe le
prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo
a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta
impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al
creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
art. 1291 c.c. - Obbligazione
con alternativa multipla
1. Le regole stabilite in questa
sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono
più di due.
art. 1292 c.c. - Nozione della
solidarietà
1. L'obbligazione è in solido
quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo
che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (c. 1951,
2871)e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più
creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso
tutti i creditori (l. fall. 61 ss. ).
art. 1293 c.c. - Modalità varie
dei singoli rapporti
1. La solidarietà non è esclusa
dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o
il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli
creditori (c. 1297).
art. 1294 c.c. - Solidarietà tra
condebitori
1. I condebitori sono tenuti in
solido (c. 33, 38, 129-bis 3 , 4433 , 9611 , 14082 , 1546, 17163 , 1854, 19441
, 1946, 20543 , 2055, 21122 , 2260, 2506-IV3 , 2518; att. c. 632), se dalla
legge o dal titolo non risulta diversamente (c. 441, 752, 754, 9612 , 16821 ,
1911, 19442 , 21502 , 2268, 2304, 24952).
art. 1295 c.c. - Divisibilità
tra gli eredi
1. Salvo patto contrario,
l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei
creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (c. 752, 7541).
art. 1296 c.c. - Scelta del
creditore per il pagamento
1. Il debitore ha la scelta di
pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato
prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
art. 1297 c.c. - Eccezioni
personali
1. Uno dei debitori in solido
non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori (c. 1945).
2. A uno dei creditori in solido
il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori (c.
1293).
art. 1298 c.c. - Rapporti
interni tra debitori o creditori solidali
1. Nei rapporti interni
l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori,
salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
2. Le parti di ciascuno si
presumono uguali, se non risulta diversamente (c. 2055).
art. 1299 c.c. - Regresso tra
condebitori
1. Il debitore in solido che ha
pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno
di essi (c. 1203 n. 3 , 13102 , 1954, 28712 ; l. fall. 61, 62).
2. Se uno di questi è
insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori,
compreso quello che ha fatto il pagamento (c. 19104 , 19472 , 1954, 22802 ,
26152 ; l. fall. 151).
3. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il
condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
art. 1300 c.c. - Novazione
1. La novazione tra il creditore
e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori (c. 1230, 1233). Qualora
però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non
sono liberati che per la parte di quest'ultimo.
2. Se convenuta tra uno dei
creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri
creditori solo per la parte del primo.
art. 1301 c.c. - Remissione
1. La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori (c. 1236, 1237), salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione (l. fall. 135, 184).
2. Se la remissione è fatta da
uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori
solo per la parte spettante al primo.
art. 1302 c.c. - Compensazione
1. Ciascuno dei debitori in
solido può opporre in compensazione (c. 1241 ss.) il credito di un condebitore
solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
2. A uno dei creditori in solido
il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei
creditori, ma solo per la parte di questo.
art. 1303 c.c. - Confusione
1. Se nella medesima persona si
riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione
degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
2. Se nella medesima persona si
riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si
estingue per la parte di questo (c. 1253).
art. 1304 c.c. - Transazione
1. La transazione (c. 1965 ss.)
fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei
confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
2. Parimenti, se è intervenuta
tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto
nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne
profittare.
art. 1305 c.c. - Giuramento
1. Il giuramento (c. 2736 ss.)
sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido
al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore
a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido,
produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal
creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in
solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal
creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in
solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.
art. 1306 c.c. - Sentenza
1. La sentenza pronunziata tra
il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei
creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli
altri creditori (c. 2909).
2. Gli altri debitori possono
opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore;
gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni
personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
art. 1307 c.c. - Inadempimento
1. Se l'adempimento
dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più
condebitori (c. 1218), gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo
solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può
chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei
condebitori inadempienti.
art. 1308 c.c. - Costituzione in
mora
1. La costituzione in mora (c.
1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo
il disposto dell'art. 1310.
2. La costituzione in mora del
debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
art. 1309 c.c. - Riconoscimento
del debito
1. Il riconoscimento del debito
(c. 1988) fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri;
se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova
agli altri.
art. 1310 c.c. - Prescrizione
1. Gli atti con i quali il
creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure
uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (c. 2943 ss. ) contro il
comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri
creditori (c. 1308, 19574 ; l. camb. 95; l. ass. 76).
2. La sospensione della
prescrizione (c. 2941, 2942)nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei
creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che
sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in
conseguenza della prescrizione (c. 1299).
3. La rinunzia alla prescrizione
(c. 2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri;
fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il
condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri
debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
art. 1311 c.c. - Rinunzia alla
solidarietà
1. Il creditore che rinunzia
alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido
contro gli altri (c. 1313).
2. Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la
parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei
debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata
pronunciata una sentenza di condanna.
art. 1312 c.c. - Pagamento
separato dei frutti o degli interessi
1. Il creditore che riceve,
separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a
carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti
o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
art. 1313 c.c. - Insolvenza di un
condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
1. Nel caso di rinunzia del
creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è
insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i
condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà (c.
1311).
art. 1314 c.c. - Obbligazioni
divisibili
1. Se più sono i debitori o i
creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale (c.
441, 752, 7541 , 9612 , 1911), ciascuno dei creditori non può domandare il
soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è
tenuto a pagare il debito che per la sua parte (c. 1295).
art. 1315 c.c. - Limiti alla
divisibilità tra gli eredi del debitore
1. Il beneficio della divisione
non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato
di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è
certa e determinata.
art. 1316 c.c. - Obbligazioni
indivisibili
1. L'obbligazione è
indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non
è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti.
art. 1317 c.c. - Disciplina
delle obbligazioni indivisibili
1. Le obbligazioni indivisibili
sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (c. 1292 ss.), in
quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
art. 1318 c.c. - Indivisibilità
nei confronti con gli eredi
1. L'indivisibilità opera anche
nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore (c. 1295).
art. 1319 c.c. - Diritto di
esigere l'intero
1. Ciascuno dei creditori può
esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile (c. 17722). Tuttavia
l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito,
deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (c. 1179).
art. 1320 c.c. - Estinzione
parziale
1. Se uno dei creditori ha fatto
remissione del debito (c. 1236 ss.) o
ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta (c.
1197), il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia
non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero
rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha
ricevuto la prestazione diversa (c. 13012).
2. La medesima disposizione si
applica in caso di transazione (c. 1304), novazione (c. 1300), compensazione
(c. 1302) e confusione (c. 1303).
TITOLO II — Dei contratti in
generale
1. Il contratto è l'accordo di
due o più parti per costituire, regolare o estinguere (c. 1188 ) tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
art. 1322 c.c. - Autonomia
contrattuale
1. Le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle
norme corporative.
2. Le parti possono anche
concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare
(c. 1323, 1987, 2249), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli
di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
art. 1323 c.c. - Norme
regolatrici dei contratti
1. Tutti i contratti, ancorché
non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare (c. 13222), sono
sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
art. 1324 c.c. - Norme
applicabili agli atti unilaterali
1. Salvo diverse disposizioni di
legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili,
per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (c. 470, 482,
483, 519, 526, 1334, 1373, 1387, 14143 , 14562 , 1503, 1987 ss., 2732, 2821).
art. 1325 c.c. - Indicazione dei
requisiti
1. I requisiti del contratto
sono:
1) l'accordo delle parti (c. 1326 ss.);
2) la causa (c. 12341 , 1343 ss., 14722 , 1876, 1895, 1904, 1939;
nav. 514);
3) l'oggetto (c. 1346 ss.);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto
pena di nullità (c. 1350 ss.).
art. 1326 c.c. - Conclusione del
contratto
1. Il contratto è concluso nel
momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza (c. 1335) dell'accettazione
dell'altra parte (c. 7822 , 1333).
2. L'accettazione deve giungere
al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario
secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (c. 13282).
3. Il proponente può ritenere
efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra
parte.
4. Qualora il proponente
richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha
effetto se è data in forma diversa (c. 1352).
5. Un'accettazione non conforme
alla proposta equivale a nuova proposta.
art. 1327 c.c. - Esecuzione
prima della risposta dell'accettante
1. Qualora, su richiesta del
proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba
eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e
nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
2. L'accettante deve dare
prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto
al risarcimento del danno.
art. 1328 c.c. - Revoca della
proposta e dell'accettazione
1. La proposta può essere
revocata finché il contratto non sia concluso (c. 782). Tuttavia, se
l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia
della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle
perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto (c. 1337).
2. L'accettazione può essere
revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione
(c. 13262 , 1335).
art. 1329 c.c. - Proposta
irrevocabile
1. Se il proponente si è obbligato
a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto (c.
1331, 13331 , 1887).
2. Nell'ipotesi prevista dal
comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (c. 414 ) del proponente
non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre
circostanze escludano tale efficacia.
art. 1330 c.c. - Morte o
incapacità dell'imprenditore
1. La proposta o l'accettazione,
quando è fatta dall'imprenditore (c. 2082) nell'esercizio della sua impresa,
non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (c. 414) prima
della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori
(c. 2083) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre
circostanze (c. 1674, 1722 n. 4, 25581).
art. 1331 c.c. - Opzione
1. Quando le parti convengono
che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia
facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale
proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.
2. Se per l'accettazione non è
stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (c. 11831).
art. 1332 c.c. - Adesione di
altre parti al contratto
1. Se ad un contratto possono
aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa
deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del
contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari (c. 1981,
2528).
art. 1333 c.c. - Contratto con
obbligazioni del solo proponente
1. La proposta diretta a
concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente (c.
1236, 1268, 1272, 1273, 1936)è irrevocabile appena giunge a conoscenza della
parte alla quale è destinata (c. 1335) .
2. Il destinatario può rifiutare
la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In
mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
art. 1334 c.c. - Efficacia degli
atti unilaterali
1. Gli atti unilaterali (c.
1324) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati (c. 1335, 1724).
art. 1335 c.c. - Presunzione di
conoscenza
1. La proposta, l'accettazione
(c. 1326), la loro revoca (c. 1328)e ogni altra dichiarazione diretta a una
determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua
colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
art. 1336 c.c. - Offerta al
pubblico
1. L'offerta al pubblico, quando
contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta,
vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli
usi (c. 1989).
2. La revoca dell'offerta, se è
fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche
in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
art. 1337 c.c. - Trattative e
responsabilità precontrattuale
1. Le parti, nello svolgimento
delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo
buona fede (c. 81, 1175, 1358, 1366, 1375).
art. 1338 c.c. - Conoscenza
delle cause d'invalidità
1. La parte che, conoscendo o
dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (c. 1418
ss.), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno (c.
2043 ) da questa risentito per avere
confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (c. 139, 1398).
art. 1339 c.c. - Inserzione
automatica di clausole
1. Le clausole, i prezzi di beni
o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti
nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle
parti (c. 14192 , 16794 , 18152 , 19322 , 20662 , 20772).
art. 1340 c.c. - Clausole d'uso
1. Le clausole d'uso s'intendono
inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti
(c. 1374).
art. 1341 c.c. - Condizioni
generali di contratto
1. Le condizioni generali di
contratto (c. 1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci
nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi
le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (c.
1370).
2. In ogni caso non hanno
effetto (c. 1418, 1419 2), se non sono specificamente approvate per iscritto,
le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilità (c. 1229), facoltà di recedere dal contratto (c.
1373) o di sospenderne l'esecuzione (c. 1461), ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze (c. 2965), limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni (c. 1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi
terzi (c. 1379, 1566-68, 25961), tacita proroga o rinnovazione del contratto
(c. 1597, 18992), clausole compromissorie (p. c. 808) o deroghe alla competenza
dell'autorità giudiziaria (p. c. 28, 29).
art. 1342 c.c. - Contratto
concluso mediante moduli o formulari
1. Nei contratti conclusi
mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al
modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora
siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate
(c. 1370) .
2. Si osserva inoltre la
disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
art. 1343 c.c. - Causa illecita
1. La causa (c. 1325 n. 2) è
illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume (c. 14182).
art. 1344 c.c. - Contratto in
frode alla legge
1. Si reputa altresì illecita la
causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di
una norma imperativa (c. 166-bis , 743, 14182).
art. 1345 c.c. - Motivo illecito
1. Il contratto è illecito
quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo
illecito comune ad entrambe (c. 626 , 788, 14182).
art. 1346 c.c. - Requisiti
1. L'oggetto del contratto (c.
1325 n. 3) deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (c.
14182) .
art. 1347 c.c. - Possibilità
sopravvenuta dell'oggetto
1. Il contratto sottoposto a
condizione sospensiva (c. 1353 ss.) o a termine è valido, se la prestazione inizialmente
impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della
scadenza del termine.
art. 1348 c.c. - Cose future
1. La prestazione di cose future
(c. 8202 , 1472) può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti
della legge (c. 458 , 7711 , 23315 , 2823).
art. 1349 c.c. - Determinazione
dell'oggetto
1. Se la determinazione della
prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le
parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo
apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è
manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice (c.
631-32, 6642 , 733, 7783 , 12873 , 14732 , 2264, 24733 , 26034).
2. La determinazione rimessa al
mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede.
Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per
sostituirlo, il contratto è nullo.
3. Nel determinare la
prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della
produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
art. 1350 c.c. - Atti che devono
farsi per iscritto
1. Devono farsi per atto
pubblico (c. 2699 ss.) o per scrittura
privata (c. 2702 ss.), sotto pena di nullità (c. 1338, 1351, 1392, 1399, 1403,
1418, 27252 , 2806):
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (c.
812) ;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il
diritto di usufrutto (c. 978 ss.) su beni immobili, il diritto di superficie
(c. 952 ss.), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (c. 957 ss.);
3) i contratti che costituiscono la comunione (c. 1100 ss.) di
diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali
(c. 1027 ss.), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione
(c. 1021 ss. );
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (c. 971);
7) i contratti di anticresi (c. 1960 ss.);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata
superiore a nove anni (c. 1571-72);
9) i contratti di società (c. 2247 ss.) o di associazione (c. 2549
ss. ) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti
reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (c. 1861 ss.) o
vitalizie (c. 1872 ss.), salve le disposizioni relative alle rendite dello
Stato;
11) gli atti di divisione (c. 137 ss., 1111 ss.) di beni immobili
e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni (c. 1965 ss.) che hanno per oggetto
controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (c. 14, 47,
162, 167, 348, 484, 519, 782, 9182 , 12843 , 15033 , 15431 , 19781 , 2096,
21032 , 2125, 2328, 23333 , 24632 , 2500, 2504 2521, 2603, 26072 , 2821, 2879,
2882; p. c. 807, 808; nav. 237, 249, 328, 565, 857, 864, 1027).
art. 1351 c.c. - Contratto
preliminare
1. Il contratto preliminare è
nullo (c. 1350), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per
il contratto definitivo (c. 2645-bis , 26684 , 2775-bis , 2780, 2825-bis ,
2932; l. fall. 725).
art. 1352 c.c. - Forme
convenzionali
1. Se le parti hanno convenuto
per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un
contratto, si presume (c. 2728) che la
forma sia stata voluta per la validità di questo (c. 13264 , 2725).
art. 1353 c.c. - Contratto
condizionale
1. Le parti possono subordinare
l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento
futuro e incerto (c. 108, 257, 4752 , 520, 633 ss., 7022 , 2010; l. camb. 1,
16, 31; l. ass. 1, 18).
art. 1354 c.c. - Condizioni
illecite o impossibili
1. È nullo il contratto al quale
è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La condizione impossibile
rende nullo il contratto se è sospensiva (c. 1347); se è risolutiva, si ha come
non apposta (c. 634).
3. Se la condizione illecita o
impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo
all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è
disposto dall'art. 1419.
art. 1355 c.c. - Condizione
meramente potestativa
1. È nulla l'alienazione di un
diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva
che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente,
da quella del debitore.
art. 1356 c.c. - Pendenza della
condizione
1. In pendenza della condizione
sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi (c. 2901;
p. c. 5631 , 670 ss.).
2. L'acquirente di un diritto
sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro
contraente può compiere atti conservativi.
art. 1357 c.c. - Atti di
disposizione in pendenza della condizione
1. Chi ha un diritto subordinato
a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli
effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
art. 1358 c.c. - Comportamento
delle parti nello stato di pendenza
1. Colui che si è obbligato o
che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato
sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi
secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (c. 1175,
1375).
art. 1359 c.c. - Avveramento
della condizione
1. La condizione si considera
avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse
contrario all'avveramento di essa.
art. 1360 c.c. - Retroattività
della condizione
1. Gli effetti dell'avveramento della
condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo
che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del
contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (c.
646, 1757, 2655).
2. Se però la condizione
risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento
di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle
prestazioni già eseguite (c. 13732 , 1458, 14654 , 21261 , 23322).
art. 1361 c.c. - Atti di
amministrazione
1. L'avveramento della
condizione (c. 1359) non pregiudica la validità degli atti di amministrazione
compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio
del diritto.
2. Salvo diverse disposizioni di
legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui
la condizione si è avverata (c. 646).
art. 1362 c.c. - Intenzione dei
contraenti
1. Nell'interpretare il
contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e
non limitarsi al senso letterale delle parole.
2. Per determinare la comune
intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo
anche posteriore alla conclusione del contratto (c. 1326).
art. 1363 c.c. - Interpretazione
complessiva delle clausole
1. Le clausole del contratto si
interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che
risulta dal complesso dell'atto.
art. 1364 c.c. - Espressioni
generali
1. Per quanto generali siano le
espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali
le parti si sono proposte di contrattare.
art. 1365 c.c. - Indicazioni
esemplificative
1. Quando in un contratto si è
espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi
non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.
art. 1366 c.c. - Interpretazione
di buona fede
1. Il contratto deve essere
interpretato secondo buona fede (c. 1175 , 1337, 1358, 1375).
art. 1367 c.c. - Conservazione
del contratto
1. Nel dubbio, il contratto o le
singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche
effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (c. 1424).
art. 1368 c.c. - Pratiche
generali interpretative
1. Le clausole ambigue
s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il
contratto è stato concluso.
2. Nei contratti in cui una
delle parti è un imprenditore (c. 2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo
ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa (c.
2196 n. 4, 2197).
art. 1369 c.c. - Espressioni con
più sensi
1. Le espressioni che possono
avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente
alla natura e all'oggetto del contratto.
art. 1370 c.c. - Interpretazione
contro l'autore della clausola
1. Le clausole inserite nelle
condizioni generali di contratto (c. 1341) o in moduli o formulari (c. 1342)
predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore
dell'altro.
art. 1371 c.c. - Regole finali
1. Qualora, nonostante
l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga
oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a
titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli
interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
art. 1372 c.c. - Efficacia del
contratto
1. Il contratto ha forza di
legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge (c. 1373 , 13993 , 1453 ss., 1896, 1955, 1956, 2272 n. 3).
2. Il contratto non produce
effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (c. 1411) .
art. 1373 c.c. - Recesso
unilaterale
1. Se a una delle parti è
attribuita (c. 13412) la facoltà di
recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione (c. 1464, 1537 ss., 1660, 1671,
1674, 1722 n. 4, 1985, 22242 , 2227, 2237, 25582).
2. Nei contratti a esecuzione
continuata o periodica (c. 13602 , 1458, 21261 , 23322), tale facoltà può
essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (c. 24, 1569, 15962 , 1614,
1625, 1627, 1750, 1833, 1845, 1855, 1893, 1897 ss., 1918, 20963 , 2118, 2119,
2160, 2177, 2183, 2244, 2285, 23073 , 23434 , 2437, 2532, 25582 , 2609).
3. Qualora sia stata stipulata
la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la
prestazione è eseguita (c. 1386).
4. È salvo in ogni caso il patto
contrario.
art. 1374 c.c. - Integrazione
del contratto
1. Il contratto obbliga le parti
non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che
ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e
l'equità (c. 1340).
art. 1375 c.c. - Esecuzione di
buona fede
1. Il contratto deve essere
eseguito secondo buona fede (c. 1175, 1337, 1358, 1366, 1460).
art. 1376 c.c. - Contratto con
effetti reali
1. Nei contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione
o il trasferimento di un diritto reale (c. 1465) ovvero il trasferimento di un
altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per
effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (c. 1706, 2003,
2008, 2011, 2015, 2022, 2247, 2253, 2786, 28082 ; c.p.i. 64).
art. 1377 c.c. - Trasferimento
di una massa di cose
1. Quando oggetto del
trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la
disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le
cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
art. 1378 c.c. - Trasferimento
di cosa determinata solo nel genere
1. Nei contratti che hanno per
oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si
trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse
stabiliti (c. 14653). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un
luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al
vettore (c. 1678 ss.) o allo spedizioniere (c. 1737 ss.).
art. 1379 c.c. - Divieto di
alienazione
1. Il divieto di alienare (c.
9653 , 9801 , 12602) stabilito per contratto (c. 13412) ha effetto solo tra le
parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se
non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (c. 1174).
art. 1380 c.c. - Conflitto tra
più diritti personali di godimento
1. Se, con successivi contratti,
una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento
relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo
ha conseguito (c. 1155 , 12651 , 1991, 2644).
2. Se nessuno dei contraenti ha
conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa (c.
2704) anteriore.
3. Sono salve le norme relative
agli effetti della trascrizione (c. 2643 n. 8, 10, 11, 12 e 2644; c.p.i. 1381,
lett. b ).
art. 1381 c.c. - Promessa
dell'obbligazione o del fatto del terzo
1. Colui che ha promesso
l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro
contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
art. 1382 c.c. - Effetti della
clausola penale
1. La clausola, con cui si
conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (c. 1218),
uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di
limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore (c. 1223, 1229).
2. La penale è dovuta
indipendentemente dalla prova del danno.
art. 1383 c.c. - Divieto di
cumulo
1. Il creditore non può
domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata
stipulata per il semplice ritardo.
art. 1384 c.c. - Riduzione della
penale
1. La penale può essere
diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita
in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto
sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (c. 1181,
15262 ; att. c. 163).
art. 1385 c.c. - Caparra
confirmatoria
1. Se al momento della
conclusione del contratto (c. 1326 ss.)
una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una
quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la
caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto (c. 1373), ritenendo
la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può
recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (c. 1386; att. c.
164).
3. Se però la parte che non è
inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (c. 1453 ss.)
del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (c.
1223 ss.; att. c. 164) .
art. 1386 c.c. - Caparra
penitenziale
1. Se nel contratto è stipulato
il diritto di recesso per una (c. 1373) o per entrambe le parti, la caparra ha
la sola funzione di corrispettivo del recesso (c. 13733).
2. In questo caso, il recedente
perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
art. 1387 c.c. - Fonti della
rappresentanza
1. Il potere di rappresentanza è
conferito dalla legge (c. 481 , 320 , 357, 360, 424, 508, 528, 643, 1702, 24094
; l. fall. 31) ovvero dall'interessato (c. 161 , 362 , 412 , 2266 , 2295 n. 3,
2328 n. 9, 24632 , 25213 , 2603 n. 4, 2612 n. 4) .
art. 1388 c.c. - Contratto
concluso dal rappresentante
1. Il contratto concluso dal
rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà
conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
art. 1389 c.c. - Capacità del
rappresentante e del rappresentato
1. Quando la rappresentanza è
conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante
basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (c. 428, 14252),
avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia
legalmente capace il rappresentato (c. 14251).
2. In ogni caso, per la validità
del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia
vietato al rappresentato (c. 323, 378, 779, 1261, 1471, 22333).
art. 1390 c.c. - Vizi della
volontà
1. Il contratto è annullabile
(c. 1441 ss.) se è viziata la volontà
del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal
rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di
questo.
art. 1391 c.c. - Stati
soggettivi rilevanti
1. Nei casi in cui è rilevante
lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze
(c. 1153, 1428), si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si
tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
2. In nessun caso il
rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di
buona fede del rappresentante (c. 1894).
art. 1392 c.c. - Forma della
procura
1. La procura non ha effetto se
non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere (c. 1350 ss., 1399).
art. 1393 c.c. - Giustificazione
dei poteri del rappresentante
1. Il terzo che contratta col
rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la
rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui
firmata.
art. 1394 c.c. - Conflitto
d'interessi
1. Il contratto concluso dal
rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato (c. 1395) può essere
annullato (c. 1441 ss.) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto
o riconoscibile dal terzo.
art. 1395 c.c. - Contratto con
se stesso
1. È annullabile (c. 1441 ss.)
il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come
rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia
autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (c. 1394, 1735).
2. L'impugnazione può essere
proposta soltanto dal rappresentato (c. 1471 n. 4).
art. 1396 c.c. - Modificazione
ed estinzione della procura
1. Le modificazioni e la revoca
della procura (c. 1116) devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che
questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (c. 2207,
22663).
2. Le altre cause di estinzione
del potere di rappresentanza conferito dall'interessato (c. 1722 , 1727 ss.)non
sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate (c. 19, 19031 ,
22981 , 23835 , 23842 , 2384-bis ).
art. 1397 c.c. - Restituzione
del documento della rappresentanza
1. Il rappresentante è tenuto a
restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono
cessati.
art. 1398 c.c. - Rappresentanza
senza potere
1. Colui che ha contrattato come
rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà
conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per
avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (c. 1338, 18902 ,
28222 ; l. camb. 11; l. ass. 14).
art. 1399 c.c. - Ratifica
1. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato
(c. 1711, 18901 , 2032, 28222), con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione
di esso (c. 1392).
2. La ratifica ha effetto
retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
3. Il terzo e colui che ha
contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima
della ratifica (c. 1372).
4. Il terzo contraente può
invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine,
scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (c. 17122).
5. La facoltà di ratifica si
trasmette agli eredi.
art. 1400 c.c. - Speciali forme
di rappresentanza
1. Le speciali forme di
rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V
(c. 2138, 2150, 2203 ss.).
art. 1401 c.c. - Riserva di
nomina del contraente
1. Nel momento della conclusione
del contratto (c. 1326) una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve
acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
art. 1402 c.c. - Termine e
modalità della dichiarazione di nomina
1. La dichiarazione di nomina
deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione
del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
2. La dichiarazione non ha
effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non
esiste una procura anteriore al contratto.
art. 1403 c.c. - Forme
e pubblicità
1. La dichiarazione di nomina e
la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non
rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se
non prescritta dalla legge (c. 1392) .
2. Se per il contratto è
richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (c. 2643 ss.), deve
agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con
l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
art. 1404 c.c. - Effetti della
dichiarazione di nomina
1. Quando la dichiarazione di
nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui
questo fu stipulato.
art. 1405 c.c. - Effetti della
mancata dichiarazione di nomina
1. Se la dichiarazione di nomina
non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il
contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari (c. 17621) .
art. 1406 c.c. - Nozione
1. Ciascuna parte può sostituire
a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive,
se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta (c.
1594, 1602, 19183 , 2112, 2160, 2558).
art. 1407 c.c. - Forma
1. Se una parte ha consentito
preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti
dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui
le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata (c. 12641).
2. Se tutti gli elementi del
contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine»
o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del
giratario nella posizione del girante (c. 1889, 19185 , 2011).
art. 1408 c.c. - Rapporti fra
contraente ceduto e cedente
1. Il cedente è liberato dalle
sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione
diviene efficace nei confronti di questo (c. 1407).
2. Tuttavia il contraente
ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui
qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte (c. 1267).
3. Nel caso previsto dal comma
precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento
del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è
verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
art. 1409 c.c. - Rapporti fra
contraente ceduto e cessionario
1. Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
art. 1410 c.c. - Rapporti fra
cedente e cessionario
1. Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (c. 1266).
2. Se il cedente assume la
garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per
le obbligazioni del contraente ceduto (c. 19441) .
art. 1411 c.c. - Contratto a
favore di terzi
1. È valida la stipulazione a
favore di un terzo (c. 12731 , 13722 , 15994 , 1689, 1773, 1875, 1920), qualora
lo stipulante vi abbia interesse (c. 1174).
2. Salvo patto contrario, il
terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione
(c. 1689). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante,
finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di
volerne profittare (c. 1921).
3. In caso di revoca della
stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a
beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle
parti o dalla natura del contratto.
art. 1412 c.c. - Prestazione al
terzo dopo la morte dello stipulante
1. Se la prestazione deve essere
fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio
anche con una disposizione testamentaria (c. 587 ss.) e quantunque il terzo
abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo
stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (c. 1921).
2. La prestazione deve essere
eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante,
purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto
diversamente.
art. 1413 c.c. - Eccezioni
opponibili dal promittente al terzo
1. Il promittente può opporre al
terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto,
ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
art. 1414 c.c. - Effetti della
simulazione tra le parti
1. Il contratto simulato non
produce effetto tra le parti (c. 123, 164).
2. Se le parti hanno voluto
concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il
contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
3. Le precedenti disposizioni si
applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che
siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (c. 1324,
1334).
art. 1415 c.c. - Effetti della
simulazione rispetto ai terzi
1. La simulazione non può essere
opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del
simulato alienante, ai terzi che in buona fede (c. 1147) hanno acquistato
diritti dal titolare apparente (c. 1153), salvi gli effetti della trascrizione
della domanda di simulazione (c. 2652 n. 4, 2690 n. 1; c.p.i.138).
2. I terzi possono far valere la
simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
art. 1416 c.c. - Rapporti con i
creditori
1. La simulazione non può essere
opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede
hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto
simulato (c. 2910 ss.) .
2. I creditori del simulato
alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e,
nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono
preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
art. 1417 c.c. - Prova della
simulazione
1. La prova per testimoni (c.
2721 ss.) della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta
da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del
contratto dissimulato (c. 1343 ss., 1354), anche se è proposta dalle parti (c.
1641).
art. 1418 c.c. - Cause di
nullità del contratto
1. Il contratto è nullo quando è
contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
2. Producono nullità del
contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità
della causa (c. 1343) , l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345
e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 (c. 2379).
3. Il contratto è altresì nullo
negli altri casi stabiliti dalla legge (c. 458, 778, 779, 7852 , 788, 794,
13412 , 1354, 1471 n. 1 e 2, 14722 , 1876, 1895, 1904, 1963, 1972, 21032 ,
21153 , 21224 , 2265, 2332, 2744; l. aut. 120 n. 1 ).
art. 1419 c.c. - Nullità
parziale
1. La nullità parziale di un
contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella
parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (c. 4753 , 1229 , 1341 2 ,
13543 , 1480, 2265 ).
2. La nullità di singole
clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative (c. 1339, 16794 , 18152 , 19322 ,
20662 , 20772 , 21153 , 2936).
art. 1420 c.c. - Nullità del
contratto plurilaterale
1. Nei contratti con più di due
parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno
scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non
importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale (c. 1446, 1459, 1466).
art. 1421 c.c. - Legittimazione
all'azione di nullità
1. Salvo diverse disposizioni di
legge (l. aut. 122 5), la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha
interesse (c. 1462) e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (c. 2379).
art. 1422 c.c. -
Imprescrittibilità dell'azione di nullità
1. L'azione per far dichiarare
la nullità (c. 2652 n. 6) non è soggetta a prescrizione (c. 117, 1232), salvi
gli effetti dell'usucapione (c. 1158 ss.) e della prescrizione delle azioni di
ripetizione (c. 2379, 2934 ss.)
art. 1423 c.c. - Inammissibilità
della convalida
1. Il contratto nullo non può
essere convalidato (c. 1972) , se la legge non dispone diversamente (c. 117,
1232 , 590, 799, 23325 , 2379).
art. 1424 c.c. - Conversione del
contratto nullo
1. Il contratto nullo può
produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di
sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti,
debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
(c. 1367; c.p.i. 76).
art. 1425 c.c. - Incapacità
delle parti
1. Il contratto è annullabile se
una delle parti era legalmente incapace di contrattare (c. 1441 ss.).
2. È parimenti annullabile,
quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato
da persona incapace d'intendere o di volere (c. 120, 591 n. 3, 775, 1191,
1389).
art. 1426 c.c. - Raggiri usati
dal minore
1. Il contratto non è
annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età (c. 2); ma
la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo
all'impugnazione del contratto.
art. 1427 c.c. - Errore,
violenza e dolo
1. Il contraente (c. 1390), il
cui consenso fu dato per errore (c. 1428 ss.), estorto con violenza (c. 1434
ss.) o carpito con dolo (c. 1439) , può chiedere l'annullamento del contratto
(c. 1441 ss.) secondo le disposizioni seguenti (c. 122, 482-83, 526, 624, 686,
761, 787, 1969).
art. 1428 c.c. - Rilevanza
dell'errore
1. L'errore è causa di
annullamento del contratto (c. 122, 483, 624, 787, 1391, 1973 ss., 2732) quando
è essenziale (c. 1429) ed è riconoscibile dall'altro contraente (c. 1431).
art. 1429 c.c. - Errore
essenziale
1. L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero
sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona
dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del
consenso (c. 122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione
unica o principale del contratto (c. 1969).
art. 1430 c.c. - Errore di
calcolo
1. L'errore di calcolo non dà
luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi
in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (c. 1429).
art. 1431 c.c. - Errore
riconoscibile
1. L'errore si considera
riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto
ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza (c.
11761) avrebbe potuto rilevarlo (c.
1337).
art. 1432 c.c. - Mantenimento
del contratto rettificato
1. La parte in errore non può
domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne
pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle
modalità del contratto che quella intendeva concludere (c. 1450, 14673).
art. 1433 c.c. - Errore nella
dichiarazione o nella sua trasmissione
1. Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla
dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla
persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.
art. 1434 c.c. - Violenza
1. La violenza è causa di
annullamento del contratto (c. 122, 265, 482, 526, 624, 761, 2732), anche
se esercitata da un terzo (c. 1439).
art. 1435 c.c. - Caratteri della
violenza
1. La violenza deve essere di
tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i
suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia,
all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
art. 1436 c.c. - Violenza
diretta contro terzi
1. La violenza è causa di
annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona
o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
2. Se il male minacciato
riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione
delle circostanze da parte del giudice.
art. 1437 c.c. - Timore
riverenziale
1. Il solo timore riverenziale
non è causa di annullamento del contratto (c. 1221).
art. 1438 c.c. - Minaccia di far
valere un diritto
1. La minaccia di far valere un
diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a
conseguire vantaggi ingiusti.
art. 1439 c.c. - Dolo
1. Il dolo è causa di
annullamento del contratto (c. 482, 526, 624, 761) quando i raggiri usati da uno
dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe
contrattato (c. 1195, 19751 , 1986).
2. Quando i raggiri sono stati
usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente
che ne ha tratto vantaggio (c. 1434).
art. 1440 c.c. - Dolo incidente
1. Se i raggiri non sono stati
tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi
sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde
dei danni.
art. 1441 c.c. - Legittimazione
1. L'annullamento del contratto
può essere domandato (c. 1462) solo dalla parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge (c. 184, 322, 323, 377, 378, 388, 396, 427, 428, 482, 526, 624, 761,
775, 787, 848, 1394, 1395, 1425 ss., 1471 n. 3 e 4, 1971 ss.).
2. L'incapacità del condannato
in stato di interdizione legale (p. 32) può essere fatta valere da chiunque vi
ha interesse.
art. 1442 c.c. - Prescrizione
1. L'azione di annullamento si
prescrive in cinque anni (c. 184, 4283 , 4822 , 5262 , 6243 , 7612 , 7752 ,
848).
2. Quando l'annullabilità
dipende da vizio del consenso (c. 1427 ss.) o da incapacità legale (c. 1425,
1426), il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato
scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o
d'inabilitazione (c. 429 ), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età (c.
2).
3. Negli altri casi il termine
decorre dal giorno della conclusione del contratto.
4. L'annullabilità può essere
opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta
l'azione per farla valere (c. 14492 , 14673 , 1468, 14953).
art. 1443 c.c. - Ripetizione
contro il contraente incapace
1. Se il contratto è annullato
per incapacità (c. 1425) di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire
all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a
suo vantaggio (c. 1190, 1769, 2039, 2041).
art. 1444 c.c. - Convalida
1. Il contratto annullabile può
essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento,
mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità,
e la dichiarazione che s'intende convalidarlo (c. 184, 2824).
2. Il contratto è pure
convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha
dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità (c. 12342
, 1399, 22642).
3. La convalida non ha effetto,
se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto (c.
1423, 1451).
art. 1445 c.c. - Effetti
dell'annullamento nei confronti dei terzi
1. L'annullamento che non
dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di annullamento (c. 232 , 252 , 5342 , 7852 , 13992 , 1452, 14582 ,
2332, 23776 , 2652 n. 6; att. c. 165) .