CODICE
DELLE ASSICURAZIONI – 02.09.05
CODICE DELLE ASSICURAZIONI –
BOZZA 10.2004
CAPO I
– DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI (art. 1/2)
CAPO II –
CLASSIFICAZIONE PER RAMO (art. 3/10)
TITOLO II
- ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA
CAPO I
- DISPOSIZIONI GENERALI (art. 11/12)
CAPO II - IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA (art. 13/22)
CAPO III - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
UN ALTRO STATO MEMBRO (art. 23/27)
CAPO IV - IMPRESE
AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO (art. 28/29)
TITOLO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA
ASSICURATIVA
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI (art. 30/35)
CAPO II - RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E
DANNI (art. 36/37)
CAPO III - ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE
RISERVE TECNICHE (art. 38/43)
CAPO IV - MARGINE DI SOLVIBILITÀ (art. 44/47)
CAPO V -
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO (art.
48/51)
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI (art. 52/56)
TITOLO V – ACCESSO ED ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE
CAPO I – DISPOSIZIONI
GENERALI (art. 57)
CAPO II - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE
LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA (art. 58/59)
CAPO
III - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
O IN UNO STATO TERZO (art. 60/61)
TITOLO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I – IMPRESE DI
RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA (art. 62/66)
CAPO II - IMPRESE DI
RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO
TERZO (art. 67)
TITOLO VII – ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO
ASSICURATIVO
CAPO I – PARTECIPAZIONE
NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (art. 68/75)
CAPO II – REQUISITI DI
ONORABILITA’, PROFESSIONALITA’ E INDIPENDENZA (art. 76/78)
CAPO III –
PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (art. 79/81)
CAPO IV – GRUPPO
ASICURATIVO (art. 82/87)
TITOLO
VIII – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO (art. 88/90)
CAPO II – BILANCIO DI
ESERCIZIO (art. 91/94)
CAPO III – BILANCIO
CONSOLIDATO (art. 95/100)
CAPO IV – LIBRI E
REGISTRI OBBLIGATORI (art. 101)
CAPO V – REVISIONE
CONTABILE (art. 102/105)
TITOLO IX – INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE
CAPO I
– DISPOSIZIONI GENERALI (art. 106/107)
CAPO II – ATTIVITA’ DI
INTERMEDIAZIONE (art. 108/116)
CAPO III – REGOLE DI
COMPORTAMENTO (art. 117/121)
TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I
VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
CAPO I
- OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (art. 122/129)
CAPO II - ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE (art. 130/136)
CAPO III – RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 137/142)
CAPO
IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE (art. 143/150)
CAPO V - RISARCIMENTO
DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO (art. 151/155)
CAPO
VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE (art. 156/160)
TITOLO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI
OPERAZIONI ASSICURATIVE
CAPO I - COASSICURAZIONE COMUNITARIA (art. 161/162)
CAPO II –TUTELA LEGALE (art.
163/164)
TITOLO XII – NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE
CAPO I
- DISPOSIZIONI GENERALI (art. 165/169)
CAPO II - ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVENTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (art. 170/172)
CAPO III –
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE ASSISTENZA (art. 173/175)
CAPO IV - ASSICURAZIONE SULLA VITA (art. 176/178)
CAPO V –
CAPITALIZZAZIONE (art. 179)
CAPO VI – LEGGE
APPLICABILE (art. 180/181)
TITOLO
XIII – TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (art. 182/184)
CAPO II - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (art. 185/187)
TITOLO XIV - VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI
INTERMEDIARI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI (art. 188/191)
CAPO II - VIGILANZA
SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (art.
192/197)
CAPO
III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E
DI RIASSICURAZIONE (art. 198/202)
CAPO
IV – COOPERAZIONE CON LE AUTORITA’ DEGLI ALTRI STATI COMUNITARI E COMUNICAZIONI
ALLA COMMISSIONE EUROPEA (art. 203/209)
TITOLO XV - VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE
DI ASSICURAZIONE
CAPO I
- DISPOSIZIONI GENERALI (art. 210/211)
CAPO II - PROCEDURE DI
CONTROLLO INTERNO E POTERI DI VIGILANZA (art. 212/214)
CAPO III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI
INFRAGRUPPO (art. 215/216)
CAPO IV -
VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA (art. 217/220)
TITOLO XVI - MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO
E LIQUIDAZIONE
CAPO I - MISURE DI SALVAGUARDIA
(art. 221/228)
CAPO II – MISURE DI RISANAMENTO (art. 229/239)
CAPO III - DECADENZA E REVOCA
DELL’AUTORIZZAZIONE (art. 240/244)
CAPO IV – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
(art. 245/265)
CAPO V - RESPONSABILITÀ
PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO (art. 266)
CAPO
VI - EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA DI
ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI (art. 267/274)
CAPO
VII - DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
(art. 275/282)
TITOLO XVII - SISTEMI DI INDENNIZZO
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (art. 283/285)
CAPO II – LIQUIDAZIONE
DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA (art. 286/292)
CAPO III - LIQUIDAZIONE
DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL’IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA (art. 293/295)
CAPO IV – LIQUIDAZIONE
DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO (art. 296/301)
CAPO V
- SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA (art. 302/304)
TITOLO XVIII - SANZIONI E PROCEDIMENTI
SANZIONATORI
CAPO I
– ABUSIVISMO (art. 305/308)
CAPO II – IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (art. 309/312)
CAPO III -
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI (art. 313/317)
CAPO
IV – TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO (art. 318/320)
CAPO V
- DOVERI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA (art. 321/323)
CAPO
VI - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE (art.
324)
CAPO
VII – DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, PECUNIARIE E
PROCEDIMENTO (art. 325/328)
CAPO
VIII – DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO (art. 329/331)
TITOLO XIX - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE
E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE (art. 332/334)
CAPO II - CONTRIBUTI DI VIGILANZA (art. 335/337)
CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE (art. 338/344)
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI (art. 345/353)
CAPO V – ABROGAZIONI (art.
354/355)
Decreto legislativo recante “Riassetto normativo
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle
assicurazioni”.
CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 117, secondo comma , della Costituzione,
come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
riferimento ai principi di unità, continuità
e completezza dell’ordinamento giuridico;
VISTI gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988 n.
400;
VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall’articolo 1 della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione
per il 2001;
VISTA la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi
urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare
l’articolo 4 recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in
materia di assicurazioni private;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante Codice in materia di protezione di dati personali;
VISTO il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante
regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente
l'esercizio delle assicurazioni private;
VISTO il testo unico delle leggi sull’esercizio delle
assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449;
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante
modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di
assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione
e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente
“riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante
istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
VISTA la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove
norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
VISTA la legge 22 dicembre 1986, n. 772, recante
disciplina della coassicurazione comunitaria;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della
Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in
Stati esteri;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni
e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle
partecipazioni di imprese o enti
assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
VISTO il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,
recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in
materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela
giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428;
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di
attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione
delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera
prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante
istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti
alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
VISTO il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante
misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di
recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia d’assicurazione diretta sulla
vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che
coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
VISTO il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati;
VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di
attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
VISTA la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure
per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di
attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di
attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che
modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di
attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti
il margine di solvibilità delle imprese
di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di
esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di
attuazione della direttiva 2002/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario,
nonché all’istituto della consultazione
preliminare in tema di assicurazioni;
VISTA la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre 2002,
sull’intermediazione assicurativa;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata in data 25
novembre 2004;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la segnalazione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle attività produttive e
del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEFINIZIONI
E CLASSIFICAZIONI GENERALI
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si
intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate
all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei
rischi effettuata da un’impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei
rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi
effettuata da un’impresa di riassicurazione;
e)attività in regime di libertà di prestazione di servizi
o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l’attività che
un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se
persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in
regime di stabilimento: l’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello
stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l’autorità nazionale incaricata
della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del
settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
s.p.a.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre
parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell’ambito di
attività di assicurazione diretta, compresi gli importi
detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto
allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti
considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di
assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione dell’impresa
stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e
operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato
membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non
identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
-4 (corpi di veicoli ferroviari),
-5 (corpi di veicoli aerei),
-6 (corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali),
-7 (merci trasportate),
-11 (r.c. aeromobili)
-12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
-14
(credito) e
-15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale
e il rischio riguardi questa attività;
-3 (corpi
di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari),
-8 (incendio ed elementi naturali),
-9 (altri danni ai beni),
-10 (r.c. autoveicoli terrestri),
-12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 123,
-13 (r.c. generale) e
-16 (perdite pecuniarie), purché
l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
- 1) il totale dell'attivo dello
stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
- 2) l'importo del
volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
- 3) il numero dei dipendenti
occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a
redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al
bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la società di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero
impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la
sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno
Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni
di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente
sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società
di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui
all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società
controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di
partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente
imprese di assicurazione,
imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
società controllante diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione o da
un’impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue
imprese controllate sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui
attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed
immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono
considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio
dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli
elementi immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del
patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto
previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico
dell’intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all’OCSE
che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o
approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti
analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico
dell’intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione
meccanica;
mm)Organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito
presso la CONSAP e previsto dall’articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che
comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate
dall’ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal
Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che
consentono di influire sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di
quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia
di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa
stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i
contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l’impresa cedente sia un’impresa
avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane
attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti
parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la
procedura di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da
imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita
o nei rami danni come definiti all’articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un
insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attività che l’impresa
può esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce
parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività
assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo: uno
Stato aderente all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea in
materia, fra l’altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali
agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio firmato ad
Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o
uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo
Stato membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla
lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente
è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa
cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di
cui alla lettera bbb) dell’obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando
l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro
Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i
beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e
beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione,
quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato
ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro
mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato
ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della
sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell’Unione
europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la
sede legale dell'impresa che assume l’obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione
europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone
fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona,
almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una
partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà
comunque la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non
dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione
unitaria in virtù di un contratto o di
una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono
composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che
possa influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa. L’ISVAP, con regolamento, può ulteriormente
qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle
imprese di assicurazione autorizzate ad
esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione nel
territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti
previsti dall’ordinamento comunitario e
italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione
professionale che è costituita, conformemente
alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione
delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità
civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice
sulla nautica da diporto;
rrr) veicolo:
qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato
da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i
rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Art. 2 - (Classificazione
per ramo)
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la
seguente:
- I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
- III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a
indici o ad altri valori di riferimento;
- IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il
rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga
durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia
o a infortunio o a longevità;
- V. le operazioni di capitalizzazione;
- VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o
in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
2.
L’impresa che ha
ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II
o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata
autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio
demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i
rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la
morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di
malattia. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi
contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo
quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3.
Nei rami danni la classificazione dei rischi è la
seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme
miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità
temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari):
ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non
automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da
veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli
aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni
danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro
bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,
indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai
beni (diversi dai beni compresi nei
rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi
naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3,
4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro
evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni
responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la
responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità
risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni responsabilità
risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa
la responsabilità del vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità
diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11, 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi
all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di
utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di
valore venale; perdita di fitti o di
redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di
difficoltà.
4.
Nei rami danni
l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, .Infortuni e
malattia.;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3,
7 e 10, .Assicurazioni auto.;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4,
6, 7 e 12, .Assicurazioni marittime e trasporti.;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone
trasportate, 5, 7 e 11, .Assicurazioni aeronautiche.;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, .Incendio ed altri
danni ai beni.;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13,
.Responsabilità civile.;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, .Credito e
cauzione;
h) per tutti i rami, .Tutti i rami danni.
5.
Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione
per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può
garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore
autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio
principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il
rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3
non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi
nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando
il rischio principale riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in
difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di
residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi o
comunque connesse a tale utilizzazione.
6.
L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative
sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del
principio di equivalenza dell'autorizzazione
nel territorio comunitario.
CAPO II - VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA
Art. 3 - (Finalità della vigilanza) back
La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione
delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle
imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo,
avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon
funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla
protezione dei consumatori.
Art. 4 - (Ministro delle attività produttive)
Il Ministro delle attività produttive adotta i
provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5 - (Autorità di
vigilanza)
1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore
assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni
del presente codice.
2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana
e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile
raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere
un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed
economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica
assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le
autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed
omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità
alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.
5. L’ordinamento dell’ISVAP è disciplinato dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di
autonomia necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle funzioni di
vigilanza sul settore assicurativo.
Art. 6 - (Destinatari
della vigilanza)
L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che
esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di
riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di
capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione
di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o
riduzione dell’attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari
nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad
essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque
forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese
di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e
riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, dei periti di
assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7 - (Reclami)
Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni
riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno
facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle
disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la
procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei
principi del giusto procedimento.
Art. 8 -
(Disposizioni comunitarie)
Il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP
esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si
conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in
merito alle raccomandazioni concernenti
le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9 - (Regolamenti
e altri provvedimenti)
I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente
codice sono emanati dal Presidente dell’Istituto nel rispetto della procedura
prevista dall’articolo 191, commi 4 e
5.
L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le
procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP
disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento delle
violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della
facoltà di denuncia di parte, della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e
quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi
sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi previsti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’ISVAP determina i casi di necessità ed
urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi
sanciti nel presente comma.
Le disposizioni del presente codice che prevedono
un’autorizzazione dell’ISVAP possono essere applicate dall’Istituto anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti
o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’ISVAP in via generale sono
rese pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.
I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le
raccomandazioni di carattere generale adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante
relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’ISVAP nel suo
Bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì
resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono
pubblicati, a cura del Ministero delle attività produttive, in un’unica
raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente ne
siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già
emanati.
Art. 10 - (Segreto
d’ufficio e collaborazione tra autorità )
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
dell’ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto
d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi
i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate
penalmente.
I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente
al Presidente dell’ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti
reato perseguibile d’ufficio.
I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei
quali l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.
L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, la Commissione vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni
collabora con l’ISVAP al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive
funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei
confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami
del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le
competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta
dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorità competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati membri, al
fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni
ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a
terzi senza il consenso
dell’autorità che le ha fornite.
Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di
reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP può scambiare
informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione
europea.
L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità
amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o
concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei
rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con
le modalità di cui al comma 7.
TITOLO II - ACCESSO
ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 11 - (Attività assicurativa) back
L'esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei
rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di
assicurazione.
L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale
all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa
riassicurazione.
In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto
dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2,
comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due
attività secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le
operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione
ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza
integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12 - (Operazioni
vietate)
Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione,
le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del
riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il
contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica
di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività
assicurativa.
CAPO II - IMPRESE
AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 13 - (Autorizzazione) back
L'ISVAP alle condizioni previste dall’articolo 14
autorizza, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, l’impresa che
intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero,
congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui
all'articolo 2, comma 3.
L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami
vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a
meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
L’autorizzazione è valida per il territorio della
Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle
disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della
legislazione di tali Stati.
Art. 14 - (Requisiti
e procedura)
L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società
cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione
siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società
europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della
società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente
versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale
con regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni
ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e
sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta
da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei
criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in
possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo
di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per
la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri,
se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2,
comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei
mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è
specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa
interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all’articolo 13.
L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.
Art. 15 - (Estensione ad altri rami)
L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami
vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata
dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14, comma 2.
Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa
dà prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia
minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le
disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla
quota di garanzia. Qualora per
l’esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia
più elevata di quella posseduta, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre
di tale quota minima.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nel caso in cui l’impresa, dopo aver ottenuto un’autorizzazione limitata ai
sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere l’esercizio ad altre
attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via
limitata.
4. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per
l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di
attività.
L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione
del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione
all’impresa medesima.
Art. 16 - (Attività
in regime di stabilimento in un altro Stato membro)
L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria
in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un
programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle
obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede
secondaria.
L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante
la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento,
nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle
attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale
deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una
persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
Il rappresentante generale o, se diversa, la persona
preposta alla gestione effettiva della
sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei
requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto
nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica
ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa di provvedere
alla sostituzione del
rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17 - (Procedura
per l’accesso in regime di stabilimento)
L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli
impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di
vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente
ad una certificazione attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle
sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di
dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità
della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di
attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i
requisiti di onorabilità e di professionalità.
L’ISVAP informa prontamente l’impresa dell’avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del
comma 2.
L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare
inizio all’attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte
dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o,
nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in
cui tale autorità ha ricevuto dall’ISVAP la comunicazione di cui all’articolo
16. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo
termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la
sede secondaria deve attenersi.
L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, deve informarne
l’ISVAP e l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria
almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’ISVAP, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la
rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato
l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad
informare l'autorità competente dello Stato membro interessato.
L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale
comunicazione che pervenga dall’autorità di vigilanza dello Stato membro della
sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18 - (Attività
in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)
L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta
attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato
membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP. Insieme alla comunicazione
l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai
quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali
intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere
e le altre informazioni indicate dall’ISVAP.
Art. 19 – (Procedura
per l’accesso in regime di prestazione di servizi)
L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza
dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di operare in regime di
libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente
ne dà notizia all’impresa interessata.
2.
L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di
dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità
della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di
attività presentato. In tale caso l’ISVAP adotta provvedimento motivato, che
trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3.
L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui
riceve dall’ISVAP l’avviso dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui
al comma 1.
4.
L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall’articolo 17, comma
5.
Art. 20 - (Assicurazione malattia in sostituzione di
un regime legale di previdenza sociale)
1.
L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo
malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni
sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un
regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo
una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere
all’ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici
pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati
interessati. L’ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa
richiedente.
Art. 21 - (Attività svolta da sedi secondarie
situate in altri Stati membri)
1.
L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede
secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione
all’ISVAP.
2.
L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento
in cui l’ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1.
L’impresa informa preventivamente l’ISVAP di ogni modifica della comunicazione
effettuata.
3.
L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto
alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché
agli articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22 - (Attività in uno Stato terzo)
1.
L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria
in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2.
L’ISVAP vieta all’impresa di procedere all’insediamento
della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di
attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
all’impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di
prestazione di servizi in uno Stato terzo.
CAPO III - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO
STATO MEMBRO
Art. 23 - (Attività in regime di
stabilimento) back
1.
L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa
avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla
comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato,
delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento
comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la
dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2.
Il rappresentante generale della sede secondaria deve
essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della
Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio
in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3.
Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione l’ISVAP indica all’autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine la normativa, giustificata da motivi d’interesse generale, che
l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attività.
4.
L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio
all’attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve
dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell’ISVAP
ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5.
L’impresa, qualora intenda modificare la comunicazione
effettuata, ne informa l’ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L’ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la
comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente
dello Stato membro interessato.
Art. 24 - (Attività in regime di prestazione di
servizi)
1.
L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in
regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da
parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è
subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza
di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se l’impresa si propone di assumere
rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è
divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia
per le vittime della strada.
2.
L’impresa può iniziare l’attività dal momento in cui
l’ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza
dello Stato di origine di cui al comma 1.
3.
L’impresa comunica all’ISVAP, attraverso l’autorità di
vigilanza dello Stato membro d’origine, ogni modifica che intende apportare
alla comunicazione per l’accesso nel territorio della Repubblica in regime di
libertà di prestazione di servizi.
4.
Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l’impresa non può
avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza
permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un
semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa
stessa.
Art. 25 - (Rappresentante per la gestione dei
sinistri)
1.
L’impresa, qualora intenda operare nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei
sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante
possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2.
Il rappresentante deve risiedere nel territorio della
Repubblica e non può svolgere per conto dell’impresa attività diretta
all’acquisizione di contratti di assicurazione.
3.
Il rappresentante deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di
risarcimento dei danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei
contratti stipulati dall’impresa in regime di libertà di prestazione di
servizi.
4.
Le funzioni del rappresentante per la gestione dei
sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5.
Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono
indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26 - (Elenco delle imprese comunitarie operanti
in Italia)
1.
L’ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di
assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei
rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
Art. 27 - (Rispetto delle norme di interesse
generale)
1.
L’impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso
a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di
interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
CAPO IV - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO
TERZO
Art. 28 - (Attività in regime di
stabilimento) back
1.
L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora
intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni,
è preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel
Bollettino.
2.
L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio
nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per
l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3.
L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare
esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l’autorizzazione
all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4.
L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio
della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che
abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo
23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il
rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo
76.
5.
L’ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti
per il rilascio dell’autorizzazione iniziale, ivi compreso l’obbligo di
presentare un programma di attività, nonché il possesso nel territorio della
Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all’importo minimo
della quota di garanzia e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa
depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in
titoli, pari ad almeno alla metà dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14,
commi 2, 3 e 4.
6.
Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre
disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad
altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15.
7.
L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando
non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento
o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito
in tale Stato una sede secondaria.
Art. 29 - (Divieto di operare in regime di
prestazione di servizi)
1.
È vietato all’impresa con sede legale in uno Stato terzo
l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o nei
rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
2.
Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi
secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in
un altro Stato membro.
3.
È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se
persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di
concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in violazione di quanto
previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione
per la stipulazione di tali contratti.
4.
In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e
si applica l’articolo 167, comma 2.
TITOLO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30 - (Requisiti organizzativi
dell'impresa) back
1.
L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei
rami vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione amministrativa e
contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2.
Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a
far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la
quantificazione e il controllo dei rischi.
3.
L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo
assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le
caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con
regolamento.
Art. 31 - (Attuario incaricato dall’impresa che
esercita i rami vita)
1.
L’impresa che esercita i rami vita incarica un’attuario
per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente
codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli
articoli 32, comma 3, 36, comma 2 e 6, e 93, comma 5.
2.
L’attuario incaricato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP.
3.
L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario
incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia,
avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli
organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione
dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei
dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro
prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza
dell’attuario medesimo.
4.
L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e
all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della
sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza
dall’incarico.
5.
In caso di gravi inadempienze alle norme del presente
codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito
all’attuario è revocato dall’impresa, direttamente o su richiesta dell’ISVAP.
L’ISVAP informa della revoca l’Ordine degli attuari.
6.
In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per
qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare
un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione,
fornendo all’ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione
dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di predisporre, nella quale
siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro
mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si trovi nell’impossibilità di
predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.
Art. 32 - (Determinazione delle tariffe nei rami
vita)
1.
I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni
indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,
sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante
il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle
obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di
costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine
può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente
risorse che non derivano dai premi pagati.
2.
Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei
limiti indicati all’articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi
attuariali riconosciute dall’ISVAP con regolamento.
3.
La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei
premi spetta all’attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da
conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita
è trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario
incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni
operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle
riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite
e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti,
riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il
calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime
un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le
eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4.
Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di
risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l’ISVAP può vietare
l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato
la situazione di squilibrio.
5.
È consentito l’impiego di formule tariffarie a premio
naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi
tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica
l’articolo 167, comma 2.
6.
L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle
basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di
ciascuna tariffa.
Art. 33 - (Tasso di interesse garantibile nei
contratti relativi ai rami vita)
1.
L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti
da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di
interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio
dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2.
L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi
massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il
contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso
medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il
contratto. In tale caso l’ISVAP consulta preventivamente l’autorità di
vigilanza dello Stato membro interessato.
3.
L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i
limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4.
L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2,
può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori
diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti
particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata
senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei
corrispondenti cespiti dell’attivo.
5.
Qualora l’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma
4, l’impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare,
tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi
corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più
elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei
principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6.
I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al
comma 1 sono comunicati dall’ISVAP alla Commissione europea e, ove ne facciano
richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34 - (Attuario incaricato dall’impresa che
esercita i rami responsabilità civile veicoli e
natanti)
1.
L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a
motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle
tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all’articolo
2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'ISVAP.
2.
L’attuario incaricato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP.
3.
L’attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi
tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie
utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i
parametri di riferimento adottati. L’attuario incaricato verifica inoltre la
correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo
delle riserve tecniche.
4.
Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal
Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35 - (Determinazione delle tariffe nei rami
responsabilità civile veicoli e natanti)
1.
Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola
distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali
basi non siano disponibili, l’impresa può fare ricorso a rilevazioni
statistiche di mercato.
2.
Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono
essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa, questa può
avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la
determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più
organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria
autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i
rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere
di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.
4.
Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la
determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere
comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
CAPO II - RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI
Art. 36 - (Riserve tecniche dei
rami vita) back
1.
L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di
costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni
assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni
in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole
applicative individuate dall’ISVAP con regolamento.
2.
La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche
spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via
permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli
interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di
informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che
svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da
rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 32,
comma 3. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se
non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3.
L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine
di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo
delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e
delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4.
La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni
comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei
contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché
tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati
considerati nelle riserve matematiche.
5.
Per la costituzione delle riserve tecniche delle
assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate
le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
6.
Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli
importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve
tecniche.
7.
L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il
confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel
calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell’esperienza diretta.
Art. 37 - (Riserve tecniche dei rami danni)
1.
L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di
costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che
siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile,
agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle
disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
2.
Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei
rami relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei
veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche
spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via
permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli
interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di
informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che
svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da
rispettare per la redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non
è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo
stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3.
L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine
di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per
sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio, le
riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per
partecipazione agli utili e ai ristorni.
4.
La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di
premi sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita le
assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e
quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare integra per tali
assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per
frazioni di premi.
5.
La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo
delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi
obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri
avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati,
nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in
misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri
prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque
delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6.
La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora
denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della
natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di
valutazione.
7.
Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme
accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare
le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi
particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel
ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire
l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di
ciascun esercizio. L’impresa autorizzata all'esercizio dell’attività
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce
una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a
compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le
modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità
naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8.
Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che
hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l’obbligo
di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva di senescenza
destinata a compensare l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età
degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l’intera durata della
garanzia, con riferimento all’età degli assicurati al momento della
stipulazione del contratto. Per tali contratti l’impresa può esercitare il
diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla
stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio
di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita riserva secondo
appropriati criteri attuariali che tengono conto dell’andamento del rischio per
l’intera durata della garanzia.
9.
La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni
comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei
contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché
tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati. 10. L’impresa
autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili. 11.
Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro
competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di
riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva
premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di
cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall’impresa per il calcolo
della riserva premi lorda.
CAPO III - ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE
TECNICHE
Art. 38 - (Copertura delle riserve
tecniche e localizzazione delle attività) back
1.
Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono
coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e
dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità
degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione
degli attivi medesimi.
2.
L’impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente
con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che
sono ammessi nel regolamento adottato dall’ISVAP. L’Istituto stabilisce, nel
medesimo regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le
relative quote massime.
3.
L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi
non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa
l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle
riserve tecniche.
4.
Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in circostanze
eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in
via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve
tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5.
In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una società controllata, che per conto dell’impresa di
assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel
verificare la corretta applicazione delle norme e dei princìpi di cui al
presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6.
Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l’impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche
in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare
la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle
disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i
riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto
disposto dall'articolo 47.
Art. 39 - (Valutazione delle attività patrimoniali)
1.
Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono
valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle
eventuali poste rettificative.
2.
La valutazione degli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di
mancato realizzo.
3.
L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.
Art. 40 - (Regole sulla congruenza)
1.
Quando la garanzia assicurativa è espressa in una
determinata valuta, l'obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale
valuta.
2.
Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una
determinata valuta, l'obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera
esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni
dei rami danni l’impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa
valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del
contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere
corrisposta in tale valuta.
3.
L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche
nel rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP individua, con regolamento,
i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di
impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati
che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41- (Contratti direttamente collegati ad indici
o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio)
1.
Qualora le prestazioni previste in un contratto siano
direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento
collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo
interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a
tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile
dalle quote dell’organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da
quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi
contenuti nel fondo stesso.
2.
Qualora le prestazioni previste in un contratto siano
direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento
diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali
contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle
quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non
siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che
corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento
particolare.
3.
L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni
sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono
applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono
direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni
relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti
dai contratti di cui al presente articolo.
4.
Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai
commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o qualsiasi
altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si
applica l’articolo 38.
5.
L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più
dettagliate per l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere
destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42 - (Registro delle attività a copertura delle
riserve tecniche)
1.
L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le
attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle
annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.
2.
Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed
iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all’adempimento delle
obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio
separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e non iscritte nel
registro.
3.
L’impresa comunica all’ISVAP la situazione delle attività
risultante dal registro. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo
all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e
gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 43 - (Riserve tecniche relative all'attività
esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)
1.
Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate
in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi
di tali Stati.
2.
L'ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino
iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
CAPO IV - MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Art. 44 - (Margine di solvibilità) back
1.
L’impresa dispone costantemente di un margine di
solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio
della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le regole
tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità
richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del
presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2.
Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal
patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi immateriali, libero da
qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società
di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e
facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di
voci dell’attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti
portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti
portate a nuovo.
3.
Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità
disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti
subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di
solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto,
di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a
scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per
essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità
disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite
all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere
computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in
caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, abbiano un grado
inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate
solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione;
b)
i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti
finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle
menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del
margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità
richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni
preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del
presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine
di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare
le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
4.
Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea
documentazione, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di
solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi,
gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di
attuazione.
5.
L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei
quali non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del patrimonio
dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilità.
Art. 45 - (Prestiti subordinati, titoli a durata
indeterminata e altri strumenti finanziari)
1.
I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine
di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate,
purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione
ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto
ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento
di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2.
I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine
di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i
documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano
valide solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito
debba, in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere rimborsato prima
della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la
durata minima non sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una
scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti
avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione
dell’ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa è tenuta a
sottoporre all’approvazione dell’ISVAP, al più tardi un anno prima della data
di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i
quali, alla scadenza medesima, l’impresa intende mantenere le condizioni di
solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di
solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si
intende procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di presentazione del
piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi
cinque anni precedenti la data di scadenza, l’importo del prestito computato ai
fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla
sua sostituzione con elementi idonei.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la
possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza
fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
5.
Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti
per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad
iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
6.
Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata
richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il
rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione
delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le
condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità
disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di
solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si
intende procedere al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può
essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7.
Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza,
l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all’ISVAP, o la
richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di
utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per
cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le
disposizioni contenute nel comma 3.
8.
I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti
finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni,
comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44, comma 3,
lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile,
limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione
che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la
rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione
dell’ISVAP. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un
importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa
autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei
mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea
documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i
quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di
pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura
dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la
possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non
dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non
corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;
d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione
che i crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono interamente
subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli
assicurati;
e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la
capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire
in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito
all’impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal
bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di
solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua
ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in
modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle
perdite.
9.
L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che
garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di assicurazione in presenza
delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari,
comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono
essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti
subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari
sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un’impresa
di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli
articoli 217 e 218.
Art. 46 - (Quota di garanzia)
1.
Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta
la quota di garanzia.
2.
La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami
vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o
del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di
euro.
3.
La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami
danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o
del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di
euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13,
14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun
caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda
più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è
richiesto l’importo più elevato.
4.
La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli
elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi
immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5.
Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati
annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento
dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che
gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.
Art. 47 - (Cessione dei rischi in riassicurazione)
1.
L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle
riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei
rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che
non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della
Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2.
La decisione dell’ISVAP deve essere motivata
esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese
riassicuratrici.
CAPO V - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO
TERZO
Art. 48 - (Requisiti organizzativi
della sede secondaria) back
1.
La sede secondaria, insediata nel territorio della
Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con
un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema
di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.
2.
Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 49 - (Riserve tecniche)
1.
L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni
comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla
disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella
Repubblica.
2.
Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6.
L’ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio
della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
3.
L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i
rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per
le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.
Art. 50 - (Calcolo del margine di solvibilità e
della quota di garanzia)
1.
L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine
di solvibilità costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto
applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede
secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato dall’ISVAP.
2.
Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce
la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi
previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.
3.
Le attività costitutive del margine di solvibilità sono
localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di garanzia, nel
territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate
nel territorio di altri Stati membri.
4.
La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa
autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a
vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno
di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.
Art. 51 - (Agevolazioni per l’impresa operante in
più Stati membri)
1.
L’impresa, che al momento in cui fa istanza di
autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata
all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha
presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto
nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione dell’attività
globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli
Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo
28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati
membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive
della quota minima di garanzia. L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2.
Le agevolazioni possono essere richieste anche
dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio
della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro
Stato membro.
3.
Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla
quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso
delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve
costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro
alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme
delle attività esercitate nel territorio dell’Unione europea.
4.
Le agevolazioni possono essere concesse soltanto
congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati.
Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo
della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri
interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la
vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati
in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5.
L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni
calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva
svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI
MUTUE ASSICURATRICI
1.
La società di mutua assicurazione costituita ai sensi
dell’articolo 2546 del codice civile può esercitare l’attività assicurativa nei
rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica,
senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui
al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente
stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere
rappresentate da azioni.
2.
La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio
dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere
contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi
annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3.
La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio
dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un
milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4.
Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante
tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua
assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è
tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli
importi sono stati superati.
Art. 53 - (Attività esercitabili)
1.
L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare
esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2.
L’impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può
esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma
3.
3.
Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto
sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle
operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.
Art. 54 - (Requisiti degli esponenti aziendali)
1.
Il Ministro delle attività produttive determina, con il
regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza
degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano
conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue
assicuratrici di cui all’articolo 52.
Art. 55 - (Autorizzazione)
1.
L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale,
l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347,
comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2.
Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione,
rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione
di cui all'articolo 14, comma 4.
3.
L’ISVAP,con regolamento, determina,salve le competenze
delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione
ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.
Art. 56 - (Altre norme applicabili)
1.
L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza
patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri
contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto
conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue
assicuratrici di cui all’articolo 52.
2.
Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui
all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII,
XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3.
Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si
applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo
comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater,
2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma,
2545-terdecies, 2545quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
2545-octiesdecies del codice civile.
TITOLO V - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57 - (Attività di
riassicurazione) back
1.
L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione
di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di
riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto
previsto dal comma 4.
2.
Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale
all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3.
È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica
di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività
riassicurativa.
4.
L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente
l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo
II relativamente all’assicurazione diretta. All’attività di riassicurazione
svolta dall’impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne
l’accesso all’attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali
imprese all’articolo 59.
CAPO II - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE
LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 58 - (Autorizzazione) back
1.
L’impresa che ha la sede legale nel territorio della
Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di
riassicurazione è autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
2.
L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita
o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami
vita e danni.
3.
L'autorizzazione è valida per il territorio della
Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59 - (Requisiti e procedura)
1.
L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita
ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del
regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non
inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato
dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e
cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente
da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta
da un’attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei
criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state
effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in
possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
2.
L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei
mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente
motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3.
Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all’articolo 58.
4.
L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione
autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5.
L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.
CAPO III - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE
LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO
Art. 60 - (Attività in regime di
stabilimento) back
1.
L’esercizio della riassicurazione in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica da parte dell’impresa che ha sede
legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla
preventiva autorizzazione dell’ISVAP.
2.
L’ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di
condizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, la procedura
per l’accesso in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
3.
L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione
estere e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica
l’articolo 59, commi 2 e 3.
Art. 61 - (Attività in regime di prestazione di
servizi)
1.
È consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso
e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la
sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
TITOLO VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE
LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 62 - (Esercizio dell'attività
di riassicurazione) back
1.
L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed
all’adeguatezza patrimoniale per l’esercizio dell’attività di riassicurazione
nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto
riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.
2.
L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente
l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo
III relativamente all’assicurazione diretta. All’attività di riassicurazione
svolta dall’impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente
stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.
Art. 63 - (Requisiti organizzativi)
1.
L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea
organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di
controllo interno.
2.
Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure
atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure
necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di
consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64 - (Riserve tecniche del lavoro indiretto)
1.
L’impresa che esercita l’attività di riassicurazione,
anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun
esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2.
L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro
indiretto del portafoglio italiano ed estero è effettuata, in linea di
principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L’impresa
valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino
sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le
eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3.
Per le obbligazioni relative al portafoglio estero
l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai
quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l’applicazione
dei principi di cui al comma 2.
Art. 65 - (Attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto)
1.
Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono
conto del tipo di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in
particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei
sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di
sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli
investimenti.
2.
L'impresa di riassicurazione è tenuta ad una adeguata e
diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere
al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei
mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
3.
L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da
cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e
dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve
essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all’ammontare delle riserve tecniche.
4.
Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed
iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all’adempimento delle
obbligazioni assunte dall’impresa di riassicurazione con i contratti ai quali
le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma
costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute
dall’impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
5.
L’impresa di riassicurazione comunica all’ISVAP la
situazione delle attività risultante dal registro. L’ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con
particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i
termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 66 - (Retrocessione dei rischi)
1.
L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura
delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per
l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a
riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non
hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel
territorio di un altro Stato membro.
2.
La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da
valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.
CAPO II - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE
LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO
Art. 67 - (Attività in regime di
stabilimento) back
1.
L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
relative all’adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini
dell’esercizio dell’attività di riassicurazione nel territorio della
Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66,
avuto comunque riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione.
TITOLO VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO
ASSICURATIVO
CAPO I - PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 68 - (Autorizzazioni) back
1.
L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a
qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in un’impresa di assicurazione o
di riassicurazione e in ogni caso l’acquisizione di azioni delle medesime
imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già
possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale
dell’impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
2.
L’ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle
partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal
medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando
le variazioni comportano il controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3.
L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche
per l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni
di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si
applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
derivante da un contratto con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o
da una clausola del suo statuto.
4.
L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a
richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni
rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5.
L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti
dell’operazione sulla stabilità, sull’efficienza e sulla protezione degli
assicurati dell’impresa interessata. L’ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione. L’autorizzazione si intende concessa se
l’ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l’ISVAP richieda le
informazioni od esegua gli accertamenti di cui all’articolo 71, che siano
necessari per il rilascio dell’autorizzazione, il termine resta sospeso sino al
ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il
procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6.
Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano
soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di
reciprocità, l’ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle
attività produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio
dell’autorizzazione.
7.
L’ISVAP può sospendere o revocare l’autorizzazione, tenuto
conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui
all’articolo 70 o di altri eventi successivi all’autorizzazione.
8.
I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o
sospendono l’autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente
comunicati al richiedente e all’impresa interessata e sono quindi pubblicati
nel Bollettino.
9.
L’ISVAP determina con regolamento, in conformità con i
principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.
Art. 69 - (Obblighi di comunicazione)
1.
Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione
rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà
comunicazione all’ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni
sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la
misura stabilita con regolamento adottato dall’ISVAP.
2.
Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio
nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le
generalità dei fiducianti.
3.
L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi
indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare
l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque
interessati.
4.
L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità,
termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con
riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad
un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 70 - (Comunicazione degli accordi di voto)
1.
Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per
oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è
comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti
dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione
ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in
essere.
2.
Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale
da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti
all'accordo stesso.
3.
Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i
commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Art. 71 - (Richiesta di informazioni)
1.
L’ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono
partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari
delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2.
L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle
società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e
di riassicurazione l’indicazione dei soggetti controllanti.
3.
L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione
finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese
di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare
l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime
società.
4.
Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può
chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una
partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5.
L’ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle
società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza
informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
6.
L’ISVAP, in relazione alle richieste che interessano
società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB,
della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime
società.
Art. 72 - (Nozione di controllo)
1.
Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche
con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di
contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il
potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.
2.
Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha
il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del
consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai
fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e
2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge
funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella
di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella
scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o
dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali,
esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.
Art. 73 - (Partecipazioni indirette)
1.
Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente
titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o
usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario
possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti
derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del
riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi,
salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di
influenzare la gestione dell’impresa.
Art. 74 - (Sospensione del diritto di voto e degli
altri diritti, obbligo di alienazione)
1.
Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli
altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non
siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, non possono essere
altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le
comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il
diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del
codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei
mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel
registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei
mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
3.
Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere
alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
4.
Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai
contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste
dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o
revocate.
Art. 75 - (Protocolli di autonomia)
1.
Al fine dell’applicazione del presente capo, l’ISVAP può
richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte
a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei
termini prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare,
attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le
misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per
assicurare l’autonomia dell’impresa.
2.
L’ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di
partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati
falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla
gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
CAPO II - REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ
E INDIPENDENZA
Art. 76 - (Requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)
1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità
e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle
attività produttive, sentito l’ISVAP.
2.
Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto,
determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP.
3.
Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione, si applica il comma 2.
4.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Art. 77 - (Requisiti dei partecipanti)
1.
Il Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP,
determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di
partecipazioni rilevanti.
2.
Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle
attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l’applicazione del
medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni
possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona.
3.
In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa di
assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il
suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati
con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal
comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data
della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data
del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
4.
Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma
2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro
i termini stabiliti dall’ISVAP.
Art. 78 - (Consiglio di gestione, consiglio di
sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione)
1.
Se non diversamente disposto, le norme del presente codice
che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si
applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2.
Se non diversamente disposto, le norme del presente codice
che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge
la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al
comitato per il controllo sulla gestione.
CAPO III - PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 79 - (Partecipazioni assunte
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione) back
1.
L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il
patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre
società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse
imprese.
2.
Quando la partecipazione in una società controllata,
assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione
con l’attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò
risulti da un programma di attività.
3.
Se la partecipazione comporta il controllo di una società
che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, l’operazione è soggetta all’autorizzazione
preventiva dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche
per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio
libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di
riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di
partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione
italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
Art. 80 - (Obblighi di comunicazione)
1.
L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica
tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in altra
società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già
posseduta, comporti il controllo della società partecipata.
2.
È altresì preventivamente comunicata l'intenzione di
assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad
altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al
totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri
diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
3.
L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la
concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura
patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con
regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai
commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto
spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81 - (Vigilanza prudenziale)
1.
L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi
indicati negli articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
2.
Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla
stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento
dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione
dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’impresa, l’ISVAP
ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di
sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con
l'esigenza che
l’operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la
stabilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3.
Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’ordine,
l’ISVAP nomina un commissario con i compiti previsti dall’articolo 229 o, se
ricorrono i presupposti di cui all’articolo 230, un commissario per la gestione
provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle
attività produttive l’adozione del provvedimento di amministrazione
straordinaria oppure la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
4.
La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2
comporta, in ogni caso, l’esclusione dell’investimento dagli elementi
costitutivi del margine di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
CAPO IV - GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 82 - (Gruppo assicurativo) back
1.
A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è
alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle
società strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle
società strumentali da questa controllate.
2.
Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che
esercitano l’attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a
vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti
escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le
altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di
intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità
al testo unico dell’intermediazione finanziaria.
Art. 83 - (Impresa capogruppo)
1.
Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con
sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società
componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da
un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra
impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in
Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2.
L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non
contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
Art. 84 - (Impresa di partecipazione capogruppo)
1.
Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti
di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti
che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
2.
Alla società di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3.
Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le
disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.
Art. 85 - (Albo delle imprese capogruppo)
1.
L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto
dall'ISVAP.
2.
La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo
assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3.
L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento
dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può
richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo
assicurativo.
4.
Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5.
L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86 - (Poteri di indagine)
1.
Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla
vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni,
direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le
società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al
gruppo assicurativo.
2.
Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società
diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla
verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio
della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3.
Nei confronti delle società appartenenti al gruppo
assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono
attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.
Art. 87 - (Disposizioni di carattere generale o
particolare)
1.
L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente
gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con
provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo
assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto
adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure
amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2.
Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti
efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie
da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo
delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio
dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che
siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi
posti in essere nelle imprese di cui all’articolo 82 al fine di consentire la
quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3.
I meccanismi di controllo interno includono procedure
adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi
assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese
del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle
disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei
confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4.
Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a
fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle
norme sulla vigilanza assicurativa.
TITOLO VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO
Art. 88 - (Disposizioni
applicabili) back
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno
sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la
disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2.
Le disposizioni sul bilancio delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di
imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni
ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale
in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica
la sola riassicurazione.
3.
Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche
alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia
esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
vita.
Art. 89 - (Disposizioni particolari)
1.
Per quanto non previsto dal presente titolo e dai
provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e
quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38.
2.
È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice
civile, l’ISVAP, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota
integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un
grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società
quotate.
Art. 90 - (Schemi)
1.
L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di
bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il
prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto
dimostrativo del margine di solvibilità.
2.
L’ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni
esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più
dettagliate, nonché stabilire la documentazione necessaria all'espletamento
delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e
sul bilancio consolidato.
3.
Le modalità di tenuta del sistema contabile devono
consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto
dall’ISVAP con regolamento.
4.
I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei
principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il
bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi
contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del
bilancio consolidato, l’ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle
società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di
riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel
caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità,
l’ISVAP ne richiede la collaborazione.
CAPO II - BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 91 - (Principi di redazione) back
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui
all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione
europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di
esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
2.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui
all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo 88, comma 2,
che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall’articolo 89.
Art. 92 - (Esercizio sociale e termine per
l'approvazione)
1.
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
2.
Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo
2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di
assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano
ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti
in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del
bilancio consolidato.
3.
Le imprese che esercitano la sola riassicurazione
approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il
termine può essere prorogato dall’impresa di riassicurazione sino al 30
settembre quando particolari esigenze lo richiedano.
4.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si
avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota
integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP,
specificando le ragioni della proroga.
Art. 93 - (Deposito e pubblicazione)
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui
all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo 88, comma 2,
sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi
dell'articolo 2435 del codice civile.
2.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono
soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della
società di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla
medesima società.
3.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l’indicazione
delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio, alla
copertura delle riserve tecniche.
4.
Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo
assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale
risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per far
fronte agli impegni assunti.
5.
Le imprese di assicurazione depositano altresì il
prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene
sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita.
Art. 94 - (Relazione sulla gestione)
1.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui
risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative
adottate nei principali rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti
immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli
investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote
proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in
portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese
controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese
collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento
dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
2.
Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano
anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
CAPO III - BILANCIO CONSOLIDATO
Art.
95 - (Imprese obbligate) back
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi
sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese
estere di cui all’articolo 88, comma 2, che controllano una o più società,
redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili
internazionali.
2.
Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di
partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il
controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque
costituite.
3.
Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio
consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo
26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 96 - (Direzione unitaria)
1.
L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste
anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione
aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di
partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, tra le quali non
esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una
direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi
statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in
maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può
concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2.
Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma
1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti
controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da
un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di
partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato,
salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;
c) una persona fisica.
3.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio
d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4.
L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio
consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1
e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al
comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta
almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5.
In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio
consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella
nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la
denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi
del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di
quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.
6.
Restano salve le disposizioni relative alle società che
hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
Art. 97 - (Esonero dall'obbligo di redazione)
1.
L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non
sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a
loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta
alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da
un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato
membro.
2.
L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli
quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il
novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero,
in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non
sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che
rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa
controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano
incluse nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno
Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato
conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
3.
Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota
integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la
denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai
sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della
relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in
lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del
luogo ove è la sede dell'impresa controllata.
Art. 98 - (Obbligo di redazione a esclusivi fini di
vigilanza)
1.
L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non
sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli
articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere
il bilancio consolidato.
Art. 99 - (Data di riferimento)
1.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide
con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante
obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di
partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di
riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese
assicurative controllate.
Art. 100 - (Relazione sulla gestione)
1.
Il bilancio consolidato deve essere corredato da una
relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in
esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari
settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da
cui risultino le informazioni che riguardano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti
immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote
dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per
il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento
dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme
riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento
del bilancio consolidato.
CAPO IV - LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI
Art. 101 - (Libri e registri
obbligatori) back
1.
Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati
terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono
tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2.
Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre
al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla
compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi
dell’articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato
perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di
cui all’articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto
di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3.
Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre
al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla
compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura
dell’esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d)
per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4.
L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la
tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le
informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione
nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice
civile.
5.
L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri
per l’attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni,
i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto
delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
CAPO V - REVISIONE CONTABILE
Art. 102 - (Revisione contabile del
bilancio) back
1.
Il bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato
dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell’albo speciale
previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e che sia
amministrata da almeno un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla
legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2.
La relazione della società di revisione, dalla quale
risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell’attuario che
esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa,
avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette
tecniche attuariali.
3.
Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del
titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli
articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si
applica l’articolo 2409-bis del codice civile.
4.
L’impugnazione della deliberazione assembleare che approva
il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere
proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi dall’iscrizione della relativa
deliberazione nel registro delle imprese.
5.
L’ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato
conferimento dell’incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente
la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.
Art. 103 - (Attuario nominato dalla società di
revisione)
1.
Se tra gli amministratori della società di revisione non è
presente un attuario iscritto nell’albo previsto dalla legge, la relazione
presentata dalla società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto
nell’albo professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che
riporta il giudizio di cui all’articolo 102, comma 2.
2.
L’incarico dell’attuario ha durata pari a tre esercizi e
può essere rinnovato per non più di due volte. Se, prima della scadenza del
periodo, la società di revisione revoca l’incarico all’attuario, ne dà immediata
e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca dell’incarico ha effetto nel
momento in cui diviene efficace il conferimento dell’incarico ad altro
attuario.
3.
L’incarico non può essere conferito ad un attuario che si
trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei
confronti dell’attuario che presso l’impresa di assicurazione esercita le
funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l’assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall’articolo 160
del testo unico dell’intermediazione finanziaria.
4.
L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa
trasmettono all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, le
dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di
incompatibilità.
Art. 104 - (Accertamenti sulla gestione contabile)
1.
L’ISVAP può far svolgere alla società di revisione una
verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili
dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle
situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico
dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica la società di revisione si
avvale dell’attuario. Le spese sono a carico dell’impresa.
Art. 105 - (Revoca dell’incarico all’attuario
revisore)
1.
Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi
allo svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1,
o dell’attuario nominato dalla società di revisione ai sensi dell’articolo 103,
comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull’attività
della società di revisione, ne informa la CONSOB.
2.
Qualora l’ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui
all’articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di
incompatibilità prevista dall’articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità
nello svolgimento dell’incarico da parte dell’attuario di cui all’articolo 103,
comma 1, può disporre la revoca dell’incarico, sentito l’interessato.
3.
Il provvedimento di revoca è comunicato all’attuario, alla
società di revisione e all’impresa di assicurazione o di riassicurazione. In
tal caso la società di revisione provvede a conferire l’incarico ad altro
attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l’effettuazione
delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4.
In caso di inadempienza l’ISVAP provvede al conferimento
dell’incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le
tariffe dell’Ordine degli attuari.
5.
L’ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei
confronti dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, e dà comunicazione
all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari
di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6.
L’Ordine degli attuari comunica all’ISVAP gli eventuali
provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102,
comma 1, e 103, comma 1.
TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI
RIASSICURAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 106 - (Attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativi) back
1.
L’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e
riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale
attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Art. 107 - (Ambito di applicazione)
1.
Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni
di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in
regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di
altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o
sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di
intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni
situati al di fuori dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di
assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2.
Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di
assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a titolo
accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che
l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella
conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto
conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un
contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità
civile;
3)
l’intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio
e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi
prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre
i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio
stesso;
5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento
euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali
rinnovi, non è superiore a cinque anni.
3.
Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2,
lettera d), sono sottoposte, limitatamente all’attività di intermediazione
assicurativa, alla vigilanza dell’ISVAP, che la esercita mediante i poteri
previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza delle
disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e
collaborando con le altre autorità interessate.
CAPO II - ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
Art. 108 - (Accesso all’attività di
intermediazione) back
1.
L’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.
2.
L’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro,
applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3.
È inoltre consentita l’attività agli intermediari
assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio
di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall’articolo
116, comma 2.
4.
L’esercizio dell’attività di intermediario di
assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o
società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a
tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario
lavorativo a tempo pieno.
Art. 109 - (Registro degli intermediari assicurativi
e riassicurativi)
1.
L’ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli
intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale
nel territorio della Repubblica.
2.
Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari
che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico
del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione
assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la
piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza
obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del
testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione
mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi
di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli
intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per
l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l’intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso
intermediario in più sezioni del registro.
3.
Nel registro sono altresì indicati gli intermediari
persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma
temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di
copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, è sospeso sino
all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione
all’ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4.
L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d),
che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati
addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione
nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma.
L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione è
tenuto a dare all’impresa preponente contestuale notizia della richiesta di
iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto
previsto nel contratto di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di
produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine
dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5.
L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o
dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel
registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e
di revisione delle iscrizioni effettuate.
6.
L’ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di
pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.
Art. 110 - (Requisiti per l’iscrizione delle persone
fisiche)
1.
Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di
cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione,
contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un
anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione
della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano
stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai
cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o
sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2.
Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre
possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate
dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie
tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività.
L’ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova
valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
3.
Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed
all’articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve
altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per
l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno
un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro
all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio
dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali
propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti,
dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di
legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall’ISVAP, con
regolamento, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al
consumo.
Art. 111 - (Requisiti particolari per l’iscrizione
dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari)
1.
Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui
all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i produttori diretti ed è
accertato dall’impresa per conto della quale i medesimi operano.
2.
Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori
diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti
intermediati ed all’attività complessivamente svolta.
3.
Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui
all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato
dall’intermediario per conto del quale essi operano.
4.
I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità
professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate
mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di
formazione professionale a cura delle imprese o dell’intermediario
assicurativo.
5.
Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano
altresì ai soggetti addetti all’attività di intermediazione svolta nei locali
dove l’intermediario opera.
Art. 112 - (Requisiti per l’iscrizione delle
società)
1.
Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di
cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste
dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
2.
Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere
affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una
persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede
l’iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove
nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere
iscritti nella medesima sezione del registro.
3.
Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere
stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale
di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attività di intermediazione svolta
dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni
arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4.
Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società
deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo stabilito
con regolamento adottato dall’ISVAP. È fatto obbligo alla società che esercita
contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle
due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione
adeguata.
5.
Qualora la società richieda l’iscrizione alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria
l’iscrizione delle persone fisiche addette all’attività di intermediazione. È
in ogni caso preclusa l’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o
indirettamente, attraverso altra società.
Art. 113 - (Cancellazione)
1.
L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla
relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all’iscrizione;
c) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato
motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli
articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui
all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni
del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di
efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112,
comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione
del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento
del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.
2.
L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1,
lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti
iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
e), è presentata dall’impresa o, rispettivamente, dall’intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e
d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con
il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma
2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a
darne comunicazione all’ISVAP. L’intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all’impresa
preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi
dell’articolo 109, comma 2, lettera e).
3.
Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se
richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici
all’avvio del medesimo.
Art. 114 - (Reiscrizione)
1.
L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a
seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e
sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112.
In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le
persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne
sia intervenuta la riabilitazione.
2.
L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato
versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché
abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla
cancellazione.
3.
L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro
per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può
esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute
sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4.
Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal
registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo
valida, per le persone fisiche, l’idoneità già conseguita ai sensi
dell’articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell’articolo
111, commi 2 e 4.
Art. 115 - (Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione)
1.
L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia
costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli
assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante
dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non
sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso
la polizza di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo
112, comma 3.
2.
L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato
con decreto del Ministro delle attività produttive, che è composto da un
dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente,
da un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, da un funzionario
dell’ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli
intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un
rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3.
Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione
ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle
attività produttive, sentito l’ISVAP. Il contributo è determinato annualmente
con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP ed il
comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per
cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire
comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma
2.
4.
Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del
soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non
sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li
amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell’interesse degli
stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere
compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li
amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5.
Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei
pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116 - (Attività in regime di stabilimento e di
prestazione di servizi)
1.
L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio
della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento
e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa
le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell’attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari
iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa
dell’iscrizione al registro, l’indicazione degli altri Stati membri nei quali
tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi.
2.
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno
residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono
esercitare l’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’apposita comunicazione che l’ISVAP riceva dall’autorità di
vigilanza dello Stato membro di origine. L’ISVAP disciplina, con regolamento,
la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri relative all’attività svolta dagli intermediari di tali
Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell’elenco annesso
al registro di cui all’articolo 109, comma 2.
3.
L’ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo
svolgimento delle attività di intermediazione che, nell’interesse generale,
devono essere osservate sul territorio italiano.
4.
L’ISVAP può adottare nei confronti dell’intermediario che
non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che
sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di
accertata violazione, l’ulteriore svolgimento dell’attività sul territorio
italiano.
CAPO III - REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 117 - (Separazione
patrimoniale) back
1.
I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati
per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale
può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono
un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
2.
Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di
assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola
impresa di assicurazione.
3.
Sul conto separato non operano le compensazioni legale e
giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai
crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.
Art. 118 - (Adempimento delle obbligazioni
pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)
1.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario
o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di
assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o
dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite
dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti
dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente
previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è
tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione
precontrattuale di cui all’articolo 120.
3.
La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti
dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha
effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste
dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
4.
Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la
comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi
dell’articolo 329.
Art. 119 - (Doveri e responsabilità verso gli
assicurati)
1.
L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono
i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei
medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in
sede penale.
2.
L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b),
risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui
abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se
tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono
essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma
2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i
prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che
vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal
soggetto incaricato della distribuzione.
3.
L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di
intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120 - (Informazione precontrattuale e regole di
comportamento)
1.
Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della
conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di
rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con
regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2.
In relazione al contratto proposto, gli intermediari
assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi
imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di
consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un
obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal
caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di
obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi
comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo
restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali
informazioni.
3.
In ogni caso, prima della conclusione del contratto,
l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni
fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue
esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e
le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
4.
L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di
protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle
cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di
intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei
confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione
relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura
societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto
proposto in relazione all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza
fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la
promozione e l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al
contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta,
fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della
lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al
più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente
l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall’articolo 329.
5.
Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari
di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari
riassicurativi.
Art. 121 - (Informazione precontrattuale in caso di
vendita a distanza)
1.
In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note
al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
b) l’identità della persona in contatto con il contraente
ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del
servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il
contraente dovrà corrispondere.
2.
In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima
della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita
verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una
copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un
supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3.
L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni
sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate
al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai
commi 1 e 2.
TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI
A MOTORE E I NATANTI
CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122 - (Veicoli a motore) back
1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice
della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive,
su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo
di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2.
L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni
alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto.
3.
L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione
avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario,
dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di
locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1,
lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata
all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma,
secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del
rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto
dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni
causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro
i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati,
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie
eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui
stazionano abitualmente.
Art. 123 - (Natanti)
1.
Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate
di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o
su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della
responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice
civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella
del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il
regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta
dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di
assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2.
Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti
di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di
motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso
privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3.
L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati,
risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta
collocato il motore.
4.
Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si
applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore.
Art. 124 - (Gare e competizioni sportive)
1.
Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se
in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazione per la responsabilità civile.
2.
L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore
e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle
cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi
adoperati.
Art. 125 - (Veicoli e natanti immatricolati o
registrati in Stati esteri)
1.
Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di
assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori
amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso
straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino
temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica,
deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di
assicurazione.
2.
Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera
assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo
quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive,
su proposta dell’ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato
internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assicurazione
estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.
3.
Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione
“frontiera”, come disciplinato dal regolamento previsto all’articolo 126, comma
2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla
circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione
in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano
si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla
circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia
stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di
responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione
rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in
possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione
estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.
4.
Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di
assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in
Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti
uffici nazionali di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali
accordi.
5.
Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio
centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il
pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se
maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla
quale si riferisce i la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera
b), ed in quelle di cui al comma 4, l’Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli
aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche
ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7.
Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma
4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni
cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su
proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 126 - (Ufficio centrale italiano)
1.
L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio
delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli
altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal presente codice a
seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva
lo statuto con decreto.
2.
L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
all’articolo 125, svolge le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese
aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su
proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla
liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b),
comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a
motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui
al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell’articolo 125, in nome e
per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i
danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi
confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si
applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni
che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del
responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144.
3.
Ai fini della proposizione dell’azione diretta di
risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di
procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in
centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni
per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo
163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere
comunque inferiori a sessanta giorni.
4.
L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le
carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati
in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5.
Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di
assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano
dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da
veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione,
l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario
o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6.
In caso di incidente cagionato nel territorio della
Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o
registrati all'estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti
organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Art. 127 - (Certificato di assicurazione e
contrassegno)
1.
L'adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a
motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di
assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il
periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di
premio.
2.
L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei
terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo
quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e
dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.
3.
All'atto del rilascio del certificato di assicurazione
l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della
targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di
scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il
contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro
cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4.
L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il
rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del
contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le
modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o
distruzione.
Art. 128 - (Massimali di garanzia)
1.
Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni,
a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal
Ministro delle attività produttive.
2.
Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere
incrementate, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito
l’ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell’indice generale dei prezzi al
consumo desunte dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica.
3.
È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi
previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
Art. 129 - (Soggetti esclusi dall'assicurazione)
1.
Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici
derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del
veicolo responsabile del sinistro.
2.
Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122,
comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre
considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del
codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more
uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del
soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli
affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti,
quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato
provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a
responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati alla lettera b).
CAPO II - ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 130 - (Imprese autorizzate) back
1.
L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa
autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di
stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti.
2.
Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un
mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi
di cui all’articolo 151.
3.
Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in
regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il
rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25, il
mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
Art. 131 - (Trasparenza dei premi e delle condizioni
di contratto)
1.
Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità
delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai
soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei
natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di
vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto
praticate nel territorio della Repubblica.
2.
La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi
personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa di
assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il
medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento
di attuazione.
3.
L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico
delle imprese e degli intermediari.
Art. 132 - (Obbligo a contrarre)
1.
Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare,
secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire
preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono
loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati
risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e
dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
2.
Le imprese di assicurazione possono richiedere che
l’autorizzazione sia limitata, ai fini dell’assolvimento agli obblighi
derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di
veicoli a motore o di natanti.
3.
Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche
all’osservanza dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di
assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro
automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della
strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi
del servizio erogato in ragione dell’esigenza di consultazioni anche
sistematiche nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi
nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 133 -
(Formule tariffarie)
1.
Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre
categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’ISVAP, con
regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a
condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in
aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o
del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano
un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule
miste fra le due tipologie. L’individuazione delle categorie di veicoli è
effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2.
Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso
telematico all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista
dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative
all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche
strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 134 - (Attestazione sullo stato del rischio)
1.
L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni
relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna
scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai
veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona
diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di
riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
2.
Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle
imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate
sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti
pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire
adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui
all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca
dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3.
La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si
riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità,
comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4.
L'attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di
assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l'attestato.
Art. 135 - (Banca dati sinistri)
1.
Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso
l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2.
Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i
sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento
adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano
nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o
in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di
vigilanza degli Stati membri interessati.
3.
Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché
le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite
dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del
codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 136 - (Funzioni del Ministero delle attività
produttive)
1.
Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del
Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero
dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il
Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare
l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione
operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le
differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e
anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati
che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del
Ministro delle attività produttive, è disciplinata la costituzione e il
funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti
non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3.