I professionisti che hanno avuto occasione, in questi ultimi anni, di lavorare per la committenza pubblica ben sanno che la legge 109/94 (cosiddetta legge Merloni) stabilisce, all’articolo 30, comma 5, che i progettisti incaricati della progettazione esecutiva di opere pubbliche devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Questa polizza deve garantire sia le nuove spese di progettazione, sia i maggiori costi che la pubblica amministrazione debba sopportare per eventuali varianti, di cui all’art. 25, comma 1, lettera d, resesi necessarie durante l’esecuzione dei lavori a seguito di errori od omissioni progettuali. Oggi, finalmente, si incomincia a segnalare sul mercato assicurativo qualche Compagnia che si dichiara disponibile ad emettere la polizza limitata alle garanzie richieste dalla legge Merloni, senza alcun obbligo, per l’Assicurato, di contrarre anche la polizza base per la responsabilità civile professionale generale, com'è stata prassi comune fino ad oggi. Nasce, quindi, la polizza Merloni autonoma, ovvero la “Merloni stand alone”. Invitiamo i professionisti interessati a interpellarci per avere il preventivo riferito alla propria specifica necessità assicurativa (Ing. Andrea Casadio, 051 6132567, a.casadio@assintelbroker.it ).
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